LAVANDERIE INDUSTRIA Settembre 2017

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LAVANDERIE INDUSTRIA Settembre 2017 Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione Accordi e protocolli aggiuntivi ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 13 luglio 2016 1 luglio 2015 31 marzo 2019 Parti stipulanti Assosistema e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil 19 luglio 2013 1 luglio 2012 30 giugno 2015 Parti stipulanti Assosistema e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil Il c.c.n.l. si applica alle imprese esercenti servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, di protezione individuale, calzature, dispositivi medici sterili in TNT (tessuto non tessuto) in TTR (tessuto tecnico riutilizzabile) e dispositivi medici di strumentario chirurgico, attraverso stabilimenti produttivi in conto proprio e/o in conto terzi, destinati all'industria, alla sanità, al turismo, alle comunità in generale e all'edilizia, ecc. Il contratto si applica anche alle imprese industriali esercenti l'attività di ricondizionamento e pulitura a secco, tintoria di abili, smacchiatoria e stireria in genere. Accordo 11 maggio 2017 modifiche e integrazioni al rinnovo contrattuale Accordo 8 luglio 2014 in materia di assistenza sanitaria integrativa Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Area Retribuzione contrattuale conglobata Incentivo di modulo * Ind.funzione 1.7.2016 1.7.2017 1.7.2018 - - D-2 2.365,31 2.405,80 2.446,29 103,25 130,00 C-3 2.365,31 2.405,80 2.446,29 103,25 C-2 2.060,26 2.091,80 2.123,35 80,44 C-1 1.855,27 1.881,45 1.907,63 66,76 B-3 1.789,61 1.815,30 1.840,99 65,51 B-2 1.657,85 1.679,96 1.702,08 56,39 B-1 1.588,56 1.609,05 1.629,54 51,76 A-3 1.561,35 1.581,35 1.601,35 51,00 A-2 1.486,69 1.505,39 1.524,09 47,68 A-1 1.318,23 1.334,49 1.350,75 * Con l accordo 11.5.2017 le parti hanno stabilito di incrementare l incentivo di modulo, a decorrere dal 1.1.2018, dei seguenti importi: liv. C1 euro 12, liv. B3 euro 10, liv B2 euro 9, liv. B1 euro 8, liv. A3 euro 6, liv. A2 euro 5. Scatti di anzianità Area Importo Area Importo D-2 11,88 B-2 8,00 C-3 11,88 B-1 7,23 C-2 9,81 A-3 7,23 C-1 8,26 A-2 6,97 B-3 8,26 A-1 6,71 Maturazione: 5 scatti biennali. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, l importo già maturato viene conservato in cifra mentre il numero degli scatti viene ricalcolato. Elemento di perequazione 2013 2014 dal 2015 120,00 120,00 200,00 Mensilità aggiuntive L elemento viene erogato con la retribuzione del mese di dicembre, in assenza di contrattazione aziendale. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell anno di riferimento l importo è riproporzionato (le frazioni di anno sono computate per dodicesimi considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni). L'elemento compete in misura proporzionale ai lavoratori a tempo parziale. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese almeno pari a due settimane è considerata mese intero. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le sospensioni della prestazione dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale nell ambito della conservazione del posto, le assenze giustificate nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Base di computo: retribuzione mensile di fatto. Le maggiorazioni per lavoro a squadre e per lavoro notturno sono computate in

Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di erogazione (la frazione di mese almeno pari a due settimane è considerata mese intero). La contrattazione aziendale può definire un premio di risultato correlato ad incrementi di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini della competitività aziendale. Il contratto nazionale ha destinato allo scopo una quota annua di retribuzione per il triennio luglio 2012 giugno 2015. In assenza di utilizzo a livello aziendale di tale quota, ai lavoratori viene riconosciuto un elemento salariale aggiuntivo pari a: - 198 euro, da erogare entro dicembre 2013-264 euro, da erogare entro dicembre 2014-110 euro, da erogare entro giugno 2015. Gli effetti contrattuali della disciplina concernente l elemento salariale aggiuntivo sono esauriti a far data dal 30 maggio 2015. Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 200 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo pari a 120 ore per dipendente. Sono escluse da limitazioni le prestazioni per manutenzioni e adempimenti amministrativi/legali concentrati in determinati periodi dell anno. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione normale di fatto (diminuita dell importo dell e.d.r. pari a euro 10,33). Per gli addetti al lavoro a squadre viene computata anche la maggiorazione dell 1,05%. Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno: prime 8 ore settimanali per i lavoratori a regime normale, prime 10 ore settimanali per i discontinui 30% straordinario diurno: ore successive 40% straordinario notturno feriale 50% straordinario notturno festivo 75% straordinario festivo diurno 55% notturno (anche in turni) 35% festivo diurno e notturno 50% Altre voci Parametri retributivi Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita agli impiegati la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari al 6% della retribuzione contrattuale conglobata. Indennità per lavoro a squadre: viene corrisposta in misura pari all 1,05% della retribuzione di fatto per le ore di effettiva prestazione. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 10% della retribuzione. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Divisore per detrazioni: il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Retribuzione nazionale. E costituita dalle seguenti voci: retribuzione di modulo (retribuzione contrattuale conglobata e incentivo di modulo), elementi aggiuntivi, premio per obiettivi. L incentivo di modulo, volto a promuovere la crescita professionale del lavoratore viene attribuito a partire dall area A-2. Retribuzione di fatto. E costituita dalla retribuzione di modulo e dai seguenti elementi aggiuntivi: superminimo contrattuale o collettivo, aumenti periodici di anzianità, percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre, premi (unicamente se calcolati o corrisposti in misura oraria o mensile), provvigioni e partecipazioni agli utili (unicamente se calcolate o corrisposte in misura oraria o mensile), altri elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi. Retribuzione globale di fatto. E costituita dalla retribuzione di fatto e dagli ulteriori elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti anche a scadenze superiori al mese. Assorbimenti: i superminimi, che non siano il risultato di una contrattazione collettiva aziendale e/o con accordi di armonizzazione di aree contrattuali diverse, possono assorbire l incentivo di modulo. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata in aree professionali (A-Operativa; B-Qualificata; C- Tecnica e gestionale; D-Direttiva e gestionale) e moduli di area (1-Base; 2-Centrato; 3-Consolidato). Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 37). Laureati e diplomati assunti in primo impiego: - l impiegato laureato assunto per mansioni attinenti al titolo di studio non può essere assegnato a un modulo inferiore al C-2; - l impiegato diplomato assunto per mansioni attinenti al titolo di studio non può essere assegnato a un modulo inferiore al B-2. Mansioni multiple. Il lavoratore che venga adibito con carattere di continuità a mansioni multiple, relative a diversi moduli, percepirà la retribuzione del modulo superiore quando la mansione inerente a tale modulo abbia, per qualità e durata, rilievo sensibile, anche se non del tutto prevalente, nel complesso dell'attività svolta. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al modulo/area superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 40 giorni di prestazione continuativa o 3 mesi globali nell anno solare; l attribuzione della qualifica di quadro è effettuata dopo un periodo di 6 mesi. Sono esclusi i casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; il lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno 6 mesi l assente ha diritto a conservare la terza parte della differenza tra le due paghe. Periodo di prova Area-Modulo Durata D-2 e C-3 6 mesi C-2 3 mesi C-1 2,5 mesi A e B (impiegati) 2 mesi Operai A-3 e B-3 2 mesi Operai A e B (altri moduli): orario su 5 giorni 20 giorni lavorativi Operai A e B (altri moduli): orario su 6 giorni 24 giorni lavorativi 2

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Riduzione (impiegati): il periodo di prova è ridotto a 3 mesi per l area C-3 e a 2 mesi per l area C-2 per gli impiegati: - amministrativi che provengono da altre aziende industriali presso le quali hanno prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio (impiegati amministrativi) o un triennio (impiegati tecnici). Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto. Apprendisti: la durata del periodo di prova non può essere superiore a quella prevista per l area-modulo di destinazione e comunque non superiore a 2 mesi. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana per i cicli 6x6). Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali e di norma 8 ore giornaliere. L orario può essere articolato su cicli multiperiodali che ne prevedano la realizzazione come media nell arco di 12 mesi. Se il lavoro è organizzato su 6 giorni settimanali per un maggior utilizzo degli impianti, l orario settimanale è ridotto a 36 ore per turno a parità di retribuzione. La durata media settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi (elevabili a 12 con accordo aziendale). Flessibilità: l orario contrattuale può essere superato fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell anno (entrambi i limiti possono essere elevati con accordo aziendale). Le prestazioni effettuate oltre le 40 settimanali sono compensate con