Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Brescia Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Unione di Brescia POTERI E LIMITI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO E DEL FISCO Brescia, 20 novembre 2017 Carlo Colopi, Capo ad interim dell Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia
UNA DOVEROSA PREMESSA Le considerazioni svolte nel corso della giornata odierna sono frutto esclusivo del pensiero dei docenti e non hanno carattere impegnativo per l Amministrazione alla quale appartengono. Inoltre l elaborazione del materiale didattico, sebbene curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Carlo Colopi Dirigente dell Agenzia-Ispettorato Nazionale del Lavoro e Capo ad interim dell Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia.
I LIMITI DEONTOLOGICI Ispettori del lavoro e ispettori del fisco soggiacciono ai codici di comportamento Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro Codice di comportamento in uso agli ispettori del lavoro Codice di comportamento del personale dell Agenzia delle Entrate Codice deontologico della Guardia di Finanza
LA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO ART. 7 D.LGS. N. 124/2004 VIGILANZA Il personale ispettivo ha compiti di: a) vigilare sull esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro; c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell art. 8; d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d opera compiute dalle associazioni professionali, da altri Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente; e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro; f) compiere le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
MOTIVI DELL ACCESSO Richieste di intervento; Segnalazioni; Programmazione a seguito intelligence di INL INPS INAIL; Collaborazione istituzionale tra Enti; Vigilanza «a vista»; Ispezioni in cantieri ispezioni tecniche Verifiche amministrativo-contabili/tecniche
MODALITÀ DI ACCESSO Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo, i dormitori ed i refettori annessi (art.8, co.2, del DPR n.520/55). Potere di interrogare liberamente gli esercenti delle aziende, il personale e quanti siano comunque ritenuti in grado di dare informazioni utili ai fini dell attività di vigilanza, comprese le rappresentanze sindacali e gli enti di patronato (art.4, L. n.628/61; art.3, D.L. n.463/83). Il personale ispettivo deve immediatamente qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e, se necessario, informare il suo interlocutore dei poteri conferitigli dalla legge. In mancanza del tesserino, l ispezione non può avere luogo (codice di comportamento ad uso del personale ispettivo D.M. 15/1/2014) Nel dare inizio all accertamento, il personale ispettivo deve informare il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato di sua fiducia, ma l assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell attività ispettiva, né inficia la sua validità L accesso e le verbalizzazioni possono essere eseguite anche in mancanza del datore di lavoro o di un rappresentante legale o amministratore di società
MODALITÀ DI ACCESSO IL PRIVATO DOMICILIO il potere di ispezione attribuito in via generale a tutti gli organi di vigilanza in materia di illeciti amministrativi, è limitato ai luoghi diversi dalla privata dimora (art.13, L. n.689/81). il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (art. 14 Cost.) MA
L IMPEDIMENTO ALL ISPEZIONE Art. 3 D.L. 463/83: i datori di lavoro o i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari dell ispettorato del lavoro l esercizio dei poteri di vigilanza, soggiacciono ad una sanzione amministrativa da euro 1290 a euro 12910 Art. 4, comma 7, L. 628/61: chiunque non fornisce notizie legalmente richieste dall ispettorato o le fornisca scientemente errate o incomplete, è punito con l arresto fino a due mesi o con l ammenda fino a euro 516
IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO Il verbale di primo accesso Il verbale interlocutorio Gli illeciti materialmente sanabili (la diffida ex art. 13 D. Lgs. 124/2004) La prescrizione obbligatoria (rinvio) Il verbale unico I ricorsi esperibili L ordinanza ex art. 18 L. 689/81 Il ricorso giurisdizionale
I CONTROLLI FISCALI il controllo delle dichiarazioni e le eventuali omissioni, la liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte dovute, il controllo dell osservanza di tutti gli altri obblighi contabili e degli altri obblighi stabiliti normativamente ai fini Imposte dirette e dell Imposta sul valore aggiunto (e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta sugli intrattenimenti); la irrogazione delle sanzioni e la presentazione del rapporto all autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. VERIFICHE/ACCESSI ACCERTAMENTI
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (L. 212/2000) Art. 12: 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l abbiano giustificata e dell oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. 3. Su richiesta del contribuente, l esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 5. La permanenza degli operatori civili o militari dell amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell indagine individuati e motivati dal dirigente dell ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell ufficio, per specifiche ragioni. 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall articolo 13. 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
