Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011 1
ACCERTAMENTO ESECUTIVO RISCOSSIONE PROVVISORIA 2
Accertamento esecutivo Art. 29 D.L. n. 78/2010 Gli avvisi di accertamento, i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, e gli atti successivi relativi alle II.DD., IRAP e IVA, p.i. 2007 e seguenti hanno efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla loro notifica l agente della riscossione può procedere alla espropriazione forzata senza iscrizione a ruolo 3
Accertamento esecutivo CONTENUTO intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, al pagamento delle somme dovute avvertenza al debitore che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell esecuzione forzata (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 giugno 2011) le somme dovute sono maggiorate degli interessi di mora (5,0243%), dell aggio di riscossione (9%) e delle spese di esecuzione 4
Accertamento esecutivo Art. 29 D.L. n. 78/2010 In caso di fondato pericolo per la riscossione, le somme possono essere affidate agli agenti della riscossione a partire dal 61 giorno dalla data di notifica, senza la necessità di attendere gli ulteriori trenta giorni. L espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. 5
Accertamento esecutivo Art. 29 D.L. n. 78/2010 Decorsi 60 giorni dalla notifica (termine FISSO), l avviso di accertamento diventa titolo esecutivo L affidamento delle somme dovute all agente della riscossione è, invece, legato ad un termine MOBILE (30 gg. dal termine ultimo di pagamento) che può variare in caso di: - Sospensione feriale del termine per ricorrere (46 gg) - Istanza di accertamento con adesione (90gg) 6
Accertamento esecutivo Novità introdotte dai D.L. n. 70/2011 e n. 98/2011 La nuova procedura dell accertamento esecutivo si applica agli atti emessi dal 1 ottobre 2011 Estensione all IRAP - Le imposte interessate sono, non soltanto l Irpef, l Ires, l Iva e l Irap, ma anche le imposte sostitutive, le ritenute alla fonte, le addizionali comunale e regionale all Irpef - Sono esclusi i contributi e i premi previdenziali e assistenziali. (Risoluzione 27.9.2011, n. 95/E) 7
Accertamento esecutivo Novità introdotte dai D.L. n. 70/2011 e n. 98/2011 E stata esclusa l applicabilità della sanzione di cui all art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 Elencazione tassativa degli atti successivi - atto di rideterminazione delle somme residue dovute e delle sanzioni in caso di mancato pagamento di una rata a seguito di acquiescenza all avviso di accertamento; - atto di rideterminazione delle somme dovute e delle sanzioni a seguito di sentenza favorevole della Commissione tributaria Non sono atti esecutivi gli accertamenti con adesione, gli atti di adesione ai verbali di constatazione, gli atti di adesione agli inviti a comparire, e i relativi atti successivi 8
Accertamento esecutivo Novità introdotte dai D.L. n. 70/2011 e n. 98/2011 Sospensione automatica dell esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni dall affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti esecutivi Deroga: fondato pericolo per la riscossione Applicabilità delle azioni cautelari o conservative 9
Riscossione provvisoria D.L. n. 70/2011 (modifica all art. 15 DPR n. 602/1973) In presenza di ricorso, possono essere riscosse soltanto un terzo (non più la metà) delle imposte Obbligo di versamento di : - 1/3 delle somme dovute a titolo di imposta, entro il termine di proposizione del ricorso; - restanti 2/3, dopo la sentenza della CTP sfavorevole al contribuente; - il residuo, dopo la sentenza CTR sfavorevole al contribuente. 10
SOPPRESSIONE della GARANZIA nel pagamento rateale 11
D.L. n. 98/2011 Art. 23, commi da 17 a 20 Soppressione della garanzia nel pagamento rateale Dal 6 luglio 2011, non è più dovuta la garanzia relativa al versamento rateale delle somme dovute a seguito di: - accertamento con adesione - conciliazione giudiziale - acquiescenza all accertamento 12
D.L. n. 98/2011 Sanzione per l omesso/tardivo pagamento rateale Se il contribuente non versa una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva: iscrizione a ruolo delle residue somme dovute; applicazione della sanzione per l omesso versamento, in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 13
D.L. n. 98/2011 Ravvedimento nel tardivo pagamento rateale Ritardo lieve (entro 15 giorni) se il pagamento tardivo avviene entro i quindici giorni dall originaria scadenza del termine, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo; tale riduzione può cumularsi con quella prevista per il ravvedimento. Es. ritardo di un solo giorno, sanzione = 0,2 % (30 x 1/15 x 1/10) Ravvedimento breve (entro 30 giorni) se il pagamento tardivo avviene entro il 30 giorno dalla scadenza originaria della rata, la misura della sanzione è pari al 3% (30 x 1/10) dell importo della rata scaduta Ravvedimento lungo se il pagamento tardivo della rata avviene tra il 31 giorno dalla scadenza originaria e l ultimo g iorno di versamento della rata successiva, la sanzione è pari al 3,75% (30 x 1/8) dell importo della rata scaduta 14
