L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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1 L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CORSO DI 2013 FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO L Associazione LA CORDATA ringrazia i relatori intervenuti per la disponibilità, l impegno nelle conferenze e per la revisione dei testi di questa dispensa.

2 Il Corso è promosso da: Associazione La Cordata in collaborazione con Serv. Soc. ASL CN2 e l'ufficio Provinciale di Pubblica Tutela. Obiettivi: approfondimento e riflessioni su varie tematiche concrete relative alle misure di protezione. Destinatari: i membri dell'associazione La Cordata o altri volontari in attesa di nomina e operatori dei Servizi. Sede degli incontri: Viale Rosselli 5 Bra Orario : tre incontri dalle ore alle ore PROGRAMMA Mercoledì 25/9/2013 ore l'a.d.s.: aspetti amministrativi e pratici (a cura dell Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela) Le competenze del Notaio ( a cura del Notaio Michele Testa) Lunedì 07/10/2013 ore l'a.d.s. nell'ambito della cura e dell'assistenza nei confronti del beneficiario: compiti, responsabilità, limiti. ( a cura del dott. Paolo Dallorto ) Il progetto dei Servizi Socio Sanitari ( a cura dell E.P. Dott.ssa Elvira Denucci) Lunedì 21/10/2013 ore La relazione tra l'a.d.s. e il beneficiario: aspetti educativi e "terapeutici" ( a cura della dott.ssa Cecilia Dalcielo ) I rapporti tra l'a.d.s. e gli Operatori dei Servizi: la condivisione del progetto ( a cura dell'a.s. Dott.ssa Elisa Bono ) L'ordine aass ha riconosciuto 6 crediti al corso 1

3 PRIMO INCONTRO 25 settembre 2013 Intervengono: il Notaio dott. Michele Testa, insieme alla collaboratrice avv. Chiara Rosso e la dott.ssa Donatella Dalmasso U.P.P.T. prov. di Cuneo Dopo una brevissima introduzione della Presidente dell Associazione La Cordata Luigina Bima, inizia la trattazione il Notaio dott. Michele Testa. Ringrazia l associazione La Cordata per avergli offerto una possibilità di uscire dallo studio per parlare con la gente, cosa che è molto importante. Nell incontro del 19 settembre a Savigliano si è reso conto che una mamma ha dichiarato di non conoscere l esistenza dell Ufficio provinciale di pubblica tutela, coordinato dalla dott.ssa Donatella Dalmasso, ufficio molto importante che può aiutare, dare delle informazioni, dei consigli utili e inoltre è collegato all Ordine dei notai, quindi può attivare il consiglio notarile anche per organizzare incontri informativi. Una cosa importante da dire è che per un cittadino entrare nello studio di un notaio non è un rischio, non comporta una spesa, anzi si può fare, bisogna farlo per poter avere le informazioni giuste. A questo proposito è giusto sapere che il Collegio Notarile della Provincia di Cuneo offre la prima consulenza in forma gratuita. Domande al notaio Dott. Testa 1- Quali sono gli atti giuridici (contratti, acquisti, vendite, mutui, donazioni, eredità ) che può compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno e/o l interdetto? Prima di tutto bisogna sottolineare che tra interdizione e amministrazione di sostegno c è una linea di demarcazione molto precisa, sono due cose tra loro completamente diverse. Con l interdizione si perde la capacità di agire, l interdetto non può più gestire il suo patrimonio. Da notare che c è ancora l inabilitazione, anche se ora non viene più usata, perché praticamente è confluita nell amministrazione di sostegno: l inabilitato è una persona sostanzialmente capace di intendere e volere, ma con dipendenze da alcol, droghe, gioco, prodigalità che possono mettere a rischio il suo patrimonio. Per le famiglie dover ricorrere all interdizione era ed è una strada dolorosa, perché toglie 2

