La Banca e lo Scudo Fiscale: Tutela del patrimonio e qualità di un servizio integrato Bergamo, 12 Ottobre 2009 Giovanni Marafante Direttore Generale Aletti Fiduciaria
Indice 1. Adempimenti e modalità operative dell intermediario. 2. Modello organizzativo e approccio metodologico. 3. Servizi fiduciari e gestione delle attività detenute attraverso strutture complesse.
Adempimenti
Intermediari Gli intermediari abilitati sono: Banche, SGR, SIM, Società fiduciarie.
Dichiarazione Riservata Gli interessati all'operazione di emersione devono presentare all'intermediario - che riceve in deposito le attività finanziarie e patrimoniali o che è incaricato della regolarizzazione - una Dichiarazione Riservata. Nella dichiarazione, redatta in carta semplice in conformità al modello approvato dall'agenzia delle Entrate, devono essere indicate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio. La Dichiarazione Riservata ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal cosiddetto Monitoraggio Fiscale.
Dichiarazione Riservata/2 Non è ammissibile la revoca totale o parziale di una Dichiarazione Riservata. Il contribuente che abbia già effettuato un'operazione di emersione attraverso un intermediario conserva la possibilità di presentare, prima della scadenza dei termini, una nuova dichiarazione per far emergere ulteriori attività detenute all'estero.
La Dichiarazione dei redditi intermedi L'art.14, comma 8, del D.L. 350/2001 (emanato in occasione della prima edizione dello scudo fiscale e tuttora in vigore) riconosce la possibilità di evitare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai redditi di natura finanziaria percepiti dal 31 dicembre 2008 e prima della data di presentazione della Dichiarazione Riservata. Tale facoltà viene accordata solamente agli interessati che procedano alle operazioni di rimpatrio. In questo caso il cliente è tenuto a: barrare l'apposita casella prevista nel modello di Dichiarazione Riservata; presentare, in forma libera, la Dichiarazione dei Redditi Intermedi per i quali intende assolvere le imposte dovute; fornire contestualmente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive così dovute.
La Dichiarazione dei redditi intermedi /2 I redditi delle attività rimpatriate possono essere determinati presuntivamente con il criterio di cui all articolo 6 del Dl 167/90, cioè dichiarando agli intermediari un ammontare complessivo dei redditi pari al tasso ufficiale di riferimento medio del periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e la data dell effettivo rimpatrio, applicato all ammontare dei capitali rimpatriati. I redditi così determinati devono essere tassati con l aliquota del 27% a titolo di imposta, senza quindi l obbligo di dichiarazione dei redditi. E inoltre possibile adottare anche congiuntamente il metodo analitico e quello presuntivo; ad esempio, applicare il primo per i redditi determinabili analiticamente e utilizzare il secondo per quella parte di redditi di difficile quantificazione o per i quali l applicazione della disposizione comporterebbe la perdita dell anonimato.
Rapporti bancari e di investimento Per l apertura dei rapporti bancari e di investimento, le modalità operative sono: Censimento anagrafico; Adeguata verifica della clientela, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007; Apertura Conto Corrente; Apertura Deposito Titoli. L apertura del Deposito Titoli richiede, inoltre, la classificazione e la profilazione del cliente in ottica MiFID.
Modello di Gruppo
Obiettivo Il Gruppo Banco Popolare ha adottato un assetto organizzativo finalizzato a garantire al soggetto interessato un servizio altamente qualificato, facendo leva sulla presenza territoriale capillare e sulla competenza specialistica. Tutte le Banche del Territorio del Gruppo Banco Popolare svolgono il ruolo di intermediario abilitato ai fini della raccolta della dichiarazione riservata. Banca Aletti svolge un ruolo di coordinamento e supporto specialistico.
Modello operativo Il modello operativo è unico per tutte le Banche del Gruppo e prevede: Istituzione presso ciascuna Banca del Gruppo di una filiale dedicata ai rapporti scudati; Gestione di tutti i rapporti scudati, riconducibili alla stessa Banca del Territorio, presso la filiale dedicata; Gestione di tutte le attività legate allo scudo fiscale, che comportano il contatto con la clientela, da parte di una figura specifica denominata Tutor; Le filiali delle Banche indirizzano i soggetti interessati al Tutor di competenza che provvederà a curare tutti gli aspetti operativi necessari.
