Onere della prova, la causalità prevista all art. 1227: posizione della giurisprudenza

Documenti analoghi
Responsabilità Civile

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.

RISOLUZIONE N. 64 /E

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone

Il rinvio pregiudiziale

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto

Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*) COMPETENZE ABILITA / CAPACITA CONOSCENZE

Corso di formazione: ETICA PUBBLICA. Triggiano, aprile 2014

INDICE SOMMARIO. pag. Elenco delle principali abbreviazioni...

LA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE

Assenze per malattia causata da responsabilità di terzi Approfondimenti. Responsabile Servizio Trattamento Economico Dr.

INDICE-SOMMARIO. INTRODUZIONE di Astolfo Di Amato

Caso 4 Caso 4. A Qual è il giudice territorialmente competente per le controver- sie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Leggi d Italia. Esercizi

Indagini preliminari della Polizia Giudiziaria

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Le coperture assicurative

Perdite su crediti e conseguenze IVA

CORSO DI FORMAZIONE PER CTU E PER AUSILIARI ED ESPERTI MEDICI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIA CONCILIAZIONE 8 INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO

Diritti dei cittadini e dei consumatori

Roma, 09 novembre 2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C.

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

INDICE. Parte prima L OBBLIGAZIONE ALIMENTARE LEGALE

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI (CEI 81-10) RELATORE: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

L esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell uomo. con particolare riferimento all esecuzione nell ordinamento italiano

Capitolo 16. Stima dei danni

IL FENOMENO DELLA MEDICINA DIFENSIVA: COSTI, RAGIONI, STRATEGIE DI CONTRASTO

RISOLUZIONE N. 14/04/2016

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

TABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2015

Scuola Superiore di Studi Giuridici Scuola di Specializzazione in Studi sull Amministrazione pubblica Camera penale F. Bricola di Bologna

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

21 ottobre 2013 INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: LEGISLAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -

Esempi di attribuzione dei seggi

REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PROTEZIONE DATI PERSONALI

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

I permessi retribuiti (art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995)

PARTE QUARTA - le forme del reato

Quadro normativo: il diritto di recesso del socio non consenziente.

REGOLARITA DEI VETTORI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

RISOLUZIONE N.229/E. Roma,06 giugno 2008

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ANCORA SULLE POLIZZE PLURIENNALI: I CHIARIMENTI DELL ISVAP

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

PRIME QUESTIONI INTERPRETATIVE DEL D.LGS N.28 IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

ELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA

REV. 2015/00 Pag. 1 di 5

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE


LA SICUREZZA LA SICUREZZA. note giuridiche. LICEO SCIENTIFICO Leonardo da Vinci JESI NOTE GIURIDICHE

La discriminazione nei luoghi di lavoro, Rimini, 18 aprile Avv. Rosita Zucaro Ph. D. in Formazione della persona e mercato del lavoro

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo

Elezioni comunali Esempi di attribuzione dei seggi

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

RISOLUZIONE N. 332/E. Roma, 01 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Svolgimento della liquidazione. Prof.ssa Claudia Rossi 1

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati

RESPONSABILITÀ CIVILE

DIREZIONE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Servizio V

L INAIL: LE AZIONI DI RIVALSA

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità

Comune di Venezia Allegato A

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti

PLUSVALENZE/PLUSVALORE DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

Le procedure conciliative in materia di lavoro con l introduzione delle tutele crescenti. (Roberto Camera)

IL TEMPO DELL AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LE ULTIME RIFORME

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

3 Le verifiche nel corso dell esercizio di Giovanna Ricci e Giorgio Gentili

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

INDICE. Presentazione di Luigi Cavallaro... TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE PARTE PRIMA LE DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I IL GIUDICE

I DANNI NON PATRIMONIALI

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI GEOMETRI E LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ. Giornata Nazionale della Previdenza Milano, 11 Maggio 2012

IMU e abitazione principale Casi ed esempi pratici

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE. Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012

Infortunio sul lavoro, obbligo di cooperazione tra appaltante e appaltatore, concorso di colpa della vittima

Transcript:

Onere della prova, la causalità prevista all art. 1227: posizione della giurisprudenza Il concorso del fatto colposo del creditore. Interpretazione del canone di diligenza secondo l art. 1227 c.c. 1 e 2 comma. La funzione sociale del concorso di colpa del creditore. Caratteri strutturali dell art. 1227 c.c. La sentenza n 1667 dell 11.3.2015 sulla responsabilità ed il concorso di colpa del danneggiato L onere della prova, secondo l art. 2697 c.c., spetta al danneggiato (attore) dimostrare l esistenza di tutti gli elementi indefettibili del fatto illecito, in quella contrattuale si ha inversione. Il legislatore ha introdotto una presunzione relativa di colpevolezza del debitore che si rende inadempiente per la responsabilità contrattuale, però si tratta di presunzione relativa, per cui il debitore proverà l assenza di colpa propria per impossibilità derivata da causa non a lui imputabile.

