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INDICE 1. PREMESSA 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2.1 Determinazione valori limite sorgenti sonore D.P.C.M. 14/11/97 2.2 Traffico ferroviario: D.P.R. 18/11/98 n 459 2.3 Traffico stradale: D.P.R. 30/03/2004 n 142 2.4 Legge regionale 6 giugno 2002 n. 8 3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE 3.1 CRITERI GENERALI 3.1.1 Classe I 3.1.2 Classe II, III e IV 3.1.3 Classe V e VI 3.1.4 Fasce di pertinenza stradale e ferroviaria 3.1.5 Legenda 3.2 INDICAZIONI GENERALI 3.3 ASSEGNAZIONE CLASSI 3.3.1 Strumenti urbanistici 3.3.2 Zone assegnate alla CLASSE I 3.3.3 Zone assegnate alla CLASSE V e VI 3.3.4 Zone assegnate alla CLASSE II, III e IV 3.3.5 Individuazione delle aree adibite a spettacolo temporaneo 4. CONFRONTO CON I PCCA DEI COMUNI LIMITROFI 5. ELABORATI FINALI TAVOLE: Tavola 1: Piano di Zonizzazione Acustica Tavola 2: Fasce di pertinenza Stradale: strade extraurbane principali Tavola 3: Fasce di pertinenza Stradale: strade extraurbane secondarie Tavola 4: Fasce di pertinenza ferroviaria Tavola 5: Individuazione delle classi senza fasce di pertinenza Pagina 1/17

1. PREMESSA A partire dal 1991 con l emanazione del D.P.C.M. 01/03/91 la normativa italiana ha affrontato la tematica dell inquinamento acustico fissando i livelli ammessi per ambiente esterno ed ambienti di vita. L entrata in vigore della L. 447/95 e dei decreti attuativi ha disciplinato in modo organico la materia attraverso la fissazione delle competenze, dei limiti per tutte le sorgenti (sia di tipo industriale, commerciale, professionale, sia per le infrastrutture di trasporto), l individuazione del complesso degli strumenti operativi (disposizioni in materia di inquinamento acustico, piani di risanamento, controlli, sanzioni, regolamenti di esecuzione). Per quanto riguarda gli aspetti di pianificazione il D.P.C.M. 01/03/91 ha introdotto l esigenza di riesaminare gli strumenti urbanistici in relazione all aspetto dell inquinamento acustico prevedendo l obbligo da parte dei Comuni di effettuare una classificazione acustica del territorio comunale in classi di destinazione d uso; la L. 447/95 ha ribadito tale obbligo all art. 7 (competenze dei Comuni) indicando che la classificazione deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti dalle regioni; la Regione Umbria ha fissato tali criteri la Legge Regionale n 8 del 06/06/2002 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico e successivamente con il Regolamento Regionale n. 1 del 13 agosto 2004. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA), oltre a consentire una piena applicazione della disciplina sull inquinamento acustico, rappresenta un fondamentale atto di governo e pianificazione del territorio; esso infatti disciplina l uso del territorio e ne vincola le modalità di sviluppo al pari degli altri strumenti urbanistici; la presenza di attività industriali/artigianali o comunque di attività ad alto impatto acustico, di aree residenziali, di infrastrutture di trasporto, dovrà tenere conto, oltre che dei vincoli dovuti agli strumenti urbanistici vigenti, anche delle scelte del PCCA. Pagina 2/17

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2.1 Determinazione valori limite sorgenti sonore: D.P.C.M. 14/11/97 I valori limite delle sorgenti sonore sono contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97 e sono distinti in: valori limite assoluti di immissione (livelli massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti nei confronti dei recettori); valori limite differenziali di immissione (validi all interno di ambienti abitativi); valori di qualità (livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili); valori di attenzione (livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente); valori di emissione (livelli massimi che una sorgente specifica può produrre). I valori di cui sopra, sono distinti in funzione della classificazione acustica del territorio effettuata dai Comuni sulla base dei criteri previsti dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale sopra ricordati, mentre le classi di destinazione d uso sono quelle riportate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 ed in particolare: TABELLA A: classificazione del territorio comunale (art.1) Classe I Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Classe II- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Classe III Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Classe IV- Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. Classe V Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Classe VI Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. I valori limite di emissione e di immissione, i valori di qualità e quelli di attenzione delle sorgenti sonore, per ciascuna classe di destinazione d uso, di seguito riportati. Pagina 3/17