le seguenti maggiorazioni: - 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì; - 20% per le ore prestate al sabato; - 25% in caso di modifica della precedente programmazione dei periodi di supero/recupero. Flessibilità tempestiva: - con preavviso di 5 giorni, compete una maggiorazione del 25%; - con preavviso di 48 ore, fino ad un massimo di 32 ore da scomputare dal limite complessivo di 96 ore annue, competono maggiorazioni analoghe a quelle previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo. Flessibilità tempestiva per grandi eventi nel settore turistico-alberghiero: nel caso di grandi eventi non programmabili con continuità e che possono interessare frazioni di territorio e di tempo, il monte ore complessivo è fissato per l anno di riferimento del grande evento in 120 ore con recupero da esaurire entro i 24 mesi successivi; per l anno successivo a quello di riferimento il limite di 96 ore è ridotto in proporzione all eccedenza utilizzata nell anno dell evento. Turnisti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz ora di riposo retribuito, per ogni turno. Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 50 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Le ore prestate oltre la 40 a e fino alla 50 a settimanale sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. Per il lavoro domenicale con riposo compensativo viene corrisposta la maggiorazione del 38%. Personale viaggiante: l orario ordinario del personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di vincoli organizzativi derivanti dalla tipologia dei trasporti, che comportino assenze giornaliere continuate, è di 47 ore settimanali medie nell anno. Il limite massimo di prestazione per gli autisti è di 250 ore mensili. Possono confluire in banca ore le ore di lavoro straordinario e supplementare (part-time) e le ore di recupero della flessibilità. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica, con il sabato o con il periodo feriale spetta una quota pari a 1/26 della retribuzione di fatto mensile ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa maggiorazione dell 1,05%. Ferie Qualifica/Anzianità di servizio Durata Operai 4 settimane Impiegati fino a 10 anni 4 settimane da 11 a 18 anni 4 settimane e 1 giorno oltre 18 anni 5 settimane Permessi ROL - Ex festività Maturazione: per ogni anno di servizio (compresi periodi di assenza per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell ambito dei periodi di conservazione del posto, assenze giustificate e assenze per maternità in applicazione delle specifiche disposizioni di legge). Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese almeno pari a due settimane è considerata mese intero). Le maggiorazioni per lavoro a squadre e per lavoro notturno sono computate in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di erogazione (la frazione di ogni singolo mese almeno pari a due settimane è considerata mese intero). Lavoratori Durata Giornalieri 56 ore Turnisti 52 ore Turnisti 6x6 24 ore I compensi per la coincidenza del 15 agosto con domenica o sabato o periodo feriale e per l ex festività del 4 novembre sono corrisposti in occasione del godimento delle r.o.l. Maturazione: per ogni anno di servizio (esclusi periodi di assenza per maternità e servizio militare). Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Turnisti (8 ore): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell anno, possono usufruire nell anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno di servizio. 3

Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al Per singola malattia: 395 giorni, prolungati a 455 giorni per le gravi Operai dal 1 al 3 giorno 50% patologie indicate nel testo dal 4 al 180 giorno 100% contrattuale *. Impiegati Nel caso di più malattie si sommano primi 4 mesi di ogni malattia 100% le assenze comprese nell arco dei 912 mesi successivi 50% giorni immediatamente precedenti. Sono sempre esclusi i periodi di ricovero ospedaliero. * Gravi patologie oncologiche dalle quali risultino effetti invalidanti di terapie salvavita. Operai dopo il 180 giorno. In caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. L indennità è elevata al 100% in presenza di gravi patologie oncologiche o malattie equivalenti, dalle quali risultino effetti invalidanti di terapie salvavita. Limiti del trattamento economico: l integrazione a carico azienda viene corrisposta per un massimo di 13 mesi; nello stesso limite temporale opera la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compreso il t.f.r. Retribuzione: il trattamento economico è riferito alla retribuzione di fatto che comprende le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro a squadre qualora tali prestazioni siano già programmate prima dell insorgere della malattia. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa fino ad un massimo di sei mesi. L'aspettativa non comporta retribuzione né altri oneri per l'azienda. Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere la normale retribuzione mensile per i primi cinque mesi di assenza. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione di fatto per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto, comprensiva della maggiorazione per gli operai che nel corso dei 12 mesi precedenti siano stati addetti al lavoro a squadre per almeno 6 mesi. Nella retribuzione di fatto sono comunque comprese le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro a squadre qualora tali prestazioni siano già programmate nei giorni di congedo. Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve rientrare in servizio: - entro 8 giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese; - entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore ad uno ma non a sei mesi; - entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi. Con riferimento alle attività di volontariato nazionale/internazionale il c.c.n.l. prevede la possibilità per le aziende di concedere permessi non retribuiti e periodi di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi. Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all attività dell azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio e di formazione professionale hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo o di lingua italiana per lavoratori stranieri, i permessi retribuiti sono elevati a 250 ore pro-capite, elevabili a 300 nel caso di frequenza a corsi di alfabetizzazione. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai corsi è elevato a 2/3. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata; nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari sono arrotondati all unità superiore. Nell ambito di ogni reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento dell attività produttiva. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari (non sono retribuiti i permessi per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico) ovvero la sessione di esami negli altri casi. Inoltre i lavoratori studenti possono richiedere nel corso dell anno solare 120 ore di permessi non retribuiti da programmare trimestralmente pro quota. Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito nell arco di un anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Aspettativa per motivi personali. Per gravi motivi familiari può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; nell'ambito di questo periodo, al lavoratore a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità personali di carattere straordinario. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda anche turni notturni (tra la mezzanotte e le 6 del mattino in caso di turnazione 6x6) può essere concessa un aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi. Le assenze contemporanee non possono superare il 2% dei lavoratori con arrotondamento all unità superiore. Aspettativa per adozioni. In caso di adozioni, nazionali e internazionali, è concessa ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps un aspettativa non retribuita di 30 giorni complessivi, così ripartita: - 15 giorni per l incontro all estero con il minore; - 15 giorni per adempimenti propedeutici all ingresso del minore in famiglia. Congedo per malattia del figlio di età compresa fra 3 e 12 anni. Secondo la legge ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni all anno per le malattie di ogni figlio. Il c.c.n.l. aumenta fino a 7 le giornate e prevede che la prima giornata venga retribuita. Il congedo giornaliero deve essere richiesto con un preavviso non inferiore a 5 giorni; il congedo orario con un preavviso di almeno 48 ore. Portatori di handicap. Il c.c.n.l. richiama il disposto della L. n. 104/1992; l accordo 13.7.2016 prevede la possibilità di fruire di un congedo triennale per figli portatori di handicap e fino ai 12 anni del minore. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore a tempo indeterminato che intende accedere ai programmi terapeutici e di 4

Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore a tempo indeterminato, genitore o tutore di tossicodipendente per il quale il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, l azienda concede un periodo di aspettativa fino a 3 mesi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive; l aspettativa è concessa una sola volta per ogni soggetto assistito. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Estensione: Il trattamento di cui sopra si applica anche ai lavoratori in stato di dipendenza da alcool o altre sostanze. Il lavoratore inviato in trasferta, fuori dai limiti del comune dove è ubicata la sede di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Per le trasferte occasionali, le ore di viaggio eccedenti l orario normale di lavoro vengono retribuite con il 23% della retribuzione contrattuale conglobata (esclusi i lavoratori non soggetti a limitazioni d orario). Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile di fatto ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile di fatto. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione o di altri contratti di fornitura domestica. In caso di licenziamento (o dimissioni per giusta causa) entro 5 anni dal trasferimento il lavoratore ha diritto alla stessa indennità se rientra nel luogo di provenienza entro 6 mesi. Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Area (1) Apprendisti assunti dal 19.6.2013 Apprendisti assunti in precedenza * Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Area (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) D-2 1-12 C-3 D-2 1-20 C-2 13-24 D-2 21-40 C-3 C-3 1-12 C-2 41-60 D-2 13-24 C-3 C-3 1-20 C-1 C-2 1-12 B-3 21-40 C-2 13-24 C-1 41-60 C-3 25-36 C-2 C-2 1-20 B-3 C-1 1-12 B-2 21-40 C-1 13-24 B-3 41-60 C-2 25-36 C-1 C-1 1-16 B-2 B-3 1-12 B-1 17-32 B-3 13-24 B-2 33-54 C-1 25-36 B-3 B-3 1-16 B-1 B-2 1-12 A-3 17-32 B-2 13-24 B-1 33-54 B-3 25-36 B-2 B-2 1-16 A-3 B-1 1-12 A-2 17-32 B-1 13-24 A-3 33-54 B-2 25-36 B-1 B-1 1-16 A-2 A-3 1-12 A-1 17-32 A-3 13-24 A-2 33-54 B-1 25-36 A-3 A-3 1-16 A-1 A-2 1-12 A-1 17-32 A-2 13-24 A-2 33-48 A-3 A-2 1-14 A-1 15-42 A-2 * Per gli assunti dal 26.4.2012 il periodo di apprendistato non può essere superiore a tre anni (1) Area/Modulo di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Area/Modulo di riferimento per la retribuzione Durata minima: 6 mesi. Riduzioni della durata massima: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per infortunio, malattia o altra causa involontaria di sospensione del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell assenza. Formazione: 120 ore medie annue, ridotte a 40 ore in media annua per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica idoneo rispetto all attività da svolgere. Malattia: si applica la disciplina generale (operai). Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità, nelle misure previste dall area/modulo di appartenenza. Apprendistato a tempo determinato. E ammesso per le imprese che svolgono la propria attività a cicli stagionali. 5

Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro con almeno 10 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. E comunque consentita l assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Particolarità: Prova (vedi). Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Fattispecie. La stipulazione di contratti a termine è consentita secondo la normativa vigente; ad esempio a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (il c.c.n.l. elenca le causali ricorrenti nel settore). Limiti. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato è pari al 25% (percentuale incrementabile con accordo aziendale) del personale in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. Esclusioni. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (fino a 18 mesi per avvio di nuova azienda o unità produttiva; fino a 12 mesi per avvio di nuove linee di produzione o nuovi reparti/servizi); - da imprese start up innovative, per 4 anni dalla costituzione - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità (le attività stagionali sono individuate attraverso intese territoriali); - per l esecuzione di un servizio definito nel tempo avente carattere straordinario e/o occasionale (fino a 6 mesi, estensibili a 12 mesi previa verifica con la RSU); - con lavoratori di età superiore a 55 anni. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: i limiti temporali non si applicano ai lavoratori impiegati in attività stagionali (individuate attraverso intese aziendali/territoriali) ed alle imprese start up innovative per 4 anni dalla costituzione. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali individuate attraverso intese aziendali o territoriali. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo, per una durata complessiva di 30 giorni di calendario. Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, da richiedere con un preavviso di due giorni. E prevista una maggiorazione omnicomprensiva pari all 1,50% della retribuzione globale di fatto. Revoca del consenso: con preavviso di 1 mese (ridotto a 5 giorni lavorativi nel caso di oggettiva impossibilità) il lavoratore può revocare il consenso prestato alla clausola elastica, nelle ipotesi seguenti: - patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti con ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, riguardanti il lavoratore medesimo o il coniuge, i figli, i genitori; - assistenza di persona convivente totalmente inabile con connotazione di gravità ai sensi dell art. 3, c. 3, L. n. 104/1992; - figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell art. 3, L. n. 104/1992; - lavoratore studente; - assistenza per motivi di salute al coniuge o ad un familiare di primo grado; - esigenze legate ad altra attività lavorativa esercitata in modalità subordinata o autonoma. Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigenze che caratterizzano il settore fino al raggiungimento dell orario a tempo pieno (è richiesto il consenso del lavoratore). Le ore di lavoro supplementare prestate oltre il 15% delle ore annue concordate sono compensate con la maggiorazione omnicomprensiva del 30%. Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi). Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quelle che, sebbene svolte a distanza, non implichino l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. Criteri: il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti del lavoratore comparabile operante nei locali dell impresa, analogamente il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili interni. Orario di lavoro: si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che al telelavoratore è concessa, per la particolare natura del rapporto, una maggiore autonomia di gestione con riferimento alla collocazione della prestazione nell'arco della giornata e alla sua durata. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. Limiti. L utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare, nell arco di 6 mesi dall inserimento, la media del 10% dei lavoratori occupati dall impresa utilizzatrice a tempo indeterminato. In alternativa al limite percentuale è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 5 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell impresa. Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, del trattamento di malattia e 22,00 maternità, delle ferie e delle festività Indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa 0,50 Indennità sostitutiva del tfr 7,40 6

DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Assemblea: se la convocazione è unitaria i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 2 giorni, riducibile a uno in caso di urgenza, con l indicazione specifica dell ordine del giorno. Le ore non effettuate nell anno solare possono essere utilizzate, nel limite di due ore, nell anno successivo; qualora nell anno siano esaurite le ore disponibili possono essere anticipate, sempre nel limite di due, le ore di pertinenza dell anno successivo. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: il numero dei componenti è rapportato al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12 nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a 1.080 dipendenti; - il numero dei componenti aumenta di 3 unità per scaglioni di 240 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni fino a 3.000 dipendenti. Permessi retribuiti Dirigenti RSU: sono attribuiti i seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a una giornata al mese, cumulabili quadrimestralmente. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle unità che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità che occupano da 201 a 1.000 dipendenti; - 6 nelle unità che occupano oltre 1.000 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti del rappresentante per la sicurezza sono assunti dal delegato d impresa. Spettano permessi retribuiti pari a: - 40 ore annue per rappresentante nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 70 ore annue complessive nelle unità da 121 a 200 dipendenti; 40 ore annue per rappresentante nelle unità oltre 200 dipendenti WELFARE CONTRATTUALE Previdenza complementare Contribuzione al fondo Previmoda : - a carico azienda: 1,50% della retribuzione tabellare conglobata per 13 mensilità; - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al tfr maturato annualmente (2% della retribuzione tabellare conglobata, per i lavoratori assunti prima del 28.4.1993). Il contributo a carico azienda viene incrementato fino al 2% se il lavoratore aumenta la sua quota in misura corrispondente. Per il finanziamento dell assicurazione per i casi di premorienza e invalidità permanente, l accordo 13 luglio 2016 stabilisce a carico azienda un ulteriore contributo pari allo 0,20% della retribuzione tabellare conglobata. Assistenza integrativa Contribuzione al fondo Fasil di assistenza sanitaria a carico azienda: 7 euro/mese per i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 12 mesi. Polizze assicurative Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. L azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Contributi contrattuali Per il finanziamento dell ente bilaterale è stabilito un contributo in misura pari allo 0,15%, calcolato sulla retribuzione contrattuale conglobata, di cui 0,05% a carico del lavoratore e 0,10% a carico del datore di lavoro. Preavviso ESTINZIONE DEL RAPPORTO Operai Area-Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni B-2 e B-3 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi B-1 1 mese A-3 20 giorni A-2 e A-1 7 giorni Il recesso può aver luogo in qualunque giorno della settimana. Impiegati Area-Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni D-2 e C-3 2 mesi 3 mesi 4 mesi C-2 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo altri moduli 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. 7