Il dr. Antonio Palmieri è responsabile del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Padova.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il dr. Antonio Palmieri è responsabile del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Padova."

Transcript

1

2 Notizie sugli autori Il dr. Fabio Incastrini è dottore commercialista iscritto all Ordine di Padova, revisore contabile e relatore a corsi e seminari. Il dr. Antonio Palmieri è responsabile del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Padova. Coordinamento: dr.ssa Liana Benedetti versione disponibile on-line su Tutti i diritti sono riservati. L utilizzo anche parziale del testo della presente guida dovrà essere autorizzato dalla Camera di Commercio di Padova.

3 Guide per le nuove imprese LA SCELTA DELLA FORMA D IMPRESA di Fabio Incastrini e Antonio Palmieri

4 Presentazione Per venire incontro ad una forte domanda di informazione sull avvio di nuove imprese la Camera di Commercio di Padova, ha iniziato nel 2005 ad organizzare dei percorsi formativi gratuiti (8 serate di due ore ciascuna) sugli adempimenti presso Camera di Commercio, i Comuni e le ASL, sugli aspetti fiscali, sul credito bancario e il business plan, sulla comunicazione con il cliente. Tali incontri, ripetuti più volte l anno in località della provincia sempre diverse, hanno riportato un notevole successo di pubblico. Tra le domande più frequenti poste dai partecipanti durante i percorsi formativi per futuri imprenditori ci sono quelle relative alla scelta della forma d impresa. Conviene aprire come impresa individuale, società in nome collettivo o a responsabilità limitata? Che differenza c è rispetto ad una cooperativa? Quali sono le implicazioni giuridiche e fiscali di una o dell altra scelta? Questa mini-guida è dedicata alla scelta della forma d impresa, decisione che ne può senz altro influenzare il lavoro concreto. E una scelta reversibile, nel senso che si può sempre cambiare, ma sopportando dei costi. Per questo è bene decidere fin dall inizio con i dati concreti in mano e, preferibilmente, con l aiuto di un esperto. La presente pubblicazione non è esaustiva e dettagliata, avendo lo scopo di dare delle prime indicazioni con un linguaggio semplice e comprensibile anche a chi non conosce il diritto societario. Essa fa parte della collana Oggi e domani imprenditore, di brevi pubblicazioni dal taglio istruzioni per l uso, dedicata ai futuri e nuovi imprenditori. dicembre 2010 Roberto Furlan Presidente della Camera di Commercio di Padova

5 Indice pag. 7 pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 16 pag. 17 pag. 23 I INTRODUZIONE - L ATTIVITÀ D IMPRESA II L ATTIVITÀ D IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE 1 Le caratteristiche principali e le modalità di avvio per le imprese in forma individuale 2 I costi di costituzione 3 Regimi contabili e fiscalità 4 Gli obblighi previdenziali ed assicurativi 5 Il fallimento dell imprenditore individuale III L ATTIVITÀ D IMPRESA IN FORMA SOCIETARIA 1 Le caratteristiche principali delle società 2 La società semplice 3 La società in nome collettivo (S.n.c.) 4 La società in accomandita semplice (S.a.s.) 5 La società a responsabilità limitata (S.r.l.) 6 Le società cooperative 5

6 Capitolo I - Introduzione: l attività di impresa La figura dell imprenditore è descritta dall art del Codice Civile che lo definisce come chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Si può quindi parlare di impresa quando vi è: professionalità, cioè si tratta di un attività di per sé stabile e non occasionale; organizzazione, cioè si coordinano insieme risorse finanziarie, tecniche, logistiche, e persone che lavorano nell impresa. Il Codice Civile evidenzia diverse categorie di imprenditori: l imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, l imprenditore artigiano e l imprenditore commerciale. L imprenditore agricolo è chi esercita in forma individuale o societaria la coltivazione di un fondo, l attività boschiva, l allevamento degli animali o attività connesse. E piccolo imprenditore, l imprenditore individuale che e- sercita l attività prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (in generale i piccoli imprenditori sono gli artigiani, i coltivatori diretti, i piccoli commercianti). E imprenditore artigiano, l imprenditore individuale o la società che esercita un attività di produzione di beni o prestazione di servizi. L artigiano deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L artigianato è regolato da leggi speciali. Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano un attività di produzione di beni o servizi o un attività di intermediazione nella circolazione dei beni. L impresa può essere esercitata in forma individuale o collettiva (società). In questo caso la parola commerciale non deve essere intesa con riferimento ai soli commercianti veri e propri. Nella definizione rientra infatti anche chi svolge attività di produzione (industriale) o di servizio (per esempio nel settore informatico, del credito, degli immobili, etc). 7

7 Capitolo II - L attività di impresa in forma individuale 1. Le caratteristiche principali e le modalità di avvio per le imprese in forma individuale Una delle forme più utilizzate per svolgere un attività d impresa è quella individuale. Tutti gli adempimenti necessari per la nascita e la vita dell impresa sono effettuati mediante la procedura della Comunicazione Unica attraverso la quale tutte le imprese comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati. I principali adempimenti amministrativi previsti per l avvio dell attività di impresa sono: - La richiesta del codice fiscale e/o della partita IVA - L apertura di una posizione assicurativa presso l INAIL - L iscrizione all INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci - L iscrizione o il deposito al Registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo. Essi sono eseguiti contemporaneamente ed esclusivamente per via telematica o su supporto informatico. La ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione Unica al Registro Imprese, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l immediato avvio dell attività di impresa. Per effettuare la Comunicazione Unica è necessario: - stipulare un contratto Telemaco con il sistema informatico delle Camere di Commercio per la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese; - essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell impresa. Nel caso in cui l impresa individuale non sia provvista di casella PEC, la Camera di Commercio provvede immediatamente ad assegnarla senza costi per l impresa. L imprenditore individuale - in attesa di eventuali autorizzazioni per l esercizio dell attività - può costituirsi e richiedere l iscrizione al Registro Imprese come impresa inattiva, salvo comunicare in un secondo momento l inizio effettivo dell attività economica. La procedura della Comunicazione Unica si applica anche alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e di cessazione 1. Per alcune attività sono necessari particolari requisiti professionali e/o autorizzazioni o segnalazioni di inizio attività dette SCIA (si pensi ad esempio ai pubblici esercizi, alle parrucchiere o estetiste, alle tabaccherie, al noleggio auto, ai mediatori ecc.). A tal proposito si segnala che alcune Camere di Commercio, tra cui quella di Padova, hanno predisposto una Guida all iscrizione delle attività economiche scaricabile dal sito 1 Si rimanda al sito internet per la Guida alla compilazione della Comunicazione unica d impresa ; in caso di difficoltà o impossibilità di utilizzare questa procedura informatica è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia. 9

