ARPA UMBRIA, A.T.I. 1, A.T.I. 2, A.T.I. 3, A.T.I. 4, UMBRA ACQUE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, VALLE UMBRA SERVIZI.

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AOO ARPA UMBRIA - uop 01 perugia - 05/05/2015-0008827 PROTOCOLLO DI INTESA TRA ARPA UMBRIA, A.T.I. 1, A.T.I. 2, A.T.I. 3, A.T.I. 4, UMBRA ACQUE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, VALLE UMBRA SERVIZI. PER L ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE CIVILI Il presente protocollo d intesa fa riferimento all organizzazione e gestione dei controlli sui depuratori di acque reflue urbane della Regione Umbria, e prende in considerazione tutti i livelli normativi, da quello comunitario, a quello nazionale, a quello regionale. I soggetti chiamati alla stipula del presente protocollo d intesa sono l Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell Umbria e tutte le A.T.I. e i Gestori del S.I.I. ricadenti nel territorio regionale di seguito indicati: - Autorità d Ambito A.T.I. 1 - Autorità d Ambito A.T.I. 2 - Autorità d Ambito A.T.I. 3 - Autorità d Ambito A.T.I. 4 - Umbra Acque S.p.A. - Servizio Idrico Integrato S.p.A. - Valle Umbra Servizi S.p.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell Umbria PREMESSO CHE: - il D. Lgs. 152/06 alla Parte III, disciplina gli scarichi di acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; - l allegato V alla parte III del medesimo decreto fissa i limiti di emissione per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché le frequenze minime di controllo e le modalità di valutazione delle conformità; - il D. Lgs. 219/10, all art.1 modifica l art. 78 e l Allegato III (A.2.8) alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, per aspetti riguardanti le acque reflue, introducendo l Inventario degli scarichi (art. 78-ter) e relativa trasmissione di informazioni concernenti i volumi annui scaricati e i carichi totali rilasciati per ogni sostanza (A.2.8 ter), con obbligo invio informazioni al novembre 2011 e dicembre 2013; - con D.G.R. 424 del 24/04/2012 e s.m.i. la Regione Umbria ha approvato l aggiornamento della Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue, la quale prevede, all art. 8, che: 1. le Province e l autorità di ATO definiscono, d'intesa con l'arpa Umbria, ed in riferimento a quanto riportato nei catasti, il programma di monitoraggio degli scarichi che l'arpa è tenuta ad attuare; 2. il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura, in via prioritaria, il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici; 3. l'arpa Umbria annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo sulle acque reflue civili e gli agglomerati identificati sul territorio regionale, nonché sulle attività produttive, quantificando carichi collettati/depurati e livello di miglioramento raggiunti a scala di sottobacino/corso d acqua principale e di ATO, 1

