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uso pubblico (art. 25, lett. f) delle NTA) in un mezzo dell altezza massima del fabbricato, con un minimo di m. 5,00 dall asse della carreggiata. Dal quesito posto risulta che la strada a cui si fa riferimento è catastalmente definita da quattro mappali di proprietà privata, è a fondo cieco ed è stata presumibilmente realizzata per l accesso ai fabbricati costruiti nella zona. Con il d.lgs. n. 285/1992 (cd. codice della strada), il legislatore nazionale ha definito e classificato le strade in diverse tipologie (art. 2), introducendo apposite previsioni in relazione alle distanze da tenere dalle medesime nel caso in cui si intenda procedere alla costruzione di un fabbricato su di un terreno limitrofo ad esse. In particolare, ai fini dell applicazione del codice della strada, l art. 3, comma 1, n. 52) del d.lgs. n. 285/1992 definisce la strada vicinale (o poderale o di bonifica) come la strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, limitando così la portata delle prescrizioni in esso contenute alle cd. strade vicinali di uso pubblico ed escludendo le strade vicinali cd. private. Secondo costante giurisprudenza, le strade vicinali (tutte e necessariamente di proprietà privata) risultano gravate da servitù di uso pubblico, quando ricorrono le seguenti condizioni: 1. il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall appartenenza ad un gruppo territoriale; 2. la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; 3. un titolo valido a sorreggere l affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell uso da tempo immemorabile (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2013, n. 2218; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5250). Tali caratteristiche, in base alla concisa descrizione fornita dall Amministrazione sopra riportata, non paiono riscontrabili nel caso di specie. La natura privata della strada vicinale di cui al caso de quo e la mancata utilizzazione pubblica della medesima fanno sì che essa non possa considerarsi soggetta alla disciplina del codice della strada, che opera una equiparazione delle vicinali di uso pubblico alle strade comunali all art. 2, comma 6, lett. D) del d.lgs. n. 285/1992 (T.A.R. Umbria, sez. I, 6 giugno 2008, n. 246). 2

Di conseguenza, non si applica ad essa il regime delle fasce di rispetto dal confine stradale per la costruzione di fabbricati, previste esclusivamente con riferimento alle strade vicinali adibite ad uso pubblico. Peraltro, le norme del codice della strada e del regolamento attuativo in materia di fasce di rispetto non risultano ad oggi ancora entrate in vigore. L art. 13, comma 4 del codice della strada, infatti, imponeva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di emanare, entro due anni dalla propria entrata in vigore, le norme per la classificazione delle strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all art. 2, comma 2 del codice stesso. Sulla base di tali norme attuative e nel termine di un anno dalla loro adozione, l art. 2, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 disponeva che si procedesse alla classificazione amministrativa delle singole strade, incaricandone il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle strade statali, e le Regioni, con riferimento alle altre tipologie di strade (regionali, provinciali e comunali). Inoltre, l art. 13, comma 5 del codice della strada imponeva agli enti proprietari delle strade la classificazione sulla base delle caratteristiche di cui all art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992 delle arterie della propria rete stradale, sempre entro il termine di un anno dall emanazione delle norme di cui all art. 13, comma 4 citato. Per il periodo intercorrente tra l entrata in vigore del Codice e l adozione del decreto all art. 13, comma 4 veniva introdotta una norma transitoria in base alla quale Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia (art. 234, c. 5 cod. strada). Il Ministero, tuttavia, non ha mai provveduto all adozione del decreto di cui all art. 13, comma 4 cod. strada, sicché gli artt. 16, 17 e 18 dello stesso decreto legislativo non risultano ancora entrati in vigore, al pari delle norme del d.p.r. 495/1992 che costituiscono loro specificazione. Conseguentemente, sempre in base all art. 234 c. 5 cod. strada, risultano tuttora in vigore le norme di legge antecedenti che disciplinava la materia delle fasce di rispetto, e segnatamente la legge n. 729/1961, la legge 1150/1942 (come modificata dalla legge n. 765/1967) ed il decreto ministeriale n. 1404/1968. 3

Nessuna di tali previsioni normative, tuttavia, reca una disciplina relativa alle le fasce di rispetto da assicurare rispetto alle strade vicinali di uso privato. Il descritto quadro normativo deve, però, essere necessariamente integrato con l analisi delle previsioni legislative regionali, atteso che l art. 2, comma 1, lett. f) dello Statuto attribuisce alla Regione Autonoma Valle d Aosta potestà legislativa primaria in materia di strade e lavori pubblici di interesse regionale. Tale potestà legislativa, tuttavia, incontra un limite esterno costituito dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblica, cui afferiscono tutti i profili relativi alla sicurezza della circolazione stradale, tra i quali anche le previsioni in materia di fasce di rispetto stradale. A dimostrazione di quanto testé affermato, basti guardare all art. 2, comma 8 del d.p.r. n. 495/1992, nella quale si specifica espressamente che, nelle more dell attuazione degli adempimenti di cui all art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 285/1992 le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all' articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. Nel rispetto dei suddetti limiti, la Regione Valle d Aosta ha normato la materia introducendo, agli artt. 39 e 40 della l.r. 11/1998 una disciplina in materia di fasce di rispetto stradali che fa espressamente salve, attraverso un richiamo esterno e mobile (cfr. infra disposizioni applicabili ), le norme adottate dal legislatore statale in punto sicurezza della circolazione. Più precisamente, l art. 39 comma 3 prevede che le larghezze minime delle fasce di rispetto ( ) sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale, mentre l art. 40, comma 1 dispone che il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite dalle disposizioni applicabili in materia di sicurezza stradale. Ancora, l art. 40, comma 2, della l.r. n. 11/1998, attribuisce ai Comuni il diverso e ulteriore potere di stabilire, nei rispettivi Piani regolatori, distanze minime delle costruzioni dall asse delle strade carrabili e di quelle pedonali, anche qualora non siano previste dalle disposizioni statali in materia di sicurezza stradale e comunque in misura non inferiore ai valori stabiliti dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all art. 39, comma 3. 4

