Serata di formazione e aggiornamento AIO Torino

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Transcript:

Torino, 16.12.2014 Serata di formazione e aggiornamento AIO Torino Le novità fiscali per il 2015 Dott. Giorgio Brunero Dott. Umberto Terzuolo Dott. Alessandro Terzuolo

Le novità fiscali più importanti per il 2015 Le novità della Legge di Stabilità Le novità della delega fiscale Dott. Giorgio Brunero Buone notizie per gli accertamenti bancari a carico dei professionisti (recente Sentenza della Corte Costituzionale) Dott. Umberto Terzuolo La disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti La voluntary disclosure (regolarizzazione spontanea) e l autoriciclaggio Dott. Alessandro Terzuolo

Torino, 16.12.2014 Serata di formazione e aggiornamento AIO Torino Le novità fiscali per il 2015 Dott. Giorgio Brunero

Il decreto semplificazioni (D.LGS 175/2014)

Certificazioni sostituti d imposta Nuovo adempimento entro 09/03/2015 (7/3 è sabato) Invio all Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica entro 28/02/2015 (come sempre) Consegna al Collaboratore della Certificazione

6 Black list (Comunicazione relativa alle operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata) Nuova cadenza annuale (e non più mensile o trimestrale) solo per operazioni di importo complessivo superiore a 10.000,00 (precedente limite 500,00) Non ancora fissata la scadenza (probabile 10 o 20 aprile).

7 Abrogazione della comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d anno E abrogato l art. 29 co. 6 del DL 185/2008, norma che dispone l invio di un apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione d imposta per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente ai lavori che proseguono oltre il periodo d imposta.

8 Vi siete ricordati di dotarvi del Pos? per i professionisti con fatturato dell anno precedente superiore a 200.000 è scattato dal 28/02/2014 l obbligo di dotarsi del POS; per i professionisti con fatturato dell anno precedente inferiore o pari a 200.000 l obbligo di dotarsi di POS è scattato dal 30 giugno 2014; ATTENZIONE ai maggiori costi di commissioni e noleggio

9 Obbligatorio il POS negli Studi (segue) PRECISAZIONI I pazienti potranno effettuare i pagamenti delle parcelle come meglio credono (salvo il noto limite di 1.000 per i pagamenti in contanti), MA il professionista avrà l obbligo di accettare il pagamento tramite POS se l importo del pagamento supera i 30 (sotto tale cifra non ci sarà obbligo). SANZIONI?

Le novità sulle indagini finanziarie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale Dott. Umberto Terzuolo Dottore Commercialista Segretario dell Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Relatore presso Enti Nazionali di formazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

Le indagini finanziarie (verifiche Bancarie) Cosa sono: Richieste dell Amministrazione finanziaria finalizzate a ricostruire i flussi di denaro riconducibili al contribuente A chi vengono inviate: a istituti bancari ed operatori finanziari collegati al soggetto verificato Che scopo hanno: stabilire l effettiva disponibilità reddituale 11

La richiesta di informazioni e le modalità operative I soggetti a cui l Amministrazione può richiedere informazioni sono: Banche italiane e relative filiali estere Poste italiane Intermediari finanziari, S.g.r., Società d investimento, etc. Che cosa deve giustificare il contribuente? Certezze sulle movimentazioni in entrata (accrediti) Dubbi sulla movimentazioni in uscita (addebiti) 12

L oggetto delle verifiche Quali sono i conti o le operazioni verificabili? Conti intestati o cointestati Conti in disponibilità Conti dei familiari o fittiziamente intestati a terzi Operazioni fuori-conto riconducibili al contribuente 13

Cosa cambia rispetto al passato? Maggiore frequenza di utilizzo di questa tipologia di accertamento (in virtù del basso sforzo che richiede all Amministrazione) Frequente abbinamento di questa tipologia di accertamento ad altre verifiche Circolare 25/E del 2014 Ag.E. Circolare G.d.F. del 19.11.14 14

Le liste selettive L Agenzia delle Entrate, in funzione di anomalie riscontrate, quali ad esempio: frequenti prelievi/versamenti di contanti operazioni di cambio assegni apertura o chiusura frequente di conti correnti anomala localizzazione sul territorio di rapporti con istituti di credito) elaborerà una lista selettiva 15