conformemente ai criteri di valutazione nazionali e comunitari WISE e lo invia alle Province, alla Giunta Regionale e all Autorità di ATO; - con D.C.R. n. 357 del 01/12/2009 e stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque nel quale, tra l altro, sono contenute specifiche misure relative ai limiti di emissione degli impianti di depurazione; - la L.R. n. 25 del 10/12/2009: Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15 prevede, alla lettera a) del comma 1 dell art. 4, che la Giunta Regionale emani un regolamento in materia di scarichi delle acque reflue; - con D.G.R. 2029 del 20/12/2010 la Regione Umbria ha incaricato ARPA Umbria, ATI e Gestori del Servizio Idrico Integrato di sottoscrivere un protocollo in base a quanto riportato nel documento istruttorio della stessa D.G.R. 2029, avente per oggetto Organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili.; CONSIDERATO CHE: - ARPA Umbria ha avviato dal previgente disposto normativo, rappresentato dal DLgs. 152/99, le attività di controllo per la conformità degli impianti di depurazione dei reflui civili e, con l entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 che ha abrogato il precedente decreto legislativo, ha garantito il numero minimo di controlli annui previsti per la tabella 3 dell allegato V per gli impianti aventi potenzialità > 2.000 a.e.; - l Allegato V al D. Lgs 152/06 prevede un numero minimo di controlli annui per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 in base alle dimensioni dell impianto di trattamento, e che tali controlli siano effettuati dall autorità competente, ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dati all autorità di controllo ritenuto idoneo da quest ultima; - dalle valutazioni è emerso un ridotto numero di controlli ufficiali eseguiti da ARPA Umbria relativi ai parametri delle tabelle 1 e 2 dell allegato V al D. Lgs 152/06, che possono comportare giudizi non corrispondenti al trend annuale di funzionamento degli impianti; - ATI, Gestori ed ARPA Umbria hanno siglato ed attivato nel 2004 un accordo per la condivisione dei dati su controlli ed autocontrolli attraverso l applicativo Extranet ARATAS; - il sistema di trasmissione dati ARATAS, che consente l accesso anche a Regione e Province, è giudicato adeguato alle esigenze normative; - le metodiche analitiche per i parametri delle Tabelle 1 e 2 dell allegato V al D. Lgs 152/06 che ciascun gestore adotta sono state verificate da ARPA Umbria e ritenute idonee alla produzione di dati di controllo affidabili; - ATI, Gestori ed ARPA Umbria hanno siglato ed attivato nel 2011 un protocollo d intesa sull organizzazione e gestione dei controlli sui depuratori di acque reflue urbane della Regione Umbria; RITENUTO OPPORTUNO integrare con gli autocontrolli dei gestori il numero minimo dei controlli sulle acque degli impianti di trattamento dei reflui civili degli agglomerati per tutti i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell Allegato V al D. Lgs 152/06. EVIDENZIATO CHE il nuovo sistema integrato controlli/autocontrolli avviato a partire dall 11/04/2011, consente una corretta valutazione di conformità ai valori limite degli impianti di depurazione a quanto disposto dalla normativa vigente, pertanto si ritiene di dover proseguire le attività con i medesimi contenuti del protocollo di cui alla determinazione ARPA 180/2011 TUTTO CIO PREMESSO SI STABILISCE CHE: 2

1. Gli ATI richiedano ai Gestori di eseguire i controlli sugli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza ai sensi del presente documento 2. I Gestori si impegnino ad eseguire il numero minimo di controlli, come specificato nella seguente tab. A, dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell Allegato V, in ingresso ed in uscita agli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza di potenzialità di progettosuperiore o uguale a 2000 a.e.. Tab. A: numero di controlli da effettuare a cura del Gestore e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell impianto Potenzialità impianto N controlli del Gestore Tipologia campionamento 2000-9999 a.e. 11 controlli il primo anno di attivazione dell impianto di depurazione; a regime 3 controlli, tranne in caso di non conformità nell anno precedente; in tal caso 11 * Medio su 24 ore ** 10000-49999 a.e. 9 Medio su 24 ore 50000 a.e. 18 Medio su 24 ore *: La conformità dei risultati nell anno precedente è stabilita nella relazione di sintesi di ARPA Umbria sul funzionamento degli impianti **: la tipologia di campionamento per questi impianti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). 3. ARPA si impegni ad eseguire il numero minimo di controlli, come specificato nella seguente tab. B, dei parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell Allegato V, in ingresso ed in uscita agli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza di potenzialità di progetto superiore o uguale a 2000 a.e.. Tab. B: numero di controlli da effettuare a cura di ARPA e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell impianto Potenzialità impianto N controlli ARPA Tipologia campionamento 2000-9999 a.e. 1 Medio su 24 ore * 10000-49999 a.e. 3 Medio su 24 ore 50000 a.e. 6 Medio su 24 ore *: la tipologia di campionamento per questi impianti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). 3

