Circolare 8/E Con la circolare 8/E l Agenzia delle Entrate produce i profili interpretativi emersi in occasione degli incontri con la stampa specializzata (TELEFISCO 2009). In particolare la circolare affronta le recenti novità introdotte in materia fiscale, dal trattamento afferente le plusvalenze da cessioni di partecipazioni, passando attraverso le nuove disposizioni in materia di rivalutazione di beni immobili, riallineamento dei valori fiscali a quelli civili nell ambito delle operazioni straordinarie, deduzione dell IRAP dalle base imponibile delle imposte dirette, esigibilità dell IVA secondo il criterio di cassa, sanzioni per indebite compensazioni, per finire con le nuove disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti di imposta. In sintesi ecco gli argomenti principali della circolare in argomento: Plusvalenze da cessioni di partecipazioni: IRPEF il nuovo regime di esenzione inerente le cessioni di partecipazioni di cui all articolo 3 del D.L. 112/2008 trova applicazione per le cessioni poste in essere a decorre dal 25 giugno 2008. Pertanto non interessa le cessioni poste in essere prima di tale data anche qualora l incasso del corrispettivo si perfezioni a decorrere dal 25 giugno 2008. Redditi di lavoro autonomo cessione della clientela Il comma 1 quater dell articolo 54 del TUIR prevede che, a far data dal 4 luglio 2006, devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all attività professionale. Nell ambito della tassazione dei proventi di cui sopra trova applicazione anche la tassazione separata di cui alla lettera g-ter del comma 1 dell articolo 17 del TUIR qualora gli stessi siano riscossi in un unica soluzione (anche nell ipotesi di riscossione a rate nel medesimo periodo di imposta). Qualora non sia prevista nessuna remunerazione per l apporto di clientela ad una costituenda associazione professionale non emerge materia imponibile da assoggettare a tassazione ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Detrazione per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari La finanziaria per il 2007 ha previsto la documentazione necessaria per consentire la detrazione per i familiari a carico non residenti di lavoratori extracomunitari.
La circolare precisa che invece per i familiari residenti il lavoratore extracomunitario dovrà produrre la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Nel particolare caso del coniuge si dovrà precedere come segue: - Dovrà produrre il certificato dello stato di famiglia a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e quindi trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione; - Se il coniuge non è residente in Italia il lavoratore extracomunitario per poter godere del beneficio della detrazione dovrà produrre la documentazione di cui alla legge Finanziaria per il 2007. Rivalutazioni di beni immobili. RIVALUTAZIONI DEI BENI In merito sono state prodotte le seguenti risposte: - La rivalutazione potrà essere effettuata anche nel solo ambito puramente civilistico (la rivalutazione in sostanza non innesca automaticamente effetti fiscali); - La rivalutazione potrà trovare applicazione soggettiva oltre che nei confronti delle società di capitali e le società di persone anche nei confronti delle imprese individuali anche se in contabilità semplificata (tale affermazione poco condivisibile è opportuno che trovi conferma in più precise elaborazioni ministeriali); - La rivalutazione, nel caso di opzione per l efficacia anche fiscale della stessa, produce effetto in tal senso (fiscale) a decorrere dal primo gennaio 2013 a nulla rilevando che ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze sia prevista la decorrenza dal 2014; pertanto ai fini della determinazione del plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione la rivalutazione fiscale assume rilevanza a decorrere dal 2013; - In assenza di pagamento dell imposta sostitutiva che innesca l efficacia fiscale della rivalutazione la stessa non assume rilevanza neanche ai fini IRAP per le società IRES ( e per gli altri soggetti che hanno esercitato l opzione IRAP di tassazione prevista per i soggetti IRES); - Per i beni in leasing occorre verificare se entro l esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007 è stata esercitata l opzione per il riscatto; - Non è possibile procedere alla rivalutazione se l immobile pur essendo iscritto nel bilancio 2007 fosse stato iscritto tra le rimanenze. RIALLINEAMENTO A SEGUITO DI OPERAZIONE STRAORDINARIE. Molte anche le novità introdotte dal D.L. 185/2008 in riferimento al trattamento tributario delle rivalutazioni nell ambito di operazioni straordinarie. La circolare in argomento produce una serie di conferme circa i nuovi istituti ed in particolare:
