Comune di Ferrara Servizio Organizzazione, Formazione, Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse Umane Prot. Gen. n _ Prot. Pers. n.

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1 Comune di Ferrara Servizio Organizzazione, Formazione, Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse Umane Prot. Gen. n _ Prot. Pers. n Ferrara, Al Direttore Generale Al Segretario Generale Ai Dirigenti di Settore Ai Dirigenti di Servizio Ai Responsabili di Unità Organizzativa Alle OO.SS. Loro Sedi CIRCOLARE N. 7 OGGETTO: disciplina del rapporto di lavoro a termine - CCNL del Il CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, stipulato il , ha ridefinito il rapporto di lavoro a termine, sostituendo la precedente disciplina contenuta nel CCNL del e successive modificazioni ed integrazioni. Alla luce delle nuove previsioni, si ritiene che debbano essere riviste le disposizioni impartite con circolare n. 4 del per l'applicazione al personale a tempo determinato di alcuni istituti contrattuali, quali il periodo di prova, i termini di preavviso e le ferie. Con la presente circolare s'intende disciplinare compiutamente quegli istituti normativi la cui regolamentazione è rimessa, nel dettaglio, alle valutazioni discrezionali dei singoli enti ed offrire un quadro di riferimento il più possibile completo ed esaustivo per la gestione del rapporto a termine. Per quanto di seguito non precisato si rimanda alle disposizioni impartite per il personale a tempo indeterminato relativamente agli stessi istituti. PERIODO DI PROVA Il lavoratore assunto con contratto a termine, con qualsiasi profilo professionale e categoria, a tempo pieno o a tempo parziale, è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in: 1. tre giorni per i rapporti inferiori ad un mese 2. due settimane per i rapporti da un mese fino a sei mesi

2 3. quattro settimane per i rapporti superiori a sei mesi Per assunzioni molto brevi, inferiori a tre giorni, il periodo di prova ha necessariamente una durata minore di quanto stabilito al punto 1; in tale ipotesi la sua scadenza coincide con quella del rapporto non potendo comunque protrarsi oltre tale termine. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il. periodo di prova è infatti sospeso in caso d'assenza per ferie, malattia, permessi non retribuiti, permessi retribuiti per matrimonio ed in tutte le altre ipotesi d'assenza dal lavoro espressamente previste da specifiche disposizioni di legge. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva, salvo il caso che sia in corso una legittima causa di sospensione del rapporto, tra quelle indicate nel punto precedente, per la quale la legge o il CCNL impongano la conservazione del posto. In presenza di una delle predette cause di sospensione del rapporto, l'amministrazione può recedere dal contratto solo dopo che sia decorso il periodo stabilito dalla legge o dal CCNL, mentre il dipendente, rinunciando alla tutela prevista in suo favore, può sempre dare le dimissioni senza obbligo di preavviso o di pagamento della relativa indennità sostitutiva. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, nel caso venga posto in essere dall'amministrazione, deve essere motivato. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente s'intende confermato in servizio. Il responsabile della struttura alla quale il lavoratore è assegnato è tenuto ad informare per iscritto il Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane dell'eventuale mancato superamento del periodo di prova, con indicazione delle relative motivazioni. Per i lavoratori assunti dalle graduatorie circoscrizionali, il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato alla Circoscrizione competente. Tale comunicazione deve essere fatta pervenire, anche a mezzo fax, inderogabilmente prima della data di scadenza del periodo di prova, in modo che l'ufficio preposto possa provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro entro i termini previsti, oltre i quali non è più possibile esercitare il diritto di recesso. La mancata segnalazione, nel termine sopra indicato, del non superamento del periodo di prova è inteso quale volontà del Servizio d'appartenenza di confermare l'assunzione del lavoratore interessato. In caso di non superamento del periodo di prova, il rapporto di lavoro viene risolto a tutti gli effetti ed il dipendente che ha avuto accesso all'impiego in quanto utilmente collocato in apposita graduatoria predisposta dal Comune a seguito di prova selettiva, viene cancellato dalla stessa e non può essere riassunto per il restante periodo della sua validità (es. graduatorie circoscrizionali, per insegnanti comunali, per animatori soggiorni anziani, ecc.). Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, TERMINI DI PREAVVISO E INDENNITÀ' SOSTITUTIVA Il rapporto di lavoro a termine si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine stabilito nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio dell'eventuale dipendente sostituito, avente diritto alla conservazione del posto. Nel rapporto a tempo determinato il termine di preavviso - è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito; - non può, comunque, essere superiore a trenta giorni complessivi anche quando la durata del rapporto sia superiore all'anno. I termini suddetti trovano applicazione in tutti i casi nei quali il CCNL del prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, sia ad iniziativa dell'amministrazione che del dipendente, con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso: dimissioni volontarie, licenziamento per motivi disciplinari con preavviso, decesso in costanza di rapporto, ecc. I termini di preavviso non si applicano, come innanzi precisato, in caso di scadenza naturale del rapporto di lavoro e di recesso durante il periodo di prova. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini sopraindicati è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. In caso di dimissioni volontarie, pertanto, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane, osservando i termini di preavviso indicati nel proprio contratto individuale di lavoro. L'Amministrazione, in caso di mancato rispetto di tali termini ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, una somma corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. Il periodo di preavviso, nella misura contrattualmente stabilita, deve essere interamente ed effettivamente lavorato e deve computarsi nell'arco temporale immediatamente precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'assegnazione e la fruizione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Le ferie spettanti fino alla data di cessazione dall'impiego, comprese quelle maturate durante il periodo di preavviso, devono essere godute prima dell'inizio di tale periodo ove le esigenze di servizio lo consentano, in caso contrario si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. In caso di dimissioni volontarie dal servizio, senza il dovuto preavviso, il lavoratore non ha diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute. L'assenza per malattia sospende il decorso del preavviso fino alla guarigione e conseguente rientro in servizio. Il dipendente che si ammali durante il periodo di preavviso può chiedere comunque la conferma della stessa data di cessazione precedentemente fissata, ma, in tale ipotesi, l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto all'interessato l'importo corrispondente alla retribuzione del periodo non lavorato.

