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CAPITOLO QUATTORDICESIMO LA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E LE MISURE DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO SOMMARIO: 1. La riforma dell attività di vigilanza (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124). - 2. Organi di vigilanza. - 3. Il coordinamento della vigilanza. - 4. I poteri degli organi di vigilanza. - 5. La conciliazione monocratica. - 6. La diffida accertativa per crediti patrimoniali. - 7. L estinzione degli illeciti amministrativi mediante diffida. - 8. Gli illeciti penali e la prescrizione obbligatoria. - 9. Il sistema sanzionatorio nei casi di omissione ed evasione contributiva. - 10. Le misure di contrasto al lavoro nero e irregolare. 1. LA RIFORMA DELL ATTIVITÀ DI VIGILANZA (D.LGS. 23 APRILE 2004, N. 124) Lo Stato svolge un attività di vigilanza avente ad oggetto la materia dei rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, l osservanza complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, compresa l applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale. Il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, emananto in attuazione della L. 30/ 2003, ha operato un totale riassetto della disciplina vigente relativa alla vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale. 2. ORGANI DI VIGILANZA A) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali L attività di vigilanza è attribuita ad una pluralità di organi, ma l esercizio di essa sulla corretta applicazione di buona parte delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale compete al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Tale Ministero è stato istituito a seguito della formazione dell attuale XVI legislatura. In precedenza erano previsti il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Solidarietà sociale e il Ministero della Salute. In particolare, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sono state trasferite, ex D.L. 85/2008, le funzioni prima attribuite al Ministero della Solidarietà sociale

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero relative ai compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l integrazione degli stranieri immigrati. Gli altri compiti del precedente Ministero della Solidarietà sociale (politiche antidroga, Servizio civile nazionale) sono invece ora di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. B) Enti di previdenza L art. 6, co. 3, D.Lgs. 124/2004 ha attribuito al personale di vigilanza dell INPS, dell INAIL, e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, l esercizio della vigilanza in materia di previdenza ed assistenza sociale. L oggetto dell attività ispettiva degli enti previdenziali è quindi più limitato rispetto a quello degli ispettori del lavoro essendo ristretto alla legislazione sociale e concretamente volto alla verifica dell assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi ai fini dell erogazione delle prestazioni. Tale attività assume inoltre esclusivamente la configurazione di attività di polizia amministrativa per cui gli organi ispettivi degli enti previdenziali non hanno la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che spetta, invece, al corpo ispettivo del Ministero del Lavoro. C) Aziende Sanitarie Locali (ASL) Esse esercitano la vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Attualmente il coordinamento di tali competenze è disciplinato dall art. 13 del D.Lgs. 81/2008 (v. amplius Cap. VII). D) Altri organi pubblici L attività di vigilanza viene svolta in via residuale anche da altri organi statali o da enti pubblici competenti per settori specifici e limitati. Tra i principali, senza pretesa di completezza, si ricorda: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le Autorità marittime, portuali ed aeroportuali (per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi ed aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale) e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). 3. IL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA A) Gli organismi di coordinamento La direzione e il coordinamento operativo della vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolti, a livello centrale, dal Ministero 175

