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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SILVETTI MASSIMILIANO Nella seduta del 07/04/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto Con ricorso depositato in data 28 novembre 2013, il ricorrente, ex dipendente della banca resistente, lamenta che con riferimento ai mesi di aprile, luglio, settembre, novembre e dicembre 2012, e fino al mese di novembre 2013 la banca ha proceduto ad accreditare la pensione sul suo conto con alcuni giorni di ritardo anziché il primo giorno del mese, coincidendo quest ultimo giorno con sabato, domenica od altra festività. Conseguentemente, sostiene il ricorrente, i pagamenti sono stati effettuati dalla banca con valuta posticipata rispetto alle disponibilità riconosciute dall Inps. Il ricorrente contesta, inoltre, l illegittima trattenuta da parte della banca della somma di 5.313,77 (relativa alla liquidazione del suo trattamento di fine rapporto), come evidenziata nella busta paga del febbraio 2012. Riferisce, a tal Pag. 2/6

fine, che la banca si rifiuta di fornire documenti che giustifichino detta operazione. Chiede, quindi, all Arbitro Bancario Finanziario, sotto il primo profilo, di voler accertare il suo diritto di vedersi riconosciute valute di accredito pregresse e future della pensione dal 1/4/2012 fino al mese di novembre 2013. Sotto il secondo profilo, di voler ordinare alla banca la restituzione della somma di 5.313,77, indebitamente trattenuta. Costituendosi in giudizio, l intermediario resistente solleva, in via preliminare, un eccezione di incompetenza per materia dell Arbitro Bancario Finanziario, posto che quanto dedotto nel ricorso attiene a questioni relative al pregresso rapporto di lavoro del ricorrente con la banca. Eccezione riferita, nelle controdeduzioni, con particolare riguardo al presunto errore di conteggio nella liquidazione del trattamento di fine rapporto del ricorrente, a conclusione della sua attività professionale alle dipendenze della banca. Nel merito, la banca contesta quanto affermato nel ricorso. In riferimento alla contestazione riguardante la valuta di accredito della pensione quando il primo giorno del mese non è lavorativo per la banca, la resistente offre in comunicazione al Collegio le previsioni del capitolato tecnico redatto dell'inps, dalle quali si evince come sia lo stesso Istituto di Previdenza che dispone le modalità di pagamento cui l'ufficio pagatore (la Banca) è tenuto ad attenersi e, per quanto concerne i pagamenti mensili, viene esplicitamente indicato che l'importo erogato è «disponibile dal 1 giorno del mese o dal giorno successivo se festivo o non bancabile»". Sul punto, la resistente eccepisce, pertanto, anche il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l anzidetta disposizione, promanante dall'istituto erogatore la pensione, possiede valenza generale per tutti gli istituti di credito. La banca resistente chiede, quindi, che in via pregiudiziale il ricorso sia dichiarato irricevibile o inammissibile. In via subordinata, che il ricorso sia respinto in quanto infondato. Diritto 1. La fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio concerne la verifica della sussistenza del diritto del ricorrente di sentir dichiarare la banca tenuta a corrispondergli valute pregresse e future dal 1/4/2012 fino al mese di novembre Pag. 3/6

2013 per il ritardato accredito della pensione sul suo conto corrente, nonché la somma di 5.313,77 indebitamente trattenuta dall intermediario, già datore di lavoro dello stesso ricorrente, a causa di un errore nella liquidazione del trattamento di fine rapporto. 2. Occorre preliminarmente soffermarsi sull eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca in riferimento alla contestata illegittimità della decurtazione della somma di 5.313,77, relativa alla liquidazione del trattamento di fine rapporto. La banca sostiene che, essendo la controversia relativa al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la banca, la questione esuli dalla competenza dell Arbitro Bancario Finanziario. L eccezione è fondata. Dal punto di vista soggettivo, occorre richiamare il disposto della Sez. I, 3, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia il 18 giugno 2009, nella parte in cui si definisce cliente il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Dal punto di vista oggettivo, mette conto rilevare che, a norma della Sez. I, 4, all Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La prima domanda articolata nel ricorso volta a sentir dichiarare la banca tenuta al pagamento della somma illegittimamente trattenuta all atto della liquidazione al ricorrente del trattamento di fine rapporto dev essere quindi dichiarata inammissibile in quanto il suo oggetto esula dall ambito delle competenze dell Arbitro Bancario Finanziario. 3. Si può quindi procedere all esame dell ulteriore domanda dispiegata dal ricorrente, volta a sentir accertare il suo diritto di vedersi riconosciute valute di accredito pregresse e future della pensione dal 1/4/2012 fino al mese di novembre 2013. Secondo il ricorrente, con riferimento ai mesi di aprile, luglio, settembre, novembre e dicembre 2012, e fino al mese di novembre 2013, la banca avrebbe accreditato la pensione sul suo conto con alcuni giorni di ritardo anziché il primo giorno del mese, coincidendo quest ultimo giorno con sabato, domenica od altra Pag. 4/6

festività e, dunque, con valuta posticipata rispetto alle disponibilità riconosciute dall Inps. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento. Si deve innanzi tutto rilevare come, all esito dell istruttoria, emerga che la data operazione coincida con la data valuta. Non vi è, dunque, alcuna valuta posticipata, come invece si afferma nel ricorso, rispetto alla data di esecuzione delle operazioni di accredito da parte della banca. Né è dato rilevare alcun ritardo nelle date delle operazioni di accredito della pensione. Rispetto alle operazioni evidenziate dal ricorrente, l intermediario svolge le funzioni di delegato per il pagamento, dovendo eseguire le disposizioni provenienti dall Ente previdenziale. Dalle evidenze documentali prodotte dalle parti, si evince che la banca ha provveduto ad accreditare la pensione secondo quanto previsto dalle anzidette disposizioni. La stessa normativa in materia di servizi di pagamento (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11) prevede, quale regola generale, la proroga alla giornata lavorativa successiva dei termini di ricezione dei pagamenti scadenti in una giornata non operativa per il prestatore dei servizi di pagamento (art. 15). Disciplina alla quale, peraltro, il Collegio ha già riconosciuto carattere tassativo e inderogabile (v. Collegio di Roma, decisione n. 1351 del 27 aprile 2012). Per altro verso, non risulta che la banca abbia accreditato la somma (o riconosciuto la valuta) in data successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato reso disponibile dall INPS. Appare pertanto rispettato anche il disposto dell art. 23 del citato D. Lgs. 11/2010, secondo cui: 1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. 4. In conclusione, il Collegio ritiene che la richiesta di restituzione della somma relativa alla liquidazione del trattamento di fine rapporto debba essere dichiarata irricevibile e che l ulteriore domanda dispiegata dal ricorrente non possa trovare accoglimento. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio dichiara irricevibile la domanda relativa all addebito di euro 5.313,77. Respinge l ulteriore domanda. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6