- I maggiori valori fiscali attribuiti in ordine agli elementi dell attivo iscritti alla voce delle immobilizzazioni immateriali sono riconosciuti fiscalmente dal periodo di imposta in cui è esercitata l opzione per tale rivalutazione che coincide con quello di versamento dell imposta sostitutiva nella misura massima indicata dal comma 2-ter dell articolo 176 del TUIR. - L accelerazione degli ammortamenti prevista per le ipotesi di rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali nell ambito di operazione straordinarie (con particolare riferimento alle voci Avviamento e marchi ), che consta nel consentire un maggior ammortamento a decorrere dall esercizio successivo a quello in cui è esercitata l opzione (di rivalutazione) interessa solo la parte rivalutata e non l intero importo iscritto in tali voci; - Importante precisazione intervenuta nella circolare è stata quella di precisare che le rivalutazioni con applicazione di imposta sostitutiva interessano le operazioni straordinarie aventi ad oggetto beni complessi definiti e qualificabile come AZIENDE, e non anche ad esempio operazioni di fusione, scissione conferimenti aventi ad oggetto beni, anche se complessi, non costituenti aziende o rami di aziende; ALTRI QUESITI AMMORTAMENTI ANNO 2008 La circolare precisa che per quanto alla deroga della riduzione alla metà degli ammortamenti prevista e contenuta per il periodo di imposta 2008, devono valere i seguenti presupposti oggettivi: - Il bene deve essere nuovo; - Il bene deve essere acquistato nel periodo di imposta 2008; - Il bene deve entrare in funzione nel 2008. In merito è stato precisato che per nuovo deve intendersi mai usato da altri nell ambito di attività produttive, commerciali ed in generale nell ambito di attività aziendali quali beni strumentali. Pertanto l agevolazione interessa non solo l acquisto di beni da rivenditori specializzati ma anche da eventuali terzi che non hanno mai impiegato il bene strumentale nell ambito del proprio ciclo produttivo (opportuna una dichiarazione da parte del rivenditore). L agevolazione è concessa anche qualora il bene sia realizzato in economica o mediante appalto a terzi. In questo caso è possibile l impiego di beni usati ma non rilevanti (il costo di tali beni deve essere inferiore ai costi per la realizzazione dell opera e del bene definitivi). IRAP Secondo l Agenzia la deduzione del 10% dell IRAP versata nel 2007 è consentita se e solo se il contribuente abbia sostenuto almeno uno dei due costi di cui di seguito: - Costi per il personale;
- Costi per oneri finanziari. Per quanto sopra si rinvia a precedenti elaborati dallo scrivente. Interessante invece alcune precisazioni in merito alla determinazione della base imponibile. La circolare intanto precisa che per i soggetti persone fisiche imprenditori e società di persone che non hanno optato per la tassazione IRAP prevista per i soggetti IRES, non risultano deducibili gli oneri diversi di gestione. In merito è precisato che qualora un spesa per servizi è classificata tra gli oneri diversi di gestione questa trovi causa di deducibilità. IVA La circolare si occupa del trattamento della cessione del contratto di leasing di auto ad uso promiscuo con detrazione al 40%. In sintesi è previsto che: - La cessione di contratto di leasing è soggetta ad IVA; - La base imponibile è costituita dal 40% del prezzo pattuito per la cessione; - L acquirente del contratto potrà produrre la detrazione in ragione dell impiego dell autoveicolo anche con riferimento ai canoni di leasing. Inoltre è precisato che la cessione di auto ad uso promiscuo, per il cui acquisto è stata detratta l IVA della misura del 40%, non trovi applicazione il regime del margine e la cessione sia assoggettata ad IVA per la sola parte pari al 40% dell imponibile ex articolo 13 del DPR 633/72. Rimborso per acquisti di beni ammortizzabili Se l acquisto interessa un fabbricato nell ambito dell istanza di rimborso IVA per acquisto di beni strumentali deve essere ridotta la stessa per la parte imputabile al costo del Terreno. IVA esigibilità differita pagamenti parziali Con l introduzione dei nuovi criteri di esigibilità dell IVA, non ancora applicabili, l IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale l esigibilità si verifica pro-quota con riferimento a ciascun pagamento. Si ricorda che con la stessa dinamica si produce la detrazione dell IVA. Compensazioni Eccedenti La circolare afferma che le nuove sanzioni trovano applicazione solo con riferimento al perfezionarsi di compensazioni eccedenti i crediti spettanti. Pertanto nel caso di compensazioni perfezionate oltre i limiti di legge (516.456,90 euro) non determinano la nuova sanzione ma la sanzione prevista nella misura per il tardivo o omesso pagamento (pari al 30%).
Le nuove misure trovano applicazione dalle compensazioni indebite perfezionate a decorrere dalla data del 29 novembre 2008. Mario Agostinelli