INDAGINI FINANZIARIE E STUDI DI SETTORE 15
D.L. n. 98/2011 Indagini finanziarie 1) Estensione delle indagini finanziarie alle SOCIETA e ENTI di ASSICURAZIONE per le attività finanziarie 2) Ampliamento dell oggetto delle indagini finanziarie La richiesta può anche riguardare le garanzie prestate dagli intermediari finanziari e le generalità dei soggetti che hanno intrattenuto con gli intermediari finanziari rapporti di natura finanziaria. 3) Accesso diretto presso gli intermediari finanziari Accesso autorizzato presso tutti gli operatori finanziari allo scopo di rilevare direttamente dati e notizie concernenti tutti i rapporti e le operazioni di natura finanziaria oggetto di una precedente richiesta. 16
D.L. n. 138/2011 conv.. L. n. 148/2011 Indagini finanziarie Elaborazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo (deroga all art. 7 DPR n. 605/1973) Potere degli uffici di utilizzare le informazioni comunicate dagli operatori finanziari all anagrafe tributaria, anche al fine di elaborare specifiche liste centralizzate di contribuenti da sottoporre, successivamente, a controllo. 17
D.L. n. 98/2011 Studi di settore INASPRIMENTO delle SANZIONI In caso di inadempimento dell obbligo di presentare il modello dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, la sanzione di cui all art. 8 del d.lgs. n. 471/1997 è applicabile nella misura massima prevista (pari a euro 2.065) Clausola di salvaguardia: se il contribuente provvede alla presentazione del modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle entrate 18
D.L. n. 98/2011 Studi di settore INASPRIMENTO delle SANZIONI In caso di inadempimento dell obbligo di presentare il modello dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, se sono rettificate le dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, è aumentata del 50 per cento della misura minima e massima la sanzione prevista nell ipotesi di dichiarazione infedele, rispettivamente, per le imposte sui redditi e IVA (ossia dal 150 al 300 per cento dell imposta dovuta) e per l IRAP (da 1,5 a 3 volte l ammontare della maggiore imposta dovuta) Clausola di salvaguardia: se il contribuente provvede successivamente a presentare il modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle entrate 19
D.L. n. 98/2011 Studi di settore Applicabilità dell accertamento induttivo In caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore In caso indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. 20
Novità Reati tributari 21
Novità in materia di REATI TRIBUTARI D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) E stata eliminata la circostanza attenuante speciale. I reati sono, in ogni caso, puniti con la reclusione da un anno e mezzo a sei anni, indipendentemente dall entità del imposta evasa. 22
Novità in materia di REATI TRIBUTARI D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) Omessa dichiarazione(art. 5 d.lgs. n. 74/2000) E stata abbassata la soglia di punibilità 23
Novità in materia di REATI TRIBUTARI D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011 Sospensione condizionale della pena (art. 12 d.lgs. n. 74/2000) Per i reati in materia di dichiarazione e di documenti (da art. 2 a art. 10 d.lgs. n. 74/2000) non si applica la sospensione condizionale della pena quando l imposta evasa è congiuntamente: superiore al 30% del volume d affari e a 3 milioni di euro. 24
Novità in materia di REATI TRIBUTARI D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011 Circostanza attenuante del pagamento del debito tributario (art. 13 d.lgs. n. 74/2000) Riduzione della circostanza attenuante. In caso di pagamento del debito tributario, la pena della reclusione è ridotta, non più alla metà, ma a un terzo. Il mancato pagamento del debito tributario preclude il patteggiamento. 25
Novità in materia di REATI TRIBUTARI D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011 Termini di prescrizione dei reati tributari (art. 14 d.lgs. n. 74/2000) I reati in materia di dichiarazione (artt. 2, 3, 4 ), di emissione di fatture false (art. 8) e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) Il termine di prescrizione è elevato di un terzo (8 anni) aumentabile di un quarto in caso di interruzione della prescrizione (10 anni) 26
REATI TRIBUTARI Termini di prescrizione dei reati tributari (art. 14 d.lgs. n. 74/2000) I reati in materia di omesso versamento di ritenute certificate e IVA (artt. 10-bis e 10-ter), di indebita compensazione (10-quater) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) Il termine di prescrizione è ordinario (6 anni) aumentabile di un quarto in caso di interruzione della prescrizione (7,5 anni) 27