COMUNE DI VALSTAGNA PROVINCIA DI VICENZA

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COMUNE DI VALSTAGNA PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO CASA di RIPOSO S. PIO X APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 25/08/2008 Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 1

REGOLAMENTO CASA di RIPOSO S. PIO X di VALSTAGNA (approvato GM del 25.8.08 nr. 114) INDICE A PRATICA INGRESSO B ALLOGGIO C VITTO D RETTA E ORARI F ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA G SERVIZIO GUARDAROBA H SERVIZI VARI I RAPPORTI CON IL PERSONALE L NORME DI INTERESSE GENERALE DIVIETI M CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA CIVILE N DIMISSIONI E ALLONTANAMENTO DELL OSPITE O COMITATO FAMILIARI OSPITI P CONSIGLIO DI GESTIONE DEGLI OSPITI A - PRATICHE DI INGRESSO -------------------------------------------- Art. 1 - La Casa di Riposo offre i propri servizi a persone di ambo i sessi ed ai coniugi autosufficienti o meno. Art. 2 - Per accedere ai servizi è necessario inoltrare domanda alla Segreteria della Casa di Riposo o del Comune di Valstagna, presentandosi di persona o a mezzo di apposito delegato, in orario di ufficio. La domanda andrà presentata su appositi moduli con gli allegati richiesti che potranno essere ritirati presso la Segreteria della Casa di Riposo o del Comune di Valstagna. Art. 3 - La Direzione esamina la domanda e, se completa, la invierà presso il Distretto Socio Sanitario dell'ulss nr. 3 di Bassano del Grappa per la valutazione multidisciplinare da parte di apposita commissione. La Commissione di cui sopra proporrà la risposta adeguata alla richiesta dell'utente e, nel caso di richiesta di inserimento in una casa di riposo, definirà il profilo e la gravità della situazione del richiedente. Appena si libera un posto presso la casa di riposo di Valstagna, l' interessato sarà invitato a prendere visione dei locali che potrebbero essere messi a sua disposizione. Art. 4 - Al richiedente, se la sistemazione è di suo gradimento, verranno consegnate una lista di documenti necessari per completare la domanda di inserimento ed una lista di guardaroba consigliato. Art. 5 - A completamento della domanda di inserimento verrà infine stabilito il giorno per l'ingresso in struttura che avverrà preferibilmente in orario mattutino, dalle ore 9 alle ore 11, dal lunedì al venerdì. Prima dell ingresso l ospite e un persona di riferimento o in mancanza l Amministrazione comunale di residenza : - firmeranno per ricevuta, in segno di accettazione, il presente regolamento interno; - assumeranno impegno formale a garanzia del pagamento della retta di ricovero; - verseranno una cauzione infruttifera pari ad una mensilità. Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 2

Ai sensi dell art 6 della L. 328 del 8.11.2000 verrà data preventiva comunicazione dell inserimento in struttura al Comune di residenza dove il soggetto accolto ha il domicilio di soccorso ai fini dell eventuale obbligo di integrazione della retta di ricovero. Art. 6 - L'ospite, all'atto dell'ingresso, dovrà disporre di un corredo personale sufficiente e decoroso, identificato per ogni capo in modo chiaro ed indelebile da un numero preventivamente assegnato dalla casa di riposo. Art. 7 - La Direzione, sentiti l'ospite ed i familiari, ha la facoltà di trasferire l'ospite in una stanza diversa da quella scelta all'atto dell'ingresso qualora ciò sia richiesto dal bene comune o dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite. B - ALLOGGIO Art. 8 - La Direzione fornisce all'ospite i locali completi di arredo e corredo da letto. All'ospite può essere consentito di arredare la propria stanza con effetti personali. Art. 9 - L'ospite si impegna a: - osservare le regole di igiene dell'ambiente; - mantenere in perfetto ordine l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate ed adeguarsi alle richieste della direzione al fine di garantire la perfetta utilizzazione; - segnalare alla direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiatura idrauliche ed elettriche dell'alloggio o della stanza ed evitare nella forma più assoluta di farli riparare o manomettere da estranei; - consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dalla direzione, di entrare nell'alloggio o stanza per provvedere ai servizi, alle pulizie, controlli, riparazioni e quanto altro necessario; Art. 10 - L'ospite è tenuto a risarcire all Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. Art. 11 - L'ospite è tenuto a rispettare le norme di civile convivenza specie nei confronti dei compagni di stanza e tutelare la propria ed altrui dignità. Art. 12 E fatto divieto di ospitare nella propria stanza, durante la notte, altre persone salvo che per motivi gravi legati allo stato di salute ed autorizzati dalla Direzione. Art. 13 - La direzione potrà disporre del locale, di pieno diritto e senza che siano necessarie formalità: - quando l'ospite ha regolarmente disdetto il posto; - dopo il decesso; - per motivi finalizzati a migliorare l'assistenza all'ospite e la convivenza tra gli ospiti C - VITTO Art. 14 - Il menù giornaliero comprende: - COLAZIONE; - THE O LATTE ALLE ORE 10 CIRCA; - PRANZO; - MERENDA ALLE ORE 15 CIRCA; - CENA. Art. 15 - Il menù tipo viene concordato con il servizio dietetico dell'azienda Sanitaria competente per il territorio. Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 3