L utilizzo delle liste selettive Lista Selettiva + Anomalie (ad es. da Redditometro, Spesometro, Studi di Settore) alto rischio di accertamento 16

Le informazioni a disposizione del Fisco L Agenzia delle Entrate è ora a conoscenza, grazie al potenziamento dell Anagrafe tributaria, di: saldo iniziale (apertura conto e inizio anno) di tutti i conti correnti saldo finale (chiusura conto e fine anno) di tutti i conti correnti totale degli accrediti sui conti correnti totale degli addebiti sui conti correnti 17

Le movimentazioni da giustificare E necessario distinguere se: 1. I conti sono intestati, cointestati, in disponibilità al soggetto verificato presunzione legale relativa l onere della prova ricade sul contribuente: come? 2. I conti non sono intestati al soggetto verificato l Amministrazione deve fornire prove (anche presuntive) che altri soggetti esercitino l attività professionale/aziendale o i conti siano fittiziamente intestati l onere della prova ricade sull Amministrazione 18

Novità sul tema: incostituzionalità prelievi = incassi La presunzione secondo cui i prelievi fatti dal professionista sul c/c non giustificati documentalmente SONO CONSIDERATI compensi/incassi È INCOSTITUZIONALE perché lede il principio di pagamento delle imposte sulla capacità contributiva Sentenza Corte Costituzionale n. 228 del 6/10/14 19

Novità sul tema: incostituzionalità prelievi = incassi Presunzione introdotta nel 2004 assimilando attività d impresa ad attività professionale la doppia contribuzione Circ. 2006 Ag.E. su prelievi di lieve entità per esigenze personali Motivazioni della Sentenza (relativa ad uno studio legale): Attività d impresa necessita di continui investimenti per generare ricavi prelievi per acquisti in nero = vendite in nero Attività professionale è una attività intellettuale svolta individualmente 20

Novità sul tema: incostituzionalità prelievi = incassi Effetti sui controlli e sul contenzioso: Controllo in essere: segnalare con memorie scritte durante il contradditorio (obbligatorio) Controllo concluso: evidenziare nel ricorso in Commissione Tributaria Ricorso già depositato: predisporre una memoria illustrativa prima dell udienza evidenziare nel dibattimento col Giudice 21

Casi pratici e risvolti sanzionatori Conto corrente verificato : dedicato esclusivamente alla attività ed intestato al professionista, alla S.t.P., allo Studio associato o al Centro Dentale S.r.l. I versamenti non giustificati sono considerati ricavi non dichiarati MA I prelievi non giustificati non dovrebbero essere automaticamente considerati costi non dichiarati tali da far supporre a ricavi non dichiarati 22

Casi pratici e risvolti sanzionatori Conto corrente verificato : promiscuo ossia NON dedicato esclusivamente alla attività del professionista ma utilizzato anche per finalità personali I versamenti non giustificati sono considerati ricavi non dichiarati MA I prelievi non giustificati e non coerenti con lo stile di vita non dovrebbero essere automaticamente considerati costi non dichiarati tali da far supporre a ricavi non dichiarati 23

Casi pratici e risvolti sanzionatori Conto corrente verificato : intestato al coniuge o ai figli del professionista o ad un soggetto terzo a cui è fittiziamente intestato I versamenti ed i prelievi devono essere giustificati qualora l Ag.E. provi (anche in via presuntiva) che i movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente soggetto a verifica, fermo restando il tema della incostituzionalità della presunzione prelievi = ricavi 24

4 consigli operativi per difendersi al meglio La fondamentale importanza del conto corrente dedicato all attività professionale; L utilissimo supporto della contabilità ordinaria rispetto a quella semplificata; L utilità della documentazione a supporto di accrediti sui propri conti; L importanza di conservare, in maniera ordinata, la documentazione che giustifichi i movimenti (rilevanti) inerenti la vita privata. 25

Come farsi assistere? In fase preventiva: Attraverso il valore della consulenza fiscale, contabile e gestionale. Conservando in maniera ordinata la documentazione importante (eventualmente dando data certa ai documenti relativi alle operazioni rilevanti quali ad esempio le donazioni). In fase di controllo: Presentandosi sempre, anche tramite delega al Commercialista, al contraddittorio. 26