8 FORMA D IMPRESA Capitale sottoscritto Spese di costituzione (imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, spese notarili e IVA) Spese di iscrizione alla Camera di Commercio Diritto annuale camerale 2. I costi di costituzione per l impresa individuale IMPRESA INDIVIDUALE Non è fissato dalla legge un capitale minimo non è previsto l intervento di un notaio né l imposta di registro Diritti di segreteria: 18 su supporto informatico digitale o per via telematica. Imposta di bollo: 17,50 88 per piccoli imprenditori e imprenditori agricoli 200 per gli iscritti alla sezione ordinaria Totale: da 123,50 a 235,50 All inizio della propria attività il neo imprenditore deve operare scelte importanti che riguardano sia il regime contabile che la tassazione 2. Secondo quanto previsto dall art del Codice Civile l imprenditore che esercita un attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Inoltre, secondo quanto disposto dall art del Codice Civile, il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all esercizio dell impresa. Il legislatore, tuttavia, rendendosi conto che tali adempimenti sarebbero risultati troppo onerosi per chi intendeva intraprendere una nuova attività imprenditoriale, ha introdotto regimi così detti semplificati, che prevedono minori obblighi e che sono assai utilizzati dagli imprenditori individuali. Si tratta in particolare dei seguenti regimi: contabilità semplificata ; regime semplificato per le nuove piccole imprese (nuove iniziative produttive); Regime dei minimi per i soggetti di ridotte dimensioni. L imprenditore individuale è soggetto a due diverse imposte sul reddito, ovvero l Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e l Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). L Irpef è l imposta più conosciuta e colpisce le persone fisiche residenti in Italia per i redditi derivanti da tutte le attività e quindi anche dal reddito d impresa. L imposta viene calcolata in rapporto all ammontare del reddito, applicando aliquote progressive (ovvero che aumentano più che proporzionalmente rispetto all aumentare del reddito) su diversi scaglioni. È dovuta inoltre l Addizionale Regionale Irpef calcolata applicando, sul reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l aliquota dello 0,90%, o quella maggiore fissata da ciascuna Regione e l Addizionale Comunale Irpef determinata applicando, sulla medesima base imponibile, le aliquote eventualmente previste da ciascun Comune. L Irap si applica alle persone fisiche titolari di reddito d impre- 3. Regimi contabili e fiscalità 10 2 Si vedano, a tal proposito, le altre guide pubblicate nella presente collana.

9 sa ed è determinata applicando alla base imponibile, ovvero al valore della produzione netta, l aliquota del 3,90%. L imprenditore individuale che adotta il regime semplificato cosiddetto delle nuove iniziative produttive o il regime dei minimi è tenuto al versamento di un imposta sostitutiva sul reddito derivante dalla propria attività, rispettivamente del 10% e del 20% in sostituzione dell Irpef, addizionali regionali e comunali. I contribuenti minimi, inoltre, non sono assoggettati all Irap e all IVA. 4. Gli obblighi previdenziali ed assicurativi I titolari o gestori di un impresa diretta ed organizzata prevalentemente con il proprio lavoro devono essere iscritti a forme previdenziali ed assicurative. In particolare tra le diverse categorie di imprenditori individuali, gli artigiani (ovvero coloro che si dedicano alla produzione di beni anche semilavorati, o alla prestazione di servizi escluse le attività agricole e le prestazioni di servizi commerciali) hanno l obbligo di iscrizione all Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e all Inail (Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli infortuni), mentre i commercianti e coloro che prestano attività di servizi commerciali unicamente all Inps. 4.1 Iscrizione all Inps Come si è detto l imprenditore individuale deve obbligatoriamente iscriversi all Inps e pertanto vanno attentamente valutati anche gli oneri dovuti per ottenere il trattamento previdenziale. L importo dei contributi da versare si calcola sul reddito d impresa denunciato ai fini Irpef per l anno cui i contributi si riferiscono. E stabilito un limite minimo di reddito su cui calcolare i contributi da versare, fissato per il 2010 in ,00 ed un limite massimo indicato nelle sottostanti tabelle che riportano le aliquote per il calcolo dei contributi. Reddito impresa CONTRIBUTI ANNO 2010 GESTIONE ARTIGIANI % per titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni % per collaboratori di età inferiore a 21 anni Da ,00 a ,00 Da ,01 a ,00 ( ,00) 3 20% 17% 21% 18% Reddito impresa CONTRIBUTI ANNO 2010 GESTIONE COMMERCIANTI % per titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni % per collaboratori di età inferiore a 21 anni Da ,00 a ,00 Da ,01 a ,00 ( ,00) 3 20,09% 17,09% 21,09% 18,09% 3 Limiti per i contribuenti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza gennaio 1996 o successiva. 11

