PIANO REGOLATORE REVISIONE PR. Comune di MENDRISIO. Sezione di Besazio. Regolamento edilizio. Aprile 2017 PLANIDEA SA URBANISTICA AMBIENTE MOBILITÀ

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PIANO REGOLATORE Comune di MENDRISIO Sezione di Besazio REVISIONE PR Regolamento edilizio Aprile 2017 PLANIDEA SA URBANISTICA AMBIENTE MOBILITÀ Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio +41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore I INDICE CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE... 1 Art. 1 Oggetto e campo d applicazione... 1 Art. 2 Base legale... 1 Art. 3 Obiettivi... 1 Art. 4 Componenti... 2 Art. 5 Regolamento edilizio... 2 CAPITOLO II - NORME EDIFICATORIE GENERALI... 2 Art. 6 Definizioni... 2 Art. 7 Linee di arretramento e di costruzione (allineamento)... 6 Art. 8 Distanze minime... 7 Art. 9 Altezze... 9 Art. 10 Costruzioni accessorie... 10 Art. 11 Costruzioni sotterranee... 11 Art. 12 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva... 11 Art. 13 Opere e muri di cinta... 11 Art. 14 Inserimento nel paesaggio... 12 Art. 15 Obbligo di manutenzione... 12 Art. 16 Tinteggi... 13 Art. 17 Edifici in pendio articolati sulla verticale... 13 Art. 18 Fascia con obbligo di perizia fonica... 13 Art. 19 Depositi e estrazioni... 13 CAPITOLO III - NORME PARTICOLARI... 13 SEZIONE 1 PIANO DELLE ZONE... 13 Art. 20 Elementi del piano delle zone... 13 Zona per l abitazione... 14 Art. 21 a) Zona intensiva per l abitazione residenziale Re... 14 Art. 22 b) Zona intensiva per l abitazione di completazione del nucleo CN... 15 Art. 23 c) Zona del nucleo ZN... 15 Zona degli spazi liberi... 19 Art. 24 Zona degli spazi liberi... 19 Zona per scopi pubblici... 19 Art. 25 Zona per scopi pubblici... 19 Zona agricola... 21 Art. 26 Zona agricola estensiva... 21 Zona di protezione... 22 Planidea SA - Canobbio Regolamento edilizio aprile 2017

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore II Art. 27 b) Zona di protezione della natura... 22 Art. 28 c) Zona di protezione del paesaggio... 24 Art. 29 d) Zona di protezione delle acque di superficie... 25 Zona forestale... 26 Art. 30 Zona forestale... 26 Zona senza destinazione specifica... 26 Art. 31 Zona senza destinazione specifica... 26 Piani di quartiere... 26 Art. 32 Piani di quartiere... 26 Beni culturali... 27 Art. 33 a) Beni culturali protetti... 27 Art. 34 b) Perimetri di rispetto... 27 Art. 35 c) Contributo finanziario alla conservazione... 28 Art. 36 d) Perimetro di interesse archeologico e beni archeologici... 28 Elementi emergenti... 28 Art. 37 a) Protezione... 28 Contenuti orientativi... 29 Art. 38 Zona di protezione delle acque sotterranee... 29 Art. 39 Zone e vincoli di protezione della natura... 30 SEZIONE 2 PIANO DELL URBANIZZAZIONE E POSTEGGI PRIVATI... 30 Piano dell urbanizzazione... 30 Art. 40 a) Elementi... 30 Art. 41 b) Strade... 30 Art. 42 c) Percorsi pedonali e ciclabili... 31 Art. 43 d) Posteggi pubblici... 31 Art. 44 e) Alberature e arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi... 32 Posteggi privati e accessi... 32 Art. 45 a) Edifici non destinati all abitazione... 32 Art. 46 b) Edifici destinati all abitazione... 32 Art. 47 c) Deroghe e contributi sostitutivi... 32 Art. 48 Accessi... 32 CAPITOLO IV NORME FINALI... 33 Art. 49 Deroghe... 33 Art. 50 Entrata in vigore... 33 ALLEGATI Allegato Regolamento edilizio dei piani di quartiere Planidea SA - Canobbio Regolamento edilizio aprile 2017

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 1 REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) Legenda SFONDO GRIGIO: Formulazione Linee guida cantonali Regolamento edilizio (in seguito linee guida RE ): si tratta delle parti di cui il DT raccomanda in modo particolarmente marcato la ripresa integrale senza adattamenti, rispettivamente con delle integrazioni solo laddove espressamente indicato o dove ritenuto necessario per la sezione di Besazio (parti in blu nel presente testo). Tali parti sono state adeguate solo ove necessario alla realtà di Besazio. SFONDO BIANCO: Formulazione Linee guida RE adattate a Besazio e contenuti PR 2013 ex-comune di Besazio (in seguito PR 2013 ), non presenti in Linee guida RE. Capitolo I - Norme introduttive Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1. II piano regolatore di Besazio (in seguito PR) disciplina scopo, luogo e misura dell uso ammissibile del suolo nel territorio della sezione di Besazio della Città di Mendrisio. 2. Esso si applica all intero territorio giurisdizionale della Sezione. Art. 2 Base legale 1. Il PR si fonda sulla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), sulla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1), sulla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE, RL 7.1.2.1), sulle relative normative di applicazione, nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale. 2. Per quanto non esplicitamente disposto dal presente Regolamento, sono applicabili le disposizioni delle legislazioni cantonali e federali sulla pianificazione del territorio ed edilizia, e segnatamente la LPT, la LST ed il RLST, la LE ed il RLE, nonché le altre legislazioni federali e cantonali, in particolare quelle sulla protezione della natura e del paesaggio, dei valori storici ed artistici, delle foreste e delle acque. Art. 3 Obiettivi 1. Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e i principi di cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune. 2. Esso persegue inoltre gli obiettivi indicati nel rapporto di pianificazione.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 2 Art. 4 Componenti 1. Il PR si compone dei seguenti documenti vincolanti: a) piano delle zone b) piano dell urbanizzazione c) programma d urbanizzazione (inserito nel rapporto di pianificazione) d) regolamento edilizio 2. Il PR è accompagnato dai seguenti documenti: a) rapporto di pianificazione con fascicolo allegato Nuove edificazioni a valle e a monte del nucleo storico Art. 5 Regolamento edilizio Questo regolamento edilizio esprime le norme di diritto comunale in materia edilizia e in applicazione degli atti normativi citati all Art. 2. Capitolo II - Norme edificatorie generali Art. 6 Definizioni Costruzioni 1. Costruzione (manufatto): edificio o impianto. 