RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.



Похожие документы
Indice. 1 La rappresentanza

G. BALLARANI, Voce, Rappresentanza, nell Enc. Il diritto, vol. XII, il sole 24 ore, 2008, p. 640 ss.

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

QUIZ DIRITTO CIVILE. 1) Quale fra i seguenti è un diritto imprescrittibile?

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Il Contratto di Rete e le Opportunità. Maria Cristina D Arienzo

LE DELEGHE IN ASSEMBLEA

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata

RISOLUZIONE N. 248/E

FONDO PATRIMONIALE (artt C.C.)

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) c.c c.c.

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore)

Art. 54 decreto legge

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

INDICE. Art (Efficacia del contratto) CAPITOLO I: L EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL PRIMO COMMA. Sezione I: L intangibilità del contratto

Quadro normativo: l impugnazione delle delibere sociali

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

INDICE CONSIDERAZIONI GENERALI SUGLI ARTT C.C.

Art Condizioni

ESAMI AGENTI D AFFARI IN MEDIAZIONE

DISCIPLINA DELL AZIENDA

5 lezione PUBBLICITA LEGALE

La certificazione dei contratti di appalto

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I L ASSEMBLEA IN GENERALE

Comune di Valsavarenche. Inventario Beni Mobili ed Immobili. Regolamento

VENEZIA Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

Documento informatico e firme elettroniche

16. Il contratto: nozioni generali; formazione; trattative e responsabilità precontrattuale (lezione) IL CONTRATTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

INDICE. Art. 215 (Separazione dei beni) SEZIONE I: GENERALITAv. INSTAURAZIONE AUTOMATICA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI

LEZIONE 20 dicembre 2013

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Successione e Pratiche Testamentarie

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

AUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA COME REAGIRA L AUTO USATA ALLE ATTUALI DIFFICOLTA DEL MERCATO AUTO?

Codice di Comportamento

Avv. Sergio Maria Battaglia. Docente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Roma, 28 marzo 2009

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA INTRODUZIONE. Capitolo 1 L ORDINAMENTO GIURIDICO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Notaio Alessandro Nazari

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

Compravendita: evizione parziale subita dal compratore dell immobile acquistato

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

Factoring Tour: Bari

SOMMARIO. Capitolo I Organizzazione dell impresa: il franchising e e la tutela dell affiliato

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

DICHIARAZIONE A. Procedura negoziata per l affidamento di SERVIZI ASSICURATIVI dell Azienda U.L.S.S. 13, LOTTO UNICO INSCINDIBILE:

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,

Capitolo I Generalità

Parte Prima LE OBBLIGAZIONI

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI

Sadro Nardi Testamento e rapporto contrattuale

Come cambia l antiriciclaggio

Allegato A all offerta preventivo

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

QUIZ LEGISLAZIONE SULLA PROFESSIONE DI MEDIATORE/SEZ. A e C (dal )

INDICE. Premessa Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio

Art. 120 t.u.b. comma 2

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art c.c.)

QUIZ LEGISLAZIONE SULLA PROFESSIONE DI AGENTE MERCEOLOGICO SEZ. B e AGENTE IN SERVIZI VARI SEZ. D (dal )

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Транскрипт:

1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono le conseguenze dell atto). Rappresentanza = sostituzione, potere di agire in nome e per conto del rappresentato. Ragioni: comodità, collaborazione in attività d impresa, assenza capacità d agire, persone giuridiche. Art. 1388: fattispecie ed effetti. Il rappresentante partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione, il rappresentato ne subisce gli effetti, acquistando diritti ed assumendo obbligazioni derivanti dal contratto. L atto compiuto dal rappresentante è diretto ad incidere (produrre effetti) sulla sfera giuridica del rappresentato, perché ciò accada è necessario: - altruità interesse da curare (del rappresentato); - spendita del nome del rappresentato (cd. contemplatio domini: elemento essenziale dell agire in nome altrui); - esistenza del potere di rappresentanza e rispetto dei limiti delle facoltà conferite. Diretta: in nome e per conto altrui, del sostituito. Indiretta: in nome proprio (incarico: mandato senza rappresentanza) interposizione reale di persona: l interposto è partecipe degli effetti giuridici del contratto che stipula. Organica: il rappresentante, organo di un ente, è investito del potere di manifestare, nei confronti di altri soggetti una volontà contrattuale che vale come diretta volontà dell ente che rappresenta.

