Seminario su D.lgs n. 152/06-30 giugno 2006 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale Parte Quinta - Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Dott. Mario Romanelli Mario Romanelli 1
D.lgs n. 152/2006 La Parte Quinta reca Norme in materia di qualità dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Costituita da tre Titoli: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Impianti termici civili Combustibili Mario Romanelli 2
D.lgs n. 152/2006 Oltre ai tre Titoli fanno parte integrante 10 allegati I. Valori di emissione e prescrizioni II. Grandi impianti di combustione III. Emissioni di composti organici volatili IV. Impianti e attività in deroga V. Polveri e sostanze organiche liquide VI. Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione Mario Romanelli 3
D.lgs n. 152/2006 Oltre ai tre Titoli fanno parte integrante 10 allegati VII. Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione VIII. Impianti di distribuzione benzina IX. Impianti termici civili X. Disciplina dei combustibili Mario Romanelli 4
D.lgs n. 152/2006 Titolo I contiene la disciplina per le emissioni di impianti precedentemente contenuta in numerosi provvedimenti, di natura legislativa e regolamentare, a partire dal 1988 sostituisce atti anche disomogenei recepisce direttive U.E. determina prescrizioni relative alle emissioni da operazioni di deposito e distribuzione carburanti Mario Romanelli 5
Titolo I contiene norme di carattere generale da applicare, salvo espressa deroga, a tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera sostituisce il DPR n. 203/88 e i relativi decreti di attuazione introduce rilevanti novità amplia il campo di applicazione ( si veda la definizione di impianto ) compresi impianti termici civili con potenza termica nominale maggiore di 0,035 Mario Romanelli 6 MW
Il campo di applicazione tutti gli impianti e attività che producono emissioni in atmosfera anche alcune attività non occasionali in luoghi adibiti, in assenza di impianto: verniciatura, lavorazione, trasformazione e conservazione prodotti agricoli, produzione, manipolazione,trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti Mario Romanelli 7
Esclusioni dal campo di applicazione Impianti disciplinati dal D.lgs n. 133/2005 cioè impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti Impianti disciplinati dal D.lgs n. 59/2005 cioè attività soggette alla alle norme IPPC e oggetto di Autorizzazione Ambientale Integrata Mario Romanelli 8
Definizioni impianto : macchinario o il sistema o l insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio Ne consegue che se una specifica fase produttiva è compiuta in modo autonomo da un singolo macchinario o sistema questo è da qualificarsi come impianto Mario Romanelli 9
Altre definizioni rilevanti Emissioni convogliate e diffuse Gestore: persona fisica o giuridica Soglia di rilevanza dell emissione Migliori tecniche disponibili ( def. coerente con quella delle norme IPPC ) Capacità nominale, consumo di solventi, consumo massimo teorico di solventi, riutilizzo di solventi organici, soglia di consumo Mario Romanelli 10
Articolo 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono richiedere una autorizzazione Esclusioni: Impianti IPPC ( art. 276,c.3 ) Impianti ex art. 269 - c. 14 - imp. termici Impianti ex art. 269 - c. 16 - dep.oli min. Impianti ex art. 271, c.5 - Parte I, All. IV Mario Romanelli 11
Articolo 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Obblighi dei gestori: di impianti anteriori al 1988 ( vecchi esistenti autorizzati anche in via tacita ) di impianti anteriori al 2006 ( autorizzati, in funzione, da funzionare entro 24 mesi ) di impianti nuovi - in via residuale Rinnovo autorizzazione entro il 2018 su base di calendari dell autorità competente Mario Romanelli 12
Articolo 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Domanda di rinnovo da presentarsi: per impianti anteriori al 1988 : entro il 31 dicembre 2010 per impianti autorizzati tra il 1988 e il 1999 : entro il 31 dicembre 2014 per impianti autorizzati dal 2000 : entro il 31 dicembre 2018 secondo calendari determinati dalla A.C. Mario Romanelli 13
Articolo 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Impianti e attività in esercizio all entrata in vigore del d.lgs n. 152/06 non ricadenti nel campo di applicazione del DPR n. 203/88: richiedere autorizzazione entro il 29 ottobre 2007 e adeguarsi entro 29 aprile 2009 Devono essere individuate queste tipologie Potere sostitutivo del MATT Mario Romanelli 14
Articolo 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Modifica il gestore che deve effettuare una modifica di impianto ( variazione rispetto ad un quadro emissivo definito, anche modalità di esercizio o variazione combustibile ) ne dà comunicazione. l autorità competente valuta se la modifica è sostanziale ( aumento o variazione qualitativa delle emissioni o alterazioni condizioni di convogliabilità ) Presentazione domanda o eventuale aggiornamento autorizzazione Mario Romanelli 15
Articolo 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera contenuti domanda per nuovo impianto o modifica sostanziale ( c.2 ) durata 15 anni stabilisce modalità captazione e convogliamento per emissioni convogliate limiti di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi, criteri per la valutazione di conformità per emissioni diffuse il contenimento Mario Romanelli 16
