Giugno 2008 EUROPA REGNO UNITO



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EUROPA Giugno 2008 REGNO UNITO Nella sentenza Vodafone del 4 luglio 2008, la High Court ha giudicato le norme inglesi in materia di Controlled Foreign Company (C.F.C.) contrarie al diritto comunitario. 1.- Premessa Nella sentenza del 4 luglio 2008, la High Court ha stabilito che la legislazione inglese sulle C.F.C. è contraria al principio della libertà di stabilimento, sancito dall art. 43 del Trattato CE. Pertanto, le norme sulle C.F.C. contenute nelle sezioni 747 e 748 dell Income and Corporation Taxes Act del 1988 (ICTA) non possono essere applicate nei confronti di società controllate residenti in Stati membri UE. 2.- La legislazione inglese in materia di C.F.C. La disciplina inglese sulle C.F.C. prevede che gli utili conseguiti da una società non residente, controllata da una società residente nel Regno Unito, siano tassabili in capo a quest ultima società (in proporzione alla sua quota di partecipazione), qualora il livello di tassazione nello Stato in cui risiede la società controllata sia sensibilmente inferiore a quello nel Regno Unito. In particolare, le disposizioni contenute nelle sezioni 747 e 748 dell ICTA mirano a combattere i fenomeni di elusione fiscale in cui società capogruppo residenti nel Regno Unito fanno confluire i propri redditi in società controllate ossia C.F.C. residenti in Stati caratterizzati da un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello del Regno Unito ( 1 ). Le norme sopra citate, e segnatamente la sezione 748(3), operano laddove una delle ragioni principali dell utilizzo delle C.F.C. sia il risparmio fiscale. ( 1 ) Con riferimento alla disciplina italiana sulle C.F.C. (contenuta nell art. 167 t.u.i.r.), si può osservare che essa fa esplicito riferimento alle imprese, società ed altri enti controllati, residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, cioè i c.d. paradisi fiscali, precedentemente inclusi nella c.d. black list e che non confluiranno nella emananda white list. Di conseguenza, nel caso della legislazione italiana in materia di C.F.C. il problema della compatibilità con il diritto comunitario non dovrebbe porsi, in quanto l ambito soggettivo dell art. 167 t.u.i.r. riguarda le imprese, le società e gli altri enti residenti in Stati esclusi dalla nuova white list.

3.- Il caso Vodafone e l accertamento dei funzionari dell Inland Revenue inglese. I fatti esaminati dal giudice inglese riguardano la società Vodafone Investments Luxembourg Sarl, costituita in Lussemburgo nel 2000 dalla controllante Vodafone, residente nel Regno Unito. Nella specie, Vodafone Investments Luxembourg Sarl aveva erogato dei finanziamenti ad altre società del gruppo, residenti in Germania, per l acquisizione della società Mannesmann. In base alle citate disposizioni C.F.C., l Inland Revenue (l Amministrazione finanziaria inglese) ha considerato direttamente tassabili in capo alla società controllante Vodafone gli utili conseguiti da Vodafone Investments Luxembourg Sarl, rappresentati dagli interessi derivanti dai finanziamenti erogati alle società tedesche. La società Vodafone ha così impugnato l accertamento davanti agli Special Commissioners ( 2 ). Gli Special Commissioners hanno respinto il ricorso con il quale Vodafone sosteneva che la normativa inglese in materia di C.F.C. violasse il principio della libertà di stabilimento contenuto negli artt. 43 e 48 del Trattato CE. La società ha quindi proposto appello innanzi alla High Court. 4.- La High Court inglese richiama la sentenza Cadbury Schweppes della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Nella sentenza della High Court del 4 luglio 2008, il giudice Evans Lombe ha fatto riferimento alla sentenza Cadbury Schweppes della Corte di Giustizia ( 3 ). In quest ultima decisione, riguardante un caso analogo, il giudice di Lussemburgo aveva affermato che il diritto comunitario consente l applicazione di norme antielusive da parte di uno Stato membro, soltanto nei confronti di società estere controllate utilizzate in operazioni totalmente fittizie ( wholly artificial arrangements ), aventi come unico obiettivo l elusione d imposta. Sempre la sentenza Cadbury Schweppes, afferma che la costituzione di una Controlled Foreign Company in uno Stato membro che comporti anche un risparmio d imposta è garantita dall art. 43 del Trattato CE. Pertanto, l applicazione di una legislazione nazionale antielusiva come quella inglese sulle C.F.C., che fa mero riferimento al livello di tassazione nello Stato della società controllata si pone in contrasto con la libertà di stabilimento prevista dal diritto comunitario. L applicazione di norme C.F.C. è ammessa dal diritto comunitario soltanto laddove: (i) la costituzione di una C.F.C. in uno Stato membro rientri in una operazione totalmente fittizia al solo ( 2 ) Nel Regno Unito, gli Special Commissioners rappresentano il primo grado di giudizio nelle controversie fiscali. ( 3 ) Sentenza del 12 settembre 2006, causa C-196/04.

