R E G O L A M E N T O 2011 REV. 1 DEL 15/01/2011

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CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI REGINA PACIS DI MONOPOLI R E G O L A M E N T O 2011 REV. 1 DEL 15/01/2011 PA.E.CA. srl Via Vecchia S. Antonio, 16 Tel. 080.410.75.90 - fax.080/802448 70043 MONOPOLI (BA)

AMMISSIONE Art. 1 La Casa ha lo scopo di ospitare persone anziane d ambo i sessi, in condizioni d autosufficienza e non autosufficienza fisica e psichica; possono essere ospitate anche persone d età inferiore ma affette da demenza senile che si trovano in condizioni d incapacità a condurre una vita autonoma. Questo con la precisa finalità di evitare all Anziano, nel momento del suo eventuale decadimento fisico, il trauma di un trasferimento in una nuova struttura. Unica limitazione alla permanenza in struttura è l aggressività fisica, al fine di salvaguardare la comunità. APPOSITA DOMANDA DI AMMISSIONE Art. 2 Per l ammissione è necessario fare richiesta direttamente presso la Casa di riposo e Residenza protetta REGINA PACIS DI MONOPOLI che provvederà ad inserire il nominativo nell apposito registro della lista d attesa. La Direzione, esaminata la richiesta, invita il richiedente a sostenere un colloquio con il Coordinatore Sanitario, la Coordinatrice delle attività assistenziali e l Assistente sociale per accertarne la possibilità di adattamento alla vita comunitaria. In caso di esito positivo, sarà invitato a sottoporsi a visita medica dal Coordinatore Sanitario della Casa per verificare l esenzione di malattie diffusive mentali che ne impediscano la vita comunitaria. In ogni caso, dalla data di ingresso, è previsto un periodo di prova pari a 10 giorni, che permettano sia alla Casa sia all anziano di valutare l effettiva integrazione alla vita comunitaria. Art. 3 Al momento dell ingresso i parenti o tutori procederanno alla stesura della domanda di ammissione corredata della seguente documentazione: Certificato di Residenza; Esami clinici (ultimi); Libretto sanitario e Tesserino sanitario; Codice Fiscale; Carta di identità non scaduta; Verbale di invalidità; Nomina del giudice per i tutori; Art. 4 Prima dell ingresso, l ospite è tenuto a: prendere visione del Regolamento interno della Casa e firmare per accettazione lo stesso; concordare le decorrenze del pagamento della retta e le modalità relative; fornire alla Direzione delle Casa oltre ai propri dati anagrafici, i nomi ed indirizzi di parenti o conoscenti ai quali si possa rivolgere in caso di necessità. Art. 5 L ospite deve disporre di un corredo minimo personale, trousse contenente, dentifricio, spazzolino, pettine. La casa provvede a fornire: un cuscino, lenzuola, federe, coperte, detergenti, talco. 2

Art. 6 L assegnazione dell alloggio, previa consultazione con l ospite, sarà effettuata da insindacabile giudizio della Direzione. La Direzione si riserva la facoltà di trasferire l ospite in altra camera o nucleo, tenendo presente, come principio d origine generale, le esigenze di vita comunitaria, le condizioni fisiche ed il grado di autosufficienza. ALLOGGIO Art. 7 L ospite s impegna a: a) non tenere animali; b) non tenere vasi sui davanzali e non stendere alle finestre o nei balconi capi di biancheria o altro; c) osservare le regole d igiene dell ambiente; d) mantenere in buon stato l alloggio, gli impianti e le apparecchiature; e) segnalare alla Direzione l eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature esistenti; f) consentire al personale di servizio o incaricato di entrare nell alloggio per provvedere alle pulizie, controlli e riparazioni; g) non fumare a letto e nei luoghi comuni e nelle stanze. Art. 8 L ospite e i parenti sono tenuti a risarcire i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. Art. 9 E fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una notte, persona estranea, qualunque sia il grado di parentela. CUSTODIA VALORI Art. 10 La Direzione non è assolutamente responsabile degli oggetti di valore (es. oggetti d oro, cellulari, etc.) o di denaro presenti nelle camere degli anziani e perciò non risponde di possibili furti o smarrimenti. Il servizio di custodia valori può essere offerto all ospite su richiesta dello stesso. Esso è disciplinato da appositi accordi con la Direzione. Inoltre la Direzione non è responsabile del danneggiamento o smarrimento da parte degli anziani degli oggetti strettamente personali (es. occhiali, dentiere). VITTO Art. 11 Il menu giornaliero è predisposto dalla Direzione con la consulenza del Coordinatore sanitario. Art. 12 Le diete particolari devono essere giustificate da prescrizione medica e comunicate alla Direzione e al Medico. 3