10 Sono tenuti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quindi alla corresponsione dei relativi premi, i titolari di imprese artigiane. Il premio annuo è di gran lunga inferiore rispetto ai contributi Inps e dipende da diverse variabili, tra cui la tipologia di lavorazioni svolte. 4.2 Iscrizione all Inail Secondo la nuova formulazione dell art. 1 della legge fallimentare (D. LGS n. 169) in vigore dal è assoggettato al fallimento e al concordato preventivo l imprenditore che esercita un attività commerciale (esclusi gli enti pubblici) e che si trova in stato di insolvenza (cioè che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ). Sono esclusi dal fallimento coloro che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Il fallimento è dichiarato con sentenza del Tribunale competente su iniziativa dei soggetti legittimati dalla Legge 4 e l imprenditore individuale che viene sottoposto a procedura concorsuale fallisce anche come persona fisica con effetti: patrimoniali: è privato dell amministrazione e della disponibilità dei propri beni, gli atti e i pagamenti che effettua sono inefficaci, ecc.; personali: ha una limitazione del diritto alla corrispondenza, obblighi di comunicazione, ecc.; processuali: nelle controversie, anche in corso, sta in giudizio il Curatore. Dalla semplice lettura di questa sintesi appare evidente quanto siano incisivi gli effetti della dichiarazione di fallimento su di una persona fisica. 5. Il fallimento dell imprenditore individuale 12 4 Uno o più creditori, l imprenditore stesso e in casi di interesse generale di tutti i creditori, il Pubblico Ministero (art. 6 L.F.).

11 Capitolo III - L attività d impresa in forma societaria 1. Le caratteritiche principali delle società La funzione prevalente della società, anche se non la sola, è lo svolgimento di un attività di impresa. La partecipazione di più persone, come avviene usualmente nelle società, permette infatti di unire competenze ed esigenze complementari per il raggiungimento di uno scopo comune. E quindi necessaria la partecipazione di almeno due soggetti 5 che intendano svolgere in comune un attività economica, cioè una serie coordinata di atti a contenuto patrimoniale, finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e servizi. L art del Codice Civile stabilisce che le società che hanno per oggetto l esercizio di un attività commerciale 6 devono costituirsi secondo uno dei seguenti tipi: società in nome collettivo (S.n.c.) società in accomandita semplice (S.a.s.) società a responsabilità limitata (S.r.l.) società in accomandita per azioni (S.a.p.A) società per azioni (S.p.A.) In particolare i primi due tipi rientrano tra le cosiddette società di persone, mentre i restanti alle società di capitale. Verranno di seguito brevemente illustrate le diverse forme societarie previste dal legislatore con particolare riferimento alla costituzione e al funzionamento e rimandando, ove possibile, a quanto previsto per l imprenditore individuale. Non verranno, invece, trattate in questa sede le società per azioni e in accomandita per azioni, che costituiscono la forma più complessa di società di capitali e sono normalmente utilizzate per adeguare dimensionalmente l impresa in crescita e non per le nuove iniziative imprenditoriali. 2. La società semplice 2.1 Costi di costituzione Le società che svolgono un attività diversa da quella commerciale possono essere costituite nella forma di società semplice, disciplinata dall art del Codice Civile. La società semplice costituisce il tipo più elementare di società. La natura non commerciale ne ha reso estremamente raro l utilizzo finendo per limitarlo in pratica alla società agricola; non si ritiene quindi di approfondirne la trattazione. FORMA D IMPRESA Società semplice Capitale sottoscritto Non è fissato dalla legge un capitale minimo Totale: da 1.465,00 a 1.821,00 Spese di costituzione (imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, spese notarili e IVA) Importi medi indicativi 7 da a Spese di iscrizione alla Camera di Commercio Diritti di segreteria: 18 su supporto informatico digitale o per via telematica. Imposta di bollo: 59 Diritto annuale camerale Società semplici agricole: 88 Società semplici non agricole: La riforma del Diritto Societario (L. 366/01), ha introdotto la possibilità, a particolari condizioni, di costituire S.r.l. e S.p.a. unipersonali (con un unico socio). Si veda inoltre il paragrafo Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano un attività di produzione di beni o servizi o un attività di intermediazione nella circolazione dei beni, quindi non ci si riferisce solo ai commercianti veri e propri ma anche a chi svolge attività di produzione (industriale) o di servizio. 7 L importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro (imposta fissa di 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l Agenzia delle Entrate, diritti vari (p.e. diritto di iscrizione a repertorio, ecc.). NB. Le società semplici possono essere costituite anche in forma verbale; l intervento del notaio, infatti, si rende necessario solo in base alla natura dei beni conferiti (immobili e mobili registrati). 13

12 14 Le società in nome collettivo rappresentano una tipica forma di svolgimento dell attività commerciale. Sono definite dall art del Codice Civile come quelle società nelle quali tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. In questo tipo di società, infatti, la limitazione della responsabilità non ha effetto nei confronti dei terzi, ma eventualmente solo tra i soci; ciascun socio, quindi, può essere chiamato dai creditori sociali a rispondere per l intero importo (in forma solidale) e con tutto il proprio patrimonio (illimitatamente), potendo semmai, una volta adempiuta l obbligazione, esercitare l azione di regresso nei confronti degli altri soci. La società in nome collettivo si costituisce innanzi ad un notaio. L atto costitutivo, secondo quanto stabilito dall art del Codice Civile, deve contenere: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) l indicazione dei soci che hanno l amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l attività che costituisce l oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società. Come tutte le società commerciali la società in nome collettivo è soggetta ad una particolare forma di pubblicità che si realizza con l iscrizione nel Registro Imprese (utilizzando il mod. S1). La mancata iscrizione di una società di persone non influisce sulla validità del contratto, ma la società acquista piena efficacia nei confronti dei terzi solo dopo tale adempimento. Il notaio effettua gli adempimenti necessari per la nascita della società mediante la procedura della Comunicazione Unica attraverso la quale tutte le imprese comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati. I principali adempimenti amministrativi previsti per la nascita della società quali : - richiesta codice fiscale e/o la partita IVA - iscrizione al Registro delle imprese sono eseguiti contemporaneamente ed esclusivamente per via telematica o su supporto informatico. Una volta costituita la società, il legale rappresentante effettua mediante la procedura della Comunicazione Unica i principali adempimenti amministrativi previsti per l avvio dell attività di impresa quali: 3. La società in nome collettivo (S.n.c.) 3.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle società in nome collettivo