I controlli dei parametri di Tab.3 vanno effettuati solo nel caso in cui all impianto di depurazione arrivino anche acque reflue industriali, selezionando i parametri con riferimento alle attività presenti nell agglomerato. 4. I Gestori si impegnino ad eseguire con frequenza pari a quella riportata nella seguente tab. C, i controlli dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell Allegato V, in ingresso ed in uscita agli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza, sugli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza di potenzialità inferiore a 2000 a.e. e ricadenti in agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2000 a.e., al fine di effettuare le valutazioni previste dal MATTM e dalla Commissione Europea (DIR 91/271 UWWTD). Tab. C: numero di controlli da effettuare a cura del Gestore e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell impianto Potenzialità impianto N controlli del Gestore Tipo logia campionamento 50 1 istantaneo 51-199 1 istantaneo 200-1999 3 * *: la tipologia di campionamento per questi impianti può essere istantanea o media su 24 ore in considerazione dell equalizzazione effettuata dall impianto e della eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso all impianto. 5. ARPA si impegni ad eseguire almeno un controllo annuo sugli impianti di potenzialità inferiore a 2000 a.e. e ricadenti in agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2000 a.e., dei parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell Allegato V, in ingresso ed in uscita agli impianti di trattamento dei reflui civili, al fine di effettuare le valutazioni previste dal MATTM e dalla Commissione Europea (DIR 91/271 UWWTD). I controlli dei parametri di Tab.3 vanno effettuati solo nel caso in cui all impianto di depurazione arrivino anche acque reflue industriali, selezionando i parametri con riferimento alle attività presenti nell agglomerato. 6. I Gestori si impegnino ad eseguire, sul medesimo campione prelevato da ARPA ai sensi dei precedenti punti 3 e 5, un autocontrollo analitico, per i parametri di Tabelle 1 e 2 dell Allegato V, al fine della validazione periodica dei propri risultati analitici rispetto a quelli del laboratorio ARPA. 7. I Gestori si impegnino ad eseguire, con frequenza quadrimestrale, gli autocontrolli effettuati sugli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza di potenzialità compresa tra 200 e 1999 a.e. e ricadenti in agglomerati di consistenza inferiore a 2000 a.e. al fine di effettuare le valutazioni previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria. 8. I Gestori si impegnino ad eseguire gli eventuali ulteriori autocontrolli richiesti nell atto autorizzativo sugli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza. 9. ARPA ed i Gestori si impegnino a rilevare ad ogni rispettivo campionamento di controllo le portate misurate o stimate in m 3 /h affinché siano le più rappresentative del campionamento effettuato, e a trasmetterli congiuntamente ai dati analitici. 4

10. I Gestori si impegnino a trasmettere mensilmente, ad ARPA Umbria e alle rispettive Province ed Autorità d Ambito per via Extranet attraverso il sistema ARATAS o sue evoluzioni, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento, tutti i controlli ed autocontrolli effettuati ai sensi dei punti precedenti sugli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza, comprensivo dei campi controllo/autocontrollo e portata in m 3 /h scaricata. 11. Il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti di tabella 1 allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/06 è definito in funzione del numero complessivo di prelievi effettuati (dato dalla somma di quelli di ARPA e Gestore ) e della relativa tolleranza stabilita dal decreto citato. La verifica di conformità ai disposti della tabella 1 viene effettuata con riferimento all anno solare (1 gennaio-31 dicembre). 12. In base all art. 130 comma 1 lett.a, ad ogni superamento, indipendentemente dalla successiva valutazione complessiva annuale, il Responsabile della Sezione Territoriale ARPA proporrà alla Provincia l emissione di un atto di diffida per il mancato rispetto dei valori limite di Tab.1 (il rispetto della Tab.1 è una prescrizione prevista nell atto autorizzativo) con il quale si richiama il Gestore a mettere in atto tutte le azioni necessarie a riportare i valori limite entro i valori consentiti e di relazionare entro 30 giorni sulle azioni intraprese. 13. Qualora dai singoli rapporti di prova (sia quelli di ARPA che quelli del Gestore ) sia evidenziato, per almeno uno dei parametri BOD 5, COD, e Solidi Sospesi, il superamento di concentrazione oltre la percentuale del 100% per BOD 5 e COD e del 150% per Solidi Sospesi, lo scarico è ritenuto da subito non regolare e l ARPA redige la comunicazione di violazione soggetta a sanzione amministrativa. 14. La tabella 2 prevede il rispetto dei limiti come media annua. Per tale motivo si ritiene che la verifica di conformità ai disposti della tabella 2, al fine della eventuale applicazione del regime sanzionatorio, possa essere effettuata esclusivamente su base annua con riferimento all anno solare (1gennaio-31 dicembre) considerando sia i controlli ARPA che i controlli del Gestore. 15. In caso di superamento dei valori limite di emissione per il singolo controllo, il Responsabile della Sezione Territoriale segnalerà alla Provincia ed al Gestore il superamento invitando quest ultimo a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine del rispetto del valore limite su base annua. 16. In alternativa alla media annua, se specificato in autorizzazione, si può fare riferimento alla media giornaliera per Ntot, che non deve superare i 20 mg/l per ogni campione in cui la temperatura dell effluente sia pari o superiore a 12 C; nel caso di tale superamento lo scarico è ritenuto da subito non regolare e l ARPA redige la comunicazione di violazione soggetta a sanzione amministrativa. 17. Ai fini della verifica annuale di conformità ai disposti delle tabelle 1 e 2, la Direzione tecnica ARPA effettuerà annualmente, entro il mese di Aprile, la verifica complessiva dei dati relativi ai controlli dell anno precedente, ai sensi della normativa regionale in vigore, ed invierà i risultati a ciascun Responsabile delle Sezioni Territoriali ARPA, al fine della eventuale contestazione delle sanzioni amministrative. A tal proposito, al fine del rispetto di quanto previsto dalla L.689/81, la data di accertamento dei fatti contestati dovrà essere quella dell arrivo della relazione inviata dalla Direzione Tecnica. 5