Art. 13 La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala pranzo. In casi particolari può essere autorizzato dalla Direzione il servizio in camera. RETTA Art. 14 Alla corresponsione della retta, stabilita dalla Direzione, sono tenuti tutti gli ospiti o congiunti obbligati al loro mantenimento, ai sensi dell Art. 433 del C.C.. L importo della retta è determinato dalla Direzione in funzione dei vari tipi di alloggio assegnati e può essere variato in qualunque momento con un preavviso di 30 giorni. Art. 15 La retta per l anziano autosufficiente è di 47.00 al giorno. La retta per l anziano non autosufficiente è di 50.00 al giorno. Gli importi stabiliti per le rette devono essere versati all Amministrazione della Casa, a mensilità anticipate, entro i primi sette giorni di ogni mese. Qualora non vengano rispettati i termini di pagamento, alla retta verranno aggiunti gli interessi di mora a partire dal primo giorno di ritardo (il tasso di interesse e pari al 9,02% annuo). Coloro che non sono in grado di corrispondere la retta prevista dalla Direzione, possono avvalersi dell intervento economico da parte dei congiunti obbligati o del Comune del proprio domicilio da cui dovrà pervenire delibera di impegno di spesa. Nell atto deliberativo dovrà essere specificato se l impegno del Comune è totale od integrativo della retta, indicando, in questo ultimo caso, l ammontare dell intervento. Nel caso di impegno dei congiunti obbligati, questi sono tenuti a sottoscrivere, all atto di presentazione della domanda, la relativa garanzia economica. Sarà applicata la corresponsione della metà della retta mensile qualora, entro la prima quindicina del mese, si verifichi la dimissione o il decesso, altresì la retta si considera per intero corrisposta. Qualora la retta non fosse corrisposta nei termini di cui al precedente comma, la Casa, trascorso un termine di tolleranza di 60 gg., promuove la dimissione dell ospite, fermo restando ogni azione legale per il recupero delle somme dovute. Non sarà applicata alcuna riduzione della retta qualora l anziano si assenti dalla struttura anche se per motivi di salute. Art. 16 La retta dà diritto al vitto, alloggio e a tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Casa. Tali servizi inclusi nella retta sono: 1. Assistenza infermieristica e di base 2. Servizio di fisioterapia 3. Attività occupazionali 4. Animazione 5. Gite I servizi esclusi dalla retta sono: Spese mediche e materiale infermieristico (deflussori, aghi, cerotti, garze, etc.) 4