La distinzione tra i due tipi di responsabilità presenta confini sempre più mobili. La tutela aquiliana viene estesa a beni giuridici che storicamente ne erano esclusi; in primis l interesse legittimo e per altro verso si assiste alla trasmigrazione nell ambito della responsabilità contrattuale di fattispecie tradizionalmente ricondotte all illecito extracontrattuale, come nel caso degli obblighi di protezione. Vi sono infatti situazioni in cui il soggetto danneggiante, pur non essendo vincolato al danneggiato da un rapporto obbligatorio in senso stretto, è legato allo stesso in via di fatto da una relazione, c.d. contatto sociale qualificato, che espone quest ultimo ad un rischio specifico e più intenso rispetto alla generalità dei consociati e che, pertanto, viene considerato sufficiente a fondare una responsabilità di tipo contrattuale anche a prescindere dalla sussistenza di un vincolo pattizio. A quali condizioni una relazione di fatto rilevante sul piano sociale sia tale da far sorgere doveri specifici di protezione di determinati beni giuridici, ossia a quali condizioni il contatto sociale possa dirsi qualificato dall ordinamento giuridico. Funzionalmente omogenea alla categoria della responsabilità da contatto è quella degli obblighi di protezione: entrambi sarebbe illeciti aquiliani, ma per fatti e comportamenti vengono assorbiti nella responsabilità contrattuale in modo da accordare una tutela specifica per certi versi più intensa di quella che spetta alla generalità dei terzi estranei. Bisogna, a questo punto, valutare se è possibile in capo al medesimo soggetto il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana. In caso di concorso c.d. improprio è senz altro ammissibile, come ad esempio nel caso dell alloggio per il servizio di portierato.

Si ha concorso proprio quando danneggiante e danneggiato coincidano con le parti del rapporto obbligatorio ed il danno è conseguenza diretta ed immediata dell inadempimento. Parte della dottrina esclude il concorso tra i due tipi di responsabilità perché la responsabilità contrattuale rivestirebbe carattere di specialità rispetto alla responsabilità aquiliana. Altra parte dottrina ritiene, invece, che nel caso in cui ricorrano i presupposti per l una e l altra azione, non vi sia alcuna ragione per eludere uno dei due rimedi ed impedire la scelta al titolare. L impostazione consolidatasi nel tempo, in dottrina e giurisprudenza, reputa prioritaria la garanzia più elevata possibile della posizione giuridica del soggetto leso, anche in ossequio alla nuova ottica riparatoria della responsabilità extracontrattuale. Varie pronunce della Suprema Corte sono da interpretare in tal senso, in base alle quali il danneggiato è legittimato ad esercitare, in via alternativa o concorrente, entrambe le azioni connesse ai due tipi di responsabilità, perché ovviamente, ricorrano tutti gli elementi richiesti rispettivamente per ognuna e lo stesso fatto costituisca violazione o di un obbligo contrattuale o del principio del neminem laedere. Sono indispensabili, in definitiva, tre condizioni: l unicità del fatto lesivo, la coincidenza soggettiva danneggiantedebitore e danneggiato-creditore, la derivazione oggettiva del danno aquiliano come conseguenza diretta dell inadempimento dell obbligazione. La facoltà di cumulo delle azioni consente all attore un aumento economico della pretesa risarcitoria, la giurisprudenza ha accordato doppio canale risarcitorio: negligente esecuzione di interventi chirurgici, lesioni

causate al dipendente in violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e normativa di settore. Così anche nel caso di responsabilità da prodotti difettosi, come ad esempio l esplosione della bottiglietta contenente una bibita gassata, per cui vi è concorso di responsabilità per violazione del contratto di mandato con deposito. La giurisprudenza processuale ritiene che il concorso di responsabilità consenta all attore di scegliere solo il regime giuridico applicabile alla fattispecie. A seguito dell inadempimento, il debitore non sarà tenuto alla prestazione originaria, ma ad una nuova prestazione. Il debitore avrà l onere di provare l inadempimento dovuto ad impossibilità della prestazione. Il risarcimento del danno è un rimedio generale contro l illecito, contrattuale ed extracontrattuale. Il danno può essere inteso come evento lesivo, cioè come risultato materiale o giuridico in cui si concreta la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile. Può anche essere inteso come effetto economico negativo cioè quale complessiva sofferenza patrimoniale. In un terzo significato può essere inteso come liquidazione pecuniaria dell effetto economico negativo. In dottrina si distingue il danno-evento, che integra l illecito secondo il principio di imputazione, e il danno conseguenza, le cui conseguenze pregiudizievoli sono rilevanti secondo il principio di causalità. Le norme non qualificano il danno come ingiusto in quanto in presenza di un vincolo obbligatorio la violazione non può che essere ontologicamente antigiuridica e come tale ha bisogno di una verifica nel caso concreto. In assenza di specifica disposizione di legge il danno non patrimoniale non è mai risarcibile a titolo contrattuale,

dovendosi affermare il principio della necessaria patrimonialità del danno ai sensi dell art. 1223 c.c. Al contrario, in senso positivo, si è osservato che nella disciplina dell art. 1223 c.c. e ss. non figura una norma come quella del 2059 che limita il risarcimento ai danni non patrimoniali ai casi previsti dalla legge. La struttura stessa dell obbligazione ai sensi del 1174 c.c. indurrebbe a riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto solo la prestazione deve avere contenuto patrimoniale mentre l interesse del creditore può anche essere di carattere non patrimoniale. L interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 2059 c.c., avallata dalle S.U. Cassazione del 2008, consente oggi di affermare in modo incontrovertibile che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento della minima tutela costituita dal risarcimento consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L art. 1227 c.c., sempre con riferimento ai danni risarcibili, limita il risarcimento del danno a carico del debitore inadempiente in relazione al comportamento colposo del creditore che, con la propria condotta, abbia concorso a determinare il danno; in tal caso il risarcimento del danno è diminuito nella misura determinata dalla gravità della colpa e dall entità delle relative conseguenze. Il 2 comma dell art. 1227 c.c. stabilisce un altro limite al risarcimento del danno, nel senso che il debitore inadempiente non è tenuto a risarcire quella quota di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza;

qui il danno è eziologicamente imputabile al solo danneggiante, ma le conseguenze dannose avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Secondo la giurisprudenza tale fattispecie configurerebbe un eccezione processuale in senso stretto. L impostazione tradizionale, estremamente rigorosa, è stata rivisitata dalla giurisprudenza più recente che ha accolto un interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell art. 1227 c.c. Il creditore non è gravato soltanto dall obbligo negativo di astenersi dall aggravare il danno, ma anche da un obbligo positivo di tenere quelle condotte, anche positive esigibili, utili e possibili rivolte a ridurre il danno. Un orientamento del genere si fonda sulla lettura dell art. 1227, 2 comma, effettuata alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1375 c.c. in una logica di solidarietà sociale dettata dall art. 2 della Costituzione, interpretata come norma immediatamente percettiva, nel senso di qualificare alla stregua di una obbligazione di correttezza a carico del creditore la cooperazione alla riduzione de danno. Il ruolo svolto dal criterio della buona fede o correttezza in quanto riferito anche al creditore, e non solo al debitore, è allora quello di fondare ex lege una serie di obblighi, integrativi del regolamento contrattuale, di protezione delle rispettive sfere giuridiche e di esercitare un controllo sulla legittimità delle pretese del creditore di fronte all inadempimento del debitore. L unico limite all obbligazione positiva del creditore ed agli sforzi da lui esigibili è rappresentato dal c.d. apprezzabile sacrificio. Il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l aggravarsi del danno, ma non fino al punto di

sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose dal punto di vista tecnico ed economico. Come è stato rilevato da alcuni autori, tutto ciò che può essere chiesto al creditore/danneggiato è solo uno sforzo ragionevole. Una precisazione, in tal senso, perviene da recente giurisprudenza, secondo la quale, nell ambito della ordinaria diligenza richiesta al creditore devono essere comprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. E stato osservato che, nella dinamica del rapporto obbligatorio, il tema del concorso della colpa è stato inquadrato, da parte della dottrina, nell ambito del principio di autoresponsabilità, per il quale ognuno deve essere garante degli atti che compie e deve comportarsi secondo regole di correttezza e buona fede. Secondo tale orientamento, l art. 1227 c.c. costituisce una applicazione diretta del principio di correttezza, in quanto impone al creditore l uso della normale diligenza del buon padre di famiglia per circoscrivere o comunque non aggravare il pregiudizio subito. Altra parte della dottrina individua, diversamente, il fondamento della norma nel principio di causalità per cui al danneggiante non può addebitarsi quella parte di danno che non è a lui casualmente imputabile. Le sezioni unite della Cassazione n 24406 del 21.11.2011 hanno affrontato la questione dell esistenza nel nostro ordinamento del principio di autoresponsabilità, ravvisando nell art.1227 c.c. un corollario del principio di causalità, statuendo che la colpa, cui fa riferimento l art. 1227 c.c., va intesa nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì

come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto, con riferimento al comportamento secondo correttezza e buona fede fondato sull art. 1175 c.c., ritenendo che un identico criterio deve essere utilizzato anche per valutare la condotta del danneggiato, tenuto ad adoperarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo i comuni principi di diligenza. Le sezioni unite hanno respinto l orientamento giurisprudenziale per il quale ai fini della responsabilità per danni da condotta omissiva non è sufficiente richiamarsi al principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale dell inerzia, ma occorre individuare un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l evento fondato su una specifica norma di legge ovvero su una previsione contrattuale. In una visione moderna dei rapporti sociali, la pronuncia della Corte ha l indubbio pregio di aver collocato la previsione di cui al primo comma dell art. 1227 c.c. nell ambito del principio solidaristico, che impone ad una parte di salvaguardare la sfera giuridica dell altra, prevedendo uno specifico dovere di cooperazione. In tal modo la condotta del creditore-danneggiato deve essere valutata sotto il profilo soggettivo della colpa. In altri termini le Sezioni Unite, hanno superato il principio secondo il quale, per dimostrare il concorso del fatto colposo del danneggiato, è necessaria la c.d. colpa specifica, per affermare che anche un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica è sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore danneggiato. In entrambe le ipotesi disciplinate dall art. 1227 c.c. il comportamento negligente del creditore si pone in relazione

con la condotta del debitore danneggiante e condiziona la misura del risarcimento dovuto, che è diminuita in proporzione della colpa del creditore. La liquidazione del danno avviene perciò mediante una valutazione della proporzione delle rispettive colpe e dell entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre non sono risarcibili ai sensi dell art. 1227 c.c. i cc.dd. danni risarcibili ossia quelli causati esclusivamente dalla condotta del creditore che non si pongono in relazione causale con la colpa del danneggiante. I distinti rapporti di causalità materiale e di causalità giuridica disciplinati rispettivamente dal primo e secondo comma dell art. 1227 c.c. oltre che sul piano strutturale, operano diversamente anche con riferimento al piano della rilevabilità nonché dell onere probatorio. La giurisprudenza distingue le due ipotesi, fermo restando l onere a carico del danneggiante di provare che il danno sia stato prodotto, almeno in parte, dal comportamento colposo del danneggiato. La prima ipotesi è rilevabile d ufficio, sulla base delle prove comunque acquisite, mentre la seconda è eccezionale in senso stretto. La posizione empirica della giurisprudenza, di recente, con sentenza n 1667 dell 11.3.2015 della Corte d Appello di Roma, dimostra come in una controversia in tema di specifica responsabilità di medical malpractice, che sembra rappresentare una novità assoluta, abbia deciso a favore del danneggiato nonostante che lo stesso si sia colposamente e/o volontariamente procurato le lesioni personali, rendendo necessario il trattamento diagnostico e terapeutico, rivelatosi poi eseguito non correttamente, dannoso per la salute del paziente. La posizione assunta dai giudici capitolini sembra mostrare un atteggiamento di favore forse eccessivo nei confronti del

contraente più debole, ovvero il paziente insoddisfatto, pur di contrastare il fenomeno della medicina difensiva, compito che dovrebbe spettare in via prioritaria al legislatore. Questi, con la cd. Legge Balduzzi, d.l. n 158 del 13.9.2012 ha cercato di contenere quell atteggiamento di reazione alla pressione giudiziaria alla quale sono quotidianamente esposti i professionisti sanitari che finiscono per prendere decisioni che non perseguono il bene del paziente quanto piuttosto l intento di evitare di essere coinvolti in procedimenti giudiziari a loro carico. La responsabilità civile è notoriamente uno dei settori del diritto in cui l apporto creativo degli interpreti assume maggior rilievo di interventi e di qualità di risultati, ma l applicazione della regola del concorso di colpa per correggere un interpretazione giurisprudenziale obbligata da necessità non strettamente giuridiche rinvierà sicuramente ad ulteriori sviluppi da parte dei giudici che interverranno al riguardo. Dott. Vincenzo Caruso Assistenza Legale Ti serve un consiglio sulla questione trattata? Scrivici a redazione@responsabilecivile.it o con whatsapp al numero 3927945623