Banca Federico Del Vecchio S.p.A. Fondata nel 1889 Tribunale di Firenze Reg. Soc. n. 2347 FIRENZE - Via dei Banchi, 5 Gruppo Etruria Capitale Sociale 1.000.000 Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei depositi Impresa soggetta all attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare dell Etruria e del Lazio STATUTO Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Assemblea Straordinaria dei Soci dell 11 Gennaio 2007
STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA ART. 1. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione: "BANCA FEDERICO DEL VECCHIO società per azioni". La società fa parte del Gruppo Creditizio Etruria. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. 1 ART. 2. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Con l'osservanza delle disposizioni vigenti essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. ART. 3. La Società ha la sede legale in Firenze, Via dei Banchi, 5. ART. 4. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2089 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge. CAPITALE - AZIONI ART. 5. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000.- (unmilione) diviso in 200.000.- (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 5 (cinque) ciascuna. ART. 6. Il capitale potrà essere aumentato, con deliberazione della Assemblea Straordinaria dei soci. Le nuove azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci. ART. 7. Le azioni sono rappresentate da titoli, che potranno essere raggruppati, a richiesta del socio e a sue spese, in certificati plurimi; i titoli sono firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un Sindaco, e portano le indicazioni previste dalle pertinenti norme di legge. I diritti connessi con la titolarietà di ogni azione non sono frazionabili e debbono essere esercitati da una sola persona. Le azioni sono liberamente trasferibili osservate le disposizioni di legge.
ART. 8. Il recesso degli azionisti, per tutte o per parte delle azioni possedute, può essere esercitato solo ed esclusivamente per le fattispecie indicate al primo comma dell'articolo 2437 del C.C. lettere a, b, c, d, e, f, g; conseguentemente è escluso il diritto di recesso per le fattispecie indicate al secondo comma, lettere a, b dello stesso articolo 2437 del C.C. Il valore delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del Codice Civile, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato per la revisione contabile, ove esistente. 2 ART. 9. La qualità di azionista implica la conoscenza e l'accettazione dello statuto sociale, nonchè la elezione di domicilio presso la sede della Società per ogni rapporto amministrativo o giudiziario con la medesima e la attribuzione della competenza della Autorità Giudiziaria di Firenze per ogni contestazione con la Società. ASSEMBLEA ART. 10. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci. ART. 11. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione nei modi previsti dalla legge. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano La Nazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a norma dell'art. 2366 del Codice Civile. Nello stesso avviso potrà essere fissato il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. ART. 12. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che abbiano depositato nel termine stesso le proprie azioni presso la sede sociale o, secondo quanto consentito dalla legislazione vigente, così come indicato nell'avviso di convocazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare all'assemblea soltanto da altro socio, che non sia nè Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della società, mediante mandato conferito per iscritto. Ogni azione ha diritto ad un voto. ART. 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, che sarà sempre un notaio in caso di Assemblea straordinaria. ART. 14. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale presente o rappresentato. L'Assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è costituita e delibera con i quorum e le maggioranze indicati dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Art. 15. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In esso possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaro, ai sensi dell'art. 2375 C.C. 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 16. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Assemblea, anche fra i non soci. Il Consiglio è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, secondo quanto sarà stabilito dalla Assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ART. 17. Il Consiglio di Amministrazione elegge ogni tre esercizi fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente e nomina un Segretario da scegliersi di norma fra i membri del Consiglio, fra i Dirigenti od i Funzionari della Società; tuttavia il Consiglio potrà nominare un Segretario anche fra altre persone purchè tenute al rispetto del segreto di ufficio e/o del segreto professionale. ART. 18. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente o il Vicepresidente e il Segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio. ART. 19. Il Consiglio si radunerà nella sede sociale, o altrove, in via ordinaria di regola una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per televideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonchè poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
ART. 20. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dovrà essere presente la maggioranza degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. ART. 21. 4 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, fatta eccezione per quelli riservati all'assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti: - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze; - l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di beni immobili; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'italia, escluse quelle nelle quali viene assunta la solidale e/o illimitata responsabilità che ai sensi dell'art.2361 del C.C. devono essere deliberate dall'assemblea; - la cancellazione e la riduzione di ipoteche nella ipotesi in cui esse non siano da porre in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente riduzione dei crediti vantati; - la nomina, la revoca ed ogni altro provvedimento relativo alla Direzione, ai Dirigenti ed ai Funzionari, determinando le rispettive attribuzioni ed i relativi emolumenti; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione fatta eccezione per quelle dirette al recupero dei crediti, le transazioni e le rinunce; - l'eventuale costituzione di Comitati con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, nonchè singolarmente ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. I soggetti delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi anche al Direttore Generale, a Dirigenti e Funzionari, entro predeterminati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione, con le modalità stabilite dal medesimo, nella sua prima riunione successiva. Poichè la società fa parte di un Gruppo Bancario, il Consiglio fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione di disposizioni che la società è tenuta ad osservare. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione influenzate dall'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo debbono essere adottate ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2497-ter del Codice Civile. La Direzione della Società è affidata ad un Direttore Generale il quale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dagli eventuali soggetti delegati. E' capo del personale e come tale fa proposte di assunzione agli impieghi, di promozioni, di revoca e di sospensione degli impiegati. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Dipendente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. ART. 22. Il Presidente o chi ne fa le veci ha la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di urgenza il Presidente può adottare, con il parere del Direttore Generale, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, che reputa necessari nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio nella sua prima adunanza; in materia di erogazione del credito tali provvedimenti sono assunti su proposta del Direttore Generale. I suddetti poteri d'urgenza non possono essere esercitati con riferimento alle materie riservate dalla legge e dall'art. 21 del presente Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza legale e la firma sociale al Direttore Generale, a Dirigenti e Funzionari SINDACI ART. 23. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, determinando i rispettivi emolumenti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è costituito da revisori contabili iscritti nel registro tempo per tempo previsto dalla legge a tale riguardo. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei Revisori contabili secondo le disposizioni di legge. 5 BILANCIO E UTILI ART. 24. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio. Il bilancio è corredato da una relazione sull'andamento dell'esercizio sociale. ART. 25. Gli utili netti saranno ripartiti come segue: a) alla riserva legale un importo non inferiore al 10% e comunque tutto quell'eventuale maggior importo che fosse deliberato, di volta in volta dalla Assemblea ordinaria; b) il rimanente da destinarsi secondo le disposizioni dell'assemblea. ART. 26. Il pagamento dei dividendi avverrà nei termini e nei modi fissati dall'assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART. 27. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni.