Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 45 06.03.2014 Retribuzione: caratteristiche e normativa Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie La retribuzione rappresenta la prestazione fondamentale di cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro, e connota il rapporto di lavoro come un contratto a prestazioni corrispettive. La norma trova le sua fondamenta nell art. 2094 c.c., dal quale si deduce che la stessa costituisce il corrispettivo che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore, il quale si obbliga a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. In particolare, l art. 2094 c.c. stabilisce che, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. Premessa La retribuzione, che rappresenta il corrispettivo spettante al lavoratore per l'attività lavorativa svolta, è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro. Nell'ordinamento italiano della retribuzione se ne occupa addirittura la Costituzione: l'art. 36, comma 1, infatti, stabilisce come vedremo in seguito - che il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e assicurare allo stesso e alla sua famiglia una "esistenza libera e dignitosa". Caratteri generali La retribuzione deve avere i seguenti caratteri: 1. sufficienza, per garantire le esigenze vitali del lavoratore e della sua famiglia; 2. proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro prestato; 3. determinatezza o determinabilità; 1
4. obbligatorietà, in quanto costituiscono retribuzione solo le somme che il datore di lavoro è tenuto a pagare in dipendenza del contratto di lavoro; 5. corrispettività, in quanto costituisce la controprestazione datoriale alla prestazione del lavoratore; 6. continuitività, in quanto rientrano nel concetto di retribuzione solo quegli elementi che vengono corrisposti con una certa frequenza e continuità. Natura giuridica La natura giuridica della retribuzione è sia mista che complessa, ossia: corrispettiva, nel senso che la prestazione del lavoratore è correlata alla prestazione lavorativa (retribuzione diretta); sociale o previdenziale, nel senso che il datore di lavoro deve adempiere all obbligo retributivo anche in assenza di prestazione (per esempio in caso di malattia, maternità ecc.), e in tal caso la retribuzione perde il carattere della corrispettività e assume quello previdenziale e, in senso lato, alimentare (retribuzione indiretta). Determinazione della retribuzione Quanto all ammontare della retribuzione, l art. 36 della Costituzione stabilisce che, la stessa deve essere proporzionata a quantità e qualità del lavoro prestato dal lavoratore e assicurare allo stesso e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa. (Art. 36 della Costituzione) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. In base al comma 2 dell art. 2099 c.c., la retribuzione va determinata: facendo riferimento ai contratti collettivi che stabiliscono la retribuzione minima inderogabile in pejus, ma suscettibile di trattamenti migliorativi stabiliti dalla contrattazione individuale; facendo ricorso all accordo tra le parti quando mancano contratti collettivi che stabiliscono la misura della retribuzione; 2
facendo ricorso al giudice in assenza di pattuizione tra le parti, oppure nel caso in cui la retribuzione sia stata pattuita in misura insufficiente. In entrambi i casi, il giudice può rifarsi ai minimi tabellari previsti nei contratti collettivi applicabili alla categoria o al settore produttivo a cui appartiene il prestatore di lavoro, ritenendo tali parametri idonei ad integrare il requisito della sufficienza richiesta dall art. 36 della Costituzione. RETRIBUZIONE E CCNL Nel caso in cui, la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore alla soglia minima prevista dall art. 36 della Costituzione, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell art. 1419, comma 2, del c.c., il giudice deve adeguare la retribuzione secondo i criteri dell art. 36 della Costituzione, con valutazione discrezionale. Quando, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all assetto degli interessi, concordato dalle parti sociali. È bene precisare, inoltre, che se il datore di lavoro non aderisce a una delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, il giudice di merito può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione come la retribuzione base. A tal fine, non vanno considerati i compensi aggiuntivi e le mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. LA GIUSTA RETRIBUZIONE Ai fini della determinazione della giusta retribuzione, nei casi di mancata adesione delle parti alla contrattazione collettiva, il giudice che adotti come parametro orientativo le tariffe minime ivi indicate, può anche procedere alla riduzione delle stesse in ragione delle modeste dimensioni dell impresa. 3
