CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro è differenziata a seconda della natura dei beni ceduti 3% per la cessione d'azienda comprendente solo beni mobili ed avviamento. L atto di compravendita deve contenere: il valore complessivo dell azienda che le parti hanno concordato (valore venale); il corrispettivo delle rimanenze e dei cespiti; il valore dell avviamento; gli eventuali crediti e debiti ceduti. Nel caso siano presenti anche lavoratori dipendenti, si rende necessario evidenziare nell atto: i crediti d imposta da TFR; i debiti (quali TFR, ferie e permessi non goduti); i ratei di 13ª e 14ª mensilità, che sono passività future e non costi per l acquirente. Imposte dirette (art. 86, comma 2, D.P.R. n. 91/1986) Plusvalenza Trattasi della differenza tra il corrispettivo e il costo storico dei beni aziendali, al netto delle quote di ammortamento accantonate o non dedotte. Qualora l atto di cessione contenga un valore unico (non dettagliato in funzione dei vari beni), il calcolo della plusvalenza va effettuato sulla differenza tra: il prezzo di cessione; il costo non ammortizzato per ogni singola voce di bilancio. R.M. 8 febbraio 199, n. 9/199 - la plusvalenza va quantificata in relazione all intera azienda come universalità e non ai singoli beni ceduti, con la conseguenza che concorrono alla sua formazione anche quei beni che non sono suscettibili di generarla, come ad esempio le merci. La determinazione complessiva della plusvalenza è conseguente:
al risultato algebrico di tutte le componenti (merce - attrezzatura - avviamento), tenendo conto dell ultimo valore fiscale confrontato con il corrispettivo della cessione. Ai fini dell imposta di registro, l avviamento è sempre tassabile, a nulla rilevando se esiste o meno un corrispettivo in base ad una valutazione «commerciale». ai fini dell'imposta di registro ai fini delle imposte sul reddito sul valore venale o commerciale dell'azienda sul corrispettivo di vendita effettivamente incassato art. 86, D.P.R. n. 91/1986 - «concorre alla determinazione della plusvalenza anche l avviamento realizzato unitariamente mediante cessione a titolo oneroso» Corte di Cassazione, sentenza 9 maggio 1985, n. 288 ha escluso l efficacia automatica del valore accertato ed eventualmente definito ai fini dell'imposta di registro anche ai fini delle imposte sul reddito; ha affermato che l'accertamento di una plusvalenza tassabile deve in ogni caso trovare il proprio supporto in precisi elementi di fatto comprovanti, senza equivoco, l'occultamento totale o parziale del prezzo realizzato. L'Ufficio delle Imposte deve provare la pattuizione e la corresponsione di un prezzo a titolo di plusvalenza di cessione, compreso il valore di avviamento. CTR, decisione 5 luglio 1990, n. 5016 - «la plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi è soltanto quella incassata a titolo oneroso dal cedente. Il valore di avviamento, accertato ai fini dell'imposta di registro, può avere solo carattere indicativo». Ministero delle Finanze, risoluzione 1 luglio 1980, n. 9/143 - «la definizione ai fini dell'imposta di registro non può, di per sé, spiegare automatica efficacia anche ai fini delle imposte dirette in quanto intervenuta sul "valore" del bene; ma non può escludersi che essa possa avere non di meno rilevanza presuntiva con altri elementi».
corrispettivo oneroso meno ultimo valore fiscale delle rimanenze - cespiti - avviamento costo non ammortizzato differenza algebrica positiva uguale Plusvalenza patrimoniale imponibile - Cessione dell azienda Cessione Ultimo valore fiscale Plusvalenza algebrica Merce 30.000 rimanenze alla data della cessione 45.000-15.000 Attrezzature 20.000 12.000 + 8.000 Avviamento 50.000 0 + 50.000 Totali 100.000 43.000 plusvalenza tassabile Può accadere che, a seguito della cessione di un negozio (ad esempio, dettaglio di abbigliamento), il valore delle rimanenze finali determinate per il cedente in base all art. 92, D.P.R. n. 91/1986, sia più elevato dell effettivo valore di mercato che le parti hanno definito nell atto di cessione; ciò determina una minusvalenza da confrontare con le plusvalenze dei cespiti e dell avviamento - trattasi di una somma algebrica. Bilancio UE La plusvalenza è collocata nel conto economico alla voce E.20 - provento straordinario - da imputare per competenza tenendo conto della data di effetto del passaggio di proprietà come risultante da atto notarile. cessione atto notarile 28 dicembre 2005 - effetto immediato - plusvalenza 2005; cessione atto notarile 28 dicembre 2005 - effetto 2006 - plusvalenza 2006 La plusvalenza da cessione di azienda non è soggetta ad IRAP.
