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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 08/11/2013, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Con ricorso pervenuto il 17/04/13, preceduto da reclamo in data 26/09/12 riscontrato negativamente dall intermediario in data 8/10/12, la ricorrente chiede, previo accertamento dell illegittimità della condotta da questi tenuta, che venga disposta l apertura di una trattativa tra le parti volta a trovare soluzioni di ausilio che consentano di ripianare le obbligazioni restitutorie relative alle rate (di mutuo, n.d.r.) scadute e di riattivare il rapporto di finanziamento attraverso una remissione in termini. Deduce a tal fine di aver contratto un mutuo fondiario con l odierno resistente per l acquisto di prima casa, di avere presentato in data 6/12/10 istanza di sospensione delle relative rate rimasta priva di riscontro e di averne Pag. 2/7

perciò sospeso il pagamento nell erroneo convincimento che la stessa fosse stata accolta. Espone, inoltre, che in conseguenza di ciò e senza alcun preavviso, l intermediario, a suo dire illegittimamente, ha disposto il blocco del conto corrente sul quale venivano addebitate le rate, comunicato la decadenza dell odierna ricorrente dal beneficio del termine e la risoluzione del contrato di mutuo e segnalato il suo nominativo quale sofferenza in CRIF. Con le proprie controdeduzioni in data 1 /07/13, l intermediario ha contestato la versione dei fatti della controparte ed ha fornito la prova documentale dell avvenuto riscontro negativo della predetta istanza, comunicato con sua del 2/02/11 (v. all. 4 di parte resistente). Ha inoltre evidenziato che l eventuale accoglimento o rigetto delle istanze di cui si tratta compete in via esclusiva al Gestore del Fondo di solidarietà per l acquisto della prima casa (Consap), mentre all intermediario è demandato esclusivamente il compito di inoltrare la domanda e la relativa documentazione. L intermediario ha anche segnalato che nel caso di specie il rigetto dell istanza è stato motivato dalla esclusione della tipologia di lavoro a tempo determinato, come quello svolto dalla odierna ricorrente, da quelli previsti dal Ministero competente per usufruire della detta agevolazione. In ragione di quanto esposto il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, senza altro dedurre con riferimento alle ulteriori contestazioni della ricorrente. Tanto premesso, si rileva quanto segue in DIRITTO Le domande svolte dalla ricorrente devono essere dichiarate irricevibili nella parte in cui sono finalizzate ad ottenere la condanna del resistente ad un facere -, oltretutto di contenuto indeterminabile quale lo svolgimento di una trattativa negoziale - che non può essere pronunciata da questo Arbitro non rientrando in alcuna previsione di possibile condanna della parte all esecuzione specifica di un obbligo e non essendo stata formulata alcuna domanda di condanna dell intermediario al risarcimento del danno per equivalente monetario. Pag. 3/7

Del resto, anche a volerle interpretare come finalizzate ad ottenerne una statuizione di condanna al risarcimento del danno, non potrebbe non rilevarsene l infondatezza. L intermediario ha infatti dimostrato di avere a suo tempo riscontrato l istanza di sospensione comunicandone l esito negativo con sua 2/02/11, esito peraltro rimesso in via esclusiva alla valutazione di altro soggetto (Consap), sia pure con lettera la cui ricezione è contestata dalla ricorrente. Ma in ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa ricorrente, la pretesa mancata comunicazione del rigetto dell istanza non avrebbe costituito violazione dell art. 10 dell Accordo ABI 18/12/09, vertendosi nella specie in tema di istanza di sospensione ai sensi della L. 244/07 e del Regolamento approvato con D.M. 21/06/10 il cui art. 6 stabilisce oneri di comunicazione a carico dell intermediario solo nel caso in cui il Gestore del Fondo di solidarietà abbia positivamente accertato la ricorrenza dei presupposti per il relativo accoglimento. La disciplina applicabile nella specie (ora integrata dalle disposizioni del c.d. Decreto Salva Italia che hanno rifinanziato il detto Fondo di solidarietà consentendo la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell intera rata di mutuo per l acquisto di prima casa) non prevedevano dunque alcun onere di comunicazione a carico dell odierno resistente. Con riferimento poi alle censure relative all avvenuto blocco del conto corrente, non può non rilevarsi il difetto di prova che le connota, essendosi la ricorrente limitata ad una generica doglianza al riguardo, senza fornire idonei elementi di valutazione e senza allegare alcuna documentazione comprovante quanto dedotto, neppure per quanto concerne la data del blocco o l entità dell esposizione maturata. Quanto alla lettera 31/07/12 - con la quale la Banca ha segnalato l esistenza di n. 23 rate insolute per tot. 138.155,17 al 30/06/12, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, preavvertendo la destinataria della segnalazione in CRIF in difetto di pagamento del dovuto si deve rilevare quanto segue. E fuor di dubbio che l istituto della decadenza dal beneficio del termine non richiede comportamenti colpevoli del debitore, ben potendo l esercizio del relativo potere trovare fondamento in accadimenti a questi non riferibili o in Pag. 4/7

