LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA
La revisione dei contratti di servizio pubblico nell art. 6 L. 537 del 24.12.1993 e ss.mm. Prima dell entrata in vigore del codice appalti (d.lgs. 163/2006) la revisione dei contratti era disciplinata dall art.6, L.24.12.1993 n.537 che recava norme generali relative alla revisione dei contratti pubblici, che hanno ad oggetto la fornitura di beni e servizi in favore della p.a. Il comma IV del predetto articolo disponeva che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione del prezzo 1
Come avveniva il riconoscimento Le Amministrazioni dovevano avviare a. una istruttoria svolta dal dirigente responsabile dell acquisizione del bene o del servizio La rilevazione dei costi revisionali era affidata b. all elaborazione da parte dell Istat dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti da pubbliche amministrazioni La norma riconosceva pacificamente la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 2
Sentenze del Consiglio di Stato più vetuste Consiglio di Stato - Sez.V, 20.5.2002, n. 2712 L'art. 6 l. 24 dicembre 1993 n. 537, che dispone che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, ha natura di norma imperativa ed impone una disciplina contrattuale che annulla ogni contraria pattuizione delle parti, poiché risponde a finalità d'interesse pubblico, con la conseguenza che le clausole in contrasto sono sostituite ai sensi dell'art. 1339 c.c 3
Sentenze del Consiglio di Stato più vetuste Consiglio di Stato - Sez.V, 19.2.2003 n. 916 Revisione soltanto per contratti di appalto l art.6 L. n.537/93 va interpretato come precetto immediatamente attributivo alle imprese appaltatrici del diritto alla revisione dei prezzi senza alcuna limitazione nell intenzione di mantenere inalterato l equilibrio economico del contratto 4
Le pronunce più recenti : peculiarità della Sentenza n. 5954/2010 del Consiglio di Stato L art. 6 della L. 534/93, in passato era pacificamente applicato per i soli contratti pubblici di appalto. Con la sentenza della Sez. V del Consiglio di Stato n. 5954/2010 per la prima volta la norma è stata applicata ai contratti accessori a concessione di servizio pubblico di trasporto ed è stato dichiarato il diritto alla revisione in favore della CTP Napoli. La decisione è stata resa in un giudizio avviato da questo studio. 5
Sentenza n. 5954/2010 del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato afferma l immediata applicazione della clausola periodica di revisione del prezzo di cui all art. 6 cit. anche per il TPL. La norma è stata ritenuta applicabile anche per i contratti-ponte che, pur riproducendo il contenuto delle precedenti concessioni non potevano ritenersi atti concessori, ma rivelavano veri rapporti contrattuali tra azienda e p.a La norma viene applicata anche laddove manchi un contratto e il servizio venga svolto di fatto. La clausola di revisione periodica si inserisce automaticamente ex art.1339 c.c. in tutti i contratti di servizio pubblico di TPL. 6
Ulteriore novità della Sentenza n. 5954/2010 del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato in precedenza aveva sempre riconosciuto la revisione sulla base degli indici Istat. Con la sentenza in oggetto, a seguito dell accertamento del credito, il Giudice d appello ha condannato l Amministrazione a verificare in istruttoria la quantificazione delle somme indicando espressamente a quali criteri standardizzati di voci di costo fare riferimento: 1. indicizzazione dei contributi di esercizio; 2. incremento del prezzo del carburante; 3. incremento del costo del personale; 4. incremento dei costi fissi di esercizio del servizio 7