2. Edificio: fabbricato, in superficie o sotterraneo, come pure oggetto mobile ad esso analogo (ad es. costruzione mobiliare), se utilizzato stabilmente in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti. 3. Impianto: installazione artificiale, duratura, legata al suolo in modo relativamente saldo e atta ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichi considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravi le opere di urbanizzazione, sia che risulti pregiudizievole per l'ambiente; vi sono equiparati analoghi oggetti mobili, se utilizzati stabilmente in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti. 4. Costruzioni sensibili: costruzioni destinate a un elevato numero di persone (es. scuole, ospedali, alberghi) o suscettibili di provocare gravi danni (es. costruzioni con sostanze pericolose, discariche, depuratori, centrali elettriche). 5. Costruzioni accessorie: vedi Art. 10. 6. Costruzioni sotterranee: vedi Art. 11. 7. Corpi tecnici: elementi costruttivi che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, in rapporto di subordinazione ai medesimi (per es. vani per scale d accesso al tetto, uscite di sicurezza, torrini degli ascensori e degli impianti di raffreddamento, comignoli, ecc.).

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 3 Parametri e indici 8. Indice di sfruttamento (IS), indice di occupazione (IO): vedi art. 37 LE, 40 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 7.1.2.1.1). 9. Superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile o superficie edificabile del fondo (SEF), superficie edificata (SE): vedi art. 38 LE. 10. Indice di edificabilità (IE): rapporto fra il volume della costruzione fuori terra e la superficie edificabile del fondo (SEF). 11. Volume della costruzione fuori terra: volume della costruzione nelle sue dimensioni esterne, escluse le parti aperte (non completamente chiuse). 12. Lunghezza della facciata: misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio; tale misura non è calcolata per le parti arretrate oltre i 10.00 ml dal lato del rettangolo considerato. 13. Area verde: area (minima) da arredare a verde, utilizzando di principio vegetazione indigena, secondo le prescrizioni stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione; sono computabili unicamente superfici di carattere unitario, esclusi quindi scorpori di terreno; nell area verde è esclusa l utilizzazione a scopo di posteggio, deposito o destinazioni simili; nelle zone per l abitazione può essere utilizzata come area di svago. Valgono pure le seguenti prescrizioni: 1. L'area verde deve essere direttamente accessibile dagli edifici ai quali è annessa; non deve essere pavimentata, ma mantenuta a prato o a giardino e possibilmente alberata. 2. Dal conteggio dell'area verde devono essere pure detratte l'area occupata dalle costruzioni (SE) e le pavimentazioni d'ogni genere, comprese quelle grigliate con erba interposta. 3. Nell'area verde non è concessa alcuna costruzione fuori terra computabile negli indici. Piscine, pannelli solari ecc. devono essere ubicati fuori dalle superfici che costituiscono l'area verde. 4. Alfine di ottenere un disegno urbano qualificato, il Municipio può consentire che l'area verde sia costruita e attrezzata, in parte o totalmente, come elemento di arredo urbano.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 4 Interventi 5. Sotto le superfici costituenti l'area verde possono essere realizzate costruzioni sotterranee o sporgenti dal terreno naturale al massimo su un solo lato e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione: lo spessore del terreno ricoprente non deve essere inferiore a 50 cm. 14. Costruzione (operazione del costruire): esecuzione ex novo o sostituzione di un opera demolita o distrutta. 15. Trasformazione: cambiamento di destinazione oppure modifica dell aspetto esterno, segnatamente ad es. a seguito di ampliamento o di un altro intervento. 16. Trasformazione sostanziale: intervento che modifica l identità della costruzione dal profilo delle volumetrie, dell aspetto o della destinazione, ingenerando ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull uso ammissibile del suolo, sull urbanizzazione o sull ambiente. 17. Trasformazione non sostanziale: modifica non rilevante della volumetria, dell aspetto esterno o della destinazione, che non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull uso ammissibile del suolo, sull urbanizzazione o sull ambiente. 18. Restauro: operazione intesa ad assicurare la conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, per quanto possibile e opportuno, gli aspetti compromessi. 19. Riattamento: risanamento di un edificio esistente, mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma che conservano la sostanza della costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di destinazione. 20. Manutenzione ordinaria: interventi periodicamente necessari al fine di mantenere in efficienza la costruzione. 21. Ricostruzione: rifacimento di un edificio demolito o distrutto di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione ed all'aspetto architettonico. 22. Ampliamento: aumento della volumetria di un edificio esistente. 23. Cambiamento di destinazione: modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni, come le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, le modifiche che determinano un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali, oppure le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 5 Sistemazione del terreno e manufatti di cinta e sostegno 24. Muro di cinta: manufatto che serve a chiudere un fondo verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o immissioni. 25. Muro di sostegno: muro che ha per funzione (anche) di sostenere il terreno (in particolare un terrapieno); allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un inclinazione superiore a 45 sull orizzontale. 