Tabella C VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (Leq dba) (art. 3 D.P.C.M. 14/11/97) Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Notturno I - Aree particolarmente protette 50 40 II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 III Aree di tipo misto 60 50 IV - Aree di intensa attività umana 65 55 V - Aree prevalentemente industriali 70 60 VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 Tabella B - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (Leq dba) (art. 2 D.P.C.M. 14/11/97) Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Notturno I - Aree particolarmente protette 45 35 II - Aree prevalentemente residenziali 50 40 III Aree di tipo misto 55 45 IV - Aree di intensa attività umana 60 50 V - Aree prevalentemente industriali 65 55 VI - Aree esclusivamente industriali 65 65 Tabella D - VALORI DI QUALITÀ (Leq dba) (art. 7 D.P.C.M. 14/11/97) Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Notturno I - Aree particolarmente protette 47 37 II - Aree prevalentemente residenziali 52 42 III Aree di tipo misto 57 47 IV - Aree di intensa attività umana 62 52 V - Aree prevalentemente industriali 67 57 VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono così definiti: a) se riferiti ad un ora, i valori della tabella C, aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale; la lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, e un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. Nel caso in cui si riscontri il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) Pagina 4/17

devono essere adottati i piani di risanamento di cui all art.7 della legge 447/1995; per le aree esclusivamente industriali vale il superamento dei valori di cui alla lettera b). I valori di attenzione suddetti non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali. 2.2 Traffico ferroviario: D.P.R. 18/11/98 n 459 L inquinamento acustico prodotto dal traffico ferroviario è disciplinato dal regolamento di esecuzione D.P.R. 18/11/98 n 459 (g.u. n 2 del 04/01/99); a tali infrastrutture non si applica il valore di attenzione e il valore di qualità del D.P.C.M. 14/11/97. Il decreto stabilisce quanto segue: TIPO INFRASTRUTTURA DI Velocità di progetto non superiore a 200 Km/h Velocità di progetto superiore a 200 Km/h FASCIA PERTINENZA Fascia A: 100 metri Fascia B: 150 metri 250 metri DI LIMITE 50 e 40 dba diurno e notturno per ospedali, case di cura e riposo, scuole; 70 e 60 dba diurno e notturno per altri recettori nella fascia A e 65 e 55 dba diurno e notturno per altri recettori nella fascia B. 50 e 40 dba diurno e notturno per ospedali, case di cura e riposo, scuole; 65 e 55 dba diurno e notturno per altri recettori. Qualora i valori di immissione nelle fasce di pertinenza e, al di fuori delle fasce di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 non siano tecnicamente conseguibili deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (misurati a centro stanza a finestre chiuse con microfono a 1,5 m. dal pavimento): 35 dba Leq notturno per ospedali, case di cura e riposo, 40 dba Leq notturno per altri recettori, 45 dba Leq diurno per le scuole. Di interesse per gli aspetti di pianificazione dei Comuni è l art. 2 comma 2 che prevede quanto segue: per le aree non ancora edificate interessate dall attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all interno delle fasce di pertinenza come definite dal decreto. Pagina 5/17

2.3 Traffico stradale: D.P.R. 30/03/2004 n 142 L inquinamento acustico prodotto dal traffico stradale è disciplinato dal regolamento di esecuzione D.P.R. 30/03/04 n 142 (g.u. n 127 del 01/06/04) che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell inquinamento da rumore avente origine dall esercizio delle infrastrutture stradali. Il decreto stabilisce l estensione delle fasce di pertinenza acustica (a partire dal confine stradale) e i rispettivi limiti ammessi differenziati per infrastrutture di nuova costruzione (tabella 1) o esistenti (tabella 2) come di seguito riportate (per le scuole vale solo il limite diurno): TABELLA 1 STRADE NUOVA REALIZZAZIONE TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada) SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade) Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) Scuole, ospedali, case di cura e di riposo Diurno db(a) Notturno db(a) Altri Ricettori Diurno db(a) Notturno db(a) A - autostrada 250 50 40 65 55 B - extraurbana principale 250 50 40 65 55 C - extraurbana secondaria C1 250 50 40 65 55 C2 150 50 40 65 55 D - urbana di scorrimento 100 E - urbana di quartiere 30 F - locale 30 50 40 65 55 50 40 65 55 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall art. 6 della L n. 447/95. Pagina 6/17

