Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio. edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici



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Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici RIFERIMENTI: Art. 1, commi da 344 a 349, l. n. 296 del 2006, in materia di risparmio energetico Art. 16 bis Tuir, rubricato Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (introdotto dall art. 4, d.l. n. 201 del 2011 e con effetto dal 1 gennaio 2012) Art. 11, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, rubricato Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico Art. 11, comma 13 ter, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, contenente disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012 Aggiornamento agli artt. 14, 15 e 16, d.l. 4 giugno 2013, n. 63, recante Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia per la definizione delle procedure d infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale e attualmente in corso di conversione. di Leda Rita Corrado (Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l Università degli Studi di Milano-Bicocca, giornalista pubblicista) RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) una parte delle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Più volte prorogato negli anni passati, dal 2012 questo trattamento di favore è oggi elemento integrante del nostro sistema tributario grazie all introduzione dell art. 16 bis Tuir ad opera dell art. 4, d.l. n. 201 del 2011.

Con l art. 11, comma 1, d.l. n. 83 del 2012, per le spese documentate sostenute dal 12 agosto 2012 fino al 30 giugno 2013 sono stati innalzati la misura della detrazione (dal 36% al 50% delle spese documentate) e il limite delle spese ammesse al beneficio (da 48.000 euro a 96.000 euro per unità immobiliare). Con l art. 16, d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (attualmente in corso di conversione) questi maggiori importi sono confermati fino al 31 dicembre 2013 ed è stata introdotta una ulteriore detrazione del 50% delle ulteriori spese documentate per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo (d.lgs. n. 42 del 2004), ridotte nella misura del 50%. I soggetti beneficiari. Le spese interessate sono quelle sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nell Annuario del Contribuente, l Agenzia delle Entrate ribadisce che possono beneficiare della detrazione, sostenendo le spese relative agli interventi, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l immobile sul quale sono stati effettuati i lavori, e inoltre i soci di cooperative divise e indivise, l inquilino o il comodatario, i soci delle società semplici, gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli

strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. La sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l immobile intestato all altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c), d), d.p.r. n. 380 del 2001), riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile, la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari ed è calcolata sul 25% del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita o di assegnazione. Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all esercizio dell arte o della professione ovvero all esercizio dell attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all acquirente persona fisica per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

In caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell immobile ricevuto in locazione, le restanti rate possono essere detratte dall erede che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). I lavori. La detrazione compete per le seguenti tipologie di lavori: a) interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. a), b), c), d), d.p.r. n. 380 del 2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (art. 1117 c.c.); b) interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. b), c), d), d.p.r. n. 380 del 2001), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Questo trattamento di favore è stato espressamente confermato anche per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari di contributo ad hoc (art. 1, comma 3, d.p.r. 4 luglio 2012), relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta (art. 11, comma 13 ter, d.l. n. 174 del 2012); d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,

attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, l. n. 204 del 1992) f) interventi relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico; h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) interventi relativi all adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; l) interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Tra le spese in relazione alle quali opera il beneficio sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. La procedura per fruire della detrazione. Si applica il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia di cui al d.m. 18 febbraio 1998, n. 41. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a: a) effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (indicando anche l art. 16 bis Tuir), il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; b) qualora sia previsto dalla disciplina sulle condizioni di sicurezza nei cantieri, comunicare preventivamente all Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori; c) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (ad esempio contratto di affitto) e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti; d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non titolari di partita Iva, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all esecuzione degli stessi. Nell Annuario del Contribuente, l Agenzia delle Entrate ricorda che occorre inoltre conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti: - le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestato che gli interventi di ristrutturazione effettuati rientrano tra quelli agevolabili; - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; - ricevute di pagamento dell ICI (ora IMU), se dovuta; - delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; - in caso di lavori effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori. * * * RISPARMIO ENERGETICO Le agevolazioni per il risparmio energetico sono così disciplinate dall art. 1, commi da 344 a 349, l. n. 296 del 2006: - per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati

nell allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al d.lgs. n. 192 del 2005, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo; - per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla l. n. 296 del 2006; - per le spese documentate relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo; - per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Il medesimo trattamento è riservato anche in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Questa disciplina trova applicazione anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013, ma la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 1, comma 48, l. 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall art. 11, comma 2, d.l. n. 83 del 2012). L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla misura delle quote annuali in cui la detrazione è ripartita tra gli anni 2007 e 2011 (cfr. annuario del Contribuente e circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). L art. 14, d.l. n. 63 del 2013 (in corso di conversione), recependo la direttiva 2010/31/UE, ha introdotto una disciplina nazionale volta a favorire la riqualificazione e l efficienza energetica del patrimonio immobiliare attraverso l innalzamento della detrazione dal 55% al 65% anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2013, con l esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Il medesimo trattamento di favore si applica alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117 bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. L art. 15, d.l. n. 63 del 2013 (in corso di conversione) ha esteso l applicabilità della disciplina in materia di interventi di efficienza energetica (art. 14 del decreto) e di interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (art. 16 del decreto) nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi.

La procedura per fruire della detrazione. La detrazione è concessa secondo la medesima procedura prevista per le ristrutturazioni edilizie nel d.m. 18 febbraio 1998, n. 41, descritta sopra. Devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell edificio (art. 6, d.lgs. n. 192 del 2005), qualora introdotta dalla regione o dall ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L attestato di qualificazione energetica comprende anche l indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell edificio o dell unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica ovvero per l attestato di qualificazione energetica rientrano negli importi detraibili. Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2013