176 Capitolo Quattordicesimo del Lavoro, che assume il ruolo di «ente preposto alla vigilanza su tutto il territorio nazionale» (circ. Min. Lav. 24/2004). Presso il Ministero del Lavoro è istituita la Direzione generale per l attività ispettiva con compiti direttivi e di coordinamento delle attività ispettive di diversi organi, per assicurarne l esercizio unitario sul territorio nazionale. Sempre a livello nazionale opera la Commissione centrale di coordinamento dell attività di vigilanza quale «sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell attività di vigilanza». A livello regionale il coordinamento è assicurato dalle Direzioni regionali del lavoro (DRL), che devono operare secondo le direttive della Direzione generale per le attività ispettive. A livello provinciale, il coordinamento è svolto dalle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) che lavorano secondo le indicazioni fornite dagli organi regionali e nazionali in maniera da evitare duplicazioni di interventi e per razionalizzare l attività di vigilanza sul territorio di propria competenza. Cosa sono la banca dati telematica e il modello unico di verbale? Il coordinamento delle attività di vigilanza presuppone che tutti gli organismi coinvolti siano messi in grado di comunicare tra loro e che sia garantita la circolarità delle informazioni concernenti le ispezioni effettuate. A tal fine il D.Lgs. 124/2004 prevede due strumenti operativi: una banca dati telematica, istituita presso il Ministero del Lavoro e costituente una sezione riservata della Borsa continua nazionale del lavoro (art. 10, co. 2, D.Lgs. 124/2004). In tale banca informatica, cui hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che esercitano attività di vigilanza, confluiscono i dati riguardanti l inizio e gli esiti delle singole verifiche ispettive effettuati dagli organi di vigilanza; un modello unificato di verbale ad uso del personale ispettivo degli enti di vigilanza (art. 10, co. 3, D.Lgs. 124/2004), al fine di evitare difformità di rilevazione degli illeciti. B) Il diritto di interpello Il diritto di interpello può essere descritto come la facoltà di porgere «quesiti di ordine generale sull applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro», onde pervenire ad un chiarimento formalizzato in un atto che apporta elementi di novità (interpretativa) rispetto alla precedente prassi amministrativa. È riservato agli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e agli enti pubblici nazionali nonché, alle organizza-

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ai consigli nazionali degli ordini professionali (art. 9 D.Lgs. 124/2004). La soluzione adottata sarà pubblicata sul sito internet del Ministero del Lavoro in un area appositamente dedicata al fine di darne la massima diffusione (circ. Min. Lav. 49/2004). L adeguamento alle indicazioni fornite mediante interpello comporta l esclusione dell applicazione delle relative sanzioni amministrative, civili e penali (art. 9, co. 2, D.Lgs. 124/2004). 4. I POTERI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA A) I poteri del personale ispettivo del Ministero del Lavoro Agli ispettori del lavoro competono oltre agli specifici poteri rientranti nell ambito delle funzioni di polizia amministrativa anche quelli concernenti le funzioni di polizia giudiziaria. Rientrano nelle attribuzioni del personale ispettivo del Ministero del Lavoro anche il potere: di avviare il tentativo di conciliazione monocratica (art. 11 D.Lgs. 124/2004); di disposizione (art. 14 D.Lgs. 124/2004); di diffida e di diffida accertativa per crediti patrimoniali (artt. 13 e 14 D.Lgs. 124/2004); di prescrizione (art. 15 D.Lgs. 124/2004). B) I poteri del personale ispettivo degli enti previdenziali Le attribuzioni del personale di vigilanza degli enti previdenziali sono parificate a quelle spettanti agli ispettori del lavoro sul piano dell attività amministrativa, ma non per quanto riguarda l attività di polizia giudiziaria. Gli organi di vigilanza degli enti previdenziali hanno i seguenti poteri (art. 3 D.L. 463/1983, circ. INPS 51047/1986): di ispezione e di accesso di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, in base a quanto stabilisce l art. 13 della L. 689/1981; di accertamento, cioè di osservare, ricercare notizie e prove al fine di verificare l esistenza dei presupposti del rapporto assicurativo, dell obbligazione contributiva e delle prestazioni, nonché il regolare svolgimento del procedimento amministrativo di riscossione dei contributi anche nei suoi aspetti formali (adempimenti del datore di lavoro e/o del lavoratore); 177

178 Capitolo Quattordicesimo di contestazione, per cui l ispettore che ha proceduto all accertamento comunica la commessa infrazione al trasgressore; di sequestro cautelare, limitatamente alle cose che costituiscono la prova dell illecito amministrativo previdenziale ex art. 13, co. 2, L. 689/1981. Nell esercizio dell attività di vigilanza, quando e a chi sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria? L attività ispettiva è volta a consentire il rispetto delle norme e in tal senso costituisce un fine pubblico, d interesse generale e in quanto tale rientra nelle attività di polizia amministrativa. L esercizio della vigilanza può però essere connesso anche a funzioni aventi rilevanza penale, in tal caso l ispettore, che nel corso dell accertamento è tenuto alla ricerca di fonti di prova rilevanti per il procedimento penale, assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La violazione accertata dagli ispettori può infatti concretarsi in un ipotesi di reato, in tal caso l attività ispettiva diviene strumentale all esercizio dell azione penale per cui l ispettore deve compiere determinati atti secondo quanto prescritto dal codice di procedura penale ed esercitare determinati poteri volti a porre fine alla violazione. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non può essere rivestita dagli ispettori degli enti previdenziali (art. 6, co. 3, D.Lgs. 124/2004). Possono rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria gli ispettori del Ministero del Lavoro e gli ispettori delle ASL nell ambito dell accertamento delle violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. C) Il potere di disposizione Le disposizioni (art. 14 D.Lgs. 124/2004) costituiscono atti amministrativi impartiti dagli ispettori in tutti quei casi in cui essi sono abilitati ad integrare le norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, con un proprio apprezzamento discrezionale. La disposizione comporta, quindi, un nuovo obbligo per il datore di lavoro che specifica quello genericamente previsto dalla legge in particolare quando essa non stabilisce precise e puntuali modalità di adempimento (circ. Min. Lav. 24/2004). Il D.Lgs. 124/2004 ha peraltro stabilito che le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale sono esecutive. 5. LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA Mediante la conciliazione monocratica (art. 11) si previene l insorgenza di controversie tra le parti del rapporto di lavoro nel caso in cui l inadempimento sia di tipo civile o amministrativo.

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero Essa rientra nelle competenze esclusive del personale degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e può avere ad oggetto unicamente questioni relative a diritti patrimoniali del lavoratore. La conciliazione può essere contestuale, quando viene attivata direttamente, previo consenso delle parti, nel corso di una ispezione (vi è stato l accesso nei locali aziendali ma non sono stati acquisiti ancora elementi di prova di violazioni amministrative), oppure preventiva, quando la DPL competente riceve una richiesta di intervento da parte del lavoratore o dell organizzazione sindacale che lo rappresenta. Il tentativo di conciliazione può portare ad un accordo, risultante da apposito verbale, cui deve seguire il pagamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute al lavoratore, nella misura concordata, e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Il verbale di accordo è inoppugnabile e ha efficacia di titolo esecutivo. Il pagamento integrale da parte del datore di lavoro delle somme dovute al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi estingue il procedimento ispettivo e fa sì che non sia applicata alcuna sanzione. La procedura può anche risolversi negativamente, in quanto le parti non raggiungono un accordo oppure con il loro comportamento non consentono di effettuare il tentativo di conciliazione monocratica (es. una delle parti non si presenta alla convocazione della DPL); in tal caso si procede all accertamento ispettivo. 6. LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI La diffida accertativa per crediti patrimoniali è destinata ad essere esercitata in sede di indagine ispettiva quando emergono inosservanze delle norme di legge o contrattuali dalle quali derivano crediti patrimoniali in favore dei lavoratori (es. le somme spettanti per lavoro straordinario). Presupposto operativo per l esercizio della D.A. è che tali somme siano certe, sia sotto l aspetto del diritto del lavoratore, sia sotto l aspetto quantitativo. L ispettore, se ne sussistono i presupposti diffida il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme dovute entro un certo termine (30 giorni). A seguito della notifica dell atto di diffida, il datore può adempiere, corrispondendo le somme direttamente al lavoratore (la diffida perde efficacia) o promuovere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diffida, un tentativo di conciliazione (monocratica) presso la DPL. 179

180 Capitolo Quattordicesimo In caso di accordo, il provvedimento di diffida perde efficacia ed eventuali rinunzie o transazioni effettuate in sede di conciliazione divengono inoppugnabili ai sensi dell art. 2113 c.c. In tale ipotesi, il lavoratore avrà diritto alla somma concordata in sede conciliativa, ma, sotto il profilo previdenziale e assicurativo, i contributi da versare all ente competente (es. INPS o INAIL) devono essere calcolati sui minimali retributivi di legge (art. 1 D.L. 338/1989 conv. in L. 389/1989), con annesse sanzioni civili e interessi legali. Nel caso di mancato accordo oppure quando il datore abbia fatto decorrere inutilmente il termine di 30 giorni per la proposizione del tentativo di conciliazione, la D.A. acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. 7. L ESTINZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI MEDIAN- TE DIFFIDA A) Gli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale L illecito amministrativo si realizza in tutti quei casi in cui la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma di denaro) che viene adottata dalla DPL con un apposito provvedimento, denominato ordinanza-ingiunzione (artt. 13-31 L. 689/ 1981). Nel caso in cui risulta anche l omissione o il parziale versamento dei contributi e premi, con l ordinanza-ingiunzione è intimato al trasgressore di pagare i contributi e i premi non versati e le sanzioni civili. B) La diffida obbligatoria La diffida ha la finalità di incentivare il datore di lavoro alla regolarizzazione della violazione, mediante ammissione al pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria ed estinzione dell illecito rilevato dall ispettore (art. 13 D.Lgs. 124/2004). Quando l ispettore, nel corso di un accesso ispettivo, constati violazioni dalle quali derivino sanzioni amministrative, deve provvedere a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze, fissando un congruo termine per l adempimento. La diffida è obbligatoria in quanto costituisce condizione di procedibilità per l applicazione di sanzioni conseguenti ad illeciti amministrativi che risultino accertati e provati (circ. Min. Lav. 24/2004).