TABELLA 2 STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada) SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) Ampiezza fascia di pertinenz a acustica (m) Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo Diurno db(a) Notturno db(a) Altri Ricettori Diurno db(a) Notturno db(a) A - autostrada B - extraurbana principale C - extraurbana secondaria D - urbana di scorrimento 100 70 60 (fascia A) 50 40 150 65 55 (fascia B) 100 70 60 (fascia A) 50 40 150 65 55 (fascia B) 100 Ca 70 60 (fascia A) (strade a carreggiate 50 40 separate e tipo IV CNR 1980) 150 65 55 (fascia B) 100 Cb 70 60 (fascia A) (tutte le altre strade 50 40 extraurbane secondarie) 50 65 55 (fascia B) Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60 separate e interquartiere) Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) E - urbana di quartiere 30 F - locale 30 100 50 40 65 55 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall art. 6 della L n. 447/95. Qualora i valori limite per infrastrutture esistenti non siano tecnicamente conseguibili ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzi l opportunità di procedere ad interventi diretti sul recettore, il decreto prevede che debba essere assicurato il rispetto dei limiti: 35 dba Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 40 dba Leq notturno per tutti gli altri recettori; 45 dba Leq diurno per le scuole (misurati al centro stanza a finestre chiuse a 1,5 m dal pavimento). 2.4 Legge Regionale 6 giugno 2002 n. 8 La presente legge in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche. Pagina 7/17

3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE 3.1 CRITERI GENERALI I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base: a) delle destinazioni d uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati; b) dell effettiva condizione di fruizione del territorio; c) della situazione topografica esistente; d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i Comuni: a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1; b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee; c) utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all aperto di cui al Titolo IV. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all articolo 8 della l.r. 8/2002. Ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque db(a), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell intorno aeroportuale. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i Pagina 8/17

limiti corrispondenti a una diversa classe acustica. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell anno e l altra nei periodi di massima affluenza turistica. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V, VI di cui all allegato A. 3.1.1 Classe I Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d uso sportivo. Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI. Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l assegnazione alla classe I. 3.1.2 Classe II, III E IV Per l attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione: a) la densità di popolazione; b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie; c) la densità di attività artigianali; d) il volume di traffico stradale. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle Pagina 9/17

caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi: a) 0 per densità nulla; b) 1 per bassa densità; c) 2 per media densità; d) 3 per alta densità. Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative: a) bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro; b) media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro; c) alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 2 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV, come esemplificato nell allegato B. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV. I Comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un analisi critica del risultato ottenuto della somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4, in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il Comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione. I Comuni, in sede di zonizzazione, sono tenuti ad evitare microsuddivisioni e a rendere coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio, tenendo però conto che una eccessiva semplificazione potrebbe portare ad aggregazioni Pagina 10/17

troppo vaste e poco rappresentative. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura. 3.1.3 Classe V E VI La classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all attività produttiva. 3.1.4 Aree di pertinenza stradale e ferroviaria Sono state individuate come previsto dai decreti sopra ricordati le fasce di pertinenza delle strade extraurbane principali e secondarie, nonché della ferrovia, denominate Fascia A e Fascia B. Tali fasce sono calcolate nel caso delle strade a partire dal limite del confine stradale, mentre per la ferrovia a partire dalla mezzeria del binario esterno ed hanno le seguenti dimensioni: FASCIA A: da m. 0 a m. 100; FASCIA B da m. 100 a m. 250. Pagina 11/17

3.1.5 Legenda Sono di seguito riportate le rappresentazioni grafiche delle singole aree e delle fasce di pertinenza. Pagina 12/17