2 Fonti potere di rappresentanza: - legge: necessaria nelle situazioni nelle quali un soggetto non è in grado di gestire da sé i propri interessi (minore, incapace); - volontà: potere conferito dall interessato. RAPPRESE TA ZA VOLO TARIA. Procura: atto di conferimento del potere di agire in nome altrui, atto unilaterale indirizzato ai terzi di fronte ai quali il rappresentato legittima il rappresentante ad agire in suo nome (art. 1393). Attiene al rapporto esterno. Rapporto interno di gestione: es. mandato (rinvio). Forma: variabile, per relationem 1392. Contenuto: - speciale; - generale. Modifiche o revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: art. 1396. Artt. 1389 1390 1391. Rappresentante: forma e dichiara la volontà, deve avere la capacità naturale di agire, a lui si riferiscono vizi del consenso e stati soggettivi rilevanti (buona o mala fede), salvo per elementi negozio predeterminati nella procura. Rappresentato: subisce gli effetti, è parte sostanziale: deve avere la capacità legale di agire. Art. 1394. Conflitto di interessi: l interesse del rappresentante e del rappresentato si trovano in concorrenza e la realizzazione dell uno comporta il sacrificio dell altro. Ipotesi specifica: art. 1395: contratto con sé stesso a) per sé; b) come rappresentante di un altro soggetto. Conseguenza: annullabilità in caso di conflitto conosciuto o conoscibile dal terzo con l ordinaria diligenza, tutela dell affidamento incolpevole.

3 Mancanza o eccesso di poteri: falsus procurator; il contratto è inefficace anche per il rappresentato, salvo successiva ratifica, art. 1398. Responsabilità precontrattuale del falso rappresentante per violazione della buona fede oggettiva (art. 1337); risarcimento danni al terzo contraente che ha confidato senza sua colpa (buona fede soggettiva) nell efficacia del contratto. Interesse contrattuale negativo. Ratifica art. 1399 = negozio unilaterale recettizio di legittimazione successiva ad efficacia retroattiva. Può essere espressa o tacita. uncius: mezzo di trasmissione di una volontà già formata. MA DATO artt. 1703 ss. Rapporto interno tra rappresentante e rappresentato: contratto dal quale nasce l obbligazione del rappresentante di agire in nome e nell interesse del rappresentato. Il mandato si presume oneroso. Mandato e procura: con rappresentanza. Mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome, dunque acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal contratto concluso con il terzo. In forza del mandato è obbligato a ritrasferire al mandante, con un nuovo contratto, i diritti che ha acquistato (in difetto art. 2932 c.c.) ed ha diritto ad essere rimborsato dal mandante per quanto ha dovuto pagare al terzo.

4 SIMULAZIO E Artt. 1414 ss. I contraenti creano una situazione di apparenza negoziale: le parvenze esteriori di un contratto del quale non vogliono gli effetti, oppure di un contratto diverso da quello realmente voluto. Contratto simulato o apparente: non deve produrre effetti. Accordo simulatorio o controdichiarazione: situazione reale. Contratto dissimulato o nascosto: eventuale realmente voluto. Applicabilità norme simulazione agli atti unilaterali recettizi. Simulazione: A) assoluta: le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo detto controdichiarazione, dichiarano di non volerne alcun effetto. Es.: compravendita simulata per occultare e sottrarre i beni all esecuzione forzata da parte dei creditori o al fisco; B) relativa: le parti creano l apparenza di un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono. Due contratti: simulato e dissimulato. b 1) oggetto o titolo (misura prezzo compravendita per donazione); b 2) identità di una parte, soggetto = interposizione fittizia di persona (interposto o prestanome e contraente occulto, interponente sul quale si producono gli effetti del contratto), tutti e tre i soggetti partecipano all accordo. Es.: acquisto tramite interposto di un bene da sottrarre ai creditori del reale compratore o al fisco.

5 Effetti: A) tra le parti: il contratto simulato non produce effetti mentre, se c è, è efficace il contratto dissimulato, purché abbia requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge. Se però lo scopo pratico perseguito dalle parti è illecito il negozio dissimulato è nullo e dunque improduttivo di effetti anch esso; B) rispetto ai terzi. Regola generale: la tutela dei terzi prevale su quella delle parti e nei conflitti tra i terzi (es. creditori del simulato alienante e creditori del simulato acquirente, oppure, creditori del simulato alienante e compratori dal simulato acquirente) prevalgono i principi di affidamento (fondato sulla realtà) e della sicurezza nella circolazione dei beni: b 1) aventi causa dal simulato acquirente in conflitto con il simulato alienante, prevalgono se sono in buona fede; in caso di immobili priorità trascrizione (art. 1415, comma 1, c.c.); il simulato alienante può solo chiedere i danni al simulato titolare. b 2) creditori del simulato alienante (artt. 1415, comma 2, c.c. 1416, comma 2, c.c.): possono agire per far accertare la simulazione e prevalgono sui creditori chirografari del simulato acquirente purché il loro credito sia anteriore al negozio simulato; b 3) creditori del simulato acquirente: a loro la simulazione non può essere opposta se hanno in buona fede compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato (art. 1416, comma 1, c.c.) e se hanno costituito pegno o ipoteca su quei beni (art. 1415, comma 1, c.c.). Prova: a) tra le parti, limiti: non ammessa la prova testimoniale (salvo nel caso in cui il contratto dissimulato sia illecito, art 1417, per favorire la dichiarazione di nullità), ammessa solo la prova scritta (controdichiarazione), o confessione e giuramento; b) per i terzi: libera (anche testi e presunzioni).