scopo di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale; (ii) la C.F.C. non eserciti nello Stato membro di residenza alcuna effettiva attività commerciale ( genuine economic activities ). Nel caso Vodafone, dunque, la High Court ha rilevato che la sezione 748(3) dell ICTA, vigente ratione temporis, non rispetta il diritto alla libertà di stabilimento ex art. 43 del Trattato CE, così come interpretato anche dalla sentenza Cadbury Schweppes. 5.- Il dispositivo e gli effetti della sentenza Vodafone. La High Court ha dunque ritenuto necessaria una modifica della normativa inglese sulle C.F.C, al fine di riconoscerne la compatibilità con il diritto comunitario. Il giudice inglese suggerisce quindi l introduzione di una clausola che limiti l applicazione della legislazione C.F.C. ai soli casi in cui l unico scopo dell operazione sia quello di ottenere un risparmio d imposta (nel Regno Unito). Detta clausola riguarderà le finalità dell operazione ossia le valide ragioni economiche (c.d. motive test). Di conseguenza, le disposizioni inglesi sulle C.F.C. non potranno essere applicate in capo alla società appellante Vodafone, fino all avvenuta modifica che le renderà compatibili con il diritto comunitario. Considerata la notevole importanza della questione giuridica oggetto del presente procedimento ossia l applicabilità della legislazione inglese sulle C.F.C. alle società controllate residenti in altri Stati membri, l Inland Revenue ha già annunciato che proporrà ricorso innanzi alla Court of Appeal ed, eventualmente, alla House of Lords. In attesa di una modifica normativa, le disposizioni C.F.C. inglesi dovrebbero essere disapplicate nel caso in cui la C.F.C. residente in uno Stato membro svolga attività commerciali effettive (c.d. bona fide commercial operations ). ASIA FEDERAZIONE RUSSA Principali novità nella politica fiscale della Federazione Russa. 1.- Introduzione. Una delle novità più significative del 2007 nel sistema fiscale russo è consistita nel documento programmatico con cui il Ministero delle finanze ha delineato l evoluzione della normativa tributaria per il triennio 2008-2010. In tale documento sono state individuate 20 aree di intervento,

tra le quali: la tassazione sui dividendi, il transfer pricing, la tassazione delle operazioni su titoli, l introduzione del consolidato fiscale, la nozione di domicilio fiscale, la normativa CFC, nonché le norme contro l abuso delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (cc.dd. misure anti- treaty shopping ). 2.- Obiettivi per il trienno 2008 2010. Nel corso del 2008 lo stesso Ministero delle Finanze ha pubblicato un nota integrativa che indica altresì gli obiettivi della normativa fiscale per il triennio 2008-2010, come di seguito riassumibili: esenzione sin dal 2008 dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate; sviluppo delle procedure di riscossione e di rimborso in materia di Iva; perfezionamenti, effettivi sin dal 2008, nel calcolo del reddito complessivo personale; bozza di riforma in materia di transfer pricing; bozza di riforma in materia di consolidato fiscale. I principali obiettivi stabiliti per l'anno 2009 ricalcano, in linea generale, gli indirizzi prospettati per il 2007. Molteplici cambiamenti sono stati annunciati nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione fiscale, della disciplina dell'adempimento spontaneo, dell imposizione delle persone fisiche, delle accise, della tassa di estrazione di risorse naturali, di cui evidenziamo oltre alcuni interessanti aspetti. 2.1.- Mercato dei titoli. Redditi di capitale derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate: i redditi di capitale derivanti dalla vendita di partecipazioni sono ad oggi tassati come redditi ordinari con aliquota del 24%. Sebbene non siano ancora disponibili i dettagli relativi alla natura delle modifiche normative in questo specifico settore, l attesa riforma fiscale delle partecipazioni qualificate vuole avvicinare il sistema fiscale russo alla prassi internazionale. Meccanismo della ritenuta sui dividendi distruibiti: è stata introdotta una semplificazione

