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Anno 2014 N. RF146 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 11 OGGETTO DIRITTO CAMERALE 2014 - MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO RIFERIMENTI NOTE MISE N. 201237 DEL 05/12/2013 E N. 172574 DEL 22/10/2013; DM 21 APRILE 2011 CIRCOLARE DEL 29/05/2014 Sintesi: il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese la cui misura è stabilita annualmente con decreto interministeriale. Ai fini del calcolo del diritto dovuto per il 2014, il Ministero dello Sviluppo, rispetto allo scorso anno, ha lasciato sostanzialmente invariati sia gli scaglioni di fatturato che le aliquote applicabili. Il Ministero dello Sviluppo economico, in relazione al diritto camerale per l anno 2014, ha confermato gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati dal 2011 (DM 21/04/2011). SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti che risultano iscritti, alternativamente: A) nel Registro Imprese (ancorché inattivi ): B) nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1 gennaio 2014 oppure iscritti in corso d anno nel 2014. CASI PARTICOLARI: il diritto camerale è dovuto anche nel caso di: - imprese in liquidazione volontaria - decesso dell imprenditore: il diritto è dovuto dagli eredi sino all anno del decesso (incluso) UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE Il diritto camerale è dovuto anche: per le unità locali di imprese residenti in Italia per le unità locali e le sedi secondarie di imprese residenti all estero. SOGGETTI ESCLUSI Sono esonerati dal versamento del diritto camerale per l anno 2014: 1) 2) 3) 4) 5) imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2013, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l esercizio provvisorio dell attività imprese individuali cessate nel 2013, purché abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30/01/2014 (30 gg) società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2013, purché abbiano presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2014 (30 gg) cooperative sciolte con provvedimento dell'autorità governativa (ex art. 2545-septiesdecies, c.c.); il provvedimento di scioglimento deve essere assunto dall'autorità governativa nel 2013 le Start up innovative e incubatori certificati; in particolare, l'esenzione: opera se sono mantenuti i requisiti per la qualifica di start up innovativa; dura non oltre il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 2 / 11 Giurisprudenza: si segnala la posizione contraria di parte della giurisprudenza più recente: Cassazione sent. n. 9007/2014 Ctr Liguria Sent. n. 230/1/2014 L'obbligo di pagamento del diritto camerale sussiste anche per la società fallita fino a quando non avviene la cancellazione dal Registro imprese. A tal fine, non è sufficiente l'approvazione e la presentazione del bilancio di liquidazione in quanto la società avrebbe anche dovuto presentare la domanda di cancellazione entro il 30/01 successivo. Non è possibile invocare l'applicazione dell'art. 2191 c.c. sulla cancellazione d'ufficio che opera limitatamente alle iscrizioni irregolari, avvenute senza i requisiti fissati dalla legge. Sono tenute a versare i diritti camerali, le società ammesse alla procedura di concordato preventivo; secondo la Ctr Liguria ai fini dell'esclusione dell'obbligo di versamento del diritto, l'ammissione al concordato preventivo non si può equiparare alla dichiarazione di fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa (gli unici casi in cui l'esclusione dell'obbligo è prevista dall'articolo 4 del Dm 359/2001), dal momento che si tratta di due situazioni diverse. MISURA DEL TRIBUTO In relazione al soggetto obbligato, il diritto annuale può essere dovuto, alternativamente: 1) in misura fissa 2) o in base al fatturato relativo all esercizio precedente (2013). IMPORTI INVARIATI: il Min. Sviluppo nell ambito della nota n. 201237/2013, per gli importi dovuti a titolo di diritto camerale per il 2014, conferma le misure già previste per gli anni 2013 e 2012. MISURA FISSA % SUL FATTURATO IMPRESE INDIVIDUALI ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI CON ATTIVITà COMMERCIALE SNC / SAS SPA / SRL COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI SOCIETA' SEMPLICI (agricole o meno) DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA (SEZIONE SPECIALE ) Il diritto annuale alla Camera di Commercio si applica in misura fissa ai seguenti soggetti: IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE SEDE UNITÀ LOCALI IMPRESE INDIVIDUALI (cd. piccoli imprenditori : artigiani, ecc.) 88,00 20% 17,60 (*) SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE 100,00 20% 20,00 (*) SOCIETÀ SEMPLICI NON AGRICOLE (es: società di comodo trasformate ) 200,00 20% 40,00 (*) SOCIETÀ TRA AVVOCATI (DLgs.96/2001) SEDE SECONDARIA O UNITÀ LOCALE DI IMPRESA CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (art. 9, DPR 581/95) 110,00 (*) Si effettua un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi devono essere mantenuti i decimali