4 In caso di malattia che inizi durante il periodo di preavviso e si protragga fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro o al raggiungimento dei limiti previsti dal CCNL per la conservazione del posto, il rapporto s'intende risolto senza che il lavoratore debba corrispondere all'amministrazione l'indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non effettivamente lavorato. L'Amministrazione Comunale può acconsentire ovvero proporre (se soggetto recedente) la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza preavviso e senza pagamento dell'indennità sostitutiva nei seguenti casi: qualora siano in atto reali processi di ristrutturazione organizzativa in ragione dei quali l'ente non abbia alcuna convenienza all'adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente; qualora si presentino altre particolari e non prevedibili ipotesi di evidente e diretto interesse dell'amministrazione, anche convergente con quello del dimissionario; qualora il dipendente necessiti di risolvere il contratto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso al fine di non vedersi attribuito un trattamento pensionistico-previdenziale peggiorativo o nessun trattamento; qualora il dipendente si dimetta dal servizio per essere assunto presso altro ente pubblico. In caso di dimissioni volontarie il dipendente a tempo determinato, che intenda avvalersi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, deve presentare apposita domanda, adeguatamente motivata, al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane che provvede all'accoglimento della richiesta subordinatamente al ricorrere delle ipotesi sopra specificate. FERIE Le ferie del personale a tempo determinato maturano in proporzione al servizio prestato. Il numero di giorni di ferie spettanti sono determinati con riferimento al periodo massimo attribuibile nel corso dell'anno solane al personale neo assunto a tempo indeterminato. Tale periodo è fissato, a seconda che la prestazione sia articolata su sei o su cinque giorni lavorativi, in 30 o 26 giorni annuali, ai quali vanno aggiunti i quattro riposi per recupero festività soppresse, anch'essi attribuibili in proporzione al servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata, ai fini del conteggio dei giorni di ferie spettanti, come mese intero. Il periodo complessivo di ferie è ridotto in alcuni casi d'assenza dal servizio previsti da disposizioni di legge o contrattuali (astensione facoltativa per maternità al 30% o senza retribuzione, astensione per malattia del bambino senza retribuzione, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate, ecc.). Le ferie sono fruite in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, di norma al termine del periodo di lavoro. Al personale che opera nelle scuole d'infanzia comunali sono assegnate d'ufficio parte delle ferie spettanti in corrispondenza delle interruzioni delle attività scolastiche (Natale, Pasqua). Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Il dipendente deve darne tempestiva informazione al Servizio d'appartenenza.

