CONVEGNO 8 marzo 2012. La segnalazione di operazioni sospette e i nuovi limiti alla circolazione del contante.



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CONVEGNO 8 marzo 2012 La segnalazione di operazioni sospette e i nuovi limiti alla circolazione del contante.

D. Lgs. 231/2007 Sulla base del principio «CONOSCI IL TUO CLIENTE», la legge antiriciclaggio pone a carico dei destinatari: obblighi di collaborazione attiva (obbligo delle segnalazioni e ostacolo al compimento dei reati): obbligo di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo obbligo di astensione dall instaurazione del rapporto continuativo o dall esecuzione della operazione/prestazione professionale obbligo di vigilare sulle infrazioni da parte dei componenti degli organi di controllo obbligo di segnalare le infrazioni alle limitazioni all uso del contante al MEF obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all UIF

D. Lgs. 231/2007 Per consentire la «tracciabilità dell operazione», il decreto introduce poi all art. 49 nei confronti di tutti LIMITAZIONE ALL USO DEL DENARO CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000 euro]. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto riguarda il trasferimento, ovvero il passaggio della titolarità del denaro contante o di libretti o titoli al portatore. Si fa riferimento a denaro contante o a libretti o titoli al portatore in quanto l utilizzazione di questi strumenti di pagamento non consente la «tracciabilità dell operazione», non essendo spesso possibile una chiara individuazione dell entità e della frequenza dei passaggi di valori tra i soggetti dell operazione. Il divieto non riguarda i depositi, i libretti ed i titoli nominativi, per i quali, per converso, è possibile l identificazione del titolare dei fondi. La ratio della intera normativa antiriciclaggio è appunto quella di evitare che trasferimenti di valori sfuggano ai controlli e che operazioni elusive delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari siano poste in essere allo scopo di utilizzare il sistema finanziario per riciclare proventi derivanti da attività criminali, o finanziare il terrorismo.

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000 euro]. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto riguarda il trasferimento, ovvero il passaggio della titolarità del denaro contante o di libretti o titoli al portatore, a prescindere dalla esistenza o meno di una giustificazione economica dell operazione.

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000 euro]. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il Legislatore nazionale antiriciclaggio ha inteso fissare un limite alla circolazione ed al trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore al denaro contante equiparati, effettuato tra soggetti diversi (dai destinatari del Decreto), nello specifico caso in cui tale passaggio non avvenga attraverso intermediari finanziari abilitati (oggi solo banche e Poste Italiane) e/o con strumenti che non siano tracciabili. Non devono essere eseguiti passaggi di valori al di fuori del circuito finanziario. Il trasferimento, anche di denaro contante, effettuato per il tramite di intermediari autorizzati, al contrario, è sempre consentito, così come espresso nell ultima frase del medesimo comma: Il trasferimento [di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo di valore complessivamente pari o superiore a 1.000 euro] può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In concreto, le norme del D. Lgs 231/2007 (artt.49-50), come integrate dal «decreto Salva Italia» (ora L. 214/2011), fissano con decorrenza 6.12.2011 il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore, qualora il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a 1.000 (cioè si possono effettuare transazioni economiche senza ricorrere ad intermediari abilitati finché l importo non supera i 999,99 )

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 E vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge Tali limitazioni hanno nel tempo subito diversi adattamenti: SOGLIA DECORRENZA 12.500 fino al 29 aprile 2008 5.000 dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 12.500 dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 5.000 dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 2.500 dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 1.000 dal 6 dicembre 2011

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore rimane comunque valido anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori a 1.000 che appaiano artificiosamente frazionati.

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. cos è un OPERAZIONE FRAZIONATA? Il decreto antiriciclaggio definisce l operazione frazionata come un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 cos è un OPERAZIONE FRAZIONATA? Secondo le indicazioni del Ministero dell Economia e delle Finanze, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall allora Commissione prevista dall art.32 del DPR 30 aprile 1988, n.148, si deve comunque considerare che nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 1.000, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all operazione stessa oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti, fatto salvo il potere discrezionale dell Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione (in tale contesto appaiono consentite le modalità di pagamento legate ad esempio a contratti di somministrazione ovvero ad accordi di rateizzazione previsti contrattualmente tra le parti).