13 - denunce ai fini IVA - apertura di una posizione assicurativa presso l INAIL - iscrizione all INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci - iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo La ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione Unica al Registro Imprese, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l immediato avvio dell attività di impresa. Per effettuare la Comunicazione Unica è necessario: - stipulare un contratto Telemaco con il sistema informatico delle Camere di Commercio per la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese; - essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell impresa. Le società hanno l obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. La procedura della Comunicazione Unica si applica anche alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e di cessazione 8. Gli amministratori della S.n.c., come quelli delle altre società di persone, devono redigere inoltre il rendiconto dell amministrazione (in realtà si tratta di un vero e proprio bilancio di esercizio, anche se non pubblico, come previsto per le società di capitali). 3.2 Costi di costituzione I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella seguente. Da notare che gli importi relativi ai costi notarili sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questa guida e gli onorari dei notai stessi cambiano di provincia in provincia. FORMA D IMPRESA Capitale sottoscritto Spese di costituzione (imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, spese notarili e IVA) Importi medi indicativi 9 Spese di iscrizione alla Camera di Commercio Diritto annuale camerale Società in nome collettivo Non è fissato dalla legge un capitale minimo da a Diritti di segreteria: 90 modalità telematica 120 su supporto informatico digitale Imposta di bollo: Totale: da 1.649,00 a 1.979,00 8 Si rimanda al sito internet per la Guida alla compilazione della Comunicazione unica d impresa ; in caso di difficoltà o impossibilità di utilizzare questa procedura informatica è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia. 9 L importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, ecc. 15

14 Le società in nome collettivo possono optare per uno dei regimi contabili indicati al paragrafo 1.2. (contabilità semplificata o ordinaria) relativo alle ditte individuali. Esse sono soggette alla tassazione Irap (con le modalità indicate al par. 1.2), mentre, secondo quanto previsto dall art. 5 del DPR 917/86, gli utili prodotti devono essere dichiarati dal socio in proporzione alla propria quota di partecipazione, indipendentemente dall effettiva distribuzione tra i soci o reinvestimento nell azienda. 3.3 Regimi contabili e fiscalità I soci che nella società svolgono un attività con abitualità e prevalenza devono essere iscritti all Inps, nei termini, con le modalità e con i costi previsti per i titolari delle ditte individuali. Le società in nome collettivo i cui soci prestano opera manuale o di sovrintendenza, sono tenute all iscrizione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3.4 Obblighi previdenziali e assicurativi Come indicato in precedenza i soci delle società in nome collettivo rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e quindi il fallimento della società viene esteso anche ai soci in proprio, con tutti gli effetti indicati al paragrafo Fallimento La società in accomandita semplice è disciplinata dagli art e seguenti del Codice Civile e si distingue dalla società in nome collettivo per le differenti tipologie di soci che la compongono. Sono previste infatti due categorie di soci: gli accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali; gli accomandanti, che rispondono nei limiti del capitale conferito. In particolare gli accomandatari amministrano la società, mentre gli accomandanti sono soci di capitale e quindi si attendono una remunerazione del capitale investito senza svolgere alcuna attività di gestione. Le modalità di costituzione della società in accomandita semplice sono le stesse della società in nome collettivo. 4. La società in accomandita semplice (S.a.s.) 4.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle società in accomandita semplice I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella sottoriportata. Da notare che gli importi relativi ai costi notarili sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questo opuscolo e gli onorari dei notai stessi possono variare di provincia in provincia. 4.2 Costi di costituzione 16

15 FORMA D IMPRESA Capitale sottoscritto Spese di costituzione (imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, spese notarili e IVA) Importi medi indicativi 10 Spese di iscrizione alla Camera di Commercio Diritto annuale camerale Società in accomandita semplice Non è fissato dalla legge un capitale minimo Totale: da 1.649,00 a 1.979, circa Diritti di segreteria: 90 modalità telematica 120 su supporto informatico digitale Imposta di bollo: Regimi contabili e fiscalità Valgono le regole indicate per la società in nome collettivo al punto Obblighi previdenziali e assicurativi Per i soci accomandatari valgono gli stessi obblighi indicati per i soci di società in nome collettivo, mentre i soci accomandanti, se effettivamente non svolgono alcuna attività, non hanno obblighi previdenziali e assicurativi. 4.5 Fallimento Nel caso venga dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice questo viene esteso anche al socio accomandatario, mentre non coinvolge il socio accomandante, sempre che non abbia svolto attività di gestione. L art del Codice Civile stabilisce infatti che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società a norma dell art del Codice Civile. 5. La società a responsabilità limitata (S.r.l.) 5.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata Si tratta della più diffusa tipologia di società di capitali dove, a differenza delle società di persone, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio e tutti i soci godono, in linea generale, del beneficio della responsabilità limitata alla quota capitale che hanno conferito (ad eccezione del caso in cui vi sia un unico socio che, in caso di insolvenza, a determinate condizioni risponde illimitatamente). Gli amministratori invece sono chiamati a rispondere solo nel caso venga dimostrata una cattiva amministrazione, che abbia arrecato danno alla società o ai creditori sociali. La società a responsabilità limitata ha una disciplina flessibile che in buona parte può essere derogata dalla volontà 10 L importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro, bolli per la registrazione presso l Agenzia delle Entrate, diritti vari (ad esempio - diritto di iscrizione a repertorio, ecc.) 17