Non è, invece, legittima la statuizione del giudice di merito che determini la retribuzione, ex art. 36 della Costituzione, in misura inferiore ai minimi contrattuali nazionali col solo richiamo a condizioni ambientali e territoriali, perché il precetto costituzionale è rivolto a impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, anche quando trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro. Inoltre, la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell esperienza, per cui il giudice può attribuire anche gli scatti di anzianità non per applicazione automatica, ma subordinatamente all esito positivo dell indagine volta a garantire l adeguatezza della retribuzione, ex art. 36 della Costituzione, in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione. Per la Cassazione, sentenza n. 5934 del 24.03.2004, la particolare garanzia contenuta nell art. 36 della Costituzione a tutela del lavoratore subordinato, non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 470/2002. Pertanto, i criteri della proporzionalità e della sufficienza, posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore, non trovano applicazione in caso di erogazione di un compenso per lavoro straordinario inferiore a quello erogato per l orario ordinario. Irriducibilità della prestazione Ai sensi dell art. 2103 c.c., il lavoratore può essere adibito a svolgere mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, ma, nel caso di specie, si pone la questione se il prestatore di lavoro conservi anche il diritto alle indennità accessorie collegate alle mansioni precedentemente svolte. 4
Art. 2103 c.c. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Per la giurisprudenza, ai sensi del citato art. 2013 c.c., anche nei casi di legittimo esercizio dello jus variandi, si applica il principio dell irriducibilità della retribuzione, intesa come corrispettivo delle qualità professionali intrinseche alle mansioni svolte dal lavoratore, mentre possono essere soppressi solo quegli elementi accessori (indennità) diretti a compensare: un rischio particolare; particolari modalità della prestazione lavorativa; o un disagio ambientale o temporale; oppure, più in generale, erogati in considerazione di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni svolte. In caso di assegnazione al lavoratore, di mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, il suddetto principio non opera per le cosiddette indennità estrinseche, cioè per quelle indennità riconosciute non in funzione delle qualità essenziali delle mansioni svolte e, quindi, della professionalità del lavoratore, bensì in quanto correlate alle particolari modalità della prestazione lavorativa. 5
Parità di trattamento retributivo Nel nostro ordinamento non esiste una norma che obbliga il datore di lavoro a retribuire nella stessa maniera lavoratori che svolgono le stesse mansioni all interno della stessa azienda, ma, per giurisprudenza, va rispettata solo la retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva. Nella sentenza n. 4570 della Cassazione a sezioni unite del 17 maggio 1996, è stato affermato che, non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento, presente nell art. 2077 c.c., comma 2. Quest ultima norma, nell imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Inoltre, nella stessa sentenza è stato stabilito - con riferimento alle disparità di trattamento, che si verificano ad opera del datore di lavoro nel corso del rapporto - che l attribuzione ingiustificata a un lavoratore di un determinato beneficio, non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell identica posizione un diritto a ottenere lo stesso beneficio, né può determinare l insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste. Inoltre, si chiarisce che: non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell art. 2070 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari e che, in quanto atto di esercizio dell autonomia collettiva, si sottrae a ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario; l art. 28 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) vieta qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. 6
La corresponsione La retribuzione va corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito (art. 2099 c.c., comma 1). Per la contrattazione collettiva il termine per il pagamento della retribuzione è mensile, anche se gli usi possono prevedere un termine diverso. Tutti i datori di lavoro sono tenuti, altresì, all atto della corresponsione della retribuzione, a consegnare al lavoratore un prospetto paga, ma, a seguito dell istituzione del Libro unico del lavoro (Lul) è possibile adempiere all obbligo in questione, mediante consegna al prestatore di lavoro di una copia del Lul, che può essere effettuata anche via e-mail (Ministero del Lavoro, risposta all interpello n. 8/2010), all indirizzo di posta elettronica del dipendente provvisto di password personale, purché siano messe a disposizione del lavoratore un personal computer ed una stampante. La consegna può essere delegata anche ad un consulente del lavoro o ad altri soggetti abilitati, ex lege n. 12/1979, mentre in caso di gruppi societari, le società del gruppo possono delegare la capogruppo alla consegna. La responsabilità per la mancata ricezione permane in capo al datore di lavoro, così come la prova dell avvenuta consegna del prospetto paga ricade sempre sul datore di lavoro, anche in assenza di e-mail certificata. - Riproduzione riservata - 7