4 completamente la capacità di agire alla persona; con l amministrazione di sostegno invece il beneficiario conserva la capacità di agire e può fare tutto ciò che non è espressamente vietato dal provvedimento del Giudice Tutelare. 2- Il beneficiario e/o l interdetto possono fare donazioni, sposarsi, fare testamento? 3- come si fa a designare il proprio eventuale futuro amministratore di sostegno? Lo dice la legge n.6/2004, inserita poi nel Codice Civile: ciascuno può designare (non nominare, perché la nomina la fa il Giudice Tutelare) chi vorrà avere eventualmente come amministratore di sostegno. Lo si può fare con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. E una cosa opportuna da fare, mentre si sta bene e si è ancora in forma, altrimenti nel caso di necessità verrà nominata una persona scelta da altri, che magari non conosce bene e non riscuote la fiducia dell interessato. Si possono indicare anche diversi nomi, dando tra di loro una priorità. Il Giudice Tutelare non è tenuto a nominare la persona che è stata designata, ma è molto probabile che lo faccia, anche perché non è sempre facile trovare persone disponibili a fare gli amministratori di sostegno. Qualora il Giudice Tutelare nomini una persona diversa da quella designata deve motivare la sua scelta. Potrà essere nominato comunque un solo amministratore di sostegno, il quale potrà avvalersi di collaboratori, persone competenti, professionisti capaci di gestire il patrimonio del beneficiario, ma in stretto collegamento con l amministratore di sostegno, che sarà comunque sempre una sola persona. Un possibile contenitore della designazione dell Amministratore di Sostegno potrebbe essere una procura generale, che magari devo fare per motivi diversi: in questo atto posso inserire senza ulteriori costi la designazione del futuro ads. 4- Come possono fare i genitori di un ragazzo disabile a designare il futuro amministratore di sostegno per il loro figlio, quando loro non ci saranno più? Oltre alle modalità già dette i genitori possono designare il futuro ads per il figlio disabile con il testamento. Occorre precisare che varrà soltanto la designazione fatta dall ultimo genitore, perché prima cioè quando è ancora vivente un genitore la scelta generalmente ricade su di lui. 5- qualche cenno sul testamento: i requisiti perché sia valido. Lo può fare il beneficiario di ads? O deve essere assistito de suo amministratore di sostegno? 3

5 Il testamento è un atto attraverso il quale la persona dispone dei propri beni, in tutto o in parte, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. L erede (uno o più) subentra al defunto in tutti i suoi rapporti (eccetto i rapporti personalissimi, come ad esempio il matrimonio). Il legato invece, è una disposizione testamentaria per destinare un bene o una somma di denaro direttamente ad una persona o ad un ente o associazione. Un legato, anche piccolo, a favore di un ente con finalità solidali, può essere molto utile. All interno del testamento ci può essere una disposizione di un legato con una specifica finalità. Se qualcuno volesse destinare qualcosa ad un associazione, è meglio farlo con un legato e non con la nomina di erede. E tutto molto più semplice. Oltre al denaro, anche una casa, un auto, o altri oggetti possono essere lasciati con un legato; in questo caso chi beneficia del bene legato ne ha subito la disponibilità. Invece quando si tratta di eredità, occorre accettare l eredità con beneficio di inventario e fare l inventario con l intervento del Cancelliere del Tribunale e di un notaio. Il testamento può essere: - Con atto notarile, che può ancora essere pubblico o segreto - Testamento olografo. Il testamento pubblico viene fatto dal notaio: la persona espone al notaio le sue volontà e il notaio le riduce in forma scritta e poi rilegge il tutto al testatore, in presenza di due testimoni. Il testamento segreto viene scritto e firmato dal testatore e consegnato al notaio che lo riceve con due testimoni; quindi almeno i due testimoni saranno a conoscenza che la persona x ha fatto testamento ma non ne possono conoscere il contenuto come nel caso del testamento pubblico. Il testamento olografo è il più semplice: il testatore lo scrive lo ripone in un cassetto o dove vuole. Può cambiarlo, rifarne uno nuovo tante volte quanto vuole. Il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto. Se è scritto su un unico foglio protocollo, basta una firma al fondo, mentre se è scritto su fogli singoli, ogni foglio deve essere firmato. Deve essere scritto a mano in corsivo, anche se alcune volte può essere accettato anche in stampatello se quella è la forma abituale di scrittura della persona. Il testamento olografo ha solo un difetto: la conservazione. Se una persona, magari anziana, fa testamento, ma lo nasconde e non lo dice a nessuno, può succedere che al momento giusto nessuno lo trovi; è necessario dirlo a persone di fiducia o consegnarlo ad altri perché lo conservino. Può essere consegnato anche al notaio perché lo conservi nel proprio archivio o cassaforte. Il testamento ha una caratteristica che è un pregio ed un difetto: può essere revocato in qualunque momento. Basta scrivere revoco il precedente testamento e si tiene conto solo più di quello nuovo; anche se non è scritto espressamente revoco, di fatto l ultimo testamento revoca implicitamente quello precedente. 