LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DEI CAPITAL GAINS PROF. PINO ZINGALE
Indice 1 CONCETTI GENERALI ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 I DIVERSI MECCANISMI DI TASSAZIONE -------------------------------------------------------------------------- 5 2.1. PERSONE FISICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.2. SOCIETÀ DI PERSONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.3. SOCIETA DI CAPITALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3 LE INNOVAZIONI DEL C.D. DECRETO RENZI --------------------------------------------------------------------- 9 3.1. INNOVAZIONI SULLE ALIQUOTE --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.2. TASSAZIONE DELI UTILI -----------------------------------------------------------------------------------------------------11 3.3. UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ RESIDENTI ------------------------------------------------------------------------------11 3.4. UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI ------------------------------------------------------------------------12 3.5. DECORRENZA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3.6. PLUSVALENZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 3.7. AFFRANCAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 3.8. UTILIZZO DELLE MINUSVALENZE ------------------------------------------------------------------------------------------17 2 di 17
1 Concetti generali La normativa sul c.d. capital gain si pone come una sorta di corollario al nuovo sistema di tassazione dei dividendi; del resto, è facile rilevare che il plusvalore (ossia la plusvalenza) che si consegue quando si vende una partecipazione altro non è se non il frutto degli utili realizzati dalla società e di quelli che verosimilmente verranno realizzati in futuro. In tale contesto la c.d. participation exemption è stata introdotta per uniformare la legge italiana alla normativa europea, che prevede l esenzione già da tempo (si pensi ai Paesi Bassi e al Lussemburgo); a questo scopo, si cerca parallelamente di favorire la costituzione in Italia di società cc.dd. holding. Del resto, con l apportata esenzione, il Fisco non rinunzia ad alcun introito, in quanto l effetto è solo quello di rinviare l imposizione sui plusvalori al momento in cui essi entrano nella sfera personale (la possibilità di totale esenzione delle plusvalenze da alienazione di partecipazioni si applica infatti, come si vedrà, solo ai soggetti IRES). Le attività finanziarie possono produrre due tipi distinti di reddito: * "redditi di capitale" (interessi, dividendi, delta NAV,...) * "redditi diversi di natura finanziaria" (differenza tra corrispettivo percepito e costo d'acquisto = capital gain = guadagni in conto capitale) Mentre i redditi di capitale sono tassati allo stesso modo sia nel regime dichiarativo che in quello amministrato, per i redditi diversi l'investitore deve scegliere il regime al momento dell'apertura del conto. 3 di 17
Potrà modificare tale scelta soltanto presentando richiesta scritta entro il 31 dicembre di ogni anno; il nuovo regime decorrerà dall'inizio dell'anno seguente. Lo Stato Italiano permette tre differenti regimi, ognuno con i suoi pro e contro: 1) Regime Amministrato, il più semplice, l intermediario si occupa di compensare plus e minusvalenze, di pagare le imposte dell investitore e di fornire resoconti su quanto addebitato. 2) Regime Gestito, Il gestore del patrimonio si occupa di tutto, vendere, acquistare etc. La tassazione avviene alla fine dell anno in base sostanzialmente alla differenza tra importo finale ed iniziale. 3) Regime Individuale, i proventi, riguardanti i redditi diversi, passano per la dichiarazione dei redditti in maniera analitica ed esaustiva, quindi le eventuali plusvalenze vengono tassate in base alle aliquote IRPEF e fanno cumulo con le altre entrate. I redditi da capitale invece, vengono comunque tassati in via sostitutiva dall intermediario e non vanno dichiarati, salvo le partecipazioni cosiddette qualificate (ovvero se si possiede piu del 25% di aziende non quotate o piu del 5% di aziende quotate). 4 di 17