Informazione e formazione Al fine di garantire la necessaria competenza specialistica tutti i Tutor e gli esponenti delle filiali dedicate ricevono una formazione ad hoc. Il Gruppo Banco Popolare ha attivato un percorso formativo articolato in tre fasi: informazione mediante specifiche presentazioni monografiche, immediatamente dopo l approvazione della Legge di conversione del D.L. 78/2009; formazione in aula; sezione dedicata del portale di Gruppo per la normativa interna, gli adempimenti e gli aggiornamenti in materia.
Help desk I Tutor delle Banche del Territorio possono in ogni momento rivolgere quesiti e richiedere l affiancamento per un incontro sul territorio alla casella di posta elettronica preposta: scudo.fiscale@alettibank.it I Tutor delle Banche del Territorio possono in ogni momento rivolgersi ai Private Bankers di Banca Aletti per richiedere supporto di natura tecnica e commerciale.
Servizi Fiduciari
Servizi offerti Il Gruppo Banco Popolare presta i servizi fiduciari mediante due società ad hoc: Aletti Fiduciaria e Aletti Trust, entrambe con sede a Milano ed operanti su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di personale interno altamente qualificato e di una consolidata rete di primari professionisti esterni specializzati in materia legale e fiscale. Le Società hanno focalizzato la propria azione sulla tutela del patrimonio e sulla gestione dei passaggi generazionali, erogando i seguenti servizi: Intestazioni fiduciarie, Istituzione di trust e svolgimento dell attività di trustee o di guardiano, Servizi collaterali.
Attività fiduciaria statica
Attività fiduciaria statica L attività fiduciaria statica, prestata da Aletti Fiduciaria, consiste nell amministrazione mediante intestazione di beni di terzi (cd. fiducianti). La società fiduciaria risulterà intestataria formale dei valori conferiti in amministrazione fiduciaria dal proprio cliente/fiduciante, il quale conserverà la proprietà sostanziale dei valori medesimi, mantenendo ogni potere dispositivo sugli stessi, la cui sola legittimazione formale risulterà trasferita alla società fiduciaria. Per l effetto ogni atto dispositivo sui valori dovrà essere formalmente compiuto dalla società fiduciaria, la quale agirà a proprio nome ma per conto esclusivo del fiduciante, dal quale riceverà apposite istruzioni.
Il Fiduciante Il mandato fiduciario può essere conferito sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Oggetto di intestazione fiduciaria possono essere non solo il diritto di proprietà, ma anche altri diritti parziari o minori, quali ad esempio di diritto di usufrutto o la nuda proprietà. Anche le società fiduciarie sono soggette agli obblighi prescritti in materia di antiriciclaggio dal D. Lgs. N. 231 del 21 novembre 2007, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, tra i quali l obbligo di identificazione del titolare effettivo.
Intestazione di partecipazioni societarie Le tipologie d incarico costituzione di società, cessione di partecipazioni, sottoscrizione di aumento di capitale, trasferimento tra fiduciarie per conto dello stesso mandante.
Amministrazione della partecipazione fiduciariamente intestata L esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali: - il diritto di voto - il diritto agli utili - il diritto di opzione - il diritto di prelazione - i finanziamenti dei soci La fiscalità - regime del risparmio amministrato - regime dichiarativo
Intestazione di valori mobiliari Sottoscrizione di contratti di gestione e di depositi a custodia presso gli intermediari Trilateralità del rapporto: fiduciante / fiduciaria / intermediario Modalità di inoltro degli ordini di investimento Gestione della fiscalità Profilatura del cliente ai fini MiFID
Trust
Trust company Il Gruppo Banco Popolare ha costituito una società denominata ALETTI TRUST. ad hoc Aletti Trust presta al cliente un assistenza completa che spazia dalla fase iniziale di approccio allo strumento a quella tecnica di redazione dell atto istitutivo di trust e di svolgimento dell attività di trustee, con i connessi adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e di operatività bancaria tipica. A tal fine, la Società si avvale di professionisti interni ed ha inoltre stabilito rapporti di collaborazione con primari studi professionali specializzati. Aletti Trust svolge l attività di trustee sia in relazione a Trust costituiti da liquidità/strumenti finanziari che per quelli più complessi, aventi ad oggetto partecipazioni societarie ovvero beni mobili registrati, immobili e patrimoni artistici.
Definizione Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell interesse di uno o più BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un GUARDIANO. I soggetti del trust sono: Disponente Trustee Beneficiario Guardiano
Caratteristiche generali Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto. A titolo esemplificativo, possiamo citare: conti correnti bancari e somme di denaro, strumenti finanziari (azioni quotate in Italia o all Estero, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), titoli di credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d arte, immobili. Istituzione: le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due: atto tra vivi; testamento. Funzione dell istituto: attraverso il trust sono perseguibili svariate finalità che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino ad arrivare all assistenza di soggetti deboli.
Finalità Il trust, rappresenta uno strumento assai utile per la famiglia, al fine di: prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare; realizzare una pianificazione successoria. Il trust rappresenta uno strumento assai utile per l imprenditore al fine di: separare e proteggere il proprio patrimonio da quello dell azienda; assicurare una gestione fluida e unitaria dell azienda; sfruttare forme di garanzia alternative a quelle tradizionali. programmare e pianificare il passaggio generazionale dell azienda al fine di: prevenire il sorgere di futuri attriti tra eredi; sopperire all eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuazione dell impresa.
Altre applicazioni Attraverso il trust sono, altresì, perseguibili finalità non altrimenti realizzabili con gli strumenti giuridici tradizionali, quali ad esempio: la tutela di coppie di fatto o di figli non riconosciuti: a titolo esemplificativo, si pensi a conviventi more uxorio che intendono istituire un trust per tutelare il convivente superstite, oppure al caso di un soggetto che vuole assicurare in piena riservatezza determinati benefici ad un figlio non riconosciuto; la tutela di soggetti deboli (interdetti, inabilitati, tossicodipendenti, etilisti, prodighi): ad esempio, il caso di un figlio diversamente abile al quale i genitori intendono assicurare dopo la loro morte i mezzi necessari per il sostentamento e le cure necessarie.
I vantaggi del trust La segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che qualunque vicenda che colpisca tali figure non travolge mai i beni in trust; L assenza di vincoli nella gestione di un patrimonio: il trustee, quale pieno proprietario dei beni in trust, agisce discrezionalmente nell amministrazione seppure nel rispetto degli scopi e dei limiti individuati dal disponente nell atto istitutivo di trust; L ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire finalità che possono andare oltre l orizzonte della propria vita; La garanzia di riservatezza: il trust è un soggetto a tutti gli effetti autonomo e distinto da colui che lo ha istituito; ne consegue che il disponente può utilizzare il trust laddove abbia necessità di compiere particolari operazioni per cui ritiene opportuno celare a terzi l identità del soggetto che fornisce la provvista economica.
Applicazioni Scudo Fiscale
Maggiore riservatezza La disciplina dello Scudo Fiscale Ter prevede la segretazione delle attività finanziarie e patrimoniale oggetto di rimpatrio. Il conferimento di un mandato ad una società fiduciaria per procedere al rimpatrio permetterebbe di realizzare un livello di riservatezza superiore.
Rimpatrio giuridico Lo Scudo fiscale prevede due forme di rimpatrio: rimpatrio materiale e rimpatrio giuridico. Nel caso di rimpatrio giuridico, il soggetto può conferire mandato ad Aletti Fiduciaria che: diventa intestataria a titolo fiduciario delle attività finanziarie e/o patrimoniali oggetto di rimpatrio attualmente detenute all estero; deposita le attività finanziarie e/o patrimoniali oggetto di rimpatrio presso lo stesso intermediario presso il quale erano detenute prima dell adesione allo Scudo Fiscale Ter.
Strutture complesse Aletti Fiduciaria può assistere il cliente interessato alla gestione di attività detenute attraverso strutture complesse (holding estere, fondazioni di diritto estero, ecc.). Aletti Fiduciaria, oltre ad utilizzare le competenze specialistiche presenti all interno del Gruppo, ha realizzato un network di professionisti per individuare, proporre e realizzare le soluzioni ritenute più efficaci ed efficienti per rispondere alle esigenze della clientela in materia societaria, fiscale e, in generale, di tutela e trasmissione del patrimonio.