La disciplina fiscale degli omaggi Dott. Alessandro Terzuolo Professore a contratto di Diritto Tributario Internazionale e Comunitario, Università di Torino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Torino. Relatore a convegni e autore su riviste del settore

Omaggi: deducibilità per i professionisti beni acquistati da professionisti e destinati ad essere ceduti gratuitamente, a titolo di omaggio, vanno distinti: - omaggi a clienti, assimilati alle spese di rappresentanza deducibili nel limite dell 1% dei compensi. (a differenza di quanto previsto per il reddito d'impresa, S.r.l. o centri dentali). Manca qualsiasi riferimento al valore unitario non superiore a 50,00 euro. Quindi 200.000 di compensi incassi nel 2014, spesa per omaggi 2.300 pagati nel 2013 300 non deducibili 28

Omaggi: deducibilità per i professionisti beni acquistati da professionisti e destinati ad essere ceduti gratuitamente, a titolo di omaggio, vanno distinti: - in caso di omaggi a dipendenti/collaboratori/tirocinanti del professionista, (non essendo prevista una specifica disciplina) il costo è deducibile al 100%, per il professionista; - in capo al dipendente/collaboratore/tirocinante, le regalie e altre erogazioni liberali in natura sono tassate se superano il limite di 258,23 29

Omaggi: deducibilità per le imprese (S.r.l. Centri Dentali o Soc. di servizi) Limite unitario di 50 per singolo omaggio, se inferiore interamente deducibile, se superiore: Limite generale dell 1,3% dei ricavi, deducibili come spese di rappresentanza, quota eccedente non deducibile 30

Voluntary disclosure e autoriciclaggio Dott. Alessandro Terzuolo Professore a contratto di Diritto Tributario Internazionale e Comunitario, Università di Torino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Torino. Relatore a convegni e autore su riviste del settore

La collaborazione volontaria LA NOVITÀ - FUTURO SCAMBIO DI INFORMAZIONI Tre ordini di cifre da pagare: Entro il 30 settembre 2015 sarà possibile sanare le attività finanziarie e/o gli investimenti detenuti all estero in violazione alla normativa fiscale. (previsione anche per irregolarità in Italia) Non siamo di fronte a uno Scudo o tantomeno ad un condono Vanno infatti pagate, per intero, le imposte evase. Vi è uno sconto sulle sanzioni (ridotte). Vanno calcolati gli interessi.

La collaborazione volontaria LA NOVITÀ 1. Le imposte non pagate su somme frutto di evasione (prelievi e versamenti non giustificati) 2. Le imposte non pagate sui redditi dell attività finanziaria o immobiliare all estero (possibilità di forfait) 3. Le sanzioni per omessa segnalazione (RW) Tecnicismi su approvazione di scambio di informazione ancora da definirsi

VANTAGGI Sanatoria di posizioni irregolari Riduzioni delle sanzioni Variazioni del futuro dei c.d. tax heaven Sanate omessa e infedele dichiarazione La collaborazione volontaria No anonimato SVANTAGGI No fase esplorativa per preventivo Risvolti su altre posizioni riconducibili al contribuente che si autodenuncia Sanatoria penale parziale

L autoriciclaggio Nuovo reato tributario introdotto nel codice penale Colpisce il reimpiego di somme frutto di reato. Interessa l ambito tributario per i connessi reati: Falsa fatturazione Dichiarazione fraudolenta Dichiarazione infedele (importi non dichiarati > a 50.000 di imposta per anno) Esimenti Solamente se utilizzato per godimento personale e mera utilizzazione Pene severe

Cautela nelle dichiarazioni fornite Nuovo reato tributario specifico per la procedura di voluntary disclosure Lo commette chi, nell ambito della procedura di regolarizzazione, esibisce o trasmette atti o documenti falsi (in tutto o in parte) o comunque fornisce dati e notizie non rispondenti al vero (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni). Va segnalato inoltre che la procedura di regolarizzazione può essere presentata una volta sola, quindi dichiarando tutte le disponibilità all estero.

Dibattito Per eventuali dubbi o informazioni potete contattarci Telefono: 011 77.16.835 - Fax: 011 77.78.669 Corso Tassoni 31/A - 10143 Torino e-mail: info@studioterzuolobrunero.it www.studioterzuolobrunero.it RIPRODUZIONE RISERVATA