Salute 2.0: Le sfide Nuove relazioni, nuovi cittadini, nuove tecnologie 3 ottobre 2013, Bologna La salute e la comunicazione commerciale Vincenzo Guggino Segretario Generale IAP
Chi riconosce il Codice di Autodisciplina AZIENDE UPA AZIENDE DI SETTORE ASSOFIN Sistema Gioco Italia UNIPRO AGENZIE UNICOM STAMPA ANES FIEG CONCESSIONARIE FCP TELEVISIONI E RADIO AERANTI/CORALLO FRT Gruppo Finelco MEDIASET S.p.A. RAI S.p.A. RTL 102.5 S.r.l. SKY ITALIA S.r.l. Telecom Italia Media S.p.A. AFFISSIONI AAPI INTERNET Fedoweb IAB ITALIA ISTITUZIONI FONDAZIONE PUBBLICITÀ PROGRESSO ISDACI
Rapidità di giudizio CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AUTODISCIPLINARE Indipendenza degli organi di controllo Efficacia della sanzione Gratuità e facilità di accesso per il consumatore Tutela del consumatore Rispetto del contraddittorio Trasparenza delle decisioni Flessibilità del sistema Prevenzione come primo obiettivo
Regolamentazione dei prodotti e degli integratori alimentari Normativa comunitaria Normativa nazionale Regolamento claims n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Pubblicità dei medicinali presso il pubblico Pubblicità presso operatori sanitari Pubblicità dei dispositivi medici Integratori alimentari Autodisciplina Pubblicitaria Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale art. 2 Comunicazione commerciale ingannevole art. 23bis Integratori alimentari e prodotti dietetici art. 25 Prodotti medicinali e trattamenti curativi
REGOLAMENTO CLAIMS Claim nutrizionale Qualunque indicazione facoltativa che afferma, suggerisce o sottintende che un alimento possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: alla presenza o all assenza di un nutriente o di una sostanza Esempi: Fonte di proteine/ Senza grassi al contenuto in forma ridotta o accresciuta di un nutriente o di una sostanza rispetto ad un prodotto analogo (claim comparativo) Esempi: A tasso ridotto di zuccheri/ A tasso accresciuto di vitamine
REGOLAMENTO CLAIMS Claim sulla salute Qualunque indicazione facoltativa che afferma, suggerisce o sottintende l esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Nell ambito di questa categoria si distingue tra: Claim funzionale: ad es. le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali; Claim sulla riduzione del rischio di una malattia: ad es. gli acidi grassi omega possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari; Claim sulla salute e lo sviluppo dei bambini Continuano ad essere vietate indicazioni sulla prevenzione o sulla cura delle malattie: ad es. Gli acidi grassi omega prevengono malattie cardiovascolari
CONDIZIONI SPECIFICHE Le indicazioni nutrizionali sono consentite : se elencate nell allegato del Regolamento se conformi ai parametri in esso previsti se comprendono l etichettatura nutrizionale Le indicazioni sulla salute sono consentite: se incluse nell elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate a norma del regolamento se conformi ai parametri in esso previsti se comprendono l etichettatura nutrizionali e altre informazioni obbligatorie
REQUISITI DI INFORMAZIONE Infine claims nutrizionali e sulla salute non devono 1) essere falsi,ambigui, fuorvianti 2) non creare dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di un alimento 3) non incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un alimento 4) non suggerire che una dieta equilibrata e varia non sia sufficiente per fornire sostanze nutritive necessarie
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale art. 2 Comunicazione commerciale ingannevole La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto ( ) art. 23bis Integratori alimentari e prodotti dietetici La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. ( ) art. 25 Prodotti medicinali e trattamenti curativi La comunicazione commerciale relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità ( ) Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altri tipi di integratori
Ingiunzione del Comitato di Controllo Artt. violati: 2, 10
Ingiunzione del Comitato di Controllo Artt. violati: 2, 23bis
Ingiunzione del Comitato di Controllo Artt. violati: 2, 24
Pronuncia del Giurì Artt. violati: 2, 46
Ingiunzione del Comitato di Controllo Art. violato: 2
Ingiunzione del Comitato di Controllo Artt. violati: 2, 23bis
Pronuncia del Giurì Art. violato: 25
Ingiunzione del Comitato di Controllo Art. violato: 12
Pronuncia del Giurì Art. violato: 2
Ingiunzione del Comitato di Controllo Art. violato: 2
Pronuncia del Giurì Artt. violati: 2, 40
Pronuncia del Giurì - Artt. violati: 2, 14
Ingiunzione del Comitato di Controllo Art. violato: 2
Pronuncia del Giurì Art. violato: 2
Esempio di approvazione CE ed EFSA Disposizioni pertinenti Sostanza nutritiva Indicazione Condizioni d uso Indicazione sulla salute ai sensi dell articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia Steroli vegetali/esteri di stanoli vegetali È stato dimostrato che gli steroli vegetali e gli esteri di stanoli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L ipercolesterole mia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiache coronariche Informare il consumatore che l effetto benefico si ottiene con l assunzione quotidiana di almeno 1,5-2,4 g di steroli/stanoli vegetali. Si può fare riferimento alla portata dell effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento alla portata dell effetto, si deve indicare al consumatore l intera fascia «da 7 a 10 %» nonché il tempo necessario ad ottenere l effetto «in 2-3 settimane»
Per le segnalazioni al Comitato di Controllo www.iap.it Grazie!