16 dei soci e che quindi ben si adatta alle diverse esigenze di qualunque struttura d impresa. Questo modello organizzativo può essere quindi utilizzato sia per imprese di piccole dimensioni con una compagine sociale ristretta, sia per imprese di grandi dimensioni. La società a responsabilità limitata è disciplinata dagli art e seguenti del Codice Civile e deve essere costituita davanti ad un notaio con un capitale sociale minimo di ,00 euro di cui va versato, a norma dell art del Codice Civile, almeno il venticinque per cento presso un istituto di credito, somma che può essere liberata solo dopo l iscrizione nel Registro Imprese. Il capitale sociale della società a responsabilità limitata è diviso in tante quote (anche di diverso valore) quanti sono i soci e la titolarità può appartenere sia ad una persona fisica, che ad una persona giuridica; le quote sono di norma liberamente cedibili (salvo le limitazioni poste dalla legge o dall atto costitutivo) mediante atto pubblico redatto da un notaio. L art del Codice Civile indica quali elementi deve contenere l atto costitutivo e precisamente: il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione, contenente l indicazione di società a responsabilità limitata e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l attività che costituisce l oggetto sociale; l ammontare del capitale, non inferiore a ,00, sottoscritto e di quello versato; i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società; le persone cui è affidata l amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; l importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Oltre all atto costitutivo va predisposto ed allegato lo statuto sociale che regola i rapporti tra i soci e costituisce lo strumento per il funzionamento della società. A differenza delle società di persone le società a responsabilità limitata possono essere composte anche da un unico socio nel qual caso si definiscono unipersonali. Il notaio effettua gli adempimenti necessari per la nascita della società mediante la procedura della Comunicazione Unica attraverso la quale tutte le imprese comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati. 18

17 I principali adempimenti amministrativi previsti per la nascita della società quali: - richiesta codice fiscale e/o la partita IVA - iscrizione al Registro delle imprese sono eseguiti contemporaneamente ed esclusivamente per via telematica o su supporto informatico. Una volta costituita la società, il legale rappresentante effettua mediante la procedura della Comunicazione Unica i principali adempimenti amministrativi previsti per l avvio dell attività di impresa quali: - denunce ai fini IVA - apertura di una posizione assicurativa presso l INAIL - iscrizione all INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci - iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo La ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione Unica al Registro Imprese, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l immediato avvio dell attività di impresa. Per effettuare la Comunicazione Unica è necessario: - stipulare un contratto Telemaco con il sistema informatico delle Camere di Commercio per la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese; - essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell impresa. Le società hanno l obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. La procedura della Comunicazione Unica si applica anche alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e di cessazione 11. Dopo aver versato la tassa di vidimazione dei libri sociali, vanno istituite le scritture contabili e i libri sociali previsti dagli artt e 2421 del Codice Civile, nonché i registri previsti dalla normativa fiscale e precisamente: libro giornale; libro inventari; scritture ausiliarie (quali i c.d. conti di mastro); registro beni ammortizzabili; registri IVA; libro assemblee. La società a responsabilità limitata, come le altre società di capitali, deve redigere il bilancio di esercizio secondo i criteri stabiliti per le società per azioni dagli art e seguenti del Codice Civile. Il bilancio va depositato al Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dall approvazione da parte dell assemblea e l invio deve avvenire per via telematica. 11 Si rimanda al sito internet per la Guida alla compilazione della Comunicazione unica d impresa ; in caso di difficoltà o impossibilità di utilizzare questa procedura informatica è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia. 19

18 I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella sottoriportata. Da notare che gli importi relativi alle spese di costituzione sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questo opuscolo e gli onorari dei notai stessi possono variare di provincia in provincia. 5.2 Costi di costituzione FORMA D IMPRESA Capitale sottoscritto Spese di costituzione (imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, spese notarili e IVA) Importi medi indicativi 12 Spese di iscrizione alla Camera di Commercio Diritto annuale camerale Società a responsabilità limitata circa Diritti di segreteria: 90 modalità telematica 120 su supporto informatico digitale Imposta di bollo: Totale: da 2.355,00 a 2.885,00 La legge prevede un modello base che i soci possono utilizzare se non intendono prevedere un atto costitutivo analitico e articolato. Possono tuttavia derogarvi scegliendo tra numerose norme di funzionamento facoltative, per costituire il modello che più adatta la società agli obiettivi dell impresa. Verrà quindi di seguito brevemente illustrata la disciplina del modello base relativa all amministrazione della società, alle decisioni dei soci, alle modifiche dell atto costitutivo e all organo di controllo. Amministrazione L organo amministrativo gestisce e rappresenta la società compiendo gli atti necessari alla realizzazione dell oggetto sociale. Secondo quanto previsto dall atto costitutivo l amministrazione della società può essere affidata a una o più persone (amministratore unico o consiglio di amministrazione) che possono anche non essere soci. L amministratore unico ha normalmente i poteri di amministrazione e rappresentanza della società. Nel consiglio di amministrazione la rappresentanza è affidata al presidente, mentre possono essere affidate ad alcuni consiglieri, detti amministratori delegati, specifiche funzioni predeterminate dalla delega. Non possono essere delegati i poteri che la legge o lo statuto riservano all assemblea. Decisioni dei soci I soci possono assumere le decisioni loro riservate dalla legge 5.3 Organi della società a responsabilità limitata e amministrazione L importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro, imposta di bollo, diritti vari, ecc.

