Circolare N.168 del 29 Novembre La legge di stabilità Le ultime modifiche apportate dal Parlamento

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Circolare N.168 del 29 Novembre 2012 La legge di stabilità 2013. Le ultime modifiche apportate dal Parlamento

Legge di stabilità 2013: le ultime modifiche apportate dal Parlamento Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che il parlamento ha apportato rilevanti modifiche alla legge di stabilità per il 2013 rispetto alla prima versione elaborata dal governo. Rileva, innanzitutto, l eliminazione delle disposizioni che avevano originariamente previsto: i) la riduzione di un punto percentuale delle aliquote dei primi due scaglioni IRPEF; ii) la franchigia di 250 per oneri detraibili e deducibili; iii) un tetto massimo di spesa, pari ad 3.000, per alcuni oneri detraibili. A fronte di tale eliminazione è stato però introdotto un incremento delle detrazioni per ciascun figlio a carico: i) 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni, in luogo di 800 vigenti; ii) 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, in luogo di 900 vigenti; iii) 440 la maggiore detrazione prevista per ciascun figlio portatore di handicap, in luogo di 220 vigenti. Le predette detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, quindi a valere sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014. Permane, invece, l aumento di un punto percentuale dell IVA ordinaria a decorrere dal 1 luglio 2013, lasciando però invariata al 10% l aliquota IVA ridotta per determinati beni di consumo. Novità importanti anche sul fronte IRAP. Sul punto, il legislatore ha previsto : i) l incremento delle deduzioni forfettarie spettanti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per le lavoratrici e lavoratore di età inferiore a 35 anni; ii) incremento delle deduzioni base per soggetti con valore della produzione fino ad 180.999,91. Entrambi gli interventi in commento troveranno applicazione a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. 1

Le modifiche alla legge di stabilità 2013 Il parlamento Italiano è intervenuto prepotentemente sulla legge di stabilità varata dal governo per il 2013, cambiando radicalmente i contenuti delle disposizioni che più avevano fatto discutere. Ci si riferisce, in particolare: alla rimodulazione di alcune detrazioni per i redditi superiori ai 15mila euro; all introduzione di una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF; all introduzione di un tetto massimo di detraibilità ad Euro 3.000, per alcune detrazioni; all aumento di un punto percentuale dell IVA ridotta (del 10%) di determinati beni di consumo. A fronte di tali disposizioni sono state introdotte nuove misure che di seguito si ripropongono nei loro principali contenuti. Ripristino IVA al 10% Rispetto alla previsione precedente è previsto, a decorrere dal 1 luglio 2013, soltanto l aumento di un punto percentuale dell aliquota IVA ordinaria che dall attuale 21%, passerà al 22%. Aliquote IVA modificate Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di luglio 2013 Tipologia di beni Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici Resta ancorata, quindi, al 10% l aliquota ridotta prevista per particolari tipologie di beni. Beni sui quali si continuerà ad applicare l aliquota ridotta del 10%, Zucchero/alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici/ prodotti per l alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi ecc.)/marmellate/conserve di frutta/prodotti della pasticceria e della biscotteria/corn flakes/ cioccolatini/omogeneizzati/acque minerali/birra/aceto/energia elettrica per uso domestico/ gas metano/ medicinali ( anche omeopatici)/ spettacoli teatrali/ abbonamenti pay/ energia eolica e fotovoltaica/trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie/ oggetti d arte/ gelati/ salse e condimenti/caffè/ tè/ acquisto abitazione non di 2

