Le modifiche all Art. 38 c.4 DPR 600/73 ex Art. 22 D.L 78/10 Art. 38 c. 4-1 periodo prima parte Art. 38 c. 4-1 periodo seconda parte Art. 38 c. 4-2 periodo prima parte Art. 38 c. 4-2 periodo seconda parte Art. 38 c. 4 Art. 38 c. 6 Art. 38 c. 5 Nuovo testo in vigore dal 31/05/2010: le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d imposta 2009 (art. 22 D.L. 78/10)
In vigore dal 31/05/2010 Art. 38 c. 5 DPR 600/73 (cd «Redditometro») - rinvio
In vigore dal 31/05/2010 Art. 38 c. 6 L ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall art. 39, può, può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta, salva la prova [ ]
In vigore dal 31/05/2010 Art. 38 c. 6 La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Previsione non riproposta
L ufficio, «può determinare sinteticamente il reddito complessivo» Art. 38 DPR 600/73 c.8: dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall art.10 del TUIR; competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall imposta lorda previste dalla legge Scostamento del 20% Sufficiente una annualità
Scostamento rilevante: un esempio NB: il reddito sul quale deve essere calcolato lo scostamento è il reddito sinteticamente determinato (in tal senso paragrafo 5.5 lettera b) Relazione SECIT del 31/10/1993) Nuovo art. 38 DPR 600/73 REDDITO LORDO.EURO 82.000 DEDUZIONI ART. 10..EURO 10.000 REDDITO NETTO.EURO 72.000 Vecchio art. 38 DPR 600/73 REDDITO LORDO.EURO 82.000 DEDUZIONI ART. 10..EURO 10.000 REDDITO NETTO...EURO 72.000 REDDITO «SINTETICO» EURO 100.000 REDDITO «SINTETICO» EURO 100.000 SOGLIA REDDITO ACC.LE..EURO 80.000 SOGLIA REDDITO ACC.LE..EURO 75.000 Euro 82.000 > Euro 80.000: NON ACCERTABILE Euro 72.000 < Euro 75.000: ACCERTABILE NB: GLI INCREMENTI PATRIMONIALI: la previsione contenuta nel precedente comma 5 spese per incrementi patrimoniali presuntivamente sostenute nell esercizio e nei quattro precedenti non è stata ripresa nelle modifiche apportate all Art. 38. Pertanto la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi prodotti nell esercizio.
«L ufficio [ ] sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta» Presupposto basato sul concetto di «spesa»: è sulla base del flusso di spese che viene ricostruito il reddito prodotto in un periodo d imposta, secondo il principio di cassa.
Le fonti Art. 83 c.8 D.L. 112/2008: previsione che l accertamento sintetico possa essere effettuato su elementi: -presenti nel sistema informativo dell anagrafe tributaria -acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori degli uffici, in particolare ai sensi dell art. 32 c.1 nr. 7 DPR 600/73 Circolari 13/E 2009, 20/E 2010 e 21/E 2011: acquisizioni informative realizzate dagli Uffici mediante «campagne» esterne Art. 18 D.L. 78/2010 (modifica art. 44 DPR 600/73): obbligo a carico dell ufficio di inviare al Comune di residenza del contribuente una preventiva comunicazione prima dell emissione dell avviso di accertamento. Il Comune dovrà rispondere entro 60 giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo Art. 21 D.L. 78/2010: introduzione dell obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro: entro il 30/04/2012 l obbligo è previsto anche per le operazioni business to consumer di importo pari o superiore a 3.600 euro iva compresa effettuate a partire dal mese di Luglio 2011 (cfr. Circolare 24/E del 30/05/2011).
Le spese Circolare Guardia di Finanza nr. 1 del 2008 -pagamento di consistenti rate mutuo -pagamento canoni di locazione finanziaria (immobili di pregio, natanti, auto di lusso) -canoni per affitto posti barca -ristrutturazioni immobili -arredi di lusso, beni di valore (quadri, sculture, gioielli, ) -iscrizioni a circoli esclusivi -scuole private particolarmente costose -frequentazione case di gioco -frequenti viaggi e crociere -hobby particolarmente costosi
La proporzione di partecipazione della spesa al reddito sintetico Le spese NON utilizzate come riferimento per gli indicatori del redditometro partecipano al reddito nella misura di 1 a 1 (100 euro di spesa = 100 euro di reddito) Alternatività comma 4 (cd. spesometro) e comma 5 (cd. redditometro) Circolare 4/E del 10/02/2011 «la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che le spese sostenute dal contribuente nel periodo d imposta siano state finanziate con redditi posseduti nel periodo medesimo [ ]. A tale presunzione si affianca l accertamento da redditometro»