19 o dall atto costitutivo nel tradizionale metodo collegiale o, se previsto, con il metodo della consultazione per corrispondenza. L art del Codice Civile prevede che all assemblea siano riservate specifiche competenze quali: 1. l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2. la nomina degli amministratori; 3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4. le modificazioni dell atto costitutivo, salvo il caso di aumento di capitale se delegato agli amministratori; 5. la riduzione del capitale sociale per perdite; 6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 7. la partecipazione della società come socio illimitatamente responsabile di una società di persone commerciale; 8. la messa in liquidazione della società, la nomina e revoca dei liquidatori, ecc. L assemblea dei soci va convocata secondo le modalità previste dall atto costitutivo e comunque in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e delibera con le maggioranze previste dalla legge o dall atto costitutivo. Organo di controllo Se lo prevede l atto costitutivo, se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a, ovvero se vengono superati per due esercizi consecutivi i parametri indicati dall art bis del Codice Civile (riferiti ad attivo, ricavi o numero di dipendenti) è necessario nominare il Collegio Sindacale o un revisore. Nel modello ordinario il collegio sindacale può avere poteri di controllo contabile e di controllo sulla gestione (vigilando sull osservanza della legge e dello statuto, sull adeguatezza dell assetto organizzativo e societario, ecc.) o di solo controllo sulla gestione se il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno. 5.4 Regimi contabili e fiscalità Per la società a responsabilità limitata l istituzione di un impianto contabile oltre che da norme di legge deriva dalla necessità di dotare l azienda di un apparato adeguato alla rilevazione dei fatti amministrativi; le società a responsabilità limitata sono obbligate quindi alla tenuta della contabilità in forma ordinaria, secondo quanto previsto dal codice civile. Le società a responsabilità limitata e più in generale le società di capitali hanno una piena autonomia fiscale e sono soggette a due imposte, l Ires e l Irap. 21

20 1. Ires (imposta sul reddito della società) L aliquota Ires per l anno 2010 è fissata nella misura del 27,5% del reddito d impresa, che è determinato apportando, all utile o alla perdita risultanti dal bilancio relativo all esercizio chiuso nel periodo d imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all applicazione delle disposizioni che disciplinano l Ires. 2. Irap (imposta regionale sulle attività produttive) L Irap, come indicato in precedenza, si calcola applicando all imponibile, o valore della produzione netta, l aliquota stabilita per ciascuna tipologia di soggetti, normalmente pari al 3,9%. Appare inoltre opportuno precisare che i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori vengono tassati a seconda delle caratteristiche che la partecipazione possiede al momento della riscossione degli utili. In particolare se derivano da partecipazioni qualificate (ovvero che superano determinate percentuali del capitale sociale o dei diritti di voto) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare (senza applicazione di alcuna ritenuta e con obbligo successivo di dichiarazione). Diversamente, ovvero nel caso in cui derivino da partecipazione non qualificata, la società che eroga i dividendi applica una ritenuta del 12,50% a titolo d imposta sull intero ammontare, senza obbligo successivo di dichiarazione. Devono essere iscritti all Inps tutti i soci che prestano in modo prevalente la propria attività all interno della società. Le aliquote contributive e le modalità di versamento sono le stesse delle ditte individuali. L obbligo di iscrizione scatta all inizio dell attività economica. Le società a responsabilità limitata (salvo i casi di non attività) devono essere iscritte all Inail, in quanto gli amministratori che all interno della società prestano la propria attività, devono essere assicurati per gli infortuni sul lavoro. 5.5 Obblighi previdenziali ed assicurativi Vale quanto indicato per l imprenditore individuale (al paragrafo 1.5) e per le società di persone, con la fondamentale differenza che nel caso di società a responsabilità limitata fallisce solo la società, che risponde unicamente con il proprio patrimonio. 5.6 Fallimento 22

21 6. Le società cooperative 6.1 Caratteristiche principali delle società cooperative La cooperativa è l unica forma di organizzazione societaria espressamente riconosciuta dalla Costituzione che dispone, all art. 45, che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperativa a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Visto il frequente utilizzo nella pratica si ritiene utile fornire alcuni cenni anche su questo tipo di società. La riforma del diritto societario ha introdotto molte novità nell ambito delle cooperative che sono società con scopo mutualistico e capitale variabile. Lo scopo mutualistico consiste nell obiettivo di fornire beni o servizi, ovvero occasioni di lavoro, direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, permettendo di ottenere risparmi di spesa (ad esempio nella cooperativa edilizia) o remunerazioni superiori a quelle di mercato (ad esempio nella cooperativa di lavoro). Non deve essere presente nella società cooperativa un rapporto lucrativo tra cooperativa e socio, che può invece esistere tra cooperativa e soggetti terzi. Ciò che identifica quindi lo scopo mutualistico è la gestione di servizio (ovvero l attività volta prevalentemente a soddisfare i bisogni economici dei soci) e la compressione del lucro (ovvero la limitata ripartizione tra i soci degli utili prodotti). Per capitale variabile si intende che la variazione del numero dei soci non comporta modifiche dell atto costitutivo. 6.2 Le cooperative: rimando Maggiori informazioni sulle società cooperative sono contenute in una pubblicazione disponibile online sul sito cliccando su miniguide. 23

22 Collana OGGI E DOMANI IMPRENDITORE a cura di Liana Benedetti Della stessa collana: Il business Plan La scelta della forma d impresa Presentarsi in banca Fisco e avvio d impresa Mancati pagamenti Offerte ed ordini Comunicare per vendere

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

L avvio di un attività

L avvio di un attività Le forme societarie e le Condizioni di Equilibrio Economico/Finanziario Le Forme Societarie L avvio di un attività Avviare un attività d impresa è un sogno di tante persone che, per proprie attitudini,

Dettagli

circoscrizione del Tribunale di Catania A cura del Dott. Giovanni Aloisio Con la collaborazione del Dott. Giuseppe Trovato

circoscrizione del Tribunale di Catania A cura del Dott. Giovanni Aloisio Con la collaborazione del Dott. Giuseppe Trovato LA SOCIETA DI PERSONE A cura del Dott. Giovanni Aloisio Con la collaborazione del Dott. Giuseppe Trovato 1 Le società di persone possono essere di tre tipologie: Società semplice (s.s.) Società in nome

Dettagli

Forma giuridica dell impresa

Forma giuridica dell impresa Forma giuridica dell impresa Quando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale forma giuridica scegliere: Impresa individuale Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) Società di capitali

Dettagli

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma.