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero In caso di regolarizzazione entro il termine fissato dall ispettore, il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta, pari al minimo fissato dalla legge, in caso di sanzione compresa tra un minimo e un massimo, oppure ad 1/4 dell importo della sanzione, se stabilita in misura fissa. L adempimento da parte del datore di lavoro estingue il procedimento sanzionatorio ma non il procedimento ispettivo che può continuare con riferimento alle violazioni per le quali non è stata adottata la diffida. Se, invece, il datore di lavoro non ottempera alla diffida, si procede tempestivamente con la contestazione e la notificazione dell illecito (art. 14 L. 689/1981). Da chi è esercitabile la diffida obbligatoria? A norma dell art. 13 del D.Lgs. 124/2004, la diffida obbligatoria è esercitata dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale ed è estesa, limitatamente alla materia della previdenza e dell assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate. A seguito della L. 123/2007 (art. 4 co. 6), la procedura di diffida è esercitabile anche dal personale amministrativo degli istituti previdenziali, che accerta d ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale. 8. GLI ILLECITI PENALI E LA PRESCRIZIONE OBBLIGATO- RIA A) Gli illeciti penali in materia di lavoro e legislazione sociale Per effetto del processo di depenalizzazione, buona parte delle violazioni originariamente integranti fattispecie penale risulta trasformata in illecito amministrativo. Sono dunque poche le fattispecie di reato, fra cui si ricordano le seguenti norme riguardanti la materia della sicurezza del lavoro: art. 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele (cioè segnali destinati a prevenire disastri) contro infortuni sul lavoro, che prevede pene da 6 mesi a 10 anni di reclusione; art. 451 c.p.: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punita con la reclusione fino a un anno e la multa fino a 516. 181

182 Capitolo Quattordicesimo Penalmente responsabile è, generalmente, il datore di lavoro, ma sono previste sanzioni anche a carico dei dirigenti e dei preposti. B) La prescrizione obbligatoria È un mezzo di estinzione dei reati di natura contravvenzionale in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 15 D.Lgs. 124/2004). La prescrizione obbligatoria viene impartita dagli ispettori della DPL (tale potere non è conferito agli ispettori degli enti previdenziali) nel caso in cui siano rilevate contravvenzioni punite con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda ovvero con la sola ammenda (artt. 20-21 D.Lgs. 758/1994). La prescrizione è finalizzata all eliminazione da parte del contravventore della violazione accertata dagli organi di vigilanza e all estinzione dell illecito condizionata al pagamento di una somma di denaro (oblazione). Il procedimento con cui viene adottata la prescrizione e che può giungere all estinzione del reato, si articola in più fasi: accertamento della contravvenzione: l organo di vigilanza constata l illecito contravvenzionale; prescrizione, con la quale l ispettore intima al trasgressore l adempimento specifico richiesto per eliminare l illecito. Per la regolarizzazione è concesso un termine non superiore a 6 mesi, prorogabile al massimo di altri 6 mesi; sospensione del procedimento penale, in quanto, a seguito dell accertamento dell illecito, l organo di vigilanza è tenuto a trasmettere per iscritto la notizia di reato al Pubblico Ministero che ne effettua l iscrizione nell apposito registro (artt. 347, 335 c.p.p.). Dal momento dell iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato il procedimento penale è sospeso di diritto fino alla verifica dell adempimento o meno del trasgressore; verifica dell adempimento, da parte degli stessi organi di vigilanza entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al contravventore (artt. 15 D.Lgs. 124/2004, 20-25 D.Lgs. 758/1994 e circ. INAIL 86/2004). Nel caso di positivo riscontro, quest ultimo sarà ammesso al pagamento di una sanzione pecuniaria in sede amministrativa pari ad 1/4 dell importo massimo dell ammenda previsto dalla norma penale; estinzione del reato, in quanto, a seguito dell adempimento alla prescrizione e del pagamento della sanzione, il giudice, su richiesta del P.M., deve dichiarare estinto il reato. In caso di mancato adempimento, l organo di vigilanza ne darà comunicazione al P.M. ed il procedimento penale riprenderà il suo corso. 9. IL SISTEMA SANZIONATORIO NEI CASI DI OMISSIONE ED EVASIONE CONTRIBUTIVA Con la L. 388/2000 sono state abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni consistenti nell omissione o evasione totale o par-