lusso diversa dalla prima casa/ ristrutturazioni edilizie/forniture d acqua/raccolta rifiuti/ ristoranti e pizzerie Niente riduzione delle aliquote IRPEF Viene abrogata la disposizione che prevedeva, a partire dall anno d imposta 2013, la riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF dei primi due scaglioni. Pertanto, le aliquote IRPEF (applicate per scaglioni di reddito delle persone fisiche) non subiranno alcuna modifica rispetto a quelle attualmente vigenti Scaglione di reddito Aliquote previste da 0 ad 15.000 23 % da 15.001 ad 28.000 27 % da 28.001 ad 55.000 38 % da 55.001 ad 75.000 41 % Oltre 75.000 43 % Ripristino del sistema delle detrazioni e delle deduzioni dall imposta Le modifiche alla Legge di stabilità per il 2013 ripristinano il vigente meccanismo delle detrazioni e delle deduzioni. In buona sostanza, è stata abrogata la disposizione che prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2012 (quindi con effetto retroattivo), sui redditi imponibili superiori ad 15.000: un taglio lineare di Euro 250,00 sulla maggior parte delle detrazioni previste; un tetto massimo di euro 3.000 per gli oneri detraibili Pertanto, nulla cambia in materia di detrazioni rispetto alla normativa vigente le quali continueranno ad essere detraibili nella misura del 19% del loro ammontare e fino a capienza dell imposta lorda da versare. Viene altresì abolita, sempre per i contribuenti che oltrepassano 15.000 di reddito, l applicazione di una franchigia di 250 per quasi tutte le tipologie di deduzioni, indicate dall art. 10 del TUIR. Ne consegue che nessuna spesa deducibile dal reddito sarà soggetta alla franchigia in precedenza prevista. Incremento detrazioni figli a carico Oltre alle predette modifiche di carattere prevalentemente abrogativo, il legislatore ha previsto, dal 1 gennaio 2013, un aumento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico ed, in particolare: detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3 950; 3

detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3 1.220 Osserva Viene incrementata ad 400 (rispetto alla vigente di 220) la maggiorazione alle suddette detrazioni di per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104; I suddetti importi delle detrazioni sono però teorici, in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico. Calcolo previsto per un solo figlio a carico Detrazione spettante= [ detrazione teorica * ( 95.000 - reddito complessivo del contribuente)/ 95.000)] ESEMPIO 1 Contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF di 30.000 euro. Detrazione spettante ante modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 900 (detrazione teorica) *[ [ 95.000-30.000 ( reddito complessivo del contribuente)] / 95.000] = 615,78 Detrazione spettante post modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 1.220 (detrazione teorica) *[ [ 95.000-30.000 ( reddito complessivo del contribuente)] / 95.000] = 834,73 Nel caso di più figli a carico, la formula per il calcolo della detrazione effettiva cambia. Detrazione spettante = (detrazione teorica primo figlio + detrazione teorica secondo figlio) * [ [ ( 95.000 + 15.000 ( per ogni figlio successivo al primo)] - reddito complessivo del contribuente] / 95.000 +15.000 ( maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo) ] 4

ESEMPIO 2 Contribuente con due figli a carico con due e cinque anni di età, non portatori di handicap, e con un reddito di 70.000 euro, le detrazioni spettanti saranno così calcolate. Detrazione spettante ante modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 ( 900+ 800) * [( 95.000+ 15.000)] - 70.000]/ ( 95.000 + 15.000) = 618,18 Detrazione spettante ante modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 ( 1.220+ 950) * [( 95.000+ 15.000) - 70.000]/ ( 95.000 + 15.000) = 789,09 Resta fermo che, qualora il figlio non risulti a carico per l intero anno, la detrazione va parametrata ai mesi in cui risulta a carico. Per poter usufruire delle detrazioni è sufficiente che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), a prescindere dalla sua età, dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all estero). Osserva Come regola generale, il suddetto limite di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione, quindi, dei redditi esenti, dei redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, bisogna includere, però, i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni. Restano confermate anche tutte le attuali regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico. In particolare: in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuirla interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato; Osserva Tale trasferimento può essere opportuno nel caso di un genitore con un reddito 5