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 3 / 11 Al riguardo si osserva che: SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE SOCIETÀ SEMPLICI NON AGRICOLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) il diritto annuale è dovuto, transitoriamente, nella misura del 50% della misura fissa prevista per il 1 scaglione di fatturato (art. 3 co. 3 del DM 21.4.2011). Si considerano "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola". il diritto annuale è dovuto, transitoriamente, nella misura fissa prevista per il 1 scaglione di fatturato (art. 3, DM 21/04/2011). Il DM 21/04/2011, nel fissare le misure del diritto camerale per l'anno 2011, tutt'ora applicabili, fa esclusivo riferimento alle società tra avvocati. Analogamente le note e le circolari emesse negli anni successivi dal Mise per ribadire l'applicazione del tributo. Pertanto, quanto disposto con riferimento alle società tra avvocati dovrebbe essere applicabile anche alle società tra professionisti. Infatti, come osservato dalla nota Mise n. 120930/2013, l'art. 7 del DM 8/02/2013 dispone l'iscrizione della STP nella sezione speciale del Registro delle imprese originariamente istituita per le società tra avvocati. Detta nota specifica, inoltre, che "tali tipologie di imprese non rientrano tra i soggetti che la normativa ricomprende tra quelli obbligati al versamento del diritto annuale in un importo definito in misura fissa, ma in un importo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Come per tutte le altre imprese nel caso del primo anno di iscrizione sono, pertanto, tenute al versamento dell'importo previsto per la prima fascia di fatturato; con riferimento agli anni successivi questo Ministero si riserva di dare indicazioni precise in sede di definizione degli importi del diritto annuale per l'anno 2014". Sebbene per il 2014 il Mise non abbia individuato la misura del tributo specificamente per le STP, alla luce del fatto che dette società sono iscritte nella medesima sezione speciale delle società tra avvocati, si ritiene che anche le società tra professionisti siano tenute al pagamento del diritto camerale nella misura di.200, in via transitoria. Sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali da parte del Ministero. SOGGETTI ISCRITTI AL REA Per il 2014, i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale in misura fissa pari ad.30. E il caso delle associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari: che oltre all attività istituzionale (prevalente) esercitano anche un'attività commerciale (o agricola) in via non prevalente. Soggetti iscritti al REA al 01/01/2014 enti non commerciali che esercitano (in modo secondario e non prevalente) un'attività' economica di natura commerciale.30,00 Sola attività istituzionale: l associazione che non esercita alcuna attività commerciale/agricola non va iscritta al REA e non è tenuta al pagamento del diritto annuale.

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 4 / 11 DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO (SEZIONE ORDINARIA ) Il diritto è calcolato sulla base del cd. fatturato (in realtà sono i ricavi ai fini Irap - v. sotto): SCAGLIONI DI RICAVI SEDE UNITÀ LOCALI - 100.000,00 Fisso. 200,00 40,00 100.000,01 250.000,00 0,015% 250.000,01 500.000,00 0,013% 500.000,01 1.000,000,00 0,010% 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% > 50.000.000,01-0,001% (max 40.000) 20% dell importo dovuto per la sede principale, fino ad un max di. 200 Si effettua un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi devono essere mantenuti i decimali. DETERMINAZIONE DEL FATTURATO Il fatturato da adottare per calcolare il diritto annuale non fa riferimento al volume d affari Iva ma a determinate voci del modello IRAP, come nel seguito evidenziato: SOCIETÀ DI CAPITALI (quadro IC) SOCIETÀ DI PERSONE (quadro IP) IMPRESE INDIVIDUALI DETERMINAZIONE DEL FATTURATO: VOCI DA MODELLO IRAP SOGGETTI VOCI RIGHI Imprese industriali e commerciali Sez. I IC1 + IC5 Banche e altri soggetti finanziari Sez. II IC15 + IC18 Società cd holding industriali Sez. I e II IC1 + IC5 + IC15 Assicurazioni Sez. III I.1 + I.3 + II.1 + II.4 del CE Società in regime forfettario (es.: Srl sportiva dilett. L. 398/91) Base imponibile "a valori fiscali" (art. 5-bis DLgs. 446/97) Base imponibile "a valori contabili" (opzione per l'art. 5 DLgs. 446/97) - Sez. I Sez. II Ricavi delle vendite/prestazioni + altri ricavi/proventi ex artt. 2214 cc e segg. IP1 (escluso adeguam. a Studi) IP13 + IP17 Società c.d. holding industriali Sez. II IP13 + IP17 + IP18 Società in regime forfettario (es.: regime art. 56-bis) Sez. III IP47 Società agricola Sez. IV IQ52 Base imponibile "a valori fiscali" (art. 5-bis DLgs. 446/97) Base imponibile "a valori contabili" (opzione per l'art. 5 DLgs. 446/97) Imprese in regime forfettario (es.: regime art. 56-bis) CONTRIBUENTI MINIMI ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE Sez. I Sez. II Sez. III IQ1 (escluso adeguam. a Studi) IQ13 + IQ17 IQ41 Somma dei ricavi (art. 85 c. 1 lett.a) e b), TUIR)

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 5 / 11 SOGGETTI CON PIÙ QUADRI IRAP I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello Irap devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello Irap (Nota Min. sviluppo n. 19230/09). ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE O SOCIETA DI COMODO L importo dell adeguamento non concorre alla determinazione del fatturato (Nota Min. Sviluppo n.19230/2009); pertanto, i predetti soggetti, prima di determinare il fatturato, devono scomputare i maggiori ricavi o compensi da adeguamento dalla dichiarazione IRAP. Nello stesso senso, non rileva neppure l eventuale adeguamento (del reddito) alle società di comodo (e cioè i dati riportati nella Sez. IV del Quadro IS). La società Rossi Srl presenti la seguente situazione: ricavi delle vendite 2013 (IC1):. 350.000 variazione delle rimanenze:. 50.000 altri proventi 2013 (IC5):. 10.000 adeguamento studi di settore:.10.000 Esempio 1 Scaglioni Importo Aliquota Diritto - 100,000 - - 200,00 100.000,01 250.000 150.000 0,015% 22,50 250.000,01 360,000 110.000 0,013% 14,30 Diritto da versare (arrotondamento all unità):. 237,00 Totale 236,80 Nel caso di impresa individuale o società di persone con opzione ex art. 5, DLgs.446/97 il calcolo è analogo. L adeguamento di. 10.000 non ha influito nel conteggio. Non rilevano 10.000 350.000 50.000 10.000 UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE Le imprese sono tenuti a versare per ciascuna unità locale: in favore della CCIA nel cui territorio ha sede l'unità locale un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di. 200,00 per ognuna di esse. Unità locali di imprese con sede principale all'estero: versano l importo fisso di.110,00.

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 6 / 11 MODALITA' DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE Diritto dovuto per la sede legale Diritto dovuto per le unità locali/sedi second. arrotondamento all'unità di euro Esempio2 Impresa con diritto annuale dovuto sulla sede legale pari ad euro 231,60: Diritto dovuto per ciascuna unità locale: 231,60 x 20% = 46,32 Calcolo del diritto dovuto considerando n. 3 U.L. nella stessa provincia: 231,60 + 46,32 + 46,32 + 46,32 = 370,56 371,00 Esempio3 Impresa con diritto annuale dovuto sulla sede legale pari ad euro 1.300,00: Diritto dovuto per ciascuna unità locale: 1.300,00 x 20% = 260,00 >200,00 200,00 Calcolo del diritto dovuto considerando n. 3 U.L. nella stessa provincia: 1.300 + 200 + 200 + 200 = 1.900 1.900,00 MAGGIORAZIONI APPLICATE DA ALCUNE CCIAA Avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 18 co. 10 della L. 580/93, le Camere di Commercio possono applicare una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Pertanto, il contribuente, prima di effettuare il versamento, dovrà verificare se la propria CCIAA ha deliberato un'eventuale maggiorazione; e quindi, applicare la stessa sull'importo dovuto. IMPRESE ISCRITTE IN CORSO D ANNO Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio non va ragguagliato alla durata di iscrizione nell anno; pertanto: è dovuto per l intero importo anche dalle imprese che si iscrivono in corso d anno calcolato sui valori minimi (non essendovi alcun ricavo realizzato l anno precedente). Iscritti al Registro delle imprese/rea nel 2014 importo dovuto: REGISTRO SEZIONE NUOVI SOGGETTI IMPORTI REGISTRO IMPRESE SPECIALE ORDINARIA Imprese individuali.88 Società semplici agricole.100 Società semplice non agricole.200 STP (incluse società tra avvocati).200 Imprese individuali.200 Tutte le altre imprese.200 (1 fascia di fatturato) REA Tutti i soggetti.30 NUOVE UNITÀ LOCALI: le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di. 200,00 per ciascuna di esse.

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 7 / 11 TERMINI DI VERSAMENTO Come di consueto, il diritto camerale annuale va versato: entro il termine di pagamento del 1 acconto delle imposte sui redditi potendosi avvalere del differimento entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% Sono, pertanto, tenute al versamento del diritto annuale entro il 16 giorno del 6 mese successivo alla chiusura dell'esercizio e quindi entro: il 16/06/2014 il 16/07/2014 (applicando la maggiorazione dello 0,40%) le imprese: iscritte nella sezione speciale iscritte nella sezione ordinaria che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (società di capitali). CASI PARTICOLARI SOCIETÀ DI CAPITALI: nel caso di: approvazione del bilancio oltre il termine di 120 gg: il versamento è dovuto entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione (es: approvazione 30/06/2014, versamento al 16/07/2014) mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti: il versamento del diritto va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio. IMPRESE CON ESERCIZIO A CAVALLO : tali imprese dispongono di un termine di versamento variabile del diritto annuale ancorato al mese di chiusura dell esercizio (es: Srl con esercizio dall 1/10/2013 al 30/09/2014 che approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio; in tal caso, entro il 16/03/2015, unitamente al versamento dell acconto delle imposte va il diritto annuale calcolato sulla base del fatturato IRAP indicato nella dichiarazione IRAP 2014) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento del diritto camerale va eseguito: in unica soluzione (non è ammesso rateizzare fino a novembre) con il mod. F24 (dal 2007 i titolari di P. IVA hanno l obbligo del telematico) Mod. F24 - Sezione "IMU e altri tributi locali": codice ente codice tributo "3850" anno di riferimento 2014 sigla automobilistica della CCIAA cui il versamento è destinato B A 3850 2014 200 00 Imprese con attività in più province: devono indicare per ciascuna di esse il codice ente e l'importo dovuto.

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 8 / 11 VERSAMENTO IN COMPENSAZIONE E possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi) VERSAMENTO DIFFERITO DI 30 GG MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%: considerato che il diritto annuale è regolato da disposizioni speciali (DM 27/01/2005 n. 54): va comunque applicata la maggiorazione dello 0,4%, anche se il credito utilizzato era preesistente a differenza dei tributi erariali (per i quali non è dovuta la maggiorazione). Esempio4 Presentazione di F24 a saldo zero dove il diritto annuale di. 500 è compensato con un credito Iva 2013. Se la presentazione avviene entro: - il 16/06/2014: nessuna maggiorazione - il 16/07/2014: i 500 euro vanno maggiorati dello 0,4% (vanno compensati. 502). Sanzioni - novità: il versamento sarà considerato comunque con applicazione della maggiorazione, anche se parziale e sarà sanzionato solo per sulla differenza (v. oltre). RATEAZIONE: su richiesta dell interessato, la CCIAA può consentire il pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi in un massimo di 10 rate mensili. Decadenza: in caso di mancato pagamento anche di 1 sola rata, il richiedente: - decade dal beneficio - deve provvedere al pagamento del residuo entro 30 gg dalla scadenza della rata non adempiuta IMPRESE ISCRITTE NEL 2014 Per le imprese iscritte/annotate nel corso del 2014 il versamento va effettuato: mediante il mod. F24 o direttamente allo sportello camerale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d iscrizione o d annotazione al Registro delle imprese o al REA. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE In caso di omesso o tardivo pagamento dei diritti camerali, la sanzione amministrativa: va da un minimo di 10% ad un massimo del 100% del diritto dovuto è applicata secondo le disposizioni del DLgs. 472/97 in materia di sanzioni tributarie. In particolare, in base al DM 54/2005 la Camera di Commercio applica la sanzione: TIPOLOGIA DEFINIZIONE SANZIONE TARDIVO VERSAMENTO OMESSO VERSAMENTO si considerano tardivi i pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del versamento si considerano omessi i pagamenti: non effettuati effettuati in parte, per l importo non versato effettuati con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini ordinari 10% del diritto dovuto dal 30% al 100% (tenuto conto dei criteri di determinazione della sanzione di cui all art. 7, DLgs.472/97) VERSAMENTO A SOGGETTO INCOMPETENTE: non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una CCIAA incompetente per territorio, se effettuato entro i previsti termini di pagamento

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 9 / 11 Circ. MISE n. 172574 del 22/10/2013: ha ritenuto dover adeguare i criteri di applicazione delle sanzioni adottati dall'agenzia Entrate (CM 27/2013 V. Info Fisco 187/2013). Principali novità introdotte: a) omessa applicazione della maggiorazione 0,4%: il differimento nei 30gg rimane valido, essendo la sanzione del 30% dovuta sulla sola maggiorazione non versata (non sull imposta) b) ravvedimento operoso insufficiente: in caso di ravvedimento effettuato con interessi e/o sanzioni insufficienti, rimane valido un ravvedimento parziale (imputando una quota parte di imposta alle sanzioni e/o interessi), applicando la sanzione del 30% alla sola imposta che non risulta così ravveduta; la volontà di esperire il ravvedimento deve risultare dall indicazione del relativo codice tributo in F24. Sanzioni accessorie: non sono state stabilite sanzioni accessorie (Circ. 3587/C/2005). DEFINIZIONE AGEVOLATA Secondo la circ. 3587/C/2005 è inapplicabile la definizione agevolata (artt. 16 e 17, DLgs.472/97) in quanto è esclusa da tale definizione la sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi. EFFETTI MANCATO PAGAMENTO: il mancato/parziale pagamento del diritto causa il blocco del rilascio da parte dell ufficio del Registro delle Imprese della certificazione camerale (art. 24, L. 449/97) RAVVEDIMENTO OPEROSO Considerata l autonomia normativa del diritto annuale, va posta particolare attenzione nell eseguire il ravvedimento; in particolare, ai fini della regolarizzazione, la sanzione è ridotta a: 1/8 se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento 1/5 se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine Pertanto, la sanzione cui fare riferimento è sempre quella prevista per l omesso versamento (dal 30% al 100%), anche se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine e quindi la violazione è qualificabile come tardivo versamento (art. 6, DM 54/2005) Nota: secondo la circ. 3587/C/2005 la riduzione è da effettuarsi sulla misura minima della sanzione (cioè il 30%), analogamente a quanto disposto dall art. 13 del DLgs.472/97. Il ravvedimento, quindi, dovrà avvenire mediante il versamento di una sanzione ridotta pari al: 3,75% (1/8 del 30%) 6% (1/5 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ( cd ravvedimento breve ) se il pagamento viene eseguito oltre 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza (cd ravvedimento lungo ) Interessi moratori: oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento prevede la corresponsione degli interessi calcolati sulla base del tasso legale (pari al 2,5% fino al 31/12/2013 e 1% dal 2014)

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 10 / 11 RAVVEDIMENTO BREVE RAVVEDIMENTO LUNGO NOTE Termini soggetti già iscritti al 1/1 30 gg anno successivo Data di scadenza del pagamento Termini soggetti iscritti in corso d anno 30 + 30 = 60 gg 1 anno + 30 giorni Sanzioni per versamenti con scadenza entro il 31/01/2014 Interessi 1/8 x 30% = 3,75% 1/5 x 30% = 6% 2,5% fino al 31/12/2013 e 1% dal 01/01/2014 data di presentazione o invio iscrizione Cod. trib. 3852 Cod. trib. 3851 VIOLAZIONI FORMALI: non sono soggette a sanzione le violazioni formali quali, ad esempio, l errata indicazione del codice tributo camerale e/o del codice fiscale e/o della sigla della Provincia, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale. Al diritto annuale: non sono applicabili le modifiche disposte dal DL 185/2008 (Circ. Min. Sviluppo n. 62417/08) e pertanto si ritiene neppure quelle di cui alla Legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità ) rimanendo applicabili le previgenti riduzioni a 1/8 (entro 30gg) e ad 1/5 (entro 1 anno). LA COMPILAZIONE DEL MOD.F24 l anno di riferimento è quello per il quale è dovuto il diritto (non l'anno in cui avviene il pagamento) sanzione (cod. trib. 3852) e interessi (cod. trib. 3851) non possono essere compensati (RM 115/2003) a differenza dei tributi erariali per il ravvedimento del