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero ziale di contributi o premi, o dalle quali comunque derivi l omissione totale o parziale del loro versamento (art. 35, co. 2 e 3, L. 689/1981), mentre è conservata l ipotesi di reato in tema di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 L. 689/1981) che però è stata diversamente formulata. In base all art. 116, co. 8, L. 388/2000, si distingue tra: omissione contributiva, consistente nel mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate. 183 Il lavoratore è regolarmente assunto, inquadrato e denunciato agli istituti previdenziali ai fini delle assicurazioni obbligatorie, ma successivamente non sono versati i contributi. evasione contributiva che comprende tutte le situazioni in cui l inadempienza nel versamento dei contributi è connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Il datore di lavoro, con l intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate. Accertata la violazione, si applicano le seguenti sanzioni civili: nel primo caso (mancato o ritardato pagamento) la sanzione è determinata in ragione d anno, in misura pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento dell eurosistema (ex TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, la quale non può essere superiore al 40% dell importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Raggiunto tale tetto massimo senza che si sia provveduto all integrale pagamento della somma dovuta, si applicano sul debito contributivo (con esclusione, quindi, delle sanzioni civili) gli interessi di mora; nel secondo caso (evasione contributiva), la sanzione è pari al 30% dei contributi evasi, fino ad un tetto massimo pari al 60% dell importo dei contributi non corrisposti. Oltre tale tetto massimo senza che si sia provveduto all integrale pagamento della somma dovuta, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora. Appare opportuno ricordare anche la sanzione penale prevista dall art. 37 L. 689/1981 secondo cui salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra 2.582 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, compresi quelli omessi.

184 OMISSIONE CONTRIBUTIVA EVASIONE CONTRIBUTIVA SANZIONE PENALE Reclusione fino a 2 anni Capitolo Quattordicesimo SISTEMA SANZIONATORIO NO SI NO NO versamento contribuzione SANZIONE CIVILE art. 35 L. 689/1981 registrazione in libri obbligatori denunce obbligatorie versamento contribuzione SANZIONE CIVILE art. 35 L. 689/1981 registrazione in libri obbligatori denunce obbligatorie APPLICAZIONE l evasione non deve essere inferiore al maggiore importo (su base mensile) tra 2.582 e il 50% dei contributi dovuti (totale contribuenti evasi + contributi versati) 10. LE MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO NERO E IRREGO- LARE A) La maxisanzione amministrativa per il lavoro nero L impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria costituisce una situazione di lavoro nero o irregolare, punita con la cd. maxisanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di 1.500 e un massimo di 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di «150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» (art. 36bis, co. 7, D.L. 223/ 2006, conv. in L. 248/2006). Si applica, inoltre, la sanzione civile stabilita dalla L. 388/2000 (art. 116) per il caso di evasione contributiva, per la quale è stata fissata la seguente misura minima: 3.000 per ciascun lavoratore «in nero», indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata (art. 36bis D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006).

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero B) La regolarizzazione del lavoro nero prevista dalla L. 296/2006 Al fine di promuovere la regolarizzazione spontanea di rapporti di lavoro in nero, cioè non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, la L. 296/2006 ha introdotto la possibilità di un riallineamento retributivo e contributivo. Il termine per la regolarizzazione, inizialmente fissato al 30-9-2007, è stato prorogato al 30-9-2008 (art. 7, co. 2, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008). La regolarizzazione avviene sulla base di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative. Possono essere regolarizzati periodi di lavoro non anteriori a più di 5 anni rispetto alla data di presentazione dell istanza. L accordo sindacale deve prevedere che in luogo dei rapporti in nero siano stipulati altrettanti contratti di lavoro subordinato a seguito di apposite conciliazioni individuali, tra lavoratore e datore, effettuate ai sensi degli artt. 410, 411 c.p.c., sulle omissioni concernenti i diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. L accordo di riallineamento dà luogo ai seguenti vantaggi per il datore di lavoro: una speciale agevolazione degli obblighi contributivi e assicurativi a suo carico relativi ai rapporti di lavoro da regolarizzare; una sanatoria delle violazioni commesse in quanto, alla fine del periodo di regolarizzazione, il versamento della somma dovuta comporta l estinzione dei reati; la sospensione di ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di regolarizzazione. La L. 123/2007 (art. 11) ha opportunamente escluso gli adempimenti relativi all igiene e sicurezza del lavoro che quindi possono essere oggetto di verifica ispettiva anche nel caso sia in corso la procedura di regolarizzazione. C) Il provvedimento di sospensione dei lavori Nell ambito dei provvedimenti volti a contrastare il lavoro nero e a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è stata prevista una speciale misura consistente nell ordine di sospensione dell attività lavorativa che viene impartito dall organo di vigilanza che rilevi determinate violazioni. Inizialmente operante solo nel settore edile dall art. 36bis D.L. 223/2006 (conv. in L. 248/2006), il provvedimento di sospensione è stato esteso a tutte le attività imprenditoriali dalla L. 123/2007 (art. 5). 185

186 Capitolo Quattordicesimo La normativa di riferimento è ora contenuta nel D.Lgs. 81/2008 (cd. Testo unico della sicurezza sul lavoro) che disciplina unitariamente l istituto (abrogando le due norme su richiamate). In base all art. 14 D.Lgs. 81/2008, il provvedimento di sospensione è adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro nel caso in cui dall accertamento ispettivo emerga: lavoro irregolare, cioè l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (artt. 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003), considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio; gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento all accertamento delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il potere di emanare il provvedimento di sospensione spetta anche agli organi di vigilanza delle ASL. Il provvedimento di sospensione determina l immediata cessazione dell attività lavorativa; la sua adozione è rimessa al potere discrezionale del personale ispettivo che deve assumere come principio guida la finalità di garantire la tutela psicofisica dei lavoratori che ne impone l applicazione tutte le volte in cui si rinvengono i presupposti di legge (Min. Lav. lett. circ. 22-8-2007). La sospensione può comunque essere revocata se il datore di lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori in nero, ripristini le regolari condizioni di lavoro previste dal D.Lgs. 66/2003 e proceda al pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva stabilita nella misura fissa di 2.500. Glossario ISPESL: è l organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le Regioni e tramite queste le ASL si avvalgono. Svolge attività di ricerca, prevenzione e protezione dai rischi in materia di sicurezza sul lavoro. Ispezione: si sostanzia nell attività conoscitiva dei luoghi e delle attività in cui si svolge la prestazione lavorativa necessaria al fine di accertare eventuali violazioni della disciplina lavoristica e previdenziale. Gli ispettori sono legittimati ad accedere a tutti i locali delle imprese al fine di raccogliere documenti e assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie.

Vigilanza in materia di lavoro e contrasto del lavoro nero Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento dell eurosistema: è fissato periodicamente dalla BCE ed è applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema. Esso opera direttamente, a qualsiasi fine, dal 1 gennaio 2004 termine dal quale il Tasso Ufficiale di riferimento (Tur) non è più determinato dalla Banca d Italia. Verbale di accertamento: è redatto dagli ispettori a conclusione dell ispezione o della singola giornata di ispezione e attesta l attività di accertamento da essi espletata. Costituisce fonte di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati durante l ispezione e può essere utilizzato per l adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, anche da parte di altre Amministrazioni interessate. 187