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 Cosa significa COMPLESSIVAMENTE? L art. 49 del D. Lgs. 231/2007 dispone: «È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro» La circolare n. 2/2012 del MEF richiama anche il parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995 che, analizzando un testo normativo precedente al decreto vigente, è stato chiamato ad interpretare in merito all applicazione del criterio del cumulo delle operazioni. Il Consiglio di Stato ha chiarito che in mancanza di un preciso limite temporale e nell evidente impossibilità di desumere tale limite in via interpretativa, debba senz altro prendersi come punto principale di riferimento un criterio oggettivo (ambito temporale di sette giorni), tenendo conto però della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche in ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure di anti riciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari. Il principio espresso dal Consiglio di Stato ha trovato poi una copertura normativa nella richiamata lettera m). Ne consegue, dunque, sono ammissibili operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Il D. L. 201/2011 apporta modifiche anche in materia di: assegni bancari e postali; assegni circolari, vaglia postali e cambiari. Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.. Gli assegni «a me medesimo» non possono circolare! Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. Tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Il D. L. 201/2011 apporta modifiche anche in materia di: Libretti di deposito al portatore Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2011. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 Quindi sono OPERAZIONI VIETATE: il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e senza ricorrere ad intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa), quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 ; pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore a 1.000, qualora tali titoli siano privi dell indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità; pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (con intestazione a me medesimo o a me stesso ) e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane Spa per l incasso da parte del beneficiario.

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia: Per i trasferimenti effettuati fino al 15 giugno 2010 Sanzione amministrativa pecuniaria: - dall 1% al 40% dell importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a 50.000 euro - dal 5% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro (15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro).

Art. 49 - D. Lgs. 231/2007 Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia: Dal 16 giugno 2010 Per i trasferimenti commessi in violazione dell art. 49. è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria: - dall 1% al 40% dell importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a 50.000 euro - dal 5% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro (15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro). Le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, sono oblabili. Il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16 L. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione versando una somma pari al 2% dell importo trasferito (art. 60 del D. Lgs. 231/2007) Le violazioni dell art. 6 (accettazione di assegni con girata diversa dall incasso emessi all ordine del traente), la sanzione è applicabile a prescindere dall importo dell assegno e non è prevista la facoltà di «oblare». Le infrazioni alle limitazioni di cui sopra commesse dopo il 6 dicembre 2011 relativamente al nuovo limite NON ERANO SANZIONABILI FINO AL 31 GENNAIO 2012.

Il decreto legislativo 231/2007 tratta dell obbligo di segnalazione di operazioni sospette all art. 41, che recita: Comma 1: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.»

Previgente formulazione L art. 3 della legge 197/1991 prevedeva che i soggetti onerati avessero l'obbligo di segnalare all'uic ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducesse a ritenere, in base agli elementi a loro disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime potessero provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

Segnalazione di operazioni sospette art.41 I soggetti obbligati inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando: sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le condotte ricomprese dalla norma per le segnalazioni sono sicuramente più ampie: Sapere: conoscenza diretta e certa del comportamento posto in essere. Il riferimento va ad una conoscenza diretta e certa desunta o da risultanze documentali o da comportamenti antigiuridici. Sospetto: desunto da caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza considerata, dalla capacità economica e dall attività svolta dal soggetto cui è riferita. Ragionevoli motivi di sospetto: con tale definizione ci si potrebbe riferire agli indicatori di anomalia. Art.41, comma 2: Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia.

Testualmente l art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l obbligo di segnalazione sorga, come soglia minima d ingresso, quando ci siano motivi ragionevoli di sospetto. Quindi, non semplici anomalie, non mere illazioni, ma fatti oggettivi che giustifichino la segnalazione all UIF desunti dalle caratteristiche, entità, natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Sono da segnalare le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, considerata la capacità economica e l attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. DA TENERE PRESENTE: 1. Criteri generali per l individuazione delle operazioni sospette 2. Procedura per la segnalazione 3. Principio della riservatezza

Riciclaggio: art. 2 del D.Lgs 231/2007 Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La definizione riportata non coincide con la definizione del reato di riciclaggio (proprio ed improprio) di cui agli artt.648-bis e il 648-ter. La nozione di riciclaggio che ci è offerta dal decreto è più generica di quella del codice penale e prevede, in particolare anche l ipotesi del cd. autoriciclaggio ossia il riciclaggio dei proventi di chi ha commesso o è concorso nel reato. Sono ricomprese, all interno della generica definizione di riciclaggio altre ipotesi, tecnicamente distinte dal reato di riciclaggio e rientranti nella ricettazione o nel favoreggiamento reale.

Spetterà poi all Autorità giudiziaria, in presenza di una fattispecie criminosa, individuare la norma penale di riferimento, verificare la sussistenza degli elementi di colpevolezza, comminare la relativa sanzione da applicare. Le definizioni tecniche di riciclaggio, riciclaggio improprio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, ricettazione, etc., non potranno in alcun modo condizionare i soggetti passivi della nuova normativa nell assolvimento dei loro obblighi, il cui unico punto di riferimento sarà la definizione di riciclaggio contenuta nell art. 2 del D. Lgs.

Finanziamento al terrorismo Si rimanda alla nozione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE Il sospetto è desunto secondo le indicazioni dell art.41: caratteristiche (normalità, congruità), entità (valore nel contesto complessivo), natura dell'operazione (periodicità o negozio straordinario) o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

L area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano l operazione o la prestazione professionale. L accento va, comunque, posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del soggetto obbligato.

In base alle nuove disposizioni, gli intermediari e i professionisti hanno l obbligo, in presenza di indici di anomalia di chiedere al cliente informazioni: sullo scopo sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l opportunità di segnalare o meno l operazione all UIF.

L obbligo di segnalare le operazioni sospette non implica alcuna attività investigativa In proposito: Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull applicazione delle norme relative all obbligo di registrazione delle transazioni per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 - legge antiriciclaggio.

Valutazione informazioni Il soggetto onerato deve valutare le operazioni sulla base degli elementi informativi in suo possesso; la segnalazione è un contributo conoscitivo che può attivare eventuali indagini volte ad accertare fatti penalmente rilevanti. L efficacia del processo di valutazione dipende dalla conoscenza del cliente, in particolare della sua attività o professione (ex art. 3 principi generali - d.lgs 231/2007: Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale ).

I professionisti e gli intermediari devono perciò tenere conto di eventuali collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra loro o con altri soggetti, comprese le relazioni societarie e di gruppo, nonché i legami contrattuali, finanziari o commerciali che consentono di cogliere la giustificazione delle transazioni. Una discrasia tra l operazione e il profilo economico finanziario del soggetto che la effettua, costituisce una possibile base per qualificare l operazione come sospetta.

NOVITA MANOVRA ESTIVA 2010 Una importante novità introdotta dalla Manovra estiva 2010 riguarda l individuazione di situazioni che comportano a carico dei soggetti alla normativa antiriciclaggio l obbligo di effettuare le segnalazioni operazioni sospette. La lettera b del comma 1 dell art.36 del D.L. 78/2010 va ad integrare il citato articolo 41, qualificando quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Indicatori anomalia Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorchè contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'italia;

Indicatori anomalia b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno. Gli indicatori di anomalia sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento

Approccio basato sul rischio Una griglia di indicatori generali di anomalia da prendere in considerazione al fine di valutare il rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è contenuta nell art. 20 del D.lgs. 231/2007 laddove viene affermato che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla nuova normativa devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti, ovvero agli ordini professionali, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 20) Con riferimento al cliente: 1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 20) Con riferimento all operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale 1. tipologia dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2. modalità di svolgimento dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3. ammontare; 4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5. ragionevolezza dell operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all attività svolta dal cliente; 6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione o del rapporto continuativo.

Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Attività di raccolta apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione ovvero instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa zona senza logica giustificazione; versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l attività economica del cliente; analoga situazione può registrarsi per operazioni di prelevamento; operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie; operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati; operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni; operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall attività economica del cliente o da altre circostanze.

Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Attività di impiego utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall usuale attività economica del cliente; clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare, senza fornire plausibili giustificazioni sull origine dei fondi utilizzati, quali l estinzione totale o parziale di finanziamenti in essere; operazioni collegate all erogazione ed all utilizzo di finanziamenti pubblici; operazioni collegate alla richiesta, utilizzo o rimborso di finanziamenti erogati da altri intermediari bancari/finanziari; operazioni collegate all emissione di titoli di debito.

Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Servizi bancari ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente; operazioni di pagamento effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati; operazioni di pagamento effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni; operazioni di pagamento con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall attività economica del cliente o da altre circostanze;

Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Servizi bancari negoziazione di strumenti finanziari senza che l operazione transiti sul conto corrente del cliente; stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante ; assegni bancari che presentano molteplici girate; stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza; nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l importo da liquidare risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari; liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona.

Tempi Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Obbligo di astensione I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini (art.41, comma 4).

Responsabilità e segreto professionale Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Tutela della riservatezza art.45 I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato. Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

Rilevazione identità segnalante In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Fuori dalle ipotesi citate, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

Divieto di comunicazione art.46 I soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e gli altri destinatari e chiunque ne sia comunque a conoscenza HANNO IL DIVIETO di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal decreto 231/2007.

Divieto di comunicazione: soggetti interessati/terzi I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo al soggetto interessato o a terzi. Esenzioni: Il divieto di informazione non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 La Banca d Italia con la delibera n.616 del 24.8.2010 ha approvato i nuovi indicatori di anomalia che vanno a sostituire quelli già fissati nelle istruzioni emanate il 12.01.2001.

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA Gli indicatori sono stati suddivisi in 5 macro-categorie: Cliente. Operazioni e rapporti. Mezzi e modalità di pagamento. Strumenti finanziari e contratti assicurativi. Finanziamento al terrorismo.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 La Banca d Italia chiarisce che gli indicatori di anomalia sono volti a: agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 La Banca d Italia osserva come l elencazione degli indicatori di anomalia non sia esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 IMPORTANTE! La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette L assenza di indicatori previsti nell allegato può non essere sufficiente a escludere che l operazione sia sospetta. Gli intermediari devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Conseguenze: in presenza di comportamenti descritti negli indicatori gli intermediari hanno l onere di effettuare una valutazione complessiva della natura dell operazione sulla base di tutte le altre informazioni disponibili.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI AD APPLICARE Indicatori generali e particolari B.I. Schemi di anomalia stabiliti dall UIF ex art.6, comma 7, lett.b Gli intermediari devono utilizzare altresì delle Indicazioni operative per l esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/vigilanza

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Per B.I., gli intermediari hanno l onere di segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, comunicando all UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. In questo ambito gli intermediari devono valutare con attenzione l operatività posta in essere con altri intermediari, nazionali ed esteri, se di dubbio profilo reputazionale ovvero operanti in Paesi o territori a rischio.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 L analisi dell operatività ai fini dell eventuale segnalazione alla UIF deve altresì essere effettuata per l intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto. La mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante di una segnalazione

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari devono adottare procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell effettuazione della segnalazione stessa e l omogeneità dei comportamenti.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 In tale contesto gli intermediari si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi. Per l operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, gli intermediari devono utilizzare procedure informatiche per l individuazione automatica di operazioni anomale.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari che forniscono servizi di tramitazione adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti i dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione. In ogni caso gli intermediari devono impiegare procedure informatiche volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi relativamente all operatività che transita sui conti correnti di corrispondenza o sui conti assimilabili ai conti di corrispondenza.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai conti di passaggio e ai conti assimilabili ai conti di passaggio, soprattutto qualora sia impossibile associare ciascuna transazione al singolo cliente dell ente corrispondente almeno tramite l utilizzo di un codice identificativo univoco. Anche gli intermediari di cui all art.2, comma 2 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei servizi di liquidazione, società di gestione dei sistemi di compensazione, ecc.) devono impiegare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari hanno l onere di sottoporre a procedure di valutazione le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche fin qui citate.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Appaiono altresì molto importanti le indicazioni fornite dalla Banca d Italia all articolo 7 del Provvedimento oggetto di esame. Viene infatti precisato che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall eventuale denuncia all autorità giudiziaria.

Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari poi non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell art.49 del decreto n. 231/07, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tali violazioni vanno comunicate solo al Ministero dell Economia e Finanze.