4

6 Ricordiamo che il testamento non serve per raccomandare dei comportamenti, ma per disporre dei propri beni dopo la propria morte: lo scritto deve contenere disposizioni. Se una persona magari anziana beneficiaria di amministrazione di sostegno dice al proprio ads di fare un regalo consistente ai nipoti, come faceva già lui quando disponeva da solo dei propri beni, e l ads fa richiesta al G.T. è molto probabile che il Giudice non autorizzi, perché teme che il beneficiario di Amministrazione di Sostegno si privi anzitempo di beni che potrebbero servirgli. Solo una donazione di modico valore può essere fatta. Non esiste una soglia minima per stabilire il criterio del modico valore : il tutto deve essere rapportato all entità del patrimonio del soggetto. E da ricordare che la donazione per essere valida, anche se da padre a figlio, anche se si tratta di cifre di denaro, deve essere stipulato con atto pubblico, cioè dal notaio. In questo caso non si pagano imposte sul denaro donato (esenzione fino a ,00 di Euro per donazione da genitori a figli. Il beneficiario di ads può fare testamento, e lo deve fare assolutamente da solo. Tutti possono farlo, anche le persone che hanno specifiche difficoltà nella comunicazione o che non possono scrivere. In questo caso l unica forma possibile è il testamento pubblico. Il notaio richiederà la nomina di un interprete capace di comunicare con il testatore il quale riferirà al notaio le volontà del testatore. Se un beneficiario di ads fa testamento, come è suo diritto fare, ma non è in grado di intendere e non capisce bene cosa sta facendo, quel testamento è annullabile, perché la persona si trova in una situazione di incapacità naturale. Questo può succedere anche a chi non è né interdetto, né amministrato: se il testatore si trova in una situazione di incapacità naturale, il suo testamento potrà essere dichiarato nullo. E comunque difficile dimostrare che il testatore nel momento in cui ha scritto il testamento era incapace di intendere e volere perché potrebbe averlo scritto in un momento di lucido intervallo cioè in un momento in cui la persona si rendeva conto di ciò che faceva. In ogni caso, quando si ha a che fare con una persona in difficoltà, facilmente raggirabile e suggestionabile, non in grado di tutelare i propri interessi, è buona cosa avviare l iter dell ads, a tutela sua e anche del patrimonio della famiglia. I genitori non possono fare testamento al posto del figlio disabile; se il figlio è capace di intendere può farlo lui, ma chi non è capace di intendere non può fare testamento. Se dei genitori hanno fatto testamento a favore della persona che si prenderà cura del figlio disabile, e poi il figlio disabile muore prima dei genitori, quel testamento può essere ovviamente revocato. Nel nostro Codice sono previsti due tipi di sostituzione testamentaria: 1) la sostituzione ordinaria (prevedo un sostituto se la persona da me indicata come mio successore muore prima di me); 2) la sostituzione fedecommissaria (forma poco conosciuta e poco 5