nell applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti al trustee (ossia al fiduciario russo) qualora il beneficiario finale sia persona non residente. 2.2.- Stabile organizzazione. Concetto di stabile organizzazione: in deroga alla prassi internazionale, si presume che una società straniera abbia una stabile organizzazione in Russia, se ivi svolga un effettiva ed abituale attività d impresa, ancorchè sia priva di una sede fissa di affari. Tale modifica è volta ad attribuire un domicilio fiscale in Russia a quelle attività, come le vendite "fuori dai locali dell'impresa" o i servizi alla clientela, che non richiedono necessariamente un ufficio o una sede. 2.3.- Sviluppo delle tecniche di imposizione. Limitazioni alla deducibilità delle perdite da fusione: i cambiamenti previsti sono rivolti ad ostacolare la prassi delle società che acquistano imprese in perdita, con conseguente fusione, al fine di compensare i propri utili imponibili. 2.4.- Transfer pricing. Tassazione degli interessi: allo stato attuale gli interessi sui prestiti, cambiali, etc. non ricadono nella disciplina del transfer pricing. Si prevede di colmare tale lacuna quanto prima. * * * 3.- Conclusioni. Da queste premesse può attendersi una significativa riforma del sistema fiscale russo. Poiché tuttavia il procedimento normativo è alquanto lungo e laborioso, appare verosimile che non tutte le sopra menzionate novità entreranno in vigore o saranno approvate in forma di legge entro il 2009. A conferma di ciò, deve considerarsi che già la nota ministeriale del 2008 non ha confermato alcune iniziative prospettate nel documento programmatico del 2007, quali l introduzione del concetto di sede amministrativa come criterio di residenza, della normativa CFC, ovvero di norme per ostacolare l abuso dei trattati contro le doppie imposizioni (così dette misure anti-treaty

shopping ). In ogni caso, la recente prassi adottata dal Ministero delle Finanze di pubblicare una dichiarazione di intenti sulla normativa fiscale di prossima emanazione costituisce un segno positivo. Consente infatti ai contribuenti di adeguare le loro aspettative e pianificazioni fiscali, e contribuendo ad un generale incremento di stabilità ed affidabilità del sistema fiscale in Russia. SUD AMERICA Incentivi fiscali per gli investimenti in nuovi beni per attività industriali e infrastrutture L'8 aprile 2008 la legge 26360 ha introdotto un regime transitorio per incentivare gli investimenti in nuovi beni per attività industriali e per infrastrutture nel periodo da ottobre 2007 a settembre 2010. I contribuenti otterranno i seguenti vantaggi: - recupero immediato dell'iva pagata per l acquisto dei beni o infrastrutture tramite rimborso o compensazione con altre imposte nazionali; in alternativa, - ammortamento accelerato dei beni per investimenti in nuovi progetti effettuati nello stesso periodo. Entrambi i benefici possono essere richiesti simultaneamente qualora i prodotti relativi ai progetti siano tutti esportati. La legislazione è simile a quella emanata nel settembre 2004 (con legge 25924) in vigore fino a settembre 2007. La legge prevede che per i lavori di ristrutturazione si deve intendere: - ogni lavoro avente come scopo la promozione di attività produttive; - la creazione di energia, il trasporto e/o la distribuzione. - la produzione, il trasporto e/o la distribuzione di idrocarburi; - l esplorazione e/o lo sfruttamento di miniere; - i lavori per lo sfruttamento di sorgenti d'acqua. Al fine di ottenere i benefici di cui sopra, tutti i predetti lavori devono essere approvati dal Ministero di investimenti pubblici e di servizi.

a cura di: Giovanni Moschetti g.moschetti@studiomoschetti.com Bruno Nichetti b.nichetti@studiomoschetti.com Alessandro Vigna a.vigna@studiomoschetti.com