basso, che potrebbe avere un IRPEF lorda non sufficiente ad assorbire la propria quota di detrazione, ma comporta comunque la perdita, a livello familiare, di una parte della detrazione effettivamente spettante, in quanto l intera detrazione teorica per ogni figlio viene parametrata al maggior reddito dell altro genitore. in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50% ovvero attribuisca l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Tabella di sintesi: confronto ammontare delle detrazioni Fino al 31 Dal 1 gennaio 2013 dicembre 2012 Detrazione per ciascun figlio di età 800 950 superiore o uguale ad anni 3 Detrazione per ciascun figlio di età 900 1220 inferiore ad anni 3 Detrazione per ciascun figlio di età 1020 1.350 superiore o uguale di anni 3 portatore di handicap ( art. 3 L. 5.02.1992 n. 104) Detrazione per ciascun figlio di età 1.120 1.620 inferiore ad anni 3, portatore di handicap ( art. 3 l. 5.02.1992 n. 104) Osserva Infine, si segnala che nessun incremento è, invece, previsto per l ulteriore detrazione di 1.200 euro, prevista a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico. Riduzione IRAP Le modifiche apportate alla legge di stabilità per il 2013 prevedono, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, alcuni importanti interventi finalizzati alla riduzione dell IRAP: incremento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; 6

Osserva In buona sostanza, si stabilisce l incremento delle deduzione forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente stabilite nella seguente misura: - 4.600 in tutti i casi; - 9.200 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno. Per effetto dell incremento in parola, le suddette deduzioni dalla base imponibile IRAP subiranno un incremento fino a giungere ai seguenti valori: - 7.500 in tutti i casi; - 15.00 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno Tipologia di lavoratore Sistema vigente Esercizio successivo al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 Lavoratori assunti a tempo indeterminato Lavori assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del mezzogiorno 4.600 7.500 9.200 15.000 incremento delle deduzioni forfettarie per le lavoratrici e lavoratore di età inferiore a 35 anni. OSSERVA Come noto, per effetto delle modifiche apportate dall art. 2 co. 2 del DL 201/2011 all art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97, è stato elevato l importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia: di sesso femminile (indipendentemente dall età); oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso). Nelle suddette ipotesi, l ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a: 15.200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno; 10.600,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno. 7

Per effetto delle modifiche apportate alla legge di stabilità, le suddette deduzioni sono incrementate ai seguenti nuovi importi : 21.000, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno; 13.500, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno; Tipologia di lavoratore Lavoratore di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato Lavoratori di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del mezzogiorno Sistema vigente Esercizio successivo al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 10.600 13.500 15.200 21.000 Oltre all incremento delle deduzione forfettarie appena commentate, è prevista una modifica alle deduzioni spettanti a favore di quei soggetti che hanno un valore della produzione fino ad 180.999,91 come esposto nella seguente tabella. Incremento deduzione forfetaria Irap per soggetti con base imponibile fino a 180.999,91 euro Base imponibile Deduzione attuale Dal 2014 Fino a 180.759,91 7.350 8.000 Fino a 180.839,91 5.500 6.000 Fino a 180.919,91 3.700 4.000 Fino a 180.999,91 1.850 2.000 Osserva Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ovvero società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, l importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, rispettivamente, di 2.500, 1875, 1.250 ed 625, in luogo di quelle attualmente previste pari ad 2.150, 1.625, 1.050 ed 525 (art.11, comma 4-bis, D.Lgs 446/1997). 8

Incremento deduzione forfetaria Irap per le società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni con base imponibile fino a 180.999,91 euro Base imponibile Deduzione attuale Dal 2014 Fino a 180.759,91 9.500 ( 7.350 + 2.150) 10.500 ( 8.000 + 2.500) Fino a 180.839,91 7.125 ( 5.500 + 1.625) 7.875 ( 6.000+ 1.875) Fino a 180.919,91 4.050 ( 3.700 + 1.050) 5.250 ( 4.000 + 1.250) Fino a 180.999,91 2.375 ( 1.850 + 525) 2.625 ( 2.000 + 625) 9