Dal 2004 è stata abrogata l imposta sostitutiva del 19% prevista nel caso di cessione di aziende possedute da almeno tre anni. Nel caso di cessione da parte di una società di capitali, è dovuta l aliquota IRES del 33%. Tassazione nell esercizio di realizzazione Nella dichiarazione dei redditi non si procede ad alcun tipo di variazione. Tale scelta è motivata dalla convenienza che la plusvalenza, dichiarata unitamente al reddito d impresa, possa essere assorbita: dal riporto di perdite degli esercizi precedenti; dalla presenza di rilevanti oneri deducibili. Rateizzazione plusvalenza (art. 86, D.P.R. n. 91/1986, comma 4) «Le plusvalenze realizzate [ ] concorrono a formare il reddito [ ] se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni [ ] a scelta del contribuente, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto». La plusvalenza può essere rateizzata in 5 periodi di imposta qualora: l azienda sia posseduta da almeno tre anni; si continui ad esercitare attività imprenditoriale o sia messa in liquidazione in attesa di riscuotere i pagamenti rateizzati della cessione. Nell ipotesi della rateizzazione della plusvalenza, occorre preliminarmente verificare: il periodo di possesso dell azienda da almeno tre anni (1.095 giorni); il possesso deve essersi verificato dalla data di costituzione o precedente contratto di acquisto. acquisto avvenuto il 15 luglio 2000; cessione effettuata il 31 luglio 2005; plusvalenza realizzata 50.000 euro. La durata è superiore a 3 anni e, pertanto, esiste la possibilità di rateizzazione. In sede di dichiarazione dei redditi: si determina il periodo di rateizzazione (massimo 5 anni); effettua la «variazione in aumento» e la «variazione in diminuzione». Rilevazione contabile Valore in Variazione in Variazione in contabilità aumento diminuzione Plusvalenza patrimoniale 50.000 10.000 50.000
Negli esercizi successivi si procede ad una «variazione in aumento» di 10.000 euro. Imposte differite Nel caso di società di capitali, quanto sopra avrà riflesso nella quantificazione delle imposte da pagare per l esercizio d imposta in cui si è manifestata la plusvalenza. Nel 2005 - anno in cui si è manifestata la plusvalenza - si paga un ammontare inferiore di imposte, in quanto una quota parte della plusvalenza è rinviata a tassazione negli esercizi successivi. Tale differimento fa sorgere l obbligo di rilevare un accantonamento nel passivo - fondo imposte differite. Una società di capitali ha realizzato una plusvalenza di 100.000: tassazione IRES 33% = 33.000 da suddividere in 5 periodi d imposta. A fine esercizio 2005, in sede di rilevazione delle imposte, si distinguono: le imposte dovute e da versare (imposte correnti); dalle imposte differite da pagare in esercizi successivi. Ditta individuale l azienda è posseduta da meno di tre anni; l intera plusvalenza è tassata interamente nel modello RG o RF. 1. Tassazione nel quadro RF o RG Il Sig. Rossi ha ceduto nel 2005 l azienda, acquistata nel 1986, realizzando una plusvalenza di 100.000 euro contabilizzata nel conto economico 2005 dichiara l importo nel reddito d impresa con l aliquota progressiva IRPEF Tale scelta è motivata dalla possibilità di utilizzare, per esempio: le perdite di anni precedenti trattandosi di soggetto in contabilità ordinaria; dalla presenza di rilevanti oneri deducibili; dalla possibilità di usufruire della detrazione del 36% per lavori edili. 2. Rateizzare Il contribuente può rateizzare la plusvalenza nel reddito d impresa in quote costanti
nell esercizio stesso o nel successivo, ma non oltre il quarto se continua l attività ma deve continuare un attività d impresa. 3. Tassazione separata Periodo di possesso dell azienda da almeno 5 anni (1.855 giorni); il possesso deve essersi verificato dalla data di costituzione o precedente contratto di acquisto. In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RF, si apporta una «variazione in diminuzione» pari all importo della plusvalenza, con rinvio della al quadro relativo alla tassazione separata. La plusvalenza è dichiarata nel quadro RM con la possibilità di imputare al collaboratore familiare la quota di spettanza. L'art. 1, comma 1, lettera g), D.P.R. n. 91/1986 consente la tassazione separata: all imprenditore individuale con eventuale riparto ai collaboratori familiari; ai soci di società di persone limitatamente all ipotesi di avvenuta e preventiva messa in liquidazione della società, a condizione che: l'azienda sia posseduta da più di 5 anni. Tale scelta è conveniente, in quanto si evita l aliquota ordinaria IRPEF, le addizionali, l IVS. La plusvalenza tassabile è pari a 50.000 - è dovuto l acconto del 20%. Proprietario imprenditore (società o imprenditore individuale) La plusvalenza concorre alla determinazione del reddito d impresa e si può optare: per la tassazione ordinaria; per la tassazione in quote costanti per 5 anni a condizione che l azienda sia posseduta da almeno 3 anni e vi sia continuità; per la tassazione separata - azienda posseduta da almeno 5 anni da imprenditore individuale o società di persone se realizzata dopo la messa in liquidazione.
Tassazione della cessione di azienda Tipo di impresa Periodo di possesso Meno di tre anni Almeno tre anni Più di cinque anni Tipo di tassazione Ord. Rat. Separ. Ord. Ord. Ord. Rat. Separ. Impresa individuale Sì No No Sì Sì Sì Sì Sì Società di persone Sì No No Sì Sì Sì Sì No Società di capitali Sì No No Sì Sì Sì Sì No Venerdì, luglio 2006