- Credito di imposta
CREDITO DI IMPOSTA La Legge di Stabilità ha introdotto un agevolazione sotto forma di credito d imposta pari al 50% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese. La Legge di Stabilità per il 2017 introduce una nuova versione del credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche di questa nuova agevolazione fiscale. Soggetti interessati Il nuovo credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Il Legislatore ha voluto ricomprendere nell agevolazione tutte le imprese, senza limitazione alcuna. Si ritengono applicabili al nuovo credito d imposta le precisazioni già fornite dall Agenzia delle entrate nella circolare n. 51/E/2011, che fa riferimento al credito d imposta per la ricerca scientifica, disciplinato dall articolo 1 del decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011). In virtù dell interpretazione dall Agenzia, possono accedere al credito d imposta per ricerca e sviluppo anche gli enti non commerciali, ma solamente con riferimento all attività commerciale da loro svolta abitualmente. Sono ricomprese nella platea dei soggetti interessati anche le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Il nuovo credito per attività di ricerca e sviluppo, a differenza del passato, non sarà usufruibile dai consorzi e dalle reti d impresa.
Requisito oggettivo I requisiti oggettivi per fruire del nuovo credito d imposta sono stati ampliati rispetto alle precedenti versioni. L unico requisito, di natura oggettiva, è che le spese per attività di ricerca e sviluppo siano almeno pari a. 30.000. È inoltre previsto che il credito d imposta possa essere riconosciuto fino a un importo massimo annuale pari a. 20 milioni per ciascun beneficiario. Di conseguenza, le spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ipotizzando l applicazione della sola aliquota del 50%, l ammontare della spesa massima per attività di ricerca e sviluppo sarà pari a. 10 milioni, per ciascun periodo d imposta. Il limite minimo di spesa, per entrambi i casi, rimane fissato in. 30.000. Periodo agevolabile L incentivo è riconosciuto per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d imposta 2015 fino al 2019 compreso. Per i soggetti aventi periodo d imposta non coincidente con l anno solare, gli investimenti rilevanti sono quelli effettuati dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Attività agevolabili La Legge di Stabilità indica esplicitamente quali sono le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d imposta. Rientrano in tale categoria i lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. È compresa tra le attività agevolabili anche la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero di creare componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, fatta eccezione dei prototipi di cui al seguente punto. È agevolabile l attività connessa all acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può anche trattarsi di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale, la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Investimenti ammissibili Sono spese ammissibili per la formazione del credito d imposta tutte quelle relative all acquisto di strumenti e attrezzature di laboratorio, quelle inerenti alcuni contratti di ricerca, quelle riguardanti le competenze tecniche e le privative industriali, e, infine, le spese per personale altamente qualificato impiegato in un attività di ricerca e sviluppo. Sono comprese tra gli investimenti ammissibili al bonus fiscale le quote di ammortamento delle spese per l acquisizione o l utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con le seguenti 3 condizioni: 1. Il primo presupposto ri chiede che le quote di ammortamento costi tuenti spesa ammissibile al bonus fiscale, siano determinate con riferi mento alla misura e al periodo di utilizzo dello strumento o dell attrezzatura di la boratorio per l attività di ricerca e sviluppo; 2. La seconda condizione riguarda la misura dell aliquota di ammortamento computabile per l agevolazione. L aliquota, infatti, trova come limite massimo quello previsto dalla norma fiscale, ovvero i coefficienti stabiliti dal decreto 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze; 3. Il terzo e ultimo requisito riguarda il costo unita rio dei beni. Non può essere inferiore a. 2.000, al netto della relativa Iva. La seconda categoria di investimenti ammissibili al bonus fiscale comprende le spese per contratti di ricerca.
Misura del credito d imposta Il credito d imposta è determinato in misura pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d imposta precedenti il 2015. Le annualità rilevanti ai fini della determinazione della media, che resta fissa, saranno quindi gli esercizi 2012, 2013 e 2014. Nel caso in cui, invece, i soggetti abbiamo esercizi non coincidenti con l anno solare, l eccedenza deve essere calcolata come media dei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La scelta operata dal Legislatore, facendo riferimento alle sole spese incrementative rispetto alla media passata, implica un effetto di sfavore per le società che storicamente effettuano investimenti in ricerca e sviluppo. Per questi soggetti, infatti, è più difficile avere in futuro eccedenze d investimenti in ricerca e sviluppo di un certo rilievo rispetto alla media passata. La norma comporta, dunque, una penalizzazione per quelle imprese che, nonostante la crisi degli ultimi anni, hanno comunque continuato a investire in ricerca e sviluppo. Di converso, la formulazione della norma avvantaggia le imprese che si avvicinano per la prima volta, o in maniera più incisiva rispetto al passato, al mondo della ricerca e sviluppo. In due casi tra le categorie di investimenti ammissibili al bonus fiscale, è stata inoltre prevista una misura premiale e rafforzata del credito d imposta. Quest ultimo è fissato al 50% per le spese sostenute per l attività di ricerca con contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati o con altre imprese, comprese le start up innovative.
Modalità di fruizione Il credito d imposta può essere utilizzato esclusivamente nei modelli di versamento unificato F24, in compensazione ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per il bonus ricerca e sviluppo è previsto esplicitamente che non si applichi il limite annuale di. 250.000 per l utilizzo dei crediti d imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (limite previsto dall articolo 1, comma 53, della legge 244/2007). Non si applica nemmeno il limite annuale di. 700.000 per le compensazioni da indicare in F24 (limite previsto dall articolo 34 della legge n. 388/2000). È necessario segnalare l agevolazione fiscale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. La componente positiva connessa al bonus ricerca e sviluppo non concorre alla formazione del reddito Ires, né alla base imponibile Irap.
Documentazione utile La norma richiede che la documentazione contabile relativa agli importi ammessi all agevolazione fiscale, sia certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio d esercizio, anche da parte di quei contribuenti che non sono obbligati alla revisione legale dei conti. Le spese sostenute per ottenere la certificazione possono confluire nell importo agevolabile, fino a un massimo di. 5.000. Dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di Legge di Stabilità, solamente per le imprese che di per sé non sarebbero tenute alla certificazione del bilancio e prive del collegio sindacale, risulterebbe aopplicabile la possibilità di includere i costi della revisione tra quelli ammissibili ai fini della determinazione del credito d imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esonerate da tali adempimenti. Si ricorda che la documentazione contabile certificata costituisce la base sui cui saranno eseguiti gli eventuali controlli sulla legittimità del credito d imposta.
Sanzioni Qualora venga accertata l indebita fruizione del credito d imposta, anche se parziale, è previsto il recupero dello stesso da parte dell Agenzia delle entrate, unitamente a sanzioni e interessi, indipendentemente dall effettiva causa che lo ha determinato. Non è stata chiarita, finora, la misura della sanzione. Quest ultima potrebbe variare dal 100 al 200% dell indebita compensazione (si tratta della sanzione tipica delle compensazioni di crediti inesistenti) fino alla misura del 30% (sanzione applicabile per la compensazione di crediti esistenti ma non spettanti). La prima e più grave, tra le due misure, potrebbe essere applicata ai casi di utilizzo del credito in mancanza di qualsiasi forma di attività di ricerca e sviluppo a esso sottostante. La seconda, pari al 30%, potrebbe invece essere inflitta quando, a fronte di un effettiva attività di ricerca e sviluppo, esistano delle carenze di tipo documentale (ad esempio mancanza della certificazione). Si auspica che il decreto che dovrà essere emanato dai due ministeri chiarisca la misura della sanzione alle varie fattispecie di indebita compensazione.
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