Le Certificazioni non prevedono ravvedimento

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 40 06.02.2015 CU 2015: la trasmissione entro 5 giorni Le Certificazioni non prevedono ravvedimento Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Le correzioni alle Certificazioni Uniche devono essere trasmesse entro 5 giorni. E questo uno dei principali chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2015 del 29 gennaio 2015. I sostituti d imposta potranno correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall articolo 2 del decreto legislativo 175/2014, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista che rimane fissata nella data del 7 marzo, (spostata a lunedì 9 perché il 7 marzo cade di sabato). Le sanzioni previste sono stabilite in 100 euro per ogni certificazione errata od omessa e non si potrà applicare l articolo 12 del D.Lgs. 472/1997: le tempistiche non lo concedono. Eventuali ritardi secondo l Amministrazione Finanziaria, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento e non consentirebbero di rendere disponibile la precompilata nei termini previsti. Premessa Con la nuova Certificazione Unica (CU 2015) si profilano importanti novità per i sostituti d imposta e per i lavoratori autonomi. La CU2015 sostituisce, a partire dal periodo d imposta 2014, il vecchio CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi emessa in forma libera su carta intestata dell azienda. Numerose sono le novità: dalla grafica ai dati, ai destinatari. La CU2015 deve essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per via telematica, all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. 1

È la prima volta che i redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni corrisposti vengono certificati con un apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate. Fino allo scorso anno, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e le provvigioni erano comunicati in forma libera da ciascun sostituto d imposta. Sostituto d imposta Dal 2015 ENTRO IL 28 FEBBRAIO ENTRO IL 7 MARZO Consegna ai percettori dei dividendi il CUPE Consegna ai dipendenti e altri lavoratori la CU Trasmissione telematica delle CU all Agenzia (il CUPE non va inviato) L obbligo dell invio telematico L obbligo di trasmettere telematicamente all Amministrazione Finanziaria la Certificazione Unica entro il 7 marzo, trova la propria giustificazione nel debutto del nuovo Mod. 730 precompilato. A partire dal periodo d imposta 2014 l Amministrazione Finanziaria dovrà, infatti, fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito. In proposito, l Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la vecchia certificazione con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche: i dati relativi al coniuge e familiari a carico ; i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730); i redditi di lavoro autonomo abituale ; altre tipologie reddituali, quali le provvigioni. 2

Devono essere inviate telematicamente entro il 7 marzo tutte le Certificazioni Uniche, anche quelle relative a redditi che potenzialmente non possono essere dichiarati con il Mod. 730 (ad esempio, reddito di lavoro autonomo abituale). L invio telematico della certificazione unica non sostituisce l obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. Sostituto d imposta Comunicazione Unica Modello 770 Semplificato Entro il 7 marzo Entro il 31 luglio Tuttavia l Amministrazione Finanziaria, per poter predisporre la nuova dichiarazione precompilata dovrà utilizzare anche altre informazioni: - disponibili in Anagrafe tributaria; - trasmesse da soggetti terzi (es. somme relative ad oneri detraibili o deducibili comunicate da istituti bancari o assicurativi). Per verificare la completezza, la qualità e la tempestività di trasmissione dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata l Amministrazione Finanziaria si avvale di un apposita unità di monitoraggio. I termini di presentazione Dal 2015 il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica all Agenzia delle Entrate: direttamente, tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998. Le Certificazioni Uniche rilasciate dai sostituti d imposta, devono essere consegnate ai percettori entro il 28 febbraio e devono essere tutte inviate all Agenzia entro il 7 marzo, anche se attestano tipologie reddituali che non andranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata. 3

Art. 4, nuovo comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/98 (aggiunto dall art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - c.d. Decreto Semplificazioni ): [...] 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. [...]. I TERMINI DI PRESENTAZIONE CU 2015 2 MARZO 2015 9 MARZO 2015 12 MARZO 2015 Termine per la consegna della Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il 28 febbraio 2015 cade di sabato e conseguentemente il termine dell adempimento è prorogato al primo giorno lavorativo utile. Termine per l invio telematico all Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2015. Il 7 marzo 2015 cade di sabato e quindi il termine per l invio slitta al lunedi successivo. Nel caso di trasmissione errata della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione di quella corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (termine prorogato al 9 marzo per il 2015). Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. Le sanzioni E prevista una sanzione pari ad 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo). 4

Art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Per espressa disposizione normativa, la sanzione di 100,00 si applica senza la possibilità di beneficiare della c.d. sanzione unica derivante dal cumulo giuridico. Non è contemplato il ravvedimento L Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2015 tenutosi il 29 gennaio 2015, ha evidenziato che, in caso di errori nella compilazione e nell invio della nuova CU, non si può ipotizzare una regolarizzazione spontanea a opera del sostituto, ricorrendo, all istituto del ravvedimento operoso: non è contemplato il pagamento della sanzione ridotta ex articolo 13 del Dlgs 472/1997. IN CASO DI ERRORI NELLA COMPILAZIONE E NELL INCIO DELLA NOVA CU NO RAVVEDIMENTO OPEROSO NO SANZIONE RIDOTTA La motivazione fornita riguarda la tempistica dell obbligo: l invio delle certificazioni nelle scadenze prefissate è necessario per consentire l elaborazione della dichiarazione precompilata che deve essere resa disponibile online per i contribuenti entro il 15 aprile. La risposta evidenzia solo un analisi sostanziale e per niente tecnica. Infatti il ravvedimento operoso si applica, in linea di principio, a tutte le violazioni tributarie, così come viene evidenziato anche dalla circolare 180/E/1998 della stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, non ci sarebbero ragioni tecniche per ritenere che la violazione sulla Certificazione Unica non sia ravvedibile. Un altro punto da evidenziare è che l invio della CU riguarderà anche i soggetti titolari di partita Iva che non saranno coinvolti dalla precompilata per cui sarebbe auspicabile che l Amministrazione Finanziaria rivedesse la problematica almeno per questa parte di contribuenti. 5

SI AUSPICA L ANALISI DELLA PROBLEMATICA ALMENO PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA - Riproduzione riservata - 6