2 I diversi meccanismi di tassazione 2.1. Persone fisiche Se la partecipazione è detenuta al di fuori di un (eventuale) regime di impresa: a) se la partecipazione è qualificata la plusvalenza viene tassata in dichiarazione (con la propria aliquota IRE) nella misura del 40% del suo importo totale, al netto del 40% delle minusvalenze qualificate realizzate; nel caso in cui le minusvalenze superino l ammontare delle plusvalenze, la norma permette il riporto del 40% di tale eccedenza negli esercizi successivi entro il quarto, previa indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi dell esercizio in cui si è formata; b) se la partecipazione non è qualificata, si avrà l applicazione dell imposta sostitutiva del 12,5% sull intera plusvalenza e la minusvalenza riportabile nei quattro anni successivi, oltre alla possibilità di optare per la tassazione in base al regime di risparmio amministrato o gestito. Se la partecipazione è detenuta in regime di impresa (e ciò sia se la partecipazione è qualificata, sia se non lo è) : a) se esistono i requisiti per usufruire dall esenzione la plusvalenza viene dichiarata per il 40% del suo ammontare, e quindi tassata con l IRE; b) se invece non esistono i requisiti per essere considerate esenti, ma la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze concorrono 5 di 17
per intero alla formazione del reddito nell esercizio di realizzo, con facoltà di opzione per la loro rateizzazione in cinque anni; c) se non si ricade in nessuno dei due casi precedenti, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito per intero nell esercizio di realizzo; d) la deduzione delle minusvalenze seguirà invece lo stesso regime della tassazione delle relative plusvalenze (e quindi esse saranno deducibili al 40% nel caso b1, e totalmente deducibili negli altri casi); al riguardo, si segnala che un analogo trattamento fiscale riservato alle minusvalenze viene previsto anche per i costi specificamente afferenti il realizzo di queste partecipazioni (una consulenza, una perizia, e simili). 2.2. Società di persone Per le società di persone, il regime applicabile è identico a quello previsto per le partecipazioni detenute in regime di impresa. 2.3. Societa di capitali Per le società di capitali, il punto-cardine è quello della c.d. participation exemption, termine con il quale si definisce l esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonchè la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze. 6 di 17
Affinchè possa parlarsi di esenzione, occorrono dei requisiti: 1) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione; in caso di cessioni si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; 2) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; fiscale ; 3) residenza fiscale della società partecipata in un paese che non sia considerato paradiso cessione. 4) esercizio da parte della società partecipata di un impresa commerciale, al momento della E stabilito che il requisito di cui al punto 4) non può sussistere (e quindi la disciplina della participation exemption non si applica in nessun caso) relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività dell impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio d impresa, ivi compresi quelli concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l attività agricola. I requisiti di cui ai numeri 3) e 4) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall inizio del terzo periodo d imposta anteriore al realizzo stesso. Premesso questo, il nuovo regime prevede che: a) se le partecipazioni sono esenti, le plusvalenze non saranno tassabili; le relative minusvalenze indeducibili; 7 di 17
b) altrimenti, tassate con la possibilità di rateizzarle in cinque anni, se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci; le minusvalenze (da realizzo) saranno dunque deducibili; c) al di fuori dei due precedenti casi, ossia qualora le partecipazioni siano state iscritte nell attivo circolante, overo si tratti di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, ma possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell esercizio in cui è realizzata le minusvalenze da realizzo sono deducibili. 8 di 17
3 Le innovazioni del c.d. Decreto Renzi 3.1. Innovazioni sulle aliquote Come noto, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, DL n. 66/2014, c.d. Decreto Renzi, a decorrere dall 1.7.2014, la tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio, quelli derivanti da titoli di Stato italiani o esteri. La nuova aliquota della ritenuta ovvero dell imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di natura finanziaria, ossia: agli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44, TUIR. ai redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. La nuova aliquota del 26% è applicabile, tra l altro, agli utili e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate. Inoltre, a seguito dell aumento dell aliquota al 26% della ritenuta applicabile agli utili: l importo massimo dell imposta pagata all estero in via definitiva dai non residenti che può essere richiesta a rimborso ai sensi dell art. 27, comma 3, DPR n. 600/73 risulta ora pari a 11/26 (anziché 1/4) della ritenuta operata in Italia; i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non black list vanno computati nella misura del 48,08% dell ammontare realizzato. 9 di 17