CONTROLLI FISCALI VS ISPEZIONI DEL LAVORO AE e AD non sono Ufficiali di P.G. (ma forse qualcosa di altrettanto importante) Si applica lo Statuto dei contribuenti Obbligo di qualificarsi L accesso è una semplice fase dell accertamento Accesso in locali adibiti ad azienda e soggetti iva (art. 35 L. 4/29 e art. 52 D.P.R. 633/72 ) Gli ispettori sono Ufficiali di P.G. Non si applica lo Statuto dei contribuenti Obbligo di qualificarsi L accesso è una fase cruciale dell accertamento Accesso in locali vari (dove si svolge attività lavorativa)
CONTROLLI FISCALI VS ISPEZIONI DEL LAVORO Differenza tra accesso-verifica e accertamento Potere di accesso e stazionamento anche contro la volontà dell ispezionato potere di perquisizione su autorizzazione Procura Potere di sequestro Libero potere di ispezione di documenti contabili e extracontabili L ispezione e l accertamento si svolgono principalmente con attività esterna Potere di accesso e stazionamento anche contro la volontà dell ispezionato potere di perquisizione su autorizzazione Procura Potere di sequestro Libero potere di interrogare tutti i lavoratori
CONTROLLI FISCALI VS ISPEZIONI DEL LAVORO Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova per testimoni (D. Lgs 546/92), ma possono essere valutati i documenti che contengano dichiarazioni di terzi (Cass. 7707/2013) durata della verifica fissata dall art. 12 Statuto del Contribuente Diversi tipi di verbalizzazioni I reati tributari sono stabiliti nel D. Lgs. 74/2000 Efficacia probatoria delle dichiarazioni in sede di primo accesso. Non viene rilasciata copia al datore di lavoro. Viene negato l accesso agli atti (circ. 43/2013 CdS 863/2014) termini dell accertamento fissati in base all art. 14 L. 689/81 Diversi tipi di verbalizzazioni Vari illeciti penali riscontrabili
QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA Il personale ispettivo, nei limiti del servizio cui è destinato, opera anche in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 6 D. Lgs. 124/04)
I PIÙ DIFFUSI ILLECITI AMMINISTRATIVI Il lavoro nero e la maxisanzione La riqualificazione Orario di lavoro La somministrazione illecita Le infedeli scritture sul LUL
ALTRI POTERI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO Sospensione attività imprenditoriale La diffida accertativa Conciliazione monocratica Potere di disposizione Informazioni all utenza, anche in fase di ispezione SONO IMPORTANTISSIMI!!!
RIFERIMENTI NORMATIVI leggi argomento in particolare L. 4/1929 poteri funzionari amministrazione finanziaria artt. 30-35 L. 628/1961 poteri ispettivi art. 4 L. 604/1966 disciplina dei licenziamenti individuali L. 300/1970 statuto dei lavoratori D.P.R. 633/72 accessi ispezioni e verifiche art. 52 D.P.R. 600/73 accertamento e controlli sulle imposte dirette artt. 31/42 L. 689/1981 sistema sanzionatorio L. 463/1983 poteri ispettivi art. 3 D.P.R. 917/1986 T.U. imposte sui redditi D. Lgs. 546/1992 disposizioni sul processo tributario art. 7 D. Lgs. 754/1998 modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro D. Lgs. 300/1999 istituzione delle agenzie fiscali artt. 56-72 L. 212/2000 statuto dei diritti del contribuente D. Lgs. 151/2001 T.U. maternità e paternità D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 276/2003 disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro D. Lgs. 124/2004 razionalizzazione delle funzioni ispettive D. Lgs. 81/2008 T.U. su salute e sicurezza del lavoro D.L. 112/2008 introduzione del libro unico del lavoro art. 39 L. 183/2010 misure contro il lavoro sommerso (collegato lavoro) D. Lgs. 81/2015 disciplina organiza dei contratti di lavoro D. Lgs. 148/2015 riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali D. Lgs. 149/2015 istituzione dell'agenzia Unica per le ispezioni del lavoro
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI regolamenti argomento in particolare D.P.R. 520/1955 riorganizzazione Ministero del Lavoro artt. 8-11 D.P.R. 1124/1965 T.U. assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro D.M. 757/1994 accesso agli atti documentazione ispettiva Direttiva 18/9/2008 Direttiva Sacconi sui procedimenti ispettivi D.P.C.M. 23/2/2016 D.P.R. 109/2016 organizzazione e funzionamento INL Statuto INL codici di comportamento edizioni Decr. C.G. 29/4/2016 codice deontologico della Guardia di Finanza 2016 D. D. 16/9/2015 codice di comportamento del personale dell'agenzia delle Entrate 2015 D.M. 10/7/2014 codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro 2014 D.M. 15/1/2014 codice di comportamento in uso agli ispettori del lavoro 2014 D.P.R. 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2013
RIFERIMENTI DI PRASSI circolari argomento 20/2004 razionalizzazione delle funzioni ispettive 20/2008 vademecum LUL 33/2009 sospensione attività imprenditoriale 36/2009 conciliazione monocratica 38/2010 istruzioni al personale ispettivo sul collegato-lavoro 41/2010 procedimentalizzazione attività ispettiva 02/2012 infedeli registrazioni 16/2012 attività in cantiere dei lavoratori autonomi 18/2012 lavoro intermittente 01/2013 diffida accertativa 05/2013 apprendistato 35/2013 indicazioni al personale ispettivo 43/2013 accesso agli atti lett. circ. 10478/2013 collaboratori familiari lett. circ. 14184/2014 collaboratori familiari 18/2014 esempi di sanzioni dopo il jobs act 26/2015 cambiamenti nel sistema sanzionatorio dopo il jobs act 03/2016 trasformazione delle collaborazioni in lavoro subordinato 27/2016 controlli sulla CIGS INL 3/2016 distacco transnazionale
GRAZIE PER L ATTENZIONE