condotte a questi ascrivibili ma non colpose (v. art. 1186 cod. civ.) che diano luogo al mutamento non transitorio delle sue condizioni economiche, divenute così inidonee, seppure non in misura tale da integrare la nozione di insolvenza, a garantirne i futuri adempimenti, ciò che legittima il creditore ad esigere immediatamente l intera prestazione. Al contrario, la risoluzione per inadempimento, che nella specie trova incontestato fondamento nel mancato pagamento di un numero di rate ampiamente superiore al limite quantitativo di cui all art. 40 TUB, determina il venir meno del rapporto contrattuale per un inadempimento grave del debitore, a questi direttamente imputabile. Ne segue che, non essendo le due fattispecie e le corrispondenti discipline giuridiche assimilabili, come già evidenziato in precedente pronuncia di questo Collegio (v. dec. ABF N. 4953/13 DEL 30.09.2013), il creditore non può avvalersene cumulativamente come fatto nel caso di specie, dovendosi invece ritenere che l esercizio della facoltà di ottenere la risoluzione del rapporto per grave inadempimento del debitore assorba e superi la volontà di ottenerne la mera decadenza dal beneficio del termine, costituendo quest ultima un minus rispetto a quella. Merita inoltre rilevare come anche nel caso di decadenza dal beneficio del termine, come in quello di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l intermediario non potrà esigere se non quanto ancora dovuto per rate già maturate e per residuo capitale, oltre agli eventuali interessi di mora e spese, non potendo pretendere gli interessi sulle rate a scadere secondo quanto previsto nell originario piano di ammortamento, proprio perché venutone meno il presupposto di maturazione, costituito dalla dilazione nella restituzione di quanto a suo tempo erogato. Con riferimento all art. 15 del D.P.R. n. 7 del 1976 concernente la condizione risolutiva apposta ex lege ai contratti di mutuo fondiario (modificativo della corrispondente previsione dell art. 39 del R.D. 646 del 1905 poi abrogato dall art.161 n. 1 del TUB), il cui esercizio non comportava, secondo un orientamento, l estinzione del rapporto contrattuale in ragione della specialità della disciplina dovuta alla stretta correlazione tra erogazione della provvista e raccolta tramite collocazione di cartelle fondiarie, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti ritenuto di assimilare l effetto proprio del Pag. 5/7

verificarsi della detta condizione risolutiva a quello della risoluzione per grave inadempimento, così escludendo l obbligo del debitore di corrispondere anche gli interessi sulle rate successive al verificarsi della condizione stessa. Al riguardo si sono così espresse: In tema di mutuo fondiario, in ipotesi di inadempimento del mutuatario, l esercizio della condizione risolutiva da parte dell istituto di credito determina la risoluzione del rapporto di mutuo. Ne discende l obbligo del mutuatario di provvedere alla immediata restituzione della intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo della rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto. Ne consegue altresì che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all importo integrale delle semestralità già scadute la sola quota di capitale residua, e non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere e che sul credito così determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora... (Cass. SSUU 19/05/08 n. 12639). Ed altrettanto è a dirsi, stante il medesimo venir meno del meccanismo di rateizzazione, anche in caso di mera comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi oltretutto di vicenda non necessariamente conseguente ad inadempimento del debitore, nella quale, a maggior ragione, non troverebbe ragione d essere un trattamento per questi peggiorativo rispetto a quello riservato al debitore gravemente inadempiente. Per tali ragioni e limitatamente alla domanda di accertamento dell illegittimità della condotta tenuta dall intermediario sotto tale specifico profilo, il ricorso merita di essere accolto, dovendosi ritenere non cumulabili le volontà di comunicare la decadenza dal beneficio del termine e quella di avvalersi della risoluzione del contratto di finanziamento. Merita da ultimo rilevare che la lettera 31/07/12 ricevuta dalla ricorrente per sua stessa ammissione, contraddice la doglianza relativa al difetto di preavviso di iscrizione del suo nominativo in CRIF, secondo l insegnamento del Collegio di Coordinamento dell ABF che ammette con qualsiasi mezzo la prova dell assolvimento del relativo onere di previa informativa (v. ABF dec. Coll. Coord. 24/09/12 n. 3089). Pag. 6/7

P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7