18. ARPA Umbria si impegni gestire e rendere disponibile agli ATI ed ai Gestori, così come alla Regione Umbria ed alle Province per le loro competenze, tutte le informazioni su controlli ed autocontrolli via ARATAS, unitamente ai dati tecnici e di performance implementati con il Catasto Scarichi, integrando opportunamente il sistema di acquisizione con i campi specificativi controllo/autocontrollo e con i valori di portata media giornaliera e/o volume giornaliero scaricato. 19. ARPA Umbria si impegna a verificare e validare annualmente i dati dei controlli eseguiti sui parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell allegato V, e ad utilizzarli nelle valutazioni e reportistiche previste solo dopo validazione. 20. Ai fini del comma precedente, ARPA verificherà che i Gestori definiscano per i propri laboratori ogni anno il piano di controllo qualità interno, anche mediante partecipazione a confronti interlaboratorio su alcuni dei parametri definiti nelle tabelle 1-2 (almeno due parametri) come strumento di verifica dell efficienza dell attività analitica svolta. I PT (Proficiency test) utilizzati debbono essere conformi alla normativa vigente in materia (vedi documentazione ACCREDIA RT-24:2009 Prove valutative). 21. ARPA Umbria si impegni a redigere annualmente entro novembre, il rapporto sul risultato dei programmi di controllo dell anno precedente di cui all art 8. comma 3 della la DGR 24 Aprile 2012, n.424. 22. I controlli effettuati dal Gestore ai sensi dei punti 2 e 4 valgono anche come autocontrolli. 23. In base alle misure Q20P e Q21P del Piano di Tutela delle Acque, il rispetto delle percentuali di abbattimento per le Tabelle 1 e 2 dell Allegato V dovrà essere conseguito entro il 31 dicembre 2015; pertanto non sussiste l obbligatorietà, fino a tale data, di effettuare il campionamento in ingresso all impianto. 24. Eventuali tipologie di campionamento diverse da quelle specificate nelle tabelle A e C dovranno essere giustificate, e specificate nella trasmissione di cui al punto 10. 25. Con riferimento all art.8 comma 1 della D.G.R. 424/2012 i Gestori inviano, all A.T.I. di competenza ed all ARPA, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il calendario dei controlli che intendono effettuare nell anno successivo sugli impianti di potenzialità di progetto 10.000 A.E.. Eventuali modifiche al calendario dovranno essere tempestivamente comunicate all A.T.I. di competenza ed all ARPA. Eventuali spostamenti o ritardi nelle date dei controlli vanno comunicati con almeno 24 ore di anticipo rispetto al controllo previsto. Per gli impianti di potenzialità inferiore a 10.000 A.E. i controlli dovranno essere equamente distribuiti nel corso dell anno al fine di fornire un quadro di emissione rappresentativo. DURATA Il presente protocollo d intesa avrà durata di anni 3 (tre), a partire dalla sua firma. Perugia, lì..... Autorità d Ambito A.T.I. 1.. 6

Autorità d Ambito A.T.I. 2.. Autorità d Ambito A.T.I. 3.. Autorità d Ambito A.T.I. 4... Umbra Acque...... Valle Umbra Servizi.... Servizio Idrico Integrato.. Agenzia Regionale Protezione Ambientale.. 7