7 usata): i genitori possono disporre che i beni che lasciano al figlio interdetto al momento della morte di quest ultimo vadano alle persone o all ente che si sono presi cura di lui. Questa disposizione rappresenta anche un vincolo per chi è chiamato a prendersi cura dell interdetto. La sostituzione fedecommissaria potrebbe essere utilizzata dai genitori anziani, i quali se hanno un figlio in amministrazione di sostegno, devono richiedere l interdizione e poi fare testamento in questo modo. E da notare che questo si può fare solo se il figlio è interdetto. Quando il genitore, in vita, dona tutti o parte dei suoi beni ad uno o più figli, escludendone comunque degli altri, in sede di successione, il o i figli che ritengono di essere stati danneggiati, possono rivolgersi al Giudice, con l azione di riduzione nei confronti dei donatari. 6- Come i genitori possono comporre un testamento che favorisca il figlio disabile? Il testatore può disporre dei suoi beni come crede opportuno, lasciando anche tutti i suoi beni ad un solo figlio. Il testamento è valido, alla morte del genitore il notaio pubblica il testamento ma i legittimari possono agire in giudizio con l azione di riduzione per conseguire la legittima oppure prestare acquiescenza al testamento. Un consiglio importante per l ads: dopo la nomina, fate l inventario, fatelo con cura, per iscritto, alla presenza di qualcuno, segnando anche le cose piccole, che possono sembrare banali. Questo servirà in seguito, per documentare al Giudice, ai parenti, quello che al momento c è e può servire anche a rilevare ciò che avrebbe dovuto esserci e già manca. Inoltre andare in banca, fare l estratto conto degli ultimi anni, per verificare se ci sono stati movimenti consistenti e apparentemente non motivati. Il dott. Testa informa inoltre che è consuetudine del Collegio Notarile della Provincia di Cuneo offrire la prima consulenza ai cittadini in forma gratuita. Domande alla A.S. Dott.ssa Dalmasso 1-Quali sono le differenze tra Tutela e Amministrazione di Sostegno? Prima di parlare di differenze voglio subito dire una cosa: sono entrambi istituti giuridici previsti dal codice civile per proteggere la persona fragile e quindi tanto il tutore quanto l amministratore di s. hanno il preciso e importante dovere di agire per il bene del beneficiario, con responsabilità e serietà. In questo non ci sono differenze. 6

8 TUTTI i Tutori e TUTTI gli A.d.S. hanno il DOVERE fondamentale di occuparsi delle persone loro affidate con lo scrupolo, il buon senso, la diligenza di un padre di famiglia (... presente, partecipe, onesto). Parlando di differenze, diciamo che differenze ci sono sia per quanto riguarda i presupposti e la filosofia alla base dei provvedimenti, sia per quanto riguarda le procedure (iter giudiziario) e ancora gli effetti sui soggetti coinvolti. Possiamo subito dire che l interdizione è nata ( codice civile del 1865 e poi del 1942) per rispondere alla necessità di proteggere la società da soggetti ritenuti pericolosi e quindi per garantire-consentire il regolare svolgimento di rapporti giuridici e commerciali. In un certo senso quindi per contenere il soggetto incapace ed evitare che arrecasse danno alla famiglia ed alla società con la sua incapacità. Per questo l interdizione ha effetti incapacitanti su tutta la vita del soggetto che viene sostituito in tutto dal Tutore suo rappresentante. L amministrazione di sostegno poggia invece su un altro presupposto che è quello di tutelare in modo personalizzato il soggetto debole ed i suoi interessi ed è conseguente all evoluzione della legislazione nella materia della malattia mentale ( legge 180/78) e del rispetto verso la persona disabile. La TUTELA è un provvedimento di protezione giuridica disposto dal Tribunale che affida al tutore la rappresentanza completa dell interdetto. Attraverso una procedura in cui l interdicendo è soggetto passivo perché non viene considerata la sua volontà, si dispone l INTERDIZIONE che in sostanza stabilisce che l interdetto e persona totalmente incapace di agire. L A. di S. è invece disposta dal Giudice Tutelare, attraverso una procedura in cui il beneficiario è al centro, soggetto attivo, al punto che: può ricorrere ( cioè fare la domanda) in prima persona, deve essere sentito dal G.T. ed esprimere il suo parere, deve essere informato dell iter in ogni fase (non è possibile presentare ricorso a sua insaputa!) e deve interagire con l A. di S. per esprimere pareri, dare il consenso, ecc. L A. di S. infatti non si sostituisce mai completamente al beneficiario che mantiene, anche se spesso in modo limitato, la capacità di agire come sarà descritto e specificato nel provvedimento dal Giudice. L A. di S. nell esercizio delle sue funzioni deve mettere al centro la persona del beneficiario, i suoi bisogni ed