5 PERMESSI NON RETRIBUITI Al personale assunto a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze personali o familiari sino ad un massimo di quindici giorni. Il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione del collaboratore interessato, su domanda dello stesso, provvede alla valutazione ed alla concessione o eventuale diniego motivato del permesso non retribuito. PERMESSI RETRIBUITI I permessi retribuiti fruibili dal personale con contratto a termine sono i seguenti: permesso per matrimonio: spetta nella misura di quindici giorni consecutivi (ivi compreso il giorno della celebrazione). L'istanza del dipendente deve essere presentata con le stesse modalità e sullo stesso modulo del personale a tempo indeterminato, completa di auto certificazione. permesso per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica: spetta nella misura di tre giorni. complessivi all'anno (L. 53/ art. 4). Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.i giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. L'interessato deve comunicare previamente al Servizio d'appartenenza la propria intenzione di fruire del permesso medesimo, l'evento che ne dà titolo, i giorni nei quali esso sarà utilizzato e quelli eventualmente già goduti nel corso dello stesso anno, anche presso altro datore di lavoro. Il dipendente che abbia usufruito del permesso per grave infermità deve presentare allo stesso Servizio, entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Se il permesso è stato fruito per decesso, il collaboratore è tenuto a documentare l'evento, entro lo stesso termine, con relativa autocertificazione. La richiesta del dipendente e la relativa documentazione giustificativa devono quindi essere trasmesse a cura del Servizio interessato al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane. tutti i permessi previsti da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti: si tratta, in sostanza, di permessi sindacali, per cariche elettive, per donazioni di sangue, per l'espletamento della funzione di giudice popolare, per L. 104, ecc. Per la fruizione di tali permessi si rimanda alle disposizioni ed alle procedure in vigore per i dipendenti a tempo indeterminato. CONGEDI DEI GENITORI Per espressa previsione dell'art. 7, comma 10, del CCNL del , tale istituto si applica al personale con contratto a termine con lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto per il restante personale. Pertanto, al lavoratore padre ed alla lavoratrice madre a tempo determinato spettano tutte le assenze obbligatorie e facoltative consentite dalla vigente legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (L. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle Leggi n. 903/1977 e n. 53/2000).

6 Per la fruizione dei congedi in oggetto si rimanda alle disposizioni impartite dal Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane con circolari n. 19 del e n. 3 del Si ritiene utile specificare che, in caso di astensione obbligatoria per maternità, il relativo trattamento economico continua ad essere corrisposto anche per l'eventuale periodo eccedente il termine forale del rapporto, mentre nell'astensione facoltativa o nelle ipotesi di malattia del bambino esso viene meno comunque con la scadenza contrattuale. Si sottolinea che l'astensione facoltativa è concessa, a domanda, dopo aver assunto servizio e dopo aver stipulato il contratto di lavoro, con le stesse regole previste per il personale a tempo indeterminato e quindi senza riproporzionamenti. ASSENZE PER MALATTIA Le assenze per malattia sono disciplinate dal combinato disposto dell'art. 5 del D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983, e dell'art. 7 del CCNL del Periodo di conservazione del posto: Il periodo massimo di conservazione del posto coincide con la durata del contratto individuale e, comunque, non può superare i limiti previsti per il personale- a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 del CCNL del (vale a dire diciotto mesi più eventuali ulteriori diciotto mesi). Determinazione del periodo massimo retribuibile: Il periodo di attività lavorativa prestato dal collaboratore a tempo determinato presso questa Amministrazione nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza dell'evento morboso coincide con quello massimo retribuibile. Per quantificare tale periodo bisogna sommare anche il servizio prestato con riferimento al rapporto in corso. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione. del rapporto di lavoro. Il lavoratore a tempo determinato che nei dodici mesi antecedenti la malattia non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, ha comunque diritto ad un periodo massimo retribuibile di 30 giorni in cui gli spetta l'intero trattamento economico (100%). Se nel corso di un rapporto a termine si succedono, a distanza di tempo, vari episodi morbosi, in occasione di ciascuno di essi, occorre procedere alla rideterminazione del periodo massimo di assenza retribuibile, che varia quindi nel corso del rapporto. Trattamento economico spettante Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile si applicano i criteri di proporzionalità fissati dal comma 7 dell'art. 21 del CCNL del , validi per il personale a tempo indeterminato, secondo i quali la metà del periodo massimo retribuibile è retribuita per intero, 1/6 al 90% ed 1/3 al 50%. Per i giorni di assenza per malattia che, all'interno dell'arco temporale di conservazione del posto, si collocano oltre il periodo massimo retribuibile, non spetta alcun trattamento economico.

7 Per stabilire quale sia nell'ambito del periodo massimo retribuibile il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si devono sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto). Nell'ambito del periodo massimo, retribuibile due mesi devono essere comunque retribuiti per intero. Pertanto la proporzione sopra illustrata deve essere corretta qualora il periodo massimo retribuibile sia inferiore a 4 mesi, ma superiore ad un mese. La suddetta disposizione, infatti, comporta un incremento della percentuale del periodo retribuibile al 100% per cui occorre ridurre proporzionalmente i periodi, retribuibili rispettivamente al 90% ed al 50%. Si invitano i responsabili in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente circolare, con le forme ritenute maggiormente idonee, all'interno delle proprie strutture per una corretta informazione a tutto il personale a tempo determinato. S'invitano i Responsabili degli Uffici Circoscrizionali al rispetto, nella predisposizione dei contratti individuali di lavoro di propria competenza, delle nuove disposizioni concernenti il periodo di prova ed i termini di preavviso. Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione si porgono distinti saluti. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Lara Sitti

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