Le diete particolari dovranno essere disciplinate dal medico. Art. 16 - La colazione, il pranzo e la cena sono servite di norma in sala da pranzo e nei soggiorni di piano. Art. 17 - La direzione può, per una migliore gestione degli ospiti al momento del pranzo, spostare un ospite dalla sala da pranzo ai soggiorni di piano e viceversa. D - RETTA Art. 18 - L'ospite è tenuto a versare la retta alberghiera mensile ed a saldare le spese extra addebitate di norma entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. L Amministrazione Comunale si riserva, qualora non riconosciuta dalla Regione Veneto o da altro Ente preposto, di addebitare all ospite la quota di rilievo sanitario assegnata agli ospiti non autosufficienti. Art. 19 - La retta iniziale potrà essere modificata annualmente o in corso d anno in caso di trasferimento di carichi da parte della Regione o della ULSS non compensati da corrispettivo economico. Art. 20 - La retta dà diritto a godere di tutti i servizi generali e collettivi che la struttura è in grado di erogare se non diversamente stabilito annualmente in sede di definizione della retta di ricovero. Art. 21 - Qualora l'ospite si assenti dalla casa di riposo avrà diritto ad una riduzione della retta nella misura prevista dall Amministrazione Comunale a partire dal giorno successivo al verificarsi dell assenza. E - ORARI Art. 22 - L'ospite gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Egli potrà entrare ed uscire, informando preventivamente i responsabili della casa di riposo, ricevere visite negli orari fissati per le visite, evitando di recare disturbo agli altri ospiti specialmente nelle ore di riposo. Art. 23 - L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: a) Nei locali, comuni dalla ore 22 alle ore 7; b) In stanza o nelle zone notte dalle ore 13 fino alle ore 15 e dalle 21 sino alle 7; c) Eventuali deroghe devono essere accordate dalla Direzione della casa di riposo. F - ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA Art. 24 - Ogni ospite, al momento dell ingresso, acquisirà quale suo medico di fiducia, il medico di medicina generale convenzionato in servizio presso la struttura. Art. 25 - L'Ente mette a disposizione dei medici, a favore degli ospiti, il proprio ambulatorio ed il personale infermieristico. 26 - L'Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche a favore degli ospiti e declina ogni responsabilità per la assistenza sanitaria praticata agli ospiti da persone non autorizzate. Le informazioni sanitarie inerenti gli ospiti sono di esclusiva competenza del medico curante e del personale infermieristico. Le visite in infermeria sono sempre permesse, a condizione che i visitatori siano molto discreti, non rechino disturbo agli ospiti, non portino cibi e bevande senza il permesso del medico curante e/o del personale infermieristico. Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 4

Art. 27 - Nessuna persona estranea può fornire notizie sulle condizioni di salute degli ospiti; tali informazioni sono di esclusiva competenza del medico curante e del personale infermieristico. Art. 28 - L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le, prestazioni di pronto soccorso e per le iniezioni e medicazioni. Viene svolta secondo i protocolli e le indicazioni forniti dal medico. Art. 29 - In caso di bisogno l'infermiere interverrà per quanto è nelle sue competenze, dopodichè provvederà, se necessario, a chiamare il medico curante. Di notte, l'ospite, in caso di malessere, può chiamare il personale di turno col campanello della stanza. G - SERVIZIO GUARDAROBA Art. 30 - Il servizio di lavanderia, stiratura e rammendo è gratuito. La biancheria e ogni effetto personale che viene lavato devono essere contrassegnati a cura del proprietario col numero fornito dalla Direzione. Art. 31 - La Direzione, pur assicurando la massima serietà del servizio, declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero smarriti a causa della mancanza di contrassegno o sciupati. H - SERVIZI VARI Servizio telefonico Art. 32 - Il servizio telefonico è centralizzato. Gli ospiti possono ricevere e/o effettuare telefonate private utilizzando il servizio interno. Annualmente l Amministrazione Comunale si riserva di definire le tariffe per l utilizzo del servizio telefonico interno. Servizio radio - televisivo Art. 33 - Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata; la casa di riposo mette a disposizione apparecchi televisivi nelle stanze di uso comune. Art. 34 - L'uso dell'apparecchio audiovisivo nelle camere da letto è consentito a condizione che non arrechi disturbo ai compagni di stanza. Art. 35 Gli ospiti, un volta entrati in casa di riposo non devono pagare il canone di abbonamento alla Radio televisione italiana per l apparecchio TV eventualmente tenuto in camera da letto. Ascensori Art. 36 - L'ospite deve ricordare che l'ascensore ed ogni impianto di sollevamento e montalettighe sono macchine delicate da trattare con la massima attenzione. a) Non si deve bloccare il pulsante quando indica occupato ; b) Non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso nella portata; c) Non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina sia fermata al piano. Art. 37 - L'ascensore è da usare solo per necessità. Art. 38 - Si deve dare la precedenza, nell'uso di tali impianti, al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per il servizio agli ammalati od ai piani. Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 5