Ordinanze SS.UU. Corte di Cassazione a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione incidentale nei giudizi Tar Veneto Nell ambito di alcuni giudizi proposti da aziende venete dinanzi al Tar Venezia la Regione Veneto ha attivato regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle SS.UU. della Cassazione. Le Sezioni Unite si sono pronunciate con distinte ordinanze dell 1.1.2001 e del 4.3.2011 nelle quali hanno affermato sebbene incidentalmente alla domanda di riconoscimento degli oneri di servizio pubblico la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario trattandosi di indennità, canoni e corrispettivi e non ritenendo rilevante la circostanza che si verta in materia di servizi pubblici riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A. Nel caso di specie non vi sarebbe giurisdizione del G.A. poiché non sussisterebbe alcuna discrezionalità dell Amministrazione e non sarebbe rinvenibile alcuna ponderazione tra interessi privati e pubblici. 8
Ordinanze SS.UU. Corte di Cassazione a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione incidentale nei giudizi Tar Veneto Per la Cassazione la fattispecie della revisione non sarebbe oggi più riconducibile alla giurisdizione esclusiva del G.A, come disponeva l art. 6 L. 537/1994, poiché la norma è stata ormai abrogata dal d.lgs. 163/2006. i L analoga previsione, contenuta nell art. 115 d.lgs. cit. che prevede la revisione nei contratti a prestazioni periodiche e continuative non potrebbe applicarsi al servizio pubblico di autotrasporto poiché l art. 23 d.lgs. cit. esclude espressamente l applicazione del codice appalti alle stazioni appaltanti che effettuano l autotrasporto pubblico mediante autobus, già esclusi dall ambito di applicazione della Direttiva Cee 38/98/cee in virtù dell art. 2 par. 4 della stessa. 9
Ordinanze SS.UU. Corte di Cassazione a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione incidentale nei giudizi Tar Veneto Poiché la domanda revisionale include quella di annullamento della relativa i clausola del contatto di servizio ancor più dovrebbe ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. in quanto vi è un collegamento con il contratto e non vi è alcun esercizio di un potere autoritativo da parte della p.a. 10
Effetti delle ordinanze SS.UU. Cassazione dell 11.1.2011 e del 4.3.2011 Per effetto delle recenti decisioni della Corte di Cassazione alcuni Tar iniziano oggi a declinare la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Un esempio è la sentenza del Tar Campania 4323/2011 che ha recepito in toto le prescrizioni del Giudice di legittimità. 11
Effetti dell abrogazione dell art. 6 L. 537/94 sulle decisioni dei Tar Sotto differente aspetto, a seguito dell abrogazione dell art. 6 L. 539/94, si registra una sorta di disorientamento nelle pronunce che riguardano la revisione. Da ultimo, per esempio anche il Tar Puglia con la sentenza 919 del 17.6.2011, pur riconoscendo in materia di revisione contrattuale la giurisdizione esclusiva del G.A. ha rigettato la domanda revisionale sul presupposto che attualmente la revisione obbligatoria sia prevista dall art. 115 d.lgs. 163/2006, norma applicabile al servizio di trasporto pubblico soltanto se derivante da contratti di appalto e non ai rapporti di concessione ex lege. La sentenza è stata attualmente sospesa dal Consiglio di Stato 12
Considerazioni finali Questo studio ritiene che la revisione dei contratti sia materia sottoposta alla giurisdizione esclusiva del G.A. La previsione di cui all art. 115 d.lgs. 163/2006 deve riferirsi a tutti i contratti a prestazione periodica e continuativa anche afferenti il servizio di trasporto. La previsione di cui all art. 23 d.lgs. 163/06 che escluderebbe l applicazione del codice appalti ai servizi di trasporto con autobus sarebbe il risultato di un errore del legislatore. 13
Considerazioni finali Sotto differente aspetto l art. 115 ed il 244 d.lgs. cit. dovrebbero essere sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale. Il Governo nella redazione del dlgs. 163/06 avrebbe, infatti agito con eccesso di delega. Il d.lgs. cit, infatti, avrebbe al più soltanto potuto riordinare la materia delle procedure di appalto, disseminate in varie raccolte di leggi, e giammai modificare l ambito applicativo di norme di portata generale qual era quella di cui all art. 6 L. 537/1994. 14