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma. Costo del lavoro Esempi di calcolo La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma Ai sensi dell art. 2222 c.c. è lavoratore autonomo colui

Dettagli

METTERSI IN PROPRIO: FORME GIURIDICHE ED ADEMPIMENTI SCHEDE SINOTTICHE. (A cura di: Ezio Casavola)

METTERSI IN PROPRIO: FORME GIURIDICHE ED ADEMPIMENTI SCHEDE SINOTTICHE. (A cura di: Ezio Casavola) METTERSI IN PROPRIO METTERSI IN PROPRIO: FORME GIURIDICHE ED ADEMPIMENTI SCHEDE SINOTTICHE (A cura di: Ezio Casavola) L. 1 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA COMMERCIALI FINO AL 1942: CODICE DI COMMERCIO, CHE REGOLAVA

Dettagli

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI Società di capitali Guida alla scelta della forma giuridica Mod. D4/sc Una

Dettagli

Mini Guida per L'Aspirante Commerciante Online

Mini Guida per L'Aspirante Commerciante Online Mini Guida per L'Aspirante Commerciante Online Le domande generali per fare luce in modo semplice su cosa fare e come fare per aprire una attività di commercio online, Partita Iva etc... Per aprire un

Dettagli

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania Dalla pianificazione dell investimento all avvio dell attività imprenditoriale INVENTALAVORO JOB 2011 Catania, Le Ciminiere 14, 15, 16 dicembre 2011 LA PIANIFICAZIONE DELL INVESTIMENTO La creazione di

Dettagli

Impresa Individuale. Società semplice Ss

Impresa Individuale. Società semplice Ss Impresa Individuale Solo il titolare I principali adempimenti amministrativi, da eseguire certificata PEC (non obbligatoria per l impresa Sono contenuti e riguardano principalmente: e L attuale sistema

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Autoimprenditorialità

Autoimprenditorialità Autoimprenditorialità Aspetti giuridici e burocratici dell impresa Febbraio 2012 La figura giuridica dell imprenditore L art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

Forma giuridica dell impresa. Impresa individuale. Ditta individuale. Società. L avvio di un attività domande frequenti. Dott.

Forma giuridica dell impresa. Impresa individuale. Ditta individuale. Società. L avvio di un attività domande frequenti. Dott. La scelta della forma giuridica e la governance Dott. Paolo Bolzonella L avvio di un attività domande frequenti Come si fa ad avviare un impresa? Quale tipo di impresa scegliere? Quali requisiti occorrono?

Dettagli

La scelta della forma giuridica

La scelta della forma giuridica La scelta della forma giuridica Classe quarta A IGEA Prof. Luigi Trojano 1 Introduzione Quando si intraprende una attività aziendale, il primo passo da compiere è quello relativo alla scelta se avviare

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti: a) regime ordinario; b) regime semplificato; c) regime

Dettagli

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

F.A.Q. OdV e Aps a confronto Cosa hanno in comune le Odv e le Aps? Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la caratteristica comune di avere nel fine solidaristico la propria dimensione

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA Definizione di SOCIETA : (art.2247 Codice Civile) Con in contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

LE FORME SOCIETARIE 1

LE FORME SOCIETARIE 1 LE FORME SOCIETARIE 1 DITTA INDIVIDUALE. LA DITTA INDIVIDUALE È UNA DELLE FORME PIÙ SEMPLICI PER AVVIARE UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO. SI DISTINGUE DALLA LIBERA PROFESSIONE PERCHÉ L'OGGETTO DEL LAVORO NON DERIVA

Dettagli

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO L Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Premesso che La BCC ispira la propria attività ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO Il Diritto annuale è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese della Camera di commercio. PER L ANNO 2012 Il D. Lgs. n. 23/2010 ha introdotto

Dettagli

Studio Luciano Lancellotti

Studio Luciano Lancellotti News per i Clienti dello studio del 3 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Tassa vidimazione libri sociali: alla cassa entro il prossimo 16.03.2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... 3 I REQUISITI... 3 I SOGGETTI PASSIVI.....4 LA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI PERSONE

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI PERSONE SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI PERSONE Guida alla scelta della forma giuridica Mod. D4/sp Società di persone Una delle

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Anagrafe Economica registro.imprese@an.camcom.it SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona Per informazioni registro.imprese@an.camcom.it Versione 1 - ottobre

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 29/12/2014 Circolare n. 191 Ai Dirigenti

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

Primi passi per la costituzione di una Associazione

Primi passi per la costituzione di una Associazione Quali sono gli adempimenti iniziali per la costituzione di una Odv o di una Aps? - Stipula dello statuto e dell atto costitutivo - Apertura del codice fiscale - Modello EAS (leggi sezione dedicata) Che

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

STATUTO EDIZIONE 2014/2015

STATUTO EDIZIONE 2014/2015 STATUTO EDIZIONE 2014/2015 6 Lo statuto è la legge della coo perativa e rappresenta una sorta di contratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in modo dettagliato le regole cui deve attenersi

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI Indicazioni generali sui redditi di lavoro autonomo Le caratteristiche che secondo il Codice civile contraddistinguono il lavoratore autonomo, sono lo svolgimento

Dettagli

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO REGISTRO IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TRENTO UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Le società di capitali Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Le Società per azioni Art. 2325. Responsabilità. Nella societa' per azioni per le obbligazioni

Dettagli

Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative

Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative lo scopo mutualistico cioè non perseguono (o non dovrebbero perseguire) il lucro o profitto come tutte le altre società/imprese, ma hanno l obiettivo