26. Muro di controriva: muro di sostegno che sorregge il taglio del terreno escavato; allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un inclinazione superiore a 45 sull orizzontale. 27. Terreno sistemato: livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile, ottenuto mediante modifica del terreno naturale (ripiena o escavazione). 28. Terreno naturale: terreno mai modificato, oppure modificato nel passato con un inserimento armonioso nella morfologia del terreno adiacente. Utilizzazioni 29. Abitazione (funzione abitativa): utilizzazione a scopo di residenza, primaria o secondaria. 30. Abitazione primaria e secondaria: fanno stato le definizioni della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (RS 702). 31. Attività di produzione di beni: attività produttive del settore secondario dell economia, con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali (artigianato e industria); attività di produzione intensiva di beni: si caratterizza per rilevanti immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici di produzione, deposito, posteggio, ecc. 32. Attività di produzione di servizi: attività legate al settore terziario dell economia, caratterizzate dalla fornitura di beni (commercio) o da prestazioni d opera; produzione intensiva di servizi: attività del terziario che necessitano di grandi superfici e generano immissioni importanti, in particolare per il traffico indotto, quali centri commerciali, centri logistici, ecc. 33. Compatibilità con l ambiente abitativo: idoneità a coesistere con l abitazione di attività diverse da essa, perché provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione abitativa, e per il loro aspetto architettonico s inseriscono in modo coerente e armonico nel contesto abitativo. 34. Immissioni: ripercussioni ambientali materiali (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, odore, polvere, radiazioni non ionizzanti, ecc.) o ideali (quali quelle che scaturiscono da attività sconvenienti, perché atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la qualità di vita).

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 6 35. Aspetto architettonico: insieme delle linee, delle strutture e dei volumi di una costruzione, che, apparendo allo sguardo, ne formano la fisionomia. Posteggi 36. Posteggio privato: superficie di proprietà privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una cerchia ristretta e determinata di persone. 37. Posteggio pubblico: superficie di proprietà pubblica o privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una cerchia indeterminata di persone. Altre definizioni 38. Urbanizzazione: vedi art. 19 cpv. 1 LPT. 39. Precario: forma di licenza in deroga, subordinata alla condizione che il proprietario si impegni, verificandosi determinati presupposti, segnatamente per motivi d interesse pubblico e su richiesta del Municipio, a rimuovere l opera a sue spese, rispettivamente a cessare un attività, rinunciando al risarcimento degli investimenti effettuati; la licenza in precario è esclusa per costruzioni principali e per opere che implicano costi di costruzione importanti. Art. 7 Linee di arretramento e di costruzione (allineamento) 1. Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire. 2. Le linee di costruzione (allineamento) stabiliscono il limite lungo il quale è obbligatorio costruire; sono ammesse rientranze o limitate interruzioni, purché non venga compromessa l'immagine di continuità e di unitarietà spaziale. 3. Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione (allineamento) è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che accessorie. In casi particolari, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, il Municipio può concedere, eventualmente a titolo di precario, una deroga alle linee di arretramento; la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione. Per le linee di arretramento da strade e piazze fanno stato l Art. 8 cifra III cpv. 2 e 3 e l Art. 13. 4. Di regola le facciate lungo le strade devono essere parallele alle linee di arretramento o alle curve di livello del terreno naturale o allinearsi all'edificazione circostante già esistente. In presenza di diverse possibilità decide il Municipio. 5. Lo spazio compreso fra il confine pubblico e gli edifici deve essere sistemato, arredato e mantenuto in modo conveniente. Nel caso particolare di costruzioni previste a livello inferiore rispetto alle quote stradali, può essere fatto obbligo di ripristino di detto spazio a livelli ambientalmente adeguati, al minimo fino a quelli del terreno preesistente. 6. Alle costruzioni sotterranee si applica l Art. 11.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 7 Art. 8 Distanze minime I. Dai confini 1. Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione. 2. Nella zona RE: - Per edifici le cui facciate hanno una lunghezza superiore a 16 ml, le distanze minime stabilite dalle norme cui rinvia il precedente cpv. 1 sono aumentate di 0.50 ml per ogni metro o frazione di metro di maggior lunghezza, fino a raggiungere complessivamente una misura pari a 2/3 dell'altezza dell edificio misurata a metà della lunghezza della facciata riferita al lato del fondo confinante. - Per edifici le cui facciate hanno una lunghezza superiore a 30 ml, vale quale distanza minima da confine la misura uguale all altezza del fabbricato alla gronda. 3. L edificazione in contiguità o a confine è ammessa a condizione che: 1. non sia vietata dalle prescrizioni applicabili nella zona di utilizzazione interessata 2. il proprietario del fondo contiguo, con dichiarazione da allegare alla domanda di costruzione, assuma l impegno di rispettare la distanza minima fra edifici, ovvero la maggior distanza dal confine, oppure di costruire in contiguità; tale vincolo viene riportato dal Municipio nel registro comunale delle quantità edificatorie. Nel caso di costruzione in contiguità, la concezione architettonica dovrà essere il più possibile unitaria. II. Fra edifici 1. La distanza minima fra edifici corrisponde alla somma delle rispettive distanze minime da confine determinate secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2. Essa si applica anche fra edifici posti sul medesimo fondo, ma non fra edifici principali e costruzioni accessorie. 2. I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze dai confini rispettando la distanza fra edifici; la relativa convenzione è riportata dal Municipio nel registro delle quantità edificatorie. 3. Nuovi edifici, previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo prima del 11 luglio 1980 a una distanza inferiore a quella determinata secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2, devono rispettare unicamente la distanza minima dal confine, ritenuta ad ogni modo una distanza minima fra edifici di 6 ml. III. Verso strade, piazze e posteggi pubblici 1. La distanza minima verso strade, piazze e posteggi pubblici: - è fissata dalle linee di arretramento o di costruzione - in assenza di siffatte linee, è di:

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 8-4.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze cantonali - 3.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze comunali - 4.00 ml dall asse dei percorsi pedonali, sentieri e percorsi ciclabili - 3.00 ml dal ciglio delle strade private (se esistente, del marciapiede). - fino a confine nella zona del nucleo, di completazione del nucleo e nelle zone per scopi pubblici, a condizione che gli edifici si inseriscano in modo adeguato rispetto agli allineamenti storici esistenti e nel rispetto degli arretramenti generati da altri tipi di vincolo. 2. Le distanze minime di cui al precedente cpv. 1 non si applicano agli accessi; per le opere e i muri di cinta fa stato l Art. 13; edifici e impianti di piccola entità, facilmente amovibili, come pergole ecc. possono essere autorizzate dal Municipio a titolo precario in deroga al precedente cpv. 1, sempre che la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sia garantita. Il Municipio può pure autorizzare in deroga al precedente cpv. 1 piccoli impianti d interesse pubblico, come contenitori interrati per la raccolta di rifiuti, cabine elettriche, ecc.. 3. In casi particolari, il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, e premesso che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime di cui al precedente cpv. 1; la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione. 4. Per le deroghe alle distanze dalle strade cantonali è necessario il consenso dell Autorità cantonale. IV. Per costruzioni accessorie 1. Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se senza aperture e con facciate di lunghezza massima di 10 ml, oppure ad una distanza minima di 1.50 ml dal confine, ritenute ad ogni modo le seguenti distanze minime da edifici principali sui fondi confinanti: - 3.00 ml, se detto edificio non presenta aperture, (o in contiguità se vi è l accordo del proprietario del fondo confinante) - 4.00 ml, se detto edificio presenta aperture. All interno della stessa proprietà, non vengono regolamentate le distanze fra le costruzioni principali e quelle accessorie. 2. Una costruzione accessoria può essere edificata verso un altra costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo: - se questa non presenta aperture, in contiguità, - se questa presenta aperture, ad una distanza minima di 1.50 ml. 3. Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze minime di cui alla presente cifra IV. V. Per costruzioni sotterranee 1. Alle costruzioni sotterranee non si applicano le distanze da confine e tra edifici.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 9 2. Le costruzioni sotterranee devono invece rispettare le linee di arretramento, di costruzione (allineamento) e le fasce alberate (alberature). Il Municipio può concedere deroghe per casi eccezionali. Nel caso di strade cantonali è necessario il consenso dell Autorità cantonale. VI. Per piscine 1. Per piscine all'aperto sporgenti dal terreno sistemato fino ad un massimo di 1.00 ml, la distanza minima dal confine verso fondi privati è di ml 1.50. 2. In caso di maggior sporgenza si applicano le distanze determinate secondo la precedente cifra I cpv. 1. 3. Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze minime di cui alla precedente cifra IV. 4. Le piscine al coperto sono considerate costruzioni principali e devono rispettare le distanze minime da confine stabilite dalle singole disposizioni di zona. VII. Dal bosco 1. Per la distanza minima dal bosco fa stato la legislazione forestale. 2. In casi eccezionali, e con il consenso dell Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe giusta l'art. 13 regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, RL 8.4.1.1.1). Art. 9 Altezze I. Misura 1. L altezza è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. L ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto non è computato nell altezza delle facciate fintanto che gli spioventi non superano la pendenza di 45 (100%) in corrispondenza della base d appoggio. Per gli edifici contigui o articolati sulla verticale ( a gradoni ) si applica inoltre l art. 40 cpv. 2 LE. Nel caso della creazione di rampe e piazzali di accesso ad autorimesse o locali sotterranei, l altezza dell edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore al 50% della lunghezza della relativa facciata. 2. L'altezza al colmo è la misura della distanza verticale tra il punto più alto del tetto e il livello del terreno sistemato immediatamente sottostante, in proiezione perpendicolare.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 10 II. Altezze massime e minime 1. Le altezze massime e, se del caso, minime degli edifici sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione. 2. È concesso un supplemento d altezza di 2 ml in presenza di terreni con pendenza uguale o superiore al 30%. La pendenza viene determinata sulla base delle sezioni del terreno naturale allestite da un geometra, in corrispondenza del filo delle facciate. Questo supplemento d altezza comporta in ogni caso l obbligo del mantenimento dell orografia naturale del terreno, che non può subire modifiche superiori a più o meno 50 cm. 3. Nelle zone edificabili per i corpi tecnici può essere concesso un supplemento d'altezza fino a 2.50 ml, a condizione che: - la superficie occupata sia ridotta a quanto necessario per motivi di funzionalità e, in ogni caso, non superi il 20% di quella del piano tipo, e - i corpi tecnici siano correttamente inseriti nella costruzione dal profilo architettonico, e la loro realizzazione non si ponga in contrasto con gli interessi di tutela del paesaggio. III. Locali d abitazione 1. L altezza minima dei locali d abitazione è di 2.40 ml; per i sottotetti e in generale per locali con differenti livelli di altezza, fa stato l altezza media su una superficie base di almeno 8 m 2. L altezza minima deve in ogni caso essere di 1.80 ml. Il Municipio può concedere deroghe nel caso di riattamento o trasformazione di edifici esistenti. 2. Locali seminterrati possono essere destinati all'abitazione in quanto sporgano completamente dal terreno almeno su un lato e al minimo di m. 2.00. 3. La superficie minima dei locali d abitazione è di 8 m 2. Art. 10 Costruzioni accessorie 1. Le costruzioni accessorie sono costruzioni prive di funzioni autonome ed indipendenti, poste al servizio di una costruzione principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per es. autorimesse, ripostigli, ecc.); per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i seguenti parametri: - altezza massima: 3.00 ml alla gronda, 4.00 ml al colmo, - lunghezza massima: 10.00 ml, riservate eventuali deroghe concesse dal Municipio per posteggi coperti non chiusi lateralmente. 2. Rientrano nella definizione di costruzioni accessorie anche i capanni per attrezzi da giardino o agricoli, le legnaie ecc. fino ad una superficie di 12 m 2, ma non i ricoveri per animali. 3. Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è oggettivamente necessario per il servizio alla costruzione principale.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 11 Art. 11 Costruzioni sotterranee 1. Sono costruzioni sotterranee quelle che non emergono dal terreno sistemato o che emergono da esso al massimo su un solo lato. 2. Le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% della superficie edificabile, a condizione che sia comunque garantita la necessaria percolazione delle acque meteoriche. Sono riservate diverse disposizioni di zona. Art. 12 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva 1. Di principio, l andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna. 2. Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell edificio o dell impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 1.50 ml dal terreno naturale. L altezza del terrapieno viene computata nell altezza di edifici se distano da esso meno di 3.00 ml. 3. La formazione dei terrapieni giusta il capoverso precedente può essere ottenuta mediante muri di sostegno dell altezza massima di 1.50 ml misurata dal terreno naturale e mediante muri di controriva dell altezza massima di 1.50 ml misurata dal terreno sistemato. L altezza dei muri di sostegno viene computata nell altezza di edifici o di altri muri di sostegno, se distano fra loro meno di 3.00 ml; la distanza è misurata dal filo esterno del muro di sostegno. 4. Le distanze minime dai confini giusta l Art. 8 cifra I non si applicano ai terrapieni e ai muri di sostegno e di controriva ai sensi della presente norma; le distanze minime fra edifici giusta l Art. 8 cifra II non si applicano ai muri di controriva. Verso strade e piazze, i muri di sostegno e controriva devono rispettare le distanze stabilite dall Art. 8 cifra III cpv. 1; il Municipio può autorizzare a titolo precario muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di arretramento, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell Autorità cantonale. E inoltre applicabile l Art. 13 cpv. 4. 5. Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e da vie o piazzali d accesso deve di principio essere mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato a verde; non può essere pavimentato, nemmeno con elementi sagomati o grigliati. Art. 13 Opere e muri di cinta 1. In assenza di muri di sostegno, i fondi possono essere delimitati: 1. con la posa a confine di opere di cinta formate da reti metalliche, inferriate, siepi verdi con un altezza fino a 2.00 ml dal terreno sistemato, oppure

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 12 2. con muri di cinta a confine con un altezza massima di 1.50 ml misurata dal terreno sistemato, che possono essere ulteriormente sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l altezza complessiva non superi 2.00 ml. 2. I muri di sostegno e di controriva (Art. 12 cpv. 3) possono essere sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l altezza complessiva non superi 2.50 ml. 3. Verso strade e piazze, le opere e i muri di cinta devono rispettare le linee di arretramento o di costruzione. Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere e muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di arretramento, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell Autorità cantonale. 4. Il Municipio può imporre tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente visuale per la circolazione stradale, come pure e segnatamente in prossimità di accessi veicolari, accessi pedonali (in entrata e in uscita) o curve; in particolare può essere imposta la riduzione delle altezze di cui ai capoversi precedenti. Nell applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Art. 14 Inserimento nel paesaggio 1. Gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo ordinato e armonioso nel paesaggio naturale ed edificato. 2. Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. 3. Le costruzioni o attrezzature non devono compromettere l'aspetto paesaggistico ed in particolare non alterare i siti pittoreschi e non deturpare i paesaggi pittoreschi, conformemente ai disposti della legislazione cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio. Art. 15 Obbligo di manutenzione 1. Ogni proprietario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il terreno annesso, in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone, le cose e l ambiente. 2. Le siepi e le piante devono essere mantenute in modo da non nuocere alla circolazione stradale (cfr. Art. 13 cpv. 4). 3. In caso d urgenza o di inadempienza, il Municipio procede mediante esecuzione sostitutiva a spese dell obbligato.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 13 Art. 16 Tinteggi 1. Il tinteggio delle costruzioni deve permetterne un inserimento paesaggistico ordinato ed armonioso. 2. Sono pertanto escluse le tinte che si discostano in modo marcato dai colori caratteristici della zona, come pure le tinte troppo vivaci o eccessivamente brillanti, sature ed intense. Sono per contro ammessi colori pastello, tenui, nelle cromie dei materiali locali. 3. I colori (facciate, gronda, serramenti, inferriate,...) devono essere approvati dal Municipio, previa presentazione di un campione del colore scelto. Art. 17 Edifici in pendio articolati sulla verticale Edifici in pendio articolati sulla verticale ( a gradoni ) sono vietati. Art. 18 Fascia con obbligo di perizia fonica All interno dell area delimitata nel Piano delle zone e segnatamente da entrambi i lati della strada principale entro una fascia pari a 25 m dall asse della stessa, le domande di costruzione relative a nuove costruzioni o trasformazioni di edifici esistenti devono essere accompagnate da una perizia fonica comprovante l efficacia degli interventi necessari, nel rispetto dell OIF. Art. 19 Depositi e estrazioni 1. Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere al di fuori delle zone appositamente designate. 2. Su tutto il comprensorio comunale sono in linea di principio proibite le estrazioni di ogni genere. In ogni caso le eventuali estrazioni devono rispettare gli obiettivi del piano e in particolare non essere in conflitto con le zone di protezione. Restano riservate le competenze e le disposizioni stabilite dalle legislazioni federali e cantonali in materia. Capitolo III - Norme particolari SEZIONE 1 PIANO DELLE ZONE Art. 20 Elementi del piano delle zone 1. Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone d utilizzazione e delimita il perimetro della zona edificabile. 2. Esso dispone inoltre vincoli, in particolare urbanistici, di protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 14 3. Il piano delle zone riprende, a titolo orientativo, i comprensori disciplinati da altri strumenti adottati sulla base della legislazione federale e cantonale. Zone di utilizzazione Zona per l abitazione Art. 21 a) Zona intensiva per l abitazione residenziale Re 1. La zona per l abitazione Re è destinata in primo luogo all abitazione. 2. Sono consentite costruzioni: - ad uso abitativo o - ad attività di produzione di beni e servizi, a condizione che siano compatibili con l ambiente abitativo quanto a immissioni e all aspetto architettonico. 3. È in particolare ammesso l inserimento di piccole attività non moleste amministrative, commerciali, di ristorazione e negozi di generi alimentari, purché non in contrasto con la vocazione residenziale della zona. Attività artigianali non moleste sono ammesse, purché di carattere locale. In particolare sono ammesse piccole attività artigianali a conduzione familiare, piccoli atelier o laboratori non molesti, a condizione che possano essere inserite ed esercitate nello stabile destinato all attività residenziale principale e che non superino, in linea di principio, né 10 unità lavorative, né 120 m 2 di superficie utile lorda. 4. Valgono le seguenti norme particolari: 1. Parametri edificatori: a) indice di sfruttamento massimo: 0.4 b) indice di occupazione massimo: 30 % c) altezza massima: 7 ml alla gronda d) distanza minima da confine: 3 ml e) area verde minima: 20 % 2. La contiguità è ammessa. 3. Grado di sensibilità al rumore: II. 5. In caso di edificazione sul mapp. 561 valgono anche le disposizioni all Art. 27 cpv. 4. 6. Nella zona Re con prescrizioni speciali RePs valgono anche le seguenti prescrizioni: a) la posizione degli edifici deve rispettare gli spazi liberi e le linee di costruzione indicati sul piano b) altezza massima: 6.50 ml alla gronda (invece di 7 ml) c) il terreno sistemato deve sostanzialmente rispettare le quote di quello naturale esistente; per effettuare livellamenti giustificati, sono concesse modifiche di quote unicamente nell'intervallo di +/- 0,50 m

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 15 d) ai mapp. 66 e 67 le opere di cinta sono di principio vietate; eccezioni sono ammesse per opere di cinta in cui le parti vuote prevalgono sulle parti piene e che garantiscono la continuità visiva fra l interno e l esterno dei fondi e verso il Municipio e il nucleo storico. La tipologia di cinta dovrà essere approvata dal Municipio prima della sua posa. Art. 22 b) Zona intensiva per l abitazione di completazione del nucleo CN 1. La zona per l abitazione CN è destinata in primo luogo all abitazione. 2. Sono consentite costruzioni: - ad uso abitativo o - ad attività di produzione di beni e servizi, a condizione che siano compatibili con l ambiente abitativo quanto a immissioni e all aspetto architettonico. 3. È in particolare ammesso l inserimento di piccole attività non moleste amministrative, commerciali, di ristorazione e negozi di generi alimentari, purché non in contrasto con la vocazione residenziale della zona. Attività artigianali non moleste sono ammesse, purché di carattere locale. In particolare sono ammesse piccole attività artigianali a conduzione familiare, piccoli atelier o laboratori non molesti, a condizione che possano essere inserite ed esercitate nello stabile destinato all attività residenziale principale e che non superino, in linea di principio, né 10 unità lavorative, né 120 m 2 di superficie utile lorda. 4. La tipologia ed il linguaggio architettonico devono essere quelli propri del contesto di nucleo; si applicano i cpv 9, 10, 11, 12 e 13 dell Art. 23 c) Zona del nucleo ZN. 5. All interno dei perimetri di PQ indicati sul piano delle zone valgono anche le disposizioni e i parametri di cui all Art. 32 e all Allegato del presente regolamento. Art. 23 c) Zona del nucleo ZN I. Delimitazione e destinazioni ammesse 1. La zona del nucleo comprende gli insediamenti che, per la loro struttura edilizia risalente storicamente al passato, sono riconoscibili come nuclei abitativi originali del Comune. Tale struttura è composta dal complesso degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione (giardini, orti, spazi liberi di contorno). 2. In tale zona sono ammesse l abitazione e le attività di produzione di beni e servizi, a condizione che siano compatibili con l ambiente abitativo quanto a immissioni e all aspetto architettonico. 3. È in particolare ammesso l inserimento di piccole attività non moleste amministrative, commerciali, di ristorazione e negozi di generi alimentari, purché non in contrasto con la vocazione residenziale della zona.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 16 Attività artigianali non moleste sono ammesse, purché di carattere locale. In particolare sono ammesse piccole attività artigianali a conduzione familiare, piccoli atelier o laboratori non molesti, a condizione che possano essere inserite ed esercitate nello stabile destinato all attività residenziale principale e che non superino, in linea di principio, né 10 unità lavorative, né 120 m 2 di superficie utile lorda. II. Interventi edilizi ammessi Le seguenti norme, che disciplinano gli interventi edilizi nella zona del nucleo, hanno per scopo di preservare la struttura urbanistica ed architettonica esistente, consentendo le migliorie intese a rafforzarne il carattere unitario: 1. Nella zona si applica il criterio del risanamento conservativo. 2. Non sono ammesse nuove costruzioni. 3. Sono ammessi interventi di riattamento e trasformazione degli edifici esistenti, a condizione che ne vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze. Devono in particolare essere mantenute o, a dipendenza dell entità dell intervento, ripristinate la struttura e le caratteristiche originarie dell edificio, segnatamente i muri portanti, le facciate (aperture, balconi, loggiati, porticati), e la forma del tetto. Di principio non sono ammessi ampliamenti né sopraelevazioni. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio, nel caso in cui tali interventi si rivelino oggettivamente necessari per il mantenimento dell abitazione o delle attività preesistenti; detti interventi devono in ogni caso inserirsi armoniosamente nel tessuto edilizio, conformarsi alle tipologie architettoniche del nucleo e, per le sopraelevazioni, alle altezze degli edifici contigui. Per questi interventi non sono fissate distanze dalle proprietà vicine, a condizione che non vi siano problematiche di natura igienica. 4. La demolizione di edifici è di regola esclusa salvo nel caso in cui l'edificio si trovi in uno stato di degrado irreversibile dal profilo strutturale ed obiettivamente comprovabile. La ricostruzione deve avvenire nella stessa posizione e con la stessa volumetria dell edificio demolito. È pure ammessa la demolizione dell edificio esistente al mapp. 58, in quanto estraneo al contesto di nucleo. La ricostruzione deve inserirsi armoniosamente nel tessuto edilizio e conformarsi alle tipologie architettoniche del nucleo. In entrambi i casi, il Municipio può imporre la modifica di posizione e volumetria per consentire l inserimento ordinato ed armonioso nel contesto. 5. Gli spazi liberi del nucleo e i manufatti esterni (corti, orti, androni, muri, giardini, ecc.) non possono essere alterati nella loro forma e nei loro materiali. Sono concessi: il mantenimento ed il potenziamento della vegetazione nonché degli orti e dei giardini esistenti, lo sfruttamento agricolo e di culture specializzate (escluse le coltivazioni in serra). Nuove alberature d'alto fusto sono possibili a condizione che non creino ostacolo alle visuali esistenti dai punti di vista. Si applica anche l Art. 24.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 17 6. Le piscine sono vietate ad eccezione di quanto ammesso al cpv. 7 del presente articolo. 7. Nell area tratteggiata riportata nella figura sottostante, è consentita la costruzione di una piscina esterna, che sporga dal terreno per max 50 cm, di una serra di max. 20 m 2 e di quattro posteggi provvisori; questi posteggi possono essere mantenuti solo fino all entrata in servizio dell autosilo P4c. I predetti interventi devono consentire un inserimento ordinato e armonioso nel contesto ed in particolare rispetto alla vicina villa (bene culturale BCL3). Zona del nucleo con possibilità di edificare una piscina, una serra e 4 posteggi provvisori (fino all entrata in servizio dell autosilo) scala 1: 1 000 8. Posteggi privati: 1. La formazione di nuovi posteggi non è, di principio, ammessa nella zona del nucleo. Deroghe possono essere concesse, a titolo eccezionale, per eventuali autorimesse, così come posteggi sotterranei, solo nella misura in cui la situazione particolare lo consenta, ovvero quando possono essere inseriti convenientemente in relazione agli accessi e alle superfici utilizzate, e non incidono negativamente su elementi pregiati della proprietà interessata, come ad esempio corti o giardini e in generale, non sono lese le finalità di conservazione e promozione del nucleo. 2. Posteggi esterni non possono essere realizzati e demarcati all interno di corti o giardini. Si applica pure quanto previsto dal cpv. 7 del presente articolo. 3. In caso di rinnovazioni, ampliamenti o trasformazioni, compresi cambi di destinazione, il proprietario è tenuto a: - procedere alla formazione di posteggi o autorimesse su area privata fuori nucleo - oppure, in caso di comprovata impossibilità tecnica alla realizzazione, pagare un contributo sostitutivo, in proporzione alle attività che si intendono insediare, secondo quanto previsto dall Art. 47. In caso di ampliamenti o cambiamenti di destinazione sostanziali, tale obbligo vale per l intero immobile. 4. Il calcolo dei posteggi necessari viene effettuato sulla base dei seguenti parametri: - abitazioni: 1 posto auto per appartamento - altre attività: secondo il Regolamento cantonale posteggi privati (art. 51 e segg. RLst).

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 18 9. Le facciate devono essere in muratura intonacata da tinteggiare al minerale. Sono esclusi tutti i tinteggi sintetici ed i colori fondamentali puri (bianco, rosso, blu, ecc.). l colori delle facciate devono riprendere quelli usati nella tradizione locale. I materiali di rivestimento delle facciate e i tinteggi esterni devono essere approvati dal Municipio; prima dell esecuzione, devono essergli sottoposti, per verifica, i relativi campioni. 10. Per le nuove aperture deve essere mantenuta la strutturazione delle facciate con prevalenza del pieno sul vuoto, mantenendo dei ritmi regolari orizzontali e le corrispondenze verticali. Le finestre devono presentare una forma rettangolare allungata verso l'alto con dimensioni tradizionali. I serramenti e le gelosie devono essere in legno verniciato o alluminio termolaccato con superficie opaca. Le finestre al piano terreno non devono essere munite di gelosie ma di inferriate. Le aperture e gli squarci del sottotetto non devono avere gelosie. Non sono ammesse protezioni solari quali rolladen e simili. I portoni devono essere mantenuti e non possono essere sostituiti con normali porte d'autorimessa. 11. I tetti di regola devono essere mantenuti nella loro conformazione e nelle loro pendenze esistenti. La copertura deve essere eseguita in coppi. Non è ammessa la formazione di squarci, terrazze, abbaini, ecc.; sono per contro ammessi i lucernari, purché di dimensione contenuta, se costituiscono l unica fonte di luce e di aria per il locale. 12. Non è ammessa la posa di antenne paraboliche. 13. La posa di pannelli solari è ammessa a condizione di ottenere un adeguato inserimento estetico-ambientale nel complesso dell edificazione: - i pannelli devono essere complanari e integrati nella falda del tetto e poggiare direttamente sopra la copertura; di regola non devono superare il colmo della copertura; - i pannelli nel loro assieme devono formare una superficie regolare, generalmente rettangolare; - le tubazioni e gli altri raccordi non devono essere visibili; - i pannelli non devono alterare le proporzioni del tetto e pertanto devono avere nel loro insieme una dimensione adeguata rispetto alla superficie complessiva del tetto. 14. Oggetti di pregio artigianale o artistico esistenti all'esterno della costruzione (affreschi, stucchi, colonne, capitelli, ecc.) devono essere mantenuti. 15. Le nuove costruzioni accessorie non sono ammesse; sono consentiti unicamente elementi di arredo degli spazi liberi. 16. Grado di sensibilità al rumore: II.

Comune di Mendrisio Sezione di Besazio - Piano Regolatore 19 Zona degli spazi liberi Art. 24 Zona degli spazi liberi 1. La zona per gli spazi liberi è destinata a conservare superfici libere dall edificazione all interno o all esterno dell insediamento in ragione della loro particolare valenza paesaggistica e urbanistica. 2. Sono consentite unicamente costruzioni sotterranee che non emergono dal terreno sistemato, a condizione che non compromettano lo scopo della zona. 3. La superficie della zona degli spazi liberi è computabile nel calcolo degli indici edificatori. 4. Per gli spazi liberi della zona del nucleo si applicano anche il cpv. 5, 6 e 7 Art. 23. 5. Per gli spazi liberi della zona di completazione del nucleo si applicano anche l Art. 32 e l Allegato del presente regolamento. 6. Grado di sensibilità al rumore: II. Zona per scopi pubblici Art. 25 Zona per scopi pubblici 1. La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici. 2. Sono consentite le costruzioni necessarie all adempimento di compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure ammesse costruzioni complementari, quali chioschi, piccoli esercizi pubblici, ecc.. 3. Le costruzioni esistenti non conformi alla zona possono essere mantenute, fintanto che esse o il terreno non siano necessari ai compiti d interesse pubblico. 4. Il piano delle zone delimita le seguenti zone d interesse pubblico: 1) centro multiuso (mapp. 54) 2) area per azienda acqua potabile (mapp. 206) 3) cimitero (mapp. 200) 4) ecocentro - piazza di raccolta separata rifiuti (mapp. 202 e 213) 4a) punti di raccolta rifiuti urbani (mapp. 73-533, 94, 97, 134, 141-146, 509) 5) parco-area verde (mapp. 51, 529) 6) Chiesa di S. Antonino (mapp. 4) 7) Chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata (mapp. 69) 8) Battistero (mapp. 7) 9) Tennis (mapp. 340) 5. Le zone elencate alle cifre 6, 7, 8 e 9 si riferiscono ad edifici privati d interesse pubblico.