Articolo 270 Convogliamento delle emissioni possibilità di imporre il convogliamento delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili e delle pertinenti prescrizioni dell allegato I in presenza di situazioni particolari di rischio sanitario o per zone oggetto di particolare tutela convogliamento obbligatorio criteri da stabilire con apposito decreto Mario Romanelli 17
Articolo 270 Convogliamento delle emissioni al comma 5 principio che ciascun impianto dotato di autonomia funzionale debba avere un solo punto di emissione deroghe ove non sia tecnicamente possibile impianti anteriori al 2006 e 1988 si adeguano ai disposti del c.5 entro tre anni dal rinnovo dell autorizzazione Mario Romanelli 18
Articolo 271 Valori limite di emissione e prescrizioni l allegato I stabilisce i valori limite di emissione( VLE ) indicando un valore minimo e massimo e le prescrizioni per l esercizio per gli impianti anteriori al 1988 per gli impianti nuovi e quelli anteriori al 2006, in attesa di aggiornamento dell allegato, si applicano VLE sulla base delle migliori tecniche disponibili e delle indicazioni dei piani regionali ex D.lgs n. 351/99 Mario Romanelli 19
Articolo 271 Valori limite di emissione e prescrizioni la regione può stabilire, con legge o provvedimento generale, VLE compresi tra i minimi e massimi sulla base delle MTD (? ) nell ambito dei piani regionali relativi alla qualità dell aria si possono determinare VLE più severi di quelli dell allegato I situazione simile a quella previgente ( DPR n. 203/88 e D.lgs n. 351/99 ) Mario Romanelli 20
Articolo 271 Valori limite di emissione e prescrizioni questo articolo, nella parte che disciplina il potere di determinare VLE, si estende anche ai grandi impianti di combustione ( art. 273 - recepimento direttiva 2001/80/CE ) e alle attività/impianti con emissioni di COV ( art. 275- ex DM n. 44/2004 ) per i quali, però, si applicano specifici VLE ( secondo le direttive UE ) Mario Romanelli 21
Articolo 272 Impianti e attività in deroga individua una serie di impianti sottratti al campo di applicazione del titolo I o soggetti a una speciale disciplina derogatoria impianti destinati difesa nazionale, emissioni provenienti da sfiati e ricambi d aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro ( c. 5 ) impianti e attività elencati nella parte I dell allegato IV ( con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell inq. atmosferico ) Mario Romanelli 22
Articolo 272 Impianti e attività in deroga prevede apposite autorizzazioni generali per specifiche categorie di impianti e attività individuate in relazione al tipo e modalità di produzione ( parte II dell allegato IV ) adesione del gestore almeno 45 giorni prima dell installazione o avvio dell attività autorizzazioni generali da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ( potere sostitutivo MATT ) Mario Romanelli 23
Articolo 272 Impianti e attività in deroga possibilità di modelli di domanda semplificati sono le attività e gli impianti a ridotto inquinamento atmosferico del DPR 25 luglio 1991 rinnovo autorizzazioni generali ogni 15 anni se l attività ha emissioni con sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, con tossicità e cumulabilità elevate non può usufruire della autorizzazione generale ( c. 4 ) Mario Romanelli 24
Gli articoli 273 e 274 riguardano i Grandi Impianti di Combustione e l allegato II determina i VLE e le altre prescrizioni L articolo 275 ( emissioni di COV ) sostituisce il precedente DM n. 44/04, insieme all allegato III Mario Romanelli 25
L articolo 278 determina i poteri di ordinanza dell autorità competente in riferimento all inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione, fatte salve le sanzioni dell art. 279 : tre gradi di intervento in relazione dlla gravità dell infrazione : diffida, diffida e sospensione in caso di pericolo per la salute e l ambiente, revoca e chiusura impianto con situazione di pericolo o danno per la salute o l ambiente Mario Romanelli 26
L articolo 279 determina il regime sanzionatorio 2. sanzioni penali ed amministrative, per: 3. inizio installazione, esercizio impianto o attività, continuazione senza autorizzazione o scaduta, decaduta, sospesa, revocata arresto o ammenda ( risibile ) 4. violazione prescrizioni autorizzazione ( anche VLE ) arresto o ammenda Mario Romanelli 27
L articolo 280 esplicita gli atti abrogati I principali atti sono: DPR n. 203/88, DPCM 21 luglio 1989 DM 12 luglio 1990 DPR 25 luglio 1991 DM n.44/2004 Mario Romanelli 28
Conclusioni Il testo unico non interviene sugli atti recenti di recepimento delle direttive UE sulla gestione della qualità dell aria ( d.lgs n. 351/99 e seguenti ) La regolamentazione della materia emissioni in atmosfera ha l obiettivo di assicurare il coordinamento, l integrazione e l efficace applicazione delle norme specifiche Mario Romanelli 29
Conclusioni Appare però una operazione affrettata che comporta per l autorità competente e il gestore aggravi non giustificabili e incertezze interpretative e di gestione delle procedure In Toscana, anche in presenza di delega, la Regione deve operare congiuntamente con le Province Mario Romanelli 30
Conclusioni E necessario predisporre congiuntamente una serie di azioni ( e atti conseguenti ) quali confermare/aggiornare le Istruzioni Tecniche per nuove autorizzazioni, le istruzioni tecniche per le domande, i contenuti generali delle autorizzazioni, le autorizzazioni generali, regolamentare le Conferenze di Servizi e i contributi della Sanità, impostare il lavoro futuro per il rinnovo delle autorizzazioni Mario Romanelli 31
Grazie per l attenzione mario.romanelli@regione.toscana.it Mario Romanelli 32