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

LA STRUTTURA GIURIDICA DELL IMPRESA

LA STRUTTURA GIURIDICA DELL IMPRESA LA STRUTTURA GIURIDICA DELL IMPRESA Le scelte economiche relative alla possibilità d intraprendere un attività in proprio sono profondamente connesse con le scelte di carattere giuridico. Di solito la

Dettagli

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... 3 I REQUISITI... 3 I SOGGETTI PASSIVI... 4 LA

Dettagli

Costituire un associazione di volontariato

Costituire un associazione di volontariato Costituire un associazione di volontariato Per il Forum Giovani Trieste, 6 maggio 2011 Intervento di Pierpaolo Gregori Francesca Macuz 1 Il Csv Fvg L attività del Csv Fvg Gestire il CSV La Mission del

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata

Dettagli

Circolare N.91 del 17Giugno 2011. Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate

Circolare N.91 del 17Giugno 2011. Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Circolare N.91 del 17Giugno 2011 Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Gentile cliente, con la presente

Dettagli

S.r.l. semplificata e a capitale ridotto Analisi dei nuovi istituti: opportunità e problemi aperti

S.r.l. semplificata e a capitale ridotto Analisi dei nuovi istituti: opportunità e problemi aperti S.r.l. semplificata e a capitale Analisi dei nuovi istituti: opportunità e problemi aperti Parma 28/09/2012 Paolo Decaminada Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Trento Caratteristiche Salienti

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

O L L A T V I D I M A Z I O N E. Normativa di riferimento. Ufficio competente. Tasse di concessione governativa

O L L A T V I D I M A Z I O N E. Normativa di riferimento. Ufficio competente. Tasse di concessione governativa BOLLATURAB DI LIBRI E REGISTRI O L L A T D.P.R. 26/10/1972, n. 641 art. 23 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 U Circ. Min. 03/05/1996, n. 108/E R Risoluzione del Ministero delle Finanze 31/05/1975, n. 402149 A

Dettagli

REGIMI CONTABILI E FISCALI DICHIARAZIONI FISCALI

REGIMI CONTABILI E FISCALI DICHIARAZIONI FISCALI Obiettivo 2 = Imprese Avviare un attività: elementi fondamentali 16 ottobre 2007 REGIMI CONTABILI E FISCALI DICHIARAZIONI FISCALI Dott. Giorgio Cavallari REGIMI CONTABILI E FISCALI REGIMI DI DETERMINAZIONE

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE Aggiornamento GIUGNO 2005 NOVITA RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DICEMBRE 2004

Dettagli

MODULO B. Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI

MODULO B. Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Società per azioni Società a responsabilità limitata

Dettagli

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI Aggiornata Aprile 2013 Presso la Camera di Commercio di Grosseto vengono vidimati i libri ed i registri di imprese o soggetti (professionisti,

Dettagli

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento Iscrizione in apposita sezione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e dei soggetti che vi sono sottoposti, e relativa cessazione (2497 bis c.c.) gli amministratori della società

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Contabilità ordinaria, semplificata e altri regimi contabili

Contabilità ordinaria, semplificata e altri regimi contabili Contabilità ordinaria, semplificata e altri regimi contabili Obiettivi del corso Iniziamo, con questa prima lezione, il nostro corso dal titolo addetto alla contabilità. Si tratta di un corso base che

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA DITTA INDIVIDUALE IMPRESA FAMIGLIARE

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA DITTA INDIVIDUALE IMPRESA FAMIGLIARE SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA DITTA INDIVIDUALE IMPRESA FAMIGLIARE Guida alla scelta della forma giuridica Mod. D/i Impresa individuale

Dettagli

ATTUALMENTE SONO 5 I REGIMI CONTABILI VIGENTI, OGNUNO DEI QUALI SI DISTINGUE PER OBBLIGHI CHE NE DERIVANO E PER I SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRVI.

ATTUALMENTE SONO 5 I REGIMI CONTABILI VIGENTI, OGNUNO DEI QUALI SI DISTINGUE PER OBBLIGHI CHE NE DERIVANO E PER I SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRVI. REGIMI CONTABILI ATTUALMENTE SONO 5 I REGIMI CONTABILI VIGENTI, OGNUNO DEI QUALI SI DISTINGUE PER OBBLIGHI CHE NE DERIVANO E PER I SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRVI. 1 REGIME ORDINARIO 2 REGIME SEMPLIFICATO

Dettagli

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei

Dettagli

Definizione di Stato

Definizione di Stato Lo Stato Definizione di Stato Lo Stato è un azienda no profit in quanto è un insieme di beni e di persone con un organizzazione e con lo scopo di soddisfare dei bisogni. I servizi offerti dallo Stato Lo

Dettagli

quali sono le forme oggi esistenti per avviare una nuova attività, da soli o in più persone, pagando (in termini di tassazione) il meno possibile

quali sono le forme oggi esistenti per avviare una nuova attività, da soli o in più persone, pagando (in termini di tassazione) il meno possibile AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITA' A BASSO IMPATTO FISCALE E' POSSIBILE! quali sono le forme oggi esistenti per avviare una nuova attività, da soli o in più persone, pagando (in termini di tassazione) il meno

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: LIQUIDAZIONE

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: LIQUIDAZIONE PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: LIQUIDAZIONE 1 Con la liquidazione si estingue l azienda, estinzione che avviene mediante lo svolgimento di operazioni non di normale

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 17 marzo 2014 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica)

Dettagli

Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente

Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro

Dettagli

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.)

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito di Impruneta società cooperativa, con sede in Impruneta (FI) e il Consiglio di amministrazione del Credito

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

FARE COOPERATIVA La cooperativa in 10 domande

FARE COOPERATIVA La cooperativa in 10 domande FARE COOPERATIVA La cooperativa in 10 domande 1. Quali sono le caratteristiche distintive dell impresa cooperativa? L impresa cooperativa è un impresa costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ) Allegato B (delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL ISCRIZIONE

Dettagli

BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI 1. REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata o presso

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli