La Due Diligence per il mercato del legno



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Transcript:

Antonio Brunori PEFC Italia Isabella Nobili Dottore Forestale La Due Diligence per il mercato del legno Aspetti normativi, tecnici e pratici a tre mesi dall entrata in vigore del Regolamento EU 995/2010 SEMINARIO Due Diligence 2013 Regolamento EU 995/2010 30/11/2012, Villa Manin di Passariano, Codroipo (UD)

C ont ten nuti Parte 1 - Il legno illegale Parte 2 - Il Regolamento UE 995/2010 Parte 3 - Due Diligence System Parte 4 - Il Regolamento e l Italia Parte 5 - PEFC e DDS

Il legno illegale Par rte 1 Che cos e il legno illegale? Quali sono le conseguenze economiche, ambientali e sociali del taglio e del commercio di legname illegale? Qual e il quadro normativo internazionale?

Legno illegale Il legno illegale comprende le fasi di raccolta, trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti derivati per i quali si rileva una violazione i delle leggi nazionali o internazionali. Una consistente parte del legname in Europa e nel mondo proviene da fonti illegali 80% 20% del legname tagliato delle foreste in alcune zone (come es. Amazzonia) è fuori legge o senza permessi di taglio. del legname importato nell Unione Europea proviene da risorse illegali (Fonte Parlamento Europeo Dati 2010) 1/5 del legname a fini energetici importato nell Unione Europea proviene da risorse illegali, prevalentemente da RUSSIA, INDONESIA e CINA (Fonte Dati WWF 2006) Dal 2009 l Italia è il principale importatore di legname in Europa e il quarto al mondo! Questo espone il nostro Paese a molti rischi!

legno illegale - rischi

legno legale - Normativa Nel 2003 l UE ha iniziato il percorso per contrastare il legno illegale con il Piano d Azione FLEGT Nel 2008 il Congresso statunitense ha promulgato una legge innovativa che vieta il commercio illegale di piante e relativi prodotti (Lacey Act) Nell ottobre b 2010 l UE adotta il Regolamento UE 995/2010 che mira a combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività e rappresenta il completamento ideale al FLEGT (CE N. 2173/2005) basato su accordi volontari bilaterali (VPA) fra l UE e determinati paesi esportatori.

Par rte 2 Il Regolamento UE 995/2010 A cosa serve? Quali prodotti riguarda? Quando entrerà in vigore? Chi sono i soggetti interessati? Che obblighi comporta?

a cosa serve? Il Regolamento e o Il Regolamento 995/2010 EU Timber Regulation (EU TR) è un provvedimento adottato nel 2010 per contrastare il commercio di legname e di prodotti del legno di origine illegale all interno della UE. Quali prodotti sono interessati dal regolamento? Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all All. I del Regolamento CEE 2658/87. Sono esclusi dall applicazione del regolamento: carta stampata, riciclato, bambù tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato i prodotti dotati di licenze FLEGT o CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione)

Il Regolamento e o Quando entrerà in vigore? Il Regolamento diverrà attuativo ti in tutti tti i Paesi Membri il 3 Marzo 2013. Chi sono i soggetti interessati? Il Regolamento investe la filiera del legno a vari livelli, interessando in particolar modo due macro categorie: 1. gli operatori, ovvero coloro che immettono per primi legname e prodotti derivati nel mercato europeo (proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori) 2. i commercianti, ovvero coloro che rivendono legname e prodotti legnosi già immessi sul mercato UE (imprese di prima e seconda lavorazione, imprese di trasformazione, cartiere)

Il Regolamento e o Quali sono gli obblighi previsti? Il Regolamento 995/2010 stabilisce: 1. il divieto d immissione sul mercato UE di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati 2. l obbligo di osservanza della cosiddetta Due Diligence per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE legname e derivati attraverso misure per la verifica dell origine legale delle merci 3. l obbligo della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti per i commercianti attraverso il mantenimento per cinque anni di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti. La maggior parte delle prescrizioni del Regolamento UE n.995/2010 si applica alle imprese che per prime immettono il legno e i prodotti in legno sul mercato comunitario.

Schema Reg. ue 995/2010

Livelli coinvolti

Par rte 3 Due Diligence System il sistema di Dovuta Diligenza previsto dal Regolamento UE 995/2010 Che cos è? Che cosa prevede? A chi si applica? Di quali elementi si compone? come si applica?

Due Diligence System Che cos e la Due Diligence? La Due Diligence (o Dovuta Diligenza, DD) è un sistema per la verifica dell origine legale delle merci da parte dei soggetti che immettono per primi sul mercato UE il legno ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione. Che cosa prevede? Nell ambito del Regolamento UE 995/2010, la DD prevede che gli operatori europei del settore del legno debbano applicare adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato illegalmente o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale. a chi si applica? Il Sistema di Due Diligence (DDS) si applica alla categoria degli operatori e cioè : proprietari boschivi imprese di utilizzazione importatori

Applicazione della norma Obbligo di Due diligence per gli operatori Gli operatori dovranno implementare un sistema di DD per garantire l origine legale del legname e derivati che si compone di 3 elementi fondamentali: Informazioni concernenti l approvvigionamento dell operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato procedure di valutazione del rischio che consentono all operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale procedure di mitigazione del rischio. Obbligo di tracciabilità per i commercianti Nell ambito dell intera catena di approvvigionamento, i commercianti devono essere in grado di identificare: gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed eventualmente, t i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati. I commercianti conservano tali informazioni per almeno cinque anni.

elementi della DDS

Due Diligence System Come si applica la DDS? Il Sistema di DD può essere applicato dall operatore stesso o da un Organismo di Monitoraggio (Monitoring Organisation, MO) accreditato presso la Commissione Europea. Come funziona? (Reg. UE 607/2012) Gli operatori applicano il DDS a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati. Nell'applicare il DDS, gli operatori sono in grado di dimostrare: le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.

Sanzioni Ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie e di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla Normativa stessa. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L art. 19 del Regolamento UE 995/2010 prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori: 1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; 2. sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; 3. immediata sospensione dell autorizzazione ad esercitare un attività commerciale.

CONSIDERAZIONI Il Regolamento 995/2010 è certamente un passo in avanti per quanto riguarda problematiche a cui anche il consumatore finale presta sempre più attenzione. In attesa di atti delegati, permangono alcune criticità a livello europeo come: l armonizzazione dei Sistemi di DD (in particolare l albero delle decisioni ) e l armonizzazione dei meccanismi di controllo. opportunita e vantaggi per: 1) Le aziende che non subiranno il Regolamento come atto dovuto ma che sono, o saranno nell immediato, capaci di immettere sul mercato legna di provenienza legale, avranno certamente vantaggi competitivi e senza oneri aggiuntivi; 2) L immagine di tutto il settore legno migliorerà: con l applicazione del Regolamento il pregiudizio di base che ancor oggi mina la reputazione dell intero settore usi i il legno allora contribuisci i i al disboscamento potrebbe essere superato

CONSIDERAZIONI Attraverso opportune e attente politiche di marketing si potrebbe allora affermare che: tutto il legno (unico fra i materiali) utilizzato in UE è di provenienza certa e certificata (legale) l e non favorisce quindi i processi di deforestazione, desertificazione, perdita della biodiversità e quant altro altro anzi è naturale, rinnovabile, fonte di immagazzinamento CO2 e QUALE ALTRO MATERIALE PUO DIRE LA STESSA COSA?

Par rte 4 Il Regolamento e l Italia Lo stato dell arte al 30/11/2012 Autorita competente Organismi di Monitoraggio Standard Nazionale di DD Considerazioni finali

Italia situazione al 30/11 Autorità Competente L Autorità Competente per l applicazione del Regolamento in Italia è il MIPAAF, che avrà il compito di verificare la conformità al Regolamento UE 995/2010 delle iniziative correlate alla DD. Il MIPAAF dovrà designare un Organismo di Controllo per le attività di vigilanza e definire procedure e modalità specifiche per l espletamento dell attività. Organismi di Monitoraggio Gli Organismi di Monitoraggio (MO, enti pubblici o privati) sono in fase di accreditamento presso la DG Ambiente della Commissione Europea. Gli MO verranno resi noti il 18/12 e si occuperanno dello sviluppo e monitoraggio del sistema di DD a livello nazionale.

Italia Standard Nazionale Standard nazionale Non è ancora disponibile uno standard riconosciuto a livello nazionale. Allo stato attuale, ogni Azienda può implementare un suo sistema di DD. Il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 ha implicitamente riconosciuto gli standard di Catena di Custodia PEFC e FSC come una base di partenza per l implementazione di un sistema di DD da parte delle aziende. Malgrado la definizione di tutti gli elementi del sistema non sia ancora completa, è necessario che imprese e aziende inizino ad organizzare i propri sistemi in vista della scadenza perentoria del 3 Marzo 2013.

Par rte 5 Programme for Endorsement of Forest Certification schemes www.pefc.it 25

Il legno è testimone delle sue origini PRODOTTI LEGNOSI Legname esboscato Segherie e aziende di prima trasformazione Aziende di seconda trasformazione 26

Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) garantisce la gestione Certificazione di Catena di Custodia (CoC) garantisce l origine del materiale legnoso Foresta certificata Azienda Certificata Prodotto certificato

Collegamento tra PEFC e DDS - 1 L'Unione Europea ha approvato il regolamento (EU) 995/2010 per prevenire il commercio di legname illegale in Europa. Questa attività è già svolta, su base volontaria, dall attuazione della certificazione di Catena di Custodia PEFC. Il sistema PEFC ha sviluppato dal 2010 un proprio sistema di DD, interno alla certificazione di Catena di Custodia, che può essere usato come base per un sistema di Due Diligence in accordo ai requisiti della EU TR (Regolamento UE 607/2012).

Collegamento tra PEFC e DDS - 2 La EU TR, attraverso il Regolamento di Esecuzione (UE) 607/2012 non qualifica la certificazione PEFC (o ogni altro schema di certificazione forestale) come prova automatica (green lane) di rispondenza ai requisiti della Regolamento 995/2010 Tuttavia riconosce lecertificazioni i i volontarie di parte terza come una base di partenza per l implementazione da parte delle aziende di un sistema di DD che garantisca la provenienza legale sia del materiale certificato che del resto delle loro forniture di materia di origine forestale. La certificazione di CoC PEFC è quindi tecnicamente considerata strumentale

Collegamento tra PEFC e DDS - 3 Perché la certificazione di CoC PEFC è tecnicamente considerata strumentale all implementazione del DDS? Perché è adeguata per minimizzare il rischio di commercializzazione (nel mercato comunitario) di legname e/o prodotti in legno di origine illegale, rischio che, secondo la terminologia utilizzata dalla EU TR, sarebbe così considerato trascurabile. La conferma arriverà dopo il 18 dicembre, quando si conosceranno anche i nomi delle Organizzazioni di Monitoraggio per la verifica della norma in Italia. PEFC, nel frattempo, modificherà lo standard per inserire ulteriori elementi propri della DDS, così che chi si certificherà avrà meno procedure e carte da fare per la Due Diligence.

CONCLUSIONI IL Regolamento 995/2010 diventerà attuativo il 3 Marzo 2013 ma la DOVUTA DILIGENZA delle aziende italiane è già in corso. La Due Diligence intesa come impegno politico e divulgativo per orientare certe scelte di consumo e affiancare l utenza privata, tecnica e istituzionale nella crescita delle competenze necessarie per affrontare questo importante passaggio normativo da parte del PEFC Italia è già in corso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI PEFC Italia www.pefc.it GRAZIE PER L ATTENZIONE!