aspettative, informandolo e coinvolgendolo per quanto possibile nelle attività che svolge a suo favore. La relazione di fiducia è importante e ci deve essere frequentazione. L A. di S. non sancisce una incapacità ma piuttosto un impossibilità ad agire, che può anche essere solo parziale ( anche solo fisica) o temporanea. L ADS può essere infatti richiesta anche in via temporanea o provvisoria, ovvero per affrontare un momento particolarmente difficile, gravoso nella vita del beneficiario, per seguirlo in un percorso di recupero-riabilitazione e può essere chiusa su richiesta delle parti, nel momento in cui il beneficiario abbia recuperato la piena autonomia. Anche rispetto alle procedure l iter per richiedere l A. di S. è più semplice rispetto a quello per l interdizione: come ho detto l istanza è presentata al G.T. corredata dalla 7

9 documentazione di cui poi parleremo e con una marca da bollo da 8 euro. Non è necessario appoggiarsi ad un legale. Presso le cancellerie dei Tribunali ed anche in internet sono disponibili fac-simile per la domanda e l elenco dei documenti da allegare. Anche i tempi sono più veloci ( il Giudice deve procedere entro 60 giorni ) e le formalità per le notifiche sono semplificate. Di conseguenza anche i costi sono ridotti. Il ricorso per l interdizione e la nomina del Tutore a favore di un soggetto totalmente incapace va invece presentato al Tribunale e nei casi più complessi, dove possono esserci interessi diversi in gioco, può essere necessario appoggiarsi ad un legale. Ma le differenze tra interdizione e A. di S. riguardano in particolare le conseguenze e gli effetti che determinano sulle persone: l argomento è così vasto che in questa sede possiamo solo riassumere alcuni aspetti. La tutela cancella la capacità di agire e quindi è un provvedimento sempre uguale : tutti i soggetti sottoposti a tutela non possono fare...in uguale misura, tutti i tutori hanno le stesse possibilità di agire in nome e per conto del tutelato. I provvedimenti di ADS sono tutti differenti perché devono rispondere a bisogni diversi, di soggetti che hanno situazioni (disabilità, collocazione, entourage familiare, risorse economiche) differenti e possono avere mantenuto capacità residue e spazi di autonomia da valorizzare e rispettare. Il provvedimento è costruito su misura e affida all A. di S. compiti e poteri diversi a seconda dei casi. E la bussola con cui l ADS si orienta. E un concetto importante e bisogna tenerlo presente perché se da un lato è quanto rende l ADS così interessante, dall altro a volte complica la vita delle parti coinvolte che non possono fare riferimento ad uno schema teorica predefinito ( ad esempio nella tutela è sempre richiesto l inventario dei beni, nella ADS non sempre...). Ogni caso va considerato nel suo specifico: è così che decide/lavora il G.T. ed è così che dovranno fare l A. di S. e gli operatori dei servizi coinvolti. Quindi i compiti dell A. di S. saranno diversi a seconda che si occupi del Sig. Mario che ha problemi di dipendenza dal gioco ( dovrà quindi occuparsi di aspetti economici e patrimoniali, di rapporti con il datore di lavoro o altro ancora) o della Sig.ra Lucia che non ha parenti, ha una piccola pensione, ha affittato la sua casa ed ora vive in una casa di riposo. L interdizione interessa oggi sostanzialmente soggetti in stato di gravità assoluta, totalmente incapaci di intendere e volere e quindi affetti da gravi disabilità psichiche e necessità anche sul piano delle cure mediche e non dovrebbe più essere utilizzata in caso di persone solo parzialmente incapaci. E stata definita RESIDUALE rispetto alla A. di S. e le statistiche lo stanno dimostrando. L AdS consente infatti di intervenire anche a favore dei soggetti definibili borderline, come ad esempio a favore di persone affette da dipendenza, ricoverati in strutture a lungo termine, carcerati, affetti da disturbi compulsivi, patologie involutive, ecc. Un altra differenza a mio parere significativa per quanto riguarda compiti, ruoli e responsabilità, è che il TUTORE è sempre affiancato da un PRO-TUTORE cosa che invece non si verifica nell ADS. 8