3.2 INDICAZIONI GENERALI Il Comune di Passignano sul Trasimeno ha una superficie di circa 81 Km 2 con una popolazione di circa 5200 abitanti come riportato nell ultimo censimento del 2001. Il sistema insediativo si incentra sul capoluogo e sulla sola frazione di Castel Rigone, mentre sono presenti piccoli nuclei abitativi e/o aziende agrituristiche sparse nell intero territorio. Gli insediamenti produttivi sono localizzati in prossimità dell uscita nord del raccordo autostradale in prossimità del capoluogo. Il territorio comunale risulta essere attraversato dal Raccordo Autostradale Perugia Bettolle, dalla Strada Statale S.S. n. 75 Bis del Trasimeno e dalle Strade Provinciali per Preggio n. 142 e Magione n. 143, nonchè dalla linea ferroviaria Foligno Terontola. Si precisa che l unico polo scolastico Istituto Dalmazio Birago ed il Centro Ospedaliero risultano essere all interno della fascia di pertinenza ferroviaria e comunque all interno del abitato del capoluogo ed entrambi non possono essere considerati poli isolati. In base a quanto previsto dall art. 2 lettera b) del R.R. 1/2004 si è cercato di limitare una eccessiva frammentazione del territorio e di far coincidere le delimitazioni delle diverse classi acustiche con limiti e confini naturali o artificiali, senza attraversare edifici. Non è stato necessario classificare il territorio comunale in classi distinte per orari e stagioni differenti, vista l omogenea fruizione delle zone e della fluttuazione turistica. Le aree cimiteriali sono state assegnate alla classe propria dell area circostante. 3.3 ASSEGNAZIONE CLASSI 3.3.1 Strumenti urbanistici Come previsto dalle linee guida si è utilizzato il PRG vigente in scala 1:10000. Si è preso atto che il Comune non ha adottato alcun Piano Urbano del Traffico e che non sono disponibili dati certi circa la densità di popolazione, di esercizi commerciali, di attività terziarie, artigianali ed industriali. 3.3.2 Zone assegnate alla CLASSE I Alla Classe I è stata assegnata l area lacustre compresa l Isola Minore Pagina 13/17

3.3.3 Zone produttive assegnate alle CLASSI V e VI La principale ed unica zona artigianale, commerciale ed industriale è quella posta in prossimità dell uscita nord del raccordo autostradale Perugia Bettolle che è stata assegnata alla CLASSE V, vista la presenza di alcune abitazioni annesse e non alle unità produttive. Tale classe risulta essere confinate in alcune parti con classi che differiscono per più di 5 db A, in quanto non è stato possibile individuare delle zone cuscinetto. Si precisa, comunque, che tale scelta non inficerà sul rispetto dei limiti previsti nelle classi adiacenti e sarà oggetto di eventuali piani di risanamento. 3.3.4 Zone assegnate alle CLASSI II, III e IV Non avendo a disposizione, come già ricordato, dati certi relativi alla densità della popolazione e delle attività artigianali, commerciali ed industriali si è proceduto all assegnazione delle Classi II, III e IV seguendo lo schema illustrato nella seguente tabella. CLASSE II III IV TRAFFICO VEICOLARE COMMERCIO E SERVIZI INDUSTRIA E ARTIGIANATO locale limitata presenza attività commerciali assenza attività artigianali e industriali INFRASTRUTTURE assenza strade grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali locale o di attraversamento presenza attività commerciali e uffici limitata presenza attività artigianali assenza attività industriali assenza strade grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali intenso elevata presenza attività commerciali e uffici presenza attività artigianali limitata presenza piccole industrie presenza strade grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali In particolare sono stati assegnati alla: CLASSE II: Il centro abitato di Castel Rigone e tutte le aree boscate identificate nel PRG con EB; CLASSE III: Tutte le aree agricole identificate nel P.R.G. con EE, EA, EF ed EV; CLASSE IV: L area urbana del capoluogo. Pagina 14/17

3.3.5 Individuazione delle aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo L unica area individuata è quella denominata PIDOCCHIETTO all interno dell area abitata del capoluogo, già ricompresa nella CLASSE IV. Pagina 15/17

4. CONFRONTO CON I PCCA DEI COMUNI LIMITROFI Il Comune di Passignano sul Trasimeno confina con Magione, Umbertide, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno. Nessuno dei comuni confinanti ha adottato un Piano Comunale di Classificazione Acustica. Nella classificazione delle aree confinanti si è comunque tenuto conto, vista l omogeneità del territorio, anche dei futuri PCCA. Pagina 16/17

5. ELABORATI FINALI Il PCCA è costituito dalla presente relazione (che contiene il percorso metodologico seguito per la redazione del Piano) che è stata predisposta seguendo le linee guida regionali e dalle tavole 1-5 in scala 1:10000 indicanti: Tavola 1: Piano di Zonizzazione Acustica Tavola 2: Fasce di pertinenza Stradale: strade extraurbane principali Tavola 3: Fasce di pertinenza Stradale: strade extraurbane secondarie Tavola 4: Fasce di pertinenza ferroviaria Tavola 5: Individuazione delle classi senza fasce di pertinenza Ponte San Giovanni, 28 dicembre 2006 EcoTech S.r.l. Coordinatore Tecnico Ing. Massimo Gialletti Progettisti Ing. Massimo Gialletti Ing. Roberta Gori Elaborazione Grafica Arc. Giuseppe Lazzari Pagina 17/17