Regime contabile: ordinario o semplificato

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Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 02 20.01.2014 Regime contabile: ordinario o semplificato A cura di Devis Nucibella Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione All inizio dell anno è richiesta la verifica dell ammontare dei ricavi dell anno precedente al fine di confermare la tenuta della contabilità semplificata. Tali opportunità, per il 2014, sono collegate al conseguimento di un determinato ammontare di ricavi 2013. Infatti le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l ammontare di: 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività; sono esonerate per l anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Regimi contabili L art. 13, co. 1, D.P.R. 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in: regime ordinario: previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l accesso al regime di contabilità semplificata; 1

regime semplificato: previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che NON superano i limiti in questione. I limiti Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l ammontare di: 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività: sono esonerati per l anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. ATTIVITÀ LIMITE Prestazio i di servizi 400.000 Altre attività 700.000 Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2014, è necessario verificare che l ammontare dei ricavi conseguito nel 2013 superi i predetti limiti. Ai fini in esame si evidenzia che: i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza; in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti. Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR, in base ai quali vanno considerati, ad esempio: i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l attività dell impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; l assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare; la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all esercizio dell impresa; i contributi in c/esercizio a norma di legge. 2

PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITÀ DIVERSE DAI SERVIZI (D.M. 17/01/1992) Sono le attività classificate come tali ai fini Iva (art. 3 D.P.R. 633/72) Trattasi in generale delle: - attività di commercio - attività di produzione di beni I contribuenti che non superano i predetti limiti adottano la contabilità semplificata quale regime naturale ; i soggetti naturalmente in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario: l opzione si attua mediante comportamento concludente che consiste nell adozione del regime contabile prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi; il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata (barrare casella nel quadro VO); l opzione ha la durata minima di un anno ed è valida fino a revoca. Comunicazione dell opzione o revoca Attività miste Se i contribuenti svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il limite dei ricavi varia a seconda che l imprenditore tenga la contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività. Nel caso di: contabilità unica per tutte le attività esercitate: si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto il limite da prendere in considerazione è sempre di 700.000,00; contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività: si deve considerare l ammontare dei ricavi relativo all effettiva attività prevalente, individuata con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi; quindi se è prevalente l attività di prestazione servizi, il limite è di 400.000,00 altrimenti di 700.000,00. 3

Sul punto va considerato che, come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E, per individuare il regime di contabilità da adottare è necessario: identificare l attività prevalente; verificare il limite di ricavi riferiti all attività prevalente; verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a 700.000 Un soggetto esercita 2 attività, una di prestazioni di servizi, l altra di commercio al minuto. Nel 2014 ha conseguito i seguenti ricavi: Prestazioni di servizi 200.000 + Commercio al minuto 50.000 Ricavi complessivi 250.000 Al fine di verificare la contabilità per il 2014 è necessario: identificare l attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi; verificare il limite di ricavi riferito all attività prevalente: nel caso in esame il limite di 400.000 è rispettato in quanto i ricavi derivanti dall attività di prestazioni di servizi sono pari a 200.000; verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate risulti non superiore a 700.000: anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a 250.000, è rispettato. Nel 2014 il soggetto può tenere la contabilità semplificata. Per annotazione separata è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti ai ricavi delle attività di servizi rispetto a quelli delle attività non di servizi. In caso di contabilità separata l annotazione separata avviene inoltre automaticamente in presenza di: adozione di registri sezionali su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo); di contabilità separata ex art. 36 D.P.R. 633/72 (per obbligo o per opzione. Opzione Irap a valore di bilancio Come noto, l art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevede che le ditte individuali e le società di persone determinano la base imponibile IRAP utilizzando il metodo c.d. fiscale. 4

In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, tale scelta è: irrevocabile per un triennio (al termine del quale si intende tacitamente rinnovata) e comporta l obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria. Tenendo presente quanto sopra, un impresa in contabilità ordinaria nel 2013, per opzione o per obbligo, con un ammontare di ricavi 2013 non superiore ai predetti limiti potrebbe tenere dal 2014 la contabilità semplificata. Tuttavia va verificata la presenza dell opzione ai fini IRAP per il metodo da bilancio, in quanto, la possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP. Professionisti Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell anno precedente, quello della: contabilità semplificata. Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione. La tenuta della contabilità ordinaria è, infatti, possibile indipendentemente dall ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente durata annuale, esercitata mediante il comportamento concreto, poi formalizzato mediante apposita comunicazione. CASO D. Un professionista che nel 2013 si trova in contabilità semplificata al 31.12.2013 consegue un volume d affari pari a 450.000. Quale regime contabile deve adottare per il 2014? R. Il professionista non è soggetto ad alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria. Per il 2014 il soggetto indicato nel quesito potrà adottare il regime di contabilità semplificata (regime naturale) oppure adottare per opzione il regime di contabilità ordinaria. Anche il professionista qualora decida di optare per la contabilità ordinaria effettua l opzione mediante comportamento concludente e la comunica in dichiarazione Iva nel quadro VO. Comunicazione dell opzione o revoca 5

