4. Lo statuto dell imprenditore commerciale La pubblicità commerciale Le scri+ure contabili La rappresentanza commerciale.

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Lezione del 5 o+obre 2017 4. Lo statuto dell imprenditore commerciale. 4.1. La pubblicità commerciale. 4.2. Le scri+ure contabili. 4.3. La rappresentanza commerciale. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri+o Commerciale

4.1. La pubblicità di impresa La disciplina dell impresa prevede che l imprenditore si conformi ad un obbligo di pubblicità cui sono assogge+ag alcuni fa/ o a/ che riguardano l ahvità imprenditoriale. Obbligo pubblicitario minimo principio di 3picità Contemperamento di esigenze contrapposte: Esigenza dell imprenditore: Certezza legale che talune informazioni possano considerarsi conosciute dai terzi Esigenza dei terzi: Accessibilità di talune informazioni inereng all impresa e alla sua ahvità

Registro pubblico; Il registro delle imprese GesGto dalle Camere di Commercio; Vigilato da un giudice delegato dal presidente del tribunale competente; Archivio informagzzato diviso in sezioni: banca da3 ele5ronica. Sezione ordinaria: Imprese commerciali non piccole; Società commerciali e società cooperagve; Società straniere con ogge+o principale dell ahvità in Italia; EnG pubblici economici; Consorzi tra imprenditori con ahvità esterna; GEIE con sede in Italia; Rete di impresa con fondo comune. Sezione speciale: Imprese agricole; Piccole imprese; società semplici; imprese arggiane; consorzi di imprese arggiane. 5 Sezioni speciali: Società tra professionisg; Gruppi di società; Imprese sociali; Società di capitali (per deposito traduzione giurata in altra lingua); Imprese start-up innovagve.

1. Come avviene? L iscrizione presso la sezione ordinaria. Modalità ed effeh Tramite deposito di una domanda (art. 2189 c.c.); 2. Quando? Entro trenta gg dall inizio dell impresa o del fa+o/a+o ogge+o di pubblicità (art. 2196 c.c.) 3. Contenuto della domanda di iscrizione? a) Generalità dell imprenditore, b) di+a, Art. 2196 c.c. c) ogge+o dell impresa, d) sede dell impresa, Nelle società si tra+a di info contenute nell a+o cosgtugvo e) generalità di eventuali insgtori e procuratori

Iscrizione: Aspe/ ineren3 l asse5o organizza3vo stru5urale dell impresa a) Generalità dell imprenditore, b) di+a, c) ogge+o dell impresa, d) sede dell impresa, e) generalità di eventuali insgtori e procuratori. Tipologia Controllo di formale del di informazioni da contenuto da parte dell Ufficio del Registro (no controllo sostanziale: i.e. validità dell a+o o del fa+o). Possibilità di richiedere la cancellazione d ufficio al giudice (art. 2191 c.c.) Successivamente all iscrizione: inserire A/ o fa/ rela3vi allo svolgimento dell inizia3va economica, ove espressamente previsto dalla legge (i.e. principio di 3picità) Es. isgtuzione di sedi secondarie (art. 2197 c.c.); Estra+o della sentenza di fallimento (art. 17 l. fall.); La procura rilasciata all insgtore o al procurat. (art. 2206 c.c.)

Valenza della iscrizione/registrazione nella Sezione Ordinaria Efficacia dichiaragva: presunzione assoluta di conoscenza dei fah iscrih nel registro (art. 2193, 2 co., c.c.) Per contro: presunzione (rela3va) di ignoranza per i fah la cui iscrizione sia stata omessa (art. 2193, 1 co., c.c.). Efficacia normagva: es. società in n.c. regolare o irregolare. Efficacia cosgtugva: Unica eccezione per spa: presunz ass dopo 15 gg dalla pubblicaz. (art. 2448 c.c.) Iscrizione società di capitali e talune decisioni (es. modifica a+o cosgtugvo)

Valenza della registrazione/ iscrizione presso le Sezioni Speciali Pubblicità nogzia: Mera conoscibilità di fa+o delle informazioni contenute nella registrazione. Unica eccezione: imprese agricole art. 2, d.p.r. 228/2001 richiama espressam. Art. 2193.

4.2. Le scri+ure contabili Le imprese commerciali n.p. debbono tenere obbligatoriamente le c.d. scri+ure contabili. Funzione delle scri+ure contabili: 1. Strumento per rendere più efficiente e razionale l organizzazione e la gesgone dell ahvità di impresa (a beneficio dell imprenditore); 2. Strumento di controllo dell ahvità di impresa, per consengre sia all imprenditore, sia ai finanziatori di verificarne l andamento. 3. Mezzo di prova.

Tipologie di scri+ure contabili Art. 2214 c.c. Scri+ure contabili obbligatorie minime, comuni a tu+e le imprese comm. Scri+ure contabili ulteriori a seconda delle esigenze imprenditoriali L imprenditore che esercita un ahvità commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scri+ure contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell impresa [ ]. Deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle le+ere, dei telegrammi e delle fa+ure ricevute [ ]

Scri+ure contabili obbligatorie Registro ove si annotano giorno per giorno le operazioni relagve all esercizio dell impresa. Funzione: fornire un panorama sulle a/vità compiute dall imprenditore nella ges3one dell impresa. Modalità di tenuta: Ordine cronologico; Registro ove si annotano tu+e le a/vità e passività, sia relagve sia estranee all ahvità di impresa (ma relagve all imprenditore). Funzione: fornire un panorama sulla situazione patrimoniale dell imprenditore. Modalità di tenuta: Criterio sistema3co (indicazione e valutazione di tuh i singoli elemeng).

Segue: redazione dell inventario Quando si inizia a redigere il libro degli inventari? L inventario deve redigersi all inizio dell esercizio dell ahvità di impresa e successivamente ogni anno (Art. 2217 c.c.) L inventario annuale si chiude con: Bilancio e con il conto dei profih e delle perdite (c.d. bilancio di esercizio). Stato patrimoniale; Conto economico; Nota integragva. Quale la funzione del bilancio di esercizio? dimostrare con evidenza e verità gli u3li conseguig o le perdite subite.

Il bilancio di esercizio Stato patrimoniale: elemeng ahvi e passivi suscehbili di valutazione economica; Conto economico: componeng posigvi (ricavi) e negagvi (i cosg) di reddito, dalla cui somma algebrica scaturisce il reddito di esercizio (che può portare ugli o perdite) Nota integragva: documento descrihvo che serve a rendere comprensibili i due precedeng documeng di natura quangtagva.

Tenuta delle scri+ure contabili Art. 2215 c.c.: Obbligo di numerazione progressiva di ogni pagina dei libri contabili; Per taluni è previsto obbligo di vidimazione e bollatura dal R.I. o dal notaio; Art. 2219 c.c.: Tenuta delle scri+ure secondo le norme di un ordinata contabilità (no spazi in bianco, no abrasioni, no note a margine). Art. 2220, 2, c.c.: dall ulgma registrazione. delle scri+ure contabili per dieci anni

Strumento di prova relagvamente all Le scri+ure contabili come mezzi di prova N.B. strumento di prova l imprenditore (art. 2709 c.c.). Rischio di informazioni non verigere, favorevoli all imprenditore; Impossibilità di scindere il contenuto delle scri+ure. Eccezione = le scri+ure contabili possono essere uglizzate come mezzo di prova dall imprenditore: 1. Purché tenute secondo le formalità previste dalla legge (es. numerazione, vidimazione e bollatura: art. 2215 c.c.); 2. Contro un altro imprenditore, in caso di controversia riguardante rapporg fra imprenditori o fra le loro imprese.