Costo delle visite specialistiche prenotate dalla struttura Lavanderia esterna per capi di abbigliamento convenzionata con la struttura Servizio parrucchiera per signora il martedì mattina Servizio barbiere Servizio di Estetista Eventuali servizi particolari richiesti dall ospite ORARI E USCITE Art. 17 L ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute e dalle regole previste dall istituto. L ospite può entrare, uscire e ricevere visite dalle 9 alle 21 e nella stagione estiva dalle 9 alle 22, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti specialmente nelle ore di riposo. Su richiesta dell ospite e sotto la sua responsabilità può essere concessa deroga agli orari stabiliti. L ospite non autosufficiente può uscire accompagnato da un parente o tutore e, solo con delega di questi ultimi, da conoscenti e badanti. Per tutti è previsto un apposito registro delle uscite e rientri degli ospiti che deve essere debitamente compilato e firmato dagli accompagnatori. Per non ostacolare le operazioni di pulizia degli ambienti, fino alle h. 11.30 non è possibile accedere al 1 piano sia per parenti che ospiti se non in casi di urgenza. Art. 18 L ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: a) nei locali comuni dalla 22,30 alle 7; b) nell alloggio e nelle zone notte dalle 13,30 fino alle 15,30 e dalle 21 alle ore 7. ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA FISIOTERAPICA Art. 19 L ospite all ingresso deve esibire il libretto sanitario e/o tessera sanitaria, autorizzando la Direzione al trattamento dei dati sensibili relativi alla salute per l ottimizzazione della permanenza del paziente. Art. 20 Fatta salva la facoltà di ognuno di ricorrere alle cure del medico di fiducia, la Casa mette a disposizione dell ospite i propri medici, che: a) curano la profilassi medica degli ospiti in relazione alle malattie generali ed ai disturbi tipici dell età senile; b) svolgono attività di consulenza medica e dietetica; c) promuovono, nei confronti degli ospiti, ogni possibile intervento di riabilitazione attuabile all interno od all esterno della Casa ; d) curano il coordinamento con i Presidi Sanitari esterni. La Casa affida le prestazioni di carattere infermieristico a personale abilitato a termini di legge, che è tenuto a: a) istituire ad aggiornare le cartelle sanitarie degli ospiti; b) chiamare in caso di necessità il medico di turno; c) prestare, su prescrizione del medico, le cure necessarie; 5

d) interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico; e) organizzare su ordine del medico curante il trasporto all ospedale; f) interessarsi affinchè l ammalato segua la dieta prescritta dal medico; g) avvisare la Direzione in caso di pericolo di vita e di gravi infermità dell ospite; h) la Casa, inoltre, mette a disposizione dell ospite, un servizio di fisioterapia nell apposita palestra interna. Art. 21 Le indisposizioni di carattere leggero o di breve durata sono curate nella Casa. Nel caso dovessero insorgere malattie acute, infettive o quando si rendessero necessarie cure ad assistenza specializzata e continua, gli ospiti saranno trasferiti presso le strutture ospedaliere. Art. 22 La Casa non si assume alcun onere per prestazioni specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti e declinerà ogni responsabilità per l assistenza infermieristica praticata da persone non autorizzate dalla stessa. Art. 23 L assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prestazioni specificate dalla legge. SERVIZIO GUARDAROBA Art. 24 La Casa mette a disposizione dell ospite il servizio lavanderia per la biancheria intima, da bagno e esterna purchè non siano capi delicati. Il cambio della biancheria avviene una volta a settimana e ogni qualvolta si ritiene necessario. La biancheria usata, opportunamente siglata o numerata, è consegnata al personale preposto che provvede alla consegna della biancheria pulita. La Direzione, pur assicurando la massima serietà nel servizio, declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero smarriti o deteriorati, e soprattutto per l abbigliamento non numerato. SERVIZIO BARBIERE PARRUCCHIERE PER SIGNORA SERVIZIO ESTERISTA Art. 25 L ospite potrà usufruire dal servizio barbiere, parrucchiera per signora e estetista; tali servizi saranno regolamentati dalla Direzione con appositi orari e saranno pagati a parte. UTILIZZO RADIO-TV Art. 26 Nella propria stanza è consentito l uso di apparecchi audiovisivi. Nell uso di apparecchi gli ospiti devono osservare le regole della cortesia evitando di arrecare disturbo agli altri conviventi. In orario di riposo è permesso l uso con la radiocuffia. 6