L intervento del legislatore, diretto all innalzamento delle aliquote sui redditi di natura finanziaria, non si estende ad alcune tipologie degli stessi e ciò, al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell ordinamento. In particolare, continua a trovare applicazione l aliquota nella misura del: 12,50% con riferimento, tra l altro, a: - interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, derivanti da titoli pubblici italiani e ad essi equiparati ex art. 31, DPR n. 601/73, nonché da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato o equiparati; - redditi diversi di cui al citato art. 67, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli di cui al punto precedente; 5% con riguardo, tra l altro, agli interessi infragruppo, ossia a quelli corrisposti da società italiane a società estere consociate in presenza degli specifici requisiti previsti dalla Direttiva n. 2003/49/CE, con l eccezione della condizione di beneficiario effettivo di cui all art. 26-quater, comma 8-bis, DPR n. 600/73; 1,375% agli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o SEE white list, ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73. L aliquota del 26% non è inoltre applicabile al risultato netto maturato relativamente alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, sul quale è dovuta l imposta sostitutiva la cui misura passa per il 2014 all 11,5% (anziché 11%). 10 di 17
3.2. Tassazione deli utili Gli utili percepiti da persone fisiche (privati) derivanti dalla partecipazione in società di capitali sono soggetti ad un trattamento fiscale diversificato in base ai seguenti 2 elementi: 1. localizzazione della società partecipata, a seconda che gli utili siano corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. black list ); 2. tipo di partecipazione posseduta dal socio, qualificata o non qualificata. Si ricordi a tale proposito che una partecipazione si definisce non qualificata quando rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate), mentre si definisce qualificata quando rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate). 3.3. Utili corrisposti da società residenti Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (privato) relativi: ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del: * 49,72% se prodotti successivamente all esercizio in corso al 31.12.2007; 11 di 17
* 40% se prodotti fino all esercizio in corso al 31.12.2007. Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti per partecipazioni qualificate nonché di quelli percepiti nell ambito del regime d impresa non hanno subìto modifiche per effetto delle disposizioni contenute nel citato DL n. 66/2014; ad una partecipazione non qualificata, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta applicata sul 100% dell importo spettante. Detti utili sono quindi esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO. La misura della ritenuta a titolo d imposta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è aumentata dal 20% al 26% e tale nuova misura è applicabile agli utili percepiti dall 1.7.2014. 3.4. Utili corrisposti da società non residenti Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica (privato) relativi: ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale importo, al netto della ritenuta applicata nello Stato estero (c.d. netto frontiera ), l intermediario che interviene nella riscossione (banca, ecc.) applica una ritenuta alla fonte a titolo d acconto in misura pari, dall 1.7.2014, al 26% (in luogo del 20%). 12 di 17
ad una partecipazione non qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta e quindi gli stessi sono esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO. Anche con riferimento a tali utili la ritenuta a titolo d imposta è stata aumentata, dall 1.7.2014, al 26%. La ritenuta è applicabile dall intermediario (banca, ecc.) che cura la riscossione. Qualora gli utili siano stati percepiti senza l intervento di un intermediario ovvero quest ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 18, TUIR nella stessa misura della ritenuta alla fonte applicata in Italia, ossia 26% dall 1.7.2014. Ai sensi dell art. 47, comma 4, TUIR, gli utili relativi ad una partecipazione qualificata corrisposti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. black list ) concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo del socio residente. La tassazione integrale trova un eccezione qualora: gli utili siano stati imputati al socio per trasparenza sulla base della normativa concernente le c.d. CFC di cui agli artt. 167 e 168, TUIR; il socio abbia ricevuto parere favorevole dall Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell interpello diretto a dimostrare che dalla partecipazione non è stato conseguito, fin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato. 13 di 17
Gli utili derivanti da una partecipazione non qualificata in un soggetto residente in uno Stato black list sono assoggettati alla ritenuta a titolo d imposta e quindi anche gli stessi scontano la ritenuta nella misura del 26% dall 1.7.2014. 3.5. Decorrenza In generale, come disposto dall art. 3, comma 6, DL n. 66/2014, le novità sopra esaminate sono applicabili agli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44, TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, ossia per i quali il diritto alla percezione è sorto da tale data. L esigibilità rileva, in particolare, con riferimento ai redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e c/c diversi da quelli bancari e postali, operazioni di riporto e pronti contro termine, ecc. Tuttavia, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la lett. a) del comma 7 del citato art. 3, prevede che la nuova aliquota del 26% si applica a quelli percepiti alla data indicata al comma 6 [1.7.2014]. Di conseguenza, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi. Considerato che rileva esclusivamente la data di perfezionamento della cessione: se la cessione è intervenuta dall 1.7.2014 e in relazione alla stessa sono state percepite somme a titolo di acconto antecedentemente a tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 26%; 14 di 17
se la cessione è intervenuta entro il 30.6.2014 la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 20%, ancorché il relativo corrispettivo sia percepito successivamente. 3.6. Plusvalenze Le plusvalenze (c.d. capital gain) derivanti da: una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del: 49,72% se realizzate successivamente all esercizio in corso al 31.12.2007; 40% se realizzate fino all esercizio in corso al 31.12.2007. esaminate; La tassazione di dette plusvalenze non ha subito modifiche a seguito delle novità sopra una partecipazione non qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva sul 100% del relativo ammontare e pertanto sono escluse dal reddito complessivo. La misura dell imposta sostitutiva è aumentata, a decorrere dall 1.7.2014, dal 20% al 26%. Con riferimento alle plusvalenze, il citato art. 6 dispone che l aliquota del 26% è applicabile ai redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014. Al fine di individuare l anno di tassazione della plusvalenza è necessario avere riguardo al momento di incasso del corrispettivo. Pertanto, qualora il corrispettivo sia percepito in parte nel 15 di 17
2014 e in parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata, in ciascun anno per l importo percepito, applicando l aliquota nella misura collegata alla data di cessione. Così, qualora la cessione sia intervenuta entro il 30.6.2014 e parte del corrispettivo sia incassato nel 2014 e parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata nel 2014 e nel 2015 nella misura del 20%. 3.7. Affrancamento Al fine di evitare che l aumento dell aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1 luglio 2014, i commi da 15 a 18 dell art. 3, DL n. 66/2014 prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore d acquisto (o il valore già affrancato all 1.7.98 ex art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 461/97 o all 1.1.2012 ex art. 2, comma 29, DL n. 138/2011) dei titoli, quote (comprese le partecipazioni non qualificate), ecc. posseduti al 30.6.2014 al di fuori dell esercizio d impresa. A seguito dell affrancamento, dall 1.7.2014 per la determinazione della plus/minusvalenza può essere assunto il valore al 30.6.2014 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore precedentemente affrancato. A tal fine è necessario che il contribuente: eserciti una specifica opzione; effetti il versamento dell imposta sostitutiva del 20% entro il 17.11.2014 (il 16 cade di domenica). Di fatto, l affrancamento comporta il versamento dell imposta sostitutiva nella misura del 20% della plusvalenza latente risultante da una cessione virtuale al 30.6.2014. 16 di 17
3.8. Utilizzo delle minusvalenze Ai fini della determinazione della base imponibile dell imposta sostitutiva, le plusvalenze e agli altri redditi di natura finanziaria vanno considerati: 1. prioritariamente al netto del 62,50% delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell 1.1.2012 e non ancora utilizzati in compensazione; 2. successivamente al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall 1.1.2012 al 30.6.2014 e non ancora utilizzati in compensazione; 3. infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall affrancamento. L eccedenza delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi, rispetto alle plusvalenze ed agli altri redditi diversi di natura finanziaria, può essere portata in deduzione, nel limite del 76,92%, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall 1.7.2014, ma non oltre il quarto. 17 di 17