L'opzione o la revoca viene comunicato nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata. Un professionista per il periodo d imposta 2013 decide di passare al regime della contabilità ordinaria. A partire dal 1.1.2013 il professionista effettua l opzione mediante comportamento concludente che si manifesta attraverso la redazione dei registri previsti per i professionisti in contabilità ordinaria. Nella Dichiarazione Iva 2014 per il periodo d imposta 2013 il professionista comunicherà l opzione nel quadro VO. Passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria A seguito del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, le imprese avevano l obbligo di adempiere a quanto disposto dall art. 10, comma 5, D.L. n. 69/89 in base al quale: in tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all inizio del periodo d imposta vanno valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente. La citata previsione normativa è stata soppressa dall art. 5, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 126/2003 (Decreto semplificazioni) a decorrere dal 20.6.2003. L adempimento in esame è ora contenuto nell art. 1 del citato Decreto n. 126/2003, in base al quale: nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all inizio del periodo d imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente. Da quanto sopra, ne consegue che l elenco delle attività e passività esistenti all 1.1.2014, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale), può alternativamente essere: a) redatto direttamente sul libro degli inventari; b) costituito da un prospetto a sé stante. 6

Il prospetto delle attività e passività esistenti alla data del 01.01.2014 deve essere redatto entro il 30.09.2014 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2013). Le poste attive e passive da iscrivere nel prospetto in esame devono essere valutate secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 689/74 e, in particolare, rispettando i seguenti criteri: ATTIVITÀ Cassa Banche Crediti Ratei e risconti attivi Rimanenze Beni strumentali PASSIVITÀ Debiti CRITERIO DI VALUTAZIONE Valore del denaro fisicamente esistente in cassa all 1.1.2014. Importo a credito risultante dai c/c bancari. Valore nominale dei crediti, elencati nominativamente, al netto delle perdite verificatesi prima dell 1.1.2014. Importo di competenza dell esercizio. Valore iniziale delle rimanenze corrispondente al valore finale al 31.12.2013. Valore di tutti i beni strumentali sia completamente ammortizzati che in corso di ammortamento. Vanno indicati anche gli acquisti di beni strumentali di importo non superiore a 516,45 (L. 1.000.000) dedotti interamente nell esercizio iscrivendo nel fondo ammortamento un valore di ammontare pari a quello del bene. Per i beni acquisiti in successione si deve assumere il valore definito nella denuncia di successione o, in mancanza della stessa, il valore fiscalmente riconosciuto in capo al de cuius. CRITERIO DI VALUTAZIONE I debiti vanno iscritti al valore nominale. In particolare: i debiti verso fornitori vanno rilevati singolarmente sulla base della documentazione in possesso dell impresa e devono essere iscritti al valore nominale al netto di sconti commerciali; si deve tener conto anche dei debiti relativi alla merce pervenuta entro il 31.12.2013 di cui non è stata ricevuta la relativa fattura ( fatture da ricevere ); vanno riportati anche i debiti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL), dell Erario (IVA, IRPEF, ritenute d acconto, ecc.) e delle banche (c/c 7

Ratei e risconti passivi Fondi ammortamento Fondo trattamento di fine rapporto (T.F.R.) Patrimonio netto passivi, mutui, finanziamenti ecc.). Importo di competenza dell esercizio. Il valore dei fondi di ammortamento è determinato: per i beni di cui si conosce la data di acquisizione in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento calcolate dalla data di acquisizione fino al 31.12.1973 in base ai coefficienti allora vigenti; dal 1974 in poi vanno considerate le quote di ammortamento contabilizzate ed esposte in dichiarazione; per i beni di cui non si conosce la data di acquisizione e la cui valutazione è stata effettuata in base al valore di mercato al 31.12.1973 in misura pari al 50% di detto valore. L importo da iscrivere nel fondo TFR è determinato: per i dipendenti assunti in data successiva al 31.12.1973 considerando l ammontare totale degli accantonamenti effettuati; per i dipendenti assunti prima dell 1.1.1974, all ammontare degli accantonamenti effettuati dopo il 31.12.1973 si deve sommare il 50% delle quote maturate fino a quella data. Per le imprese individuali corrisponde al saldo risultante dalla differenza tra attività e passività. Per le società di persone tale voce va suddivisa nelle sue componenti: capitale sociale (risultante dall atto costitutivo), utile dell esercizio e riserve. Riepilogo Contabilità ordinaria per obbligo spa, srl, sapa, cooperative e mutue assicuratrici enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali Contabilità ordinaria per superamento dei limiti di ricavi le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti ad esse equiparate - art. 5 del TUIR le persone fisiche che esercitano imprese commerciali - art. 55 del TUIR 8

Trusts gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che, a latere dell'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in via non prevalente stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali Contribuenti Imprenditori individuali Società di persone Enti non commerciali Attività esercitata Prestazioni di servizi Limite di ricavi o compensi (anno precedente) =< 400.000,00 Altre attività =< 700.000,00 Esercenti arti e professioni Qualsiasi Regime contabile naturale Semplificato Imprenditori individuali Società di persone Enti non commerciali Prestazioni di servizi > 400.000,00 Altre attività > 700.000,00 Ordinario Società di capitali Cooperative Enti commerciali Qualsiasi attività Nessun limite di ricavi 9

ATTIVITÀ MISTE (SENZA DISTINTA ANNOTAZIONE DEI RICAVI) Ricavi complessivi =< 700.000,00 > 700.000,00 Regime semplificato Regime ordinario ATTIVITÀ MISTE (SENZA DISTINTA ANNOTAZIONE DEI RICAVI) Prevalenza di servizi Prevalenza altre attività Ricavi dei servizi Ricavi complessivi =< 400.000,00 > 400.000,00 =< 700.000,00 > 700.000,00 Ricavi Regime Regime Regime complessivi ordinario semplificato ordinario =< 700.000,00 > 700.000,00 Regime semplificato - Riproduzione riservata - 10