ASCENSORI Art. 27 L uso dell ascensore richiede attenzione e rispetto delle seguenti norme: non si deve bloccare il pulsante quando segna occupato; non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata; non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano; è sconsigliato l uso dell ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie; deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l ascensore serve per il servizio agli ammalati o ai piani. RAPPORTI FRA IL PERSONALE E GLI OSPITI Art. 28 I rapporti fra il personale della Casa e gli sopiti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione; Art. 29 L ospite: a) non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore; b) nel caso in cui debba avanzare richieste straordinarie o segnalare inadempimenti nel servizio deve rivolgersi alla Direzione; c) deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione. RAPPORTI FRA GLI OSPITI Art. 30 Ogni Ospite ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo indirizzo religioso e delle sue idee politiche. La sua libertà di azioni trova il solo limite nella libertà degli altri e nella osservanza delle norme collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria. Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e solidarietà, fornendo suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi di vita comunitaria. Dovranno osservare le regole di igiene comune e personale, comportarsi in ogni circostanza secondo le regole del buon vivere civile. Dovranno altresì rispettare il riposo dei compagni di stanza curando in non arrecare il minimo disturbo nelle ore considerate di riposo. NORME DI INTERESSE GENERALE Art. 31 Gli ospiti devono adeguarsi alle decisioni della Direzione, prese nell interesse generale della collettività. La Direzione della Casa potrà richiamare l ospite al rispetto delle norme previste dal Regolamento prima oralmente, poi per iscritto. Dopo un secondo richiamo scritto, la Direzione potrà prendere gli opportuni provvedimenti. 7

RAPPORTI CON L AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO ATTIVITA OCCUPAZIONALE Art. 32 L ospite può dedicarsi ad attività occupazionali sia all interno sia all esterno della Casa. L ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che riterrà più opportuno. Potrà occuparsi di attività ricreative, culturali e occupazionali spontaneamente scelte. Potrà sotto la propria responsabilità, uscire e rientrare liberamente, rispettando però gli orari dei pasti e della chiusura serale, variabile secondo le stagioni. Art. 33 L ospite che desidera assentarsi per qualche giorno dovrà comunicarlo preventivamente alla Direzione della Casa, precisando il periodo di assenza e lasciando un recapito. DIMISSIONE ED ALLONTANAMENTO DELL OSPITE Art. 34 Un ospite della Casa può essere dimesso: a) per una sua esplicita richiesta, da presentarsi per iscritto alla Direzione, con preavviso minimo di 15 giorni; b) per decisione della Direzione insindacabile. Alla dimissione di cui al punto b) si fa luogo qualora: 1. l ospite, malgrado ripetuti richiami della Direzione, conservi una condotta reprensibile nel contegno e nei modi, con atti ed espressioni di disturbo e di violenza, tali da arrecare pregiudizio alla Comunità ed agli altri ospiti; 2. l ospite, con il passare del tempo, risulti incompatibile con la Comunità a causa di un peggioramento psico-fisico; 3. commetta gravi infrazioni al Regolamento interno; 4. sia moroso nel pagamento della retta o non provveda a corrispondere la stessa nella misura dovuta. 5. elargisca mance o regalie sotto qualunque forma al personale della Casa. 6. per insorta carenza di fiducia o per il deteriorarsi dei rapporti fra ospite e Direzione. DECESSO Art. 35 In caso di decesso dell ospite dovrà essere redatto dalla Direzione della Casa un verbale alla presenza di parenti, ove siano indicati, oppure di due ospiti, nel quale saranno elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto. Art. 36 I beni rivenienti saranno custoditi a cura della Direzione della Casa in attesa di essere consegnati, con l osservanza delle norme di legge, agli eredi, i quali saranno tenuti a saldare gli eventuali conti rimasti in sospeso. Decorso il termine di 60 giorni senza che gli eredi ritirino i beni, la Direzione non ne risponderà. 8