diritto annuale le sanzioni e gli interessi devono essere effettuati in modo contestuale inteso letteralmente, come nel medesimo F24 Esempio3 Diritto annuale di 200 versato dopo 123 giorni dal termine. B O 3850 2014 200 00 B O 3851 2014 1 68 B O 3852 2014 12 00 RIMBORSO DIRITTI CAMERALI I soggetti che hanno erroneamente versato diritti camerali non dovuti devono presentare alla competente CCIAA richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza: entro 24 mesi dalla data del pagamento a pena di decadenza. Interessi moratori: si consiglia di consultare il sito web della CCIAA di competenza al fine di verificare se sia stato predisposto un fac simile della domanda di rimborso. DOCUMENTI: alla richiesta occorre allegare la documentazione necessaria a dimostrare sia l insussistenza dell obbligo di pagamento che le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Redazione Fiscale Info Fisco 146/2014 Pag. 11 / 11 CASI PARTICOLARI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE IMPRESE CESSATE CONTRIBUENTI MINIMI TRASFERIMENTI PASSAGGIO DI SEZIONE TRASFORMAZIONI FUSIONI Non possedendo ricavi nel periodo precedente: si applicano gli importi minimi di cui alle tabelle riportate in precedenza; essi: non vanno ragguagliati a periodo (ipotesi di cessazione o iscrizione nel 2013) Il diritto è dovuto alla CCIAA ove è ubicata la sede legale alla data in cui l impresa è stata costituita, se successiva al 1 gennaio (art. 3 DM 359/2001). Il diritto annuale comunque dovuta in misura intera, indipendentemente da ai mesi di effettivo esercizio dell'attività Sono soggetti in via ordinaria al diritto annuale e pertanto: se iscritti alla Sezione speciale dei piccoli imprenditori: versano il diritto fisso di. 88 se iscritti alla Sezione ordinaria : versano il diritto fisso di. 200 Le imprese che nel 2014 hanno trasferito in altra provincia la propria sede legale, sono tenute a versare il diritto per l anno 2014 alla CCIAA in cui erano iscritte all'01/01/2014. Il trasferimento di sede in altra provincia non comporta un nuovo pagamento. Nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es.: ditta individuale iscritta nella Sez. ordinaria che passa nella Sez. speciale come piccolo imprenditore) il diritto annuale si determina in base alle modalità stabilite per la sezione in cui si era iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento Tutte le trasformazioni di natura giuridica (es. da società semplice a società di capitali) avvenute nel corso dell anno corrente, sono ininfluenti ai fini della determinazione dell importo del diritto annuale per l annualità 2014 anche nel caso in cui comportino un cambio di sezione di appartenenza al Registro Imprese: per l'anno della trasformazione, il diritto sarà pagato in base alle modalità previste per la sezione in cui l'impresa risultava iscritta al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Fusione "propria": comporta la costituzione di una nuova società: la nuova società: nell anno di costituzione è tenuta al versamento del diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali di nuova iscrizione (estranee alla fusione) entro i termini stabiliti per le imprese iscritte in corso d'anno le società estinte a seguito della fusione sono tenute al versamento del diritto entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, considerando anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite Fusione per incorporazione: l incorporante assorbe l incorporata, entrambe preesistenti: l incorporante versano il diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali, nuove o preesistenti, estranee alla fusione (si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto dalla società incorporata) le incorporate sono tenute a considerare, al momento del pagamento del tributo coincidente con i termini ordinari, anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite. SCISSIONI Nell'anno successivo alla fusione l'importo del diritto annuale dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente dalla nuova società nata dalla fusione o dalla società incorporante. Si esegue mediante trasferimento dell'intero patrimonio a più società di nuova costituzione (si veda fusione propria) preesistenti (si veda fusione per incorporazione) In caso di fusione (o scissione) l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.