SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOCI



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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOCI Quando si parla di somministrazione di alimenti e bevande all interno di circoli privati ci si riferisce alla possibilità di avere all interno della sede del circolo un punto di ristoro, tipo bar, dove solo i soci possono consumare al momento bevande o snack. La somministrazione di alimenti e bevande è un attività che il Circolo può decidere di svolgere per i propri associati quando ha almeno 100 soci e una consistente attività istituzionale. Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235, regolamenta la procedura da seguire per ottenere l autorizzazione a svolgere tale attività. In base al suddetto Decreto, per poter iniziare la somministrazione di alimenti e bevande, la Struttura di base deve presentare al Comune la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 L. 241/1990), in cui il Presidente della Struttura di base dichiara: l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; il tipo di attività di somministrazione; l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8 del D.P.R. 917/1986; che il locale dove e' esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Il modello di SCIA va ritirato in Comune (spesso è predisposto un fac-simile proprio per i circoli privati). Si dovrà, quindi, presentare insieme alla SCIA: 1) Dichiarazione di Affiliazione rilasciata dalle ACLI; 2) Nulla Osta per la somministrazione di alimenti e bevande ACLI con l indicazione del numero di soci (almeno 100); 3) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale del circolo (il Presidente); 4) autorizzazione sanitaria per i locali, in duplice copia, con le relazioni e gli allegati richiesti dalla ASL; 5) Atto costitutivo e Statuto registrato della Struttura di base; 6) Certificato di impatto acustico di cui all articolo 8 della legge 26.10.1995, n. 447 (legge quadro sull impatto acustico) ed anche in riferimento alla relativa legge regionale; 7) Certificazione relativa al rispetto della pressione sonora, di cui al D.P.C.M. 215/99 e certificazione comprovante l agibilità del locale; 8) Planimetria del locale firmata da un tecnico abilitato corredata di relazione tecnica. Il D.P.R. 235/2001 va integrato con le Leggi Regionali e i Regolamenti Comunali emanati in materia, pertanto, potranno essere richiesti alla Struttura di base ulteriori requisiti e documenti da allegare alla SCIA (ad es. è demandata alla Regione la competenza a legiferare per stabilire i requisiti di igiene edilizia dei locali, a sua volta il Comune può regolamentare in tale ambito). 1

La Struttura di base deve avere almeno 100 soci. Se il Comune ha una bassa densità di popolazione, il Sindaco ha facoltà di autorizzare la somministrazione anche ai circoli che hanno meno di 100 soci, per questa deroga bisogna presentare una specifica richiesta al Comune. La somministrazione di alimenti e bevande ai soci può essere iniziata il giorno stesso in cui si è inviata al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con i relativi allegati. L'Amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per effettuare i controlli sull'attività oggetto della Segnalazione e verificare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge. Decorsi 60 giorni il provvedimento si considera consolidato ma l'amministrazione potrà intervenire in caso di pericolo di danno per il pubblico interesse. Se il circolo intende somministrare bevande alcoliche è necessario inviare una comunicazione preventiva al Questore (ai sensi dell art. 2 bis della L. 131/2012). In caso di variazione del rappresentante legale (cambio Presidente) o in caso di scioglimento della Struttura di base, apposita comunicazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata al Comune dove ha sede il circolo e alla Questura se somministra bevande alcoliche. Se il circolo cambia sede, dovrà rifare l intera procedura di richiesta al Comune allegando alla Segnalazione certificata di inizio attività i documenti e certificati relativi ai locali della nuova sede, va rifatta anche la comunicazione alla Questura se si vuole somministrare bevande alcoliche. HACCP In base al D.Lgs. 155/97 denominata normativa HACCP - chi maneggia gli alimenti deve aver frequentato un corso e conseguito il relativo attestato sulla normativa igienico sanitaria, questi corsi vengono periodicamente organizzati dalla Regione o dalla Provincia o dalla Camera di commercio. Il D.Lgs. 155/97 prevede di attuare dei precisi programmi di autocontrollo rivolti a prevenire i rischi per la salute di chi consuma gli alimenti e le bevande, infatti, bisogna tenere sotto controllo l intero processo di preparazione, confezionamento, manipolazione, distribuzione e vendita dei prodotti alimentari, ciò al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi o conseguenti alle diverse fasi, valutando i punti critici per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, sicurezza che è direttamente correlata all igienicità degli ambienti, delle attrezzature e dei criteri di lavoro. Nella metodologia prevista dal sistema HACCP si definiscono, inoltre, le procedure di intervento in caso di non conformità ed il monitoraggio nel tempo del programma stesso. Per le suddette finalità, tra le persone che maneggiano gli alimenti, dovrà essere nominato il Responsabile HACCP, colui che garantirà che il deposito, la manipolazione, la somministrazione degli alimenti e delle bevande siano effettuati in modo igienico, e che redigerà e firmerà i piani di autocontrollo. Il Responsabile HACCP deve essere nominato attraverso un atto formale dalla Presidenza del circolo, in caso contrario la responsabilità ricade sul Presidente del circolo. BEVANDE ALCOLICHE E SUPER ALCOLICHE 2

La somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche ha dei limiti ben definiti dalla legge sia con riguardo ai soggetti a cui può essere rivolta, sia alle modalità e agli adempimenti da seguire. Innanzitutto è vietato somministrare alcolici o super alcolici ai minori di 16 anni, a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica e alle persone ubriache, anche se socie. I minorenni in ogni caso non possono essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Le Strutture di base che somministrano alcolici o superalcolici e che proseguono la loro attività dopo le ore 24 devono avere presso l'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei soci che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida. In ogni caso si deve interrompere la somministrazione delle bevande alcoliche e super alcoliche alle ore 3 e non si può riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore. Ulteriori restrizioni all orario possono essere deliberati a livello di legislazione regionale o comunale. All'entrata, all'interno e all'uscita del locale si devono esporre le tabelle informative sui sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e quelle per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida. Per poter somministrare bevande alcoliche o super alcoliche è necessario richiedere all Ufficio Tecnico di Finanza (costituito all interno dell Agenzia delle Dogane) l apposita licenza UTF. A tale scopo è necessario compilare un modulo da ritirare presso l UTF su cui andrà applicata anche una marca da bollo da 14,62 e allegata una fotocopia della comunicazione di inizio attività. Tale licenza andrà rinnovata quando c è una variazione dei dati della licenza originale (es. cambio del rappresentante legale, cambio sede del circolo). In caso di estinzione della Struttura di base, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata la comunicazione all Ufficio Tecnico di Finanza (ove esistente, utilizzare il modulo apposito fornito dall Ufficio). Se il circolo intende somministrare bevande alcoliche è necessario inviare una comunicazione al Questore (come previsto dall art. 2 bis della L. 131/2012). REGIME FISCALE In presenza di precisi requisiti, la somministrazione di alimenti e bevande di tipo da bar rivolta ai soci del circolo può usufruire di un particolare regime fiscale agevolato: non viene considerata attività commerciale, quindi, non imponibile né ai fini IRES né IVA (rif. D.P.R. 22.12.1986 n. 917, art. 148 comma 5, D.P.R. 26.10.1972 n. 633, art. 4 comma 6). Per beneficiare del suddetto regime di favore, devono sussistere necessariamente e contemporaneamente le seguenti condizioni per la Struttura di base: 3

1) essere affiliata ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno (come appunto le ACLI); 2) essere un Associazione di Promozione Sociale, pertanto, essere iscritta al relativo registro nazionale o regionale; 3) avere un proprio Statuto registrato che contenga tutte le clausole richieste dall art. 148 del D.P.R. 917/1986, dall art. 4 del D.P.R. 633/1972 e dall art. 3 della L.383/2000; 4) adempiere alle clausole previste dall art. 148 del D.P.R. 917/1986, dall art. 4 del D.P.R. 633/1972, e dall art. 3 della L.383/2000 (es: sovranità dell Assemblea dei soci, approvazione annuale del rendiconto economico finanziario da parte dell Assemblea dei soci, redazione e tenuta libro verbali, effettività del rapporto associativo, etc.) ; 5) rivolgere la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci; 6) svolgere l attività di somministrazione nella sede in cui vengono svolte anche le attività istituzionali; 7) la somministrazione di alimenti e bevande deve essere un attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; 8) gestire direttamente l attività di somministrazione (quindi: tramite soci volontari che si alternino alla mescita, oppure tramite personale dipendente assunto direttamente dalla Struttura di base). Se viene meno anche una sola delle condizioni sopra elencate, l attività di somministrazione andrà considerata commerciale, pertanto, sarà imponibile sia ai fini IRES che IVA. CONTRATTO PER CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELL ATTIVITÀ DI MESCITA Nel caso in cui la Struttura di base non possa svolgere direttamente l attività di somministrazione di alimenti e bevande (quindi, né tramite soci volontari né tramite personale dipendente assunto dal circolo), si potrà cedere l attività di mescita in gestione ad un terzo, il quale dovrà possedere sia la partita IVA che avere i requisiti professionali e morali richiesti dalla Regione (in sostituzione dell iscrizione al REC). E da tenere presente che con l affidamento dell attività al gestore, viene meno il regime fiscale di favore: il gestore assumerà direttamente diritti e obblighi dell attività di somministrazione e tutte le relative entrate saranno per il medesimo di tipo commerciale. Il gestore seguirà inoltre gli adempimenti e obblighi richiesti dalla normativa regionale e dalla Camera di Commercio. Se per la concessione in gestione dell attività di somministrazione, la Struttura di base riceve dal gestore un canone (anche a titolo di rimborso spese) quest entrata avrà natura commerciale, con relativo obbligo per il circolo di avere la partita IVA, tenere la relativa contabilità e rispettare le condizioni previste dall art. 149 del DPR 917/1986 per non perdere la qualifica di ente non commerciale. LA SOMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE RIVOLTA SOLO AI SOCI L art. 64 del Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59, comma 9, ha apportato una modifica al comma 1 dell articolo 10 della legge 25.08.1991 n. 287, inasprendo la sanzione amministrativa per chi esercita l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione. 4

Ad oggi, quindi, se un circolo somministra ai non soci incorrerà in una sanzione che può ammontare da 2.500 a 15.000. A tale sanzione amministrativa si affiancheranno anche la sanzioni tributarie per il mancato versamento dell Iva e delle altre imposte. ********* Schematizziamo, infine, le altre regole fondamentali cui debbono attenersi le Strutture di base che intendono gestire l attività di somministrazione di alimenti e bevande: il locale non deve dare sulla pubblica via né essere visibile dall esterno (a tale scopo si può utilizzare il sistema della doppia porta all entrata e oscurare i vetri); all esterno del locale non deve essere pubblicizzata l attività di mescita; tenere in luogo visibile l elenco delle bevande e degli alimenti con i rispettivi prezzi; pagare l eventuale tassa annuale di concessione per il rilascio della licenza sanitaria istituita da alcune Regioni (da non confondersi con la licenza igienico-sanitaria rilasciata dal Comune); vi è l obbligo di iscriversi ai ruoli comunali per il pagamento della tassa rifiuti TARSU (spesso per le associazioni è fissata un apposita tariffa); conservare sempre nel circolo il Libro soci, i Rendiconti economici-finanziari approvati annualmente dall Assemblea dei soci con il Libro dei Verbali che documentano e testimoniano l effettiva attività associativa svolta dal circolo, infatti, come già ribadito, la somministrazione di alimenti e bevande deve essere complementare ed accessoria rispetto all attività istituzionale. Nei locali delle Strutture di base (sia con mescita che senza) è vietato fumare ed è necessario segnalare tale divieto con l apposito cartello affisso alle pareti. Principali riferimenti normativi: D.P.R. 235/2001 D.P.R. 917/1986, artt. 148 e 149 D.P.R. 633/1972, art. 4 D.Lgs. 155/97 L. 287/91 Circolare Minist. Interno 19.02.1972, n. 10. 941/12000.A (1) Circolare Minist. Interno 30.04.1996, n. 559/C. 19144, 12000. A (1) Leggi regionali (da cercare nella propria Regione) Regolamenti comunali (da cercare nel proprio Comune) 5