Al contempo, dato che il Ministero non aveva ancora provveduto (come non ha tuttora) all adozione dei decreti attuativi del codice della strada, il legislatore regionale della l.r. 11/1998 introduceva anche una disciplina transitoria, destinata a trovare applicazione nelle more dell emanazione dei provvedimenti in materia di sicurezza della circolazione stradale. Tale regime transitorio, tuttora operativo per le ragioni suddette, prevede che nell edificazione di fabbricati nei pressi di strade carrabili regionali e comunali, si debbano osservare le distanze minime dalla carreggiata previste dalla medesima disposizione, quali: a) all'interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00; b) nelle altri parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00. Lo stesso art. 99, inoltre, prevede, al comma 2, che fino all approvazione del provvedimento del Consiglio regionale previsto ai sensi dell art. 39, comma 3 della stessa legge regionale, la distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurare dall'asse delle strade stesse. Adempiendo a quanto disposto dal citato art. 39, comma 3, con deliberazione del 24 marzo 1999, n. 518/XI, il Consiglio regionale della Valle d Aosta ha approvato le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/1998. Al capitolo I dell allegato A del provvedimento consiliare citato si specifica come siano i PRG a dover stabilire e definire, in modo differenziato, le distanze degli edifici e dei manufatti dalle strade, a seconda della zona in cui ricadano le costruzioni, fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti le strade regionali e statali. In caso di mancata adozione del PRG, il Consiglio disponeva l applicazione suppletiva dell art. 99, comma 1, ossia della disciplina legislativa transitoria. Nel caso di specie, il Comune di Châtillon ha ritenuto di disciplinare la materia nel proprio PRG, introducendo specifiche fasce di rispetto distinte in base alla tipologia di strada, anche più ampie di quelle minime imposte dalla legge. In particolare, l art. 25 introduce una fascia di rispetto stradale pari a un mezzo dell altezza massima del fabbricato, con un minimo di m. 5,00 dall asse della carreggiata, da 5

applicarsi in relazione alle strade rurali interpoderali (art. 25, lett. e) delle NTA), nonché alle strade pedonali comunali e vicinali ed alle strade di servizio private e di uso pubblico (art. 25, lett. f) delle NTA). Sono pertanto introdotte anche fasce di rispetto relative a strade non di proprietà pubblica (rurali interpoderali, strade di servizio private), anche carrabili. Le caratteristiche proprie della strada di cui al caso di specie ( catastalmente definita da quattro mappali di proprietà privata, a fondo cieco e presumibilmente realizzata per l accesso ai fabbricati costruiti nella zona ) nonché la proprietà privata della medesima, desumibili dal quesito posto, permettono, come detto, di ritenere tale strada qualificabile come vicinale non gravata da uso pubblico. A tale tipologia di strada, proprio per via della sua natura, potrebbero essere applicate le fasce di rispetto con riferimento all art. 25, lett. e) oppure f) delle NTA vigenti, a seconda delle ulteriori caratteristiche proprie della strada stessa, non note nel dettaglio agli scriventi. In ogni caso, tuttavia, la fascia di rispetto stradale prevista all art. 25 lett. e) ed f) delle NTA è la medesima e, pertanto, la classificazione della strada come vicinale rurale interpoderale ovvero come vicinale pedonale o vicinale ad uso privato non muterebbe l applicazione della fascia di rispetto stradale prevista pari a un mezzo dell altezza massima del fabbricato, con un minimo di m. 5,00 dall asse della carreggiata. Quanto al secondo quesito posto, infine, appare superflua l introduzione nelle NTA del PRG di una specificazione della nozione di strada privata, in quanto essa discende direttamente ed univocamente dal dato dominicale del sedime, non è influenzata dalle caratteristiche tipologiche della strada e pertanto non parrebbe richiedere una definizione. Viceversa, l ampiezza dei concetti di strada vicinale, interpoderale e di servizio privato potrebbe essere chiarita con riferimento alle nozioni desumibili dalle citate norme vigenti e dal codice della strada. * * * Riteniamo con ciò di aver esaurientemente esaminato il quesito sottoposto alla nostra attenzione. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti, avv. Gianni Maria Saracco avv. Fabrizio Colasurdo 6