RAPPORTI CON IL PERSONALE Art. 39 - L'ospite: a) Non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non si devono fare pressioni sul personale stesso con mance ed omaggi; b) Si deve instaurare col personale un rapporto di reciproca comprensione e di reciproco rispetto nel modo di parlare e di trattare; c) Nel caso in cui avesse da fare delle richieste straordinarie o da segnalare inadempienze nel servizio, deve rivolgersi alla Direzione. NORME DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI Art. 40 - L'ospite dovrà adeguarsi alle decisioni della Direzione(o del consiglio di gestione degli ospiti, se esiste), prese nell'interesse generale della comunità. Art. 41 - All'ospite è proibito: - installare davanti alle finestre qualsiasi tenda di un modello non autorizzato dalla direzione; - stendere alle finestre capi, di biancheria; - tenere vasi di fiori od altri oggetti sui davanzali quando non siano di decoro alla casa o pericolosi per le persone, che passano o sostano sotto le finestre; - utilizzare fornelli a gas ed a spirito, neanche altri apparecchi che siano pericolosi e che possano disturbare gli altri ospiti; - gettare immondizie, rifiuti, acqua e rifiuti alimentari dalle finestre, nel giardino e nel cortile; - vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture; - fumare nei locali; - uscire di stanza con abbigliamento trasandato. Art. 42 - L'ospite deve evitare col massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo ai vicini di stanza, come sbattere la porta, sollevare rumorosamente le tapparelle, trascinare le sedie, sbattere i tacchi. Art. 43 - E' rigorosamente vietato asportare dalla sala da pranzo stoviglie, posate ed ogni altra cosa che costituisce il corredo della sala stessa. M CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA CIVILE Art. 44 - La Direzione, al fine di tutelare i beni degli ospiti, quando questi non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell ospite senza la necessaria autorizzazione scritta. Art. 45 La Direzione non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possono derivare senza sua colpa, agli ospiti ed alle sue cose. Eventuali oggetti smarriti verranno trattenuti in Direzione e se non viene individuato il legittimo proprietario, dopo un mese, verranno consegnati all Ufficio Vigili Urbani del Comune di Valstagna per le procedure di legge inerenti oggetti smarriti. N DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL OSPITE Art 46 L ospite può dimettersi dalla casa di riposo con preavviso di 15 giorni; Art. 47 La Direzione può allontanare l ospite dopo il primo ammonimento e con preavviso di 15 giorni, qualora questi: a) tenga una condotta incompatibile alla vita comunitaria; Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 6

b) sia di grave disturbo agli altri ospiti; c) sia moroso nel pagamento della retta. O COMITATO FAMILIARI OSPITI. Art. 48 - Ai sensi dell art. 3 del Regolamento Regionale nr. 3 del 10 maggio 2001 è istituito e operante presso la casa di riposo S. Pio X di Valstagna il Comitato Familiari Ospiti quale organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti (vedi regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Valstagna nr. 21 del 2002). Il Comitato svolge compiti di: - collaborazione con la casa di riposo per la migliore qualità dell erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti; - promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti; - partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia. P CONSIGLIO DI GESTIONE DEGLI OSPITI Art. 49 - Il consiglio di gestione degli ospiti, quando eletto, è formato da: a) Sindaco e suo delegato; b) Direttore della Casa di Riposo; c) Un rappresentante del personale della casa di riposo; d) due rappresentanti degli ospiti e/o dei familiari degli ospiti. I rappresentanti del personale e gli ospiti saranno designati dai dipendenti che operano in casa di riposo e dagli ospiti della stessa, nel loro ambito. NORME FINALI Art. 50 - I rappresentanti del personale e degli ospiti potranno formare una consulta. Valstagna, 18.02.08 Comune di Valstagna Piazza San Marco 1-36020 Valstagna (Vicenza) 7