4.3. La rappresentanza commerciale organizzazione dell impresa Profilo personale: Collaboratori e dipendeng dell imprenditore Profilo materiale: Beni materiali e immateriali che compongono l apparato produhvo (l azienda)

I collaboratori dell imprenditore: 1. L insgtore: Collaboratore che occupa il livello più alto nella stru+ura organizzagva d impresa. overview Es. dirigente preposto alla direzione di una sede secondaria o ad un ramo pargcolare di ahvità. 2. Il procuratore: Collaboratore che occupa un livello intermedio nella stru+ura organizzagva. Generalmente preposto al compimento di ah all interno di uno specifico ambito funzionale rispe+o al quale ricopre qualifica dirigenziale. Es. Dire+ore del personale, responsabile del servizio commerciale, etc. 3. I commessi: Collaboratori ausiliari subordinag che occupano il livello più basso nell organizzazione d impresa, generalmente dotag di mansioni esecugve che li pongono in conta+o con i terzi Es. il commesso del negozio, cameriere del bar/ristorante.

Principi comuni TuH i collaboratori dell imprenditore sono invesgg dei poteri necessari al compimento delle mansioni affidate loro: Poteri decisori (i.e. assumere decisioni affereng al proprio ambito operagvo) Poteri dichiaratori (i.e. a+uare le decisioni prese, ad esempio a+raverso la sgpulazione di contrah con i terzi). poteri di rappresentanza. Corollario: salvo ove diversamente previsto nella procura o nell a+o di conferimento della rappresentanza.

L insgtore (art. 2203 c.c.) Nozione: L insgtore è il collaboratore preposto dal Gtolare all esercizio di un impresa commerciale o di parte di essa (sede secondaria o distaccata). Criterio della pergnenza all ahvità di impresa: L insgtore può compiere tu/ gli ah per3nen3 all esercizio dell impresa, salvo ove disposto diversamente in procura. Obblighi dell insgtore: 1. iscrizione nel registro delle imprese; 2. tenuta delle scri+ure contabili; 3. spendita del nome dell imprenditore, pena La responsabilità per tuh gli ah compiug a proprio nome; ecce+o per gli ah pergneng all esercizio dell ahvità di impresa (responsabilità in solido con l imprenditore: art. 2208 c.c.)

segue LimiG ai poteri dell insgtore: Limi3 esplici3: non può alienare o ipotecare beni immobili del preponente (art. 2204, 1 co., c.c.); Limi3 implici3: non può compiere ah che esulano dalla gesgone dell impresa (ad es. alienando l azienda). Ulteriori limitazioni possono essere inserite nella procura (art. 2204, 1 co., c.c.): Presunzione assoluta di conoscenza, ove iscri+a nel registro delle imprese; Presunzione relagva di ignoranza, ove non iscri+a.

Il procuratore Il procuratore è il collaboratore che compie [ ] ah pergneng all esercizio dell impresa, pur non essendo prepost[o] ad esso (art. 2209, c.c.). Al pari dell insgtore: Es. Dire+ore del personale, responsabile del servizio commerciale, etc. Il procuratore ha poteri decisionali e dichiaragvi, ma circoscrih ad uno specifico se+ore operagvo dell impresa; Poteri passibili di limitazioni a mezzo di procura (esplicito richiamo agli ar+. 2206 e 2207 c.c.);

Il procuratore: segue Diversamente dall insgtore: non ha rappresentanza processuale dell imprenditore (né ahva, né passiva); non ha l obbligo di tenere le scri+ure contabili; non è sogge+o agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese; Non è responsabile, in solido con il preponente, per gli ah compiug senza spenderne il nome (manca un richiamo all art. 2208 c.c.).

I commessi I commessi sono collaboratori subordina3 cui vengono affidate mansioni esecu3ve o materiali, nell ambito di operazioni Gpicamente a conta+o con i terzi. Es. cameriere del bar, commesso del negozio. Potere di rappresentanza, sebbene più circoscri+o: Nella sgpula di contrah debbono a+enersi ai formulari standard e non possono derogare alle condizioni generali di contra+o (art. 2211 c.c.);

I commessi: segue Possono concedere scong e dilazioni di pagamento purché in linea con gli usi commerciali (art. 2210, 2 co., c.c.); Se preposg alla vendita all interno di un locale commerciale, possono esigere il prezzo solo all interno dei locali e solo là dove la riscossione non sia desgnata ad una cassa speciale: es. vendita alla quale non fa seguito la consegna immediata della merce (art. 2213 c.c.).