10 Il pro-tutore è per certi aspetti un vice-tutore e per altri un super-tutore perché deve intervenire anche quando gli interessi del tutelato sembrano o sono in opposizione con quelli del tutore ( conflitto interessi a seguito eredità, ecc.). Il pro-tutore infatti è tenuto a verificare e controfirmare il rendiconto annuale, dare il consenso per atti straordinari, ecc. Il pro-tutore però deve anche preoccuparsi ed attivarsi quando il tutore si assenta o non è più in grado di assolvere al suo mandato e deve sostituirsi a lui nella cura dell interdetto che rappresenta ( può fare atti di ordinaria amministrazione e urgenti) fino a quando il G. non nomina un altro tutore. Nella ADS invece non è formalmente prevista la figura del Co-Amministratore anche se ci risulta siano stati emessi provvedimenti ( dal Tribunale di Piacenza 2007 e Modena 2005) in cui un G.T. ha nominato un vice amministratore per gestire situazioni di conflittualità familiare o con patrimoni ingenti ( un ads per occuparsi degli aspetti socio-assistenziali ed un professionista per gli aspetti economico patrimoniali). Sono però casi rari e non tutti i Giudici sono concordi su questa interpretazione della legge ( non è scritto che si deve fare ma nemmeno che non posso farlo, quindi...!): di fatto normalmente il vice non viene nominato per cui si impone per l Amministratore DS una attenta valutazione rispetto al suo impegno nel tempo e anche per la gestione delle possibili assenze ( ferie, malattia...). Infine dico ancora che i due istituti sono comunque intercambiabili ed è possibile passare dalla ADS alla Tutela se e quando le condizioni soprattutto di salute o patrimoniali del beneficiario, dovessero peggiorare o cambiare le sue necessità. Più difficile nella realtà passare dalla Tutela alla ADS anche se in alcuni Tribunali i giudici tutelari stessi stanno dando indicazioni in questo senso ( anche per passare dalla curatela alla ADS) per provvedimenti antecedenti il 2004 e riguardanti soggetti non totalmente incapaci. Concludo con una raccomandazione che interessa in egual modo sia i Tutori che gli ADS e riguarda un altro DOVERE o responsabilità: entrambi devono attenersi scrupolosamente al principio della riservatezza che è per gli assistiti un diritto: diritto ad essere protetti e tutelati anche dalla maldicenza e dal pettegolezzo che, come ben sappiamo, possono favorire l esclusione, il giudizio, la paura. Tutori e a.d.s., che siano volontari o no, rivestono infatti un ruolo ufficiale: hanno giurato davanti al Giudice di assolvere con serietà al compito attribuito loro e con questo giuramento si impegnano anche a non divulgare le informazioni in loro possesso se non nei contesti autorizzati come ad esempio con gli operatori dei servizi sociali e sanitari, della scuola, ecc., tutti a loro volta vincolati dal segreto professionale. Questo vuol dire che anche in casa o con i conoscenti Tutori o A. di S., non posso riferire su episodi della vita del beneficiario, riportare particolari sulla situazione economica o fare riferimento alle malattie, ecc. 9

11 2-Domande rispetto alla Fase della presentazione delle Istanze/ricorsi 2.1 Quale documentazione sanitaria deve essere allegata al ricorso per l A.di S.? L ads si richiede perché una persona: - a causa di un infermità o di una menomazione fisica o psichica - si trova nell impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E quindi un procedimento che deve essere sostenuto da motivazioni documentate, documentabili ed oggettive: per questo la documentazione sanitaria è molto importante e quando possibile va sempre allegata al ricorso. Di solito i documenti che si devono/possono allegare sono : certificato del medico di base e-o degli specialisti dell ambulatorio di geriatria o del Nucleo valutazione Alzheimer - Certificati dell Unità valutazione geriatrica UVGcartella clinica pregressi ricoveri in ospedale - verbale commissione ASL accertamento invalidità svolto in epoca recente - verbale visita richiesta aggravamento invalidità - certificato NPI per i disabili neo maggiorenni- referti TAC o altro. devono tutti essere stati emessi in una data recente. Ho detto quando possibile perché si possono verificare situazioni in cui chi produce il ricorso non ha accesso ai documenti sanitari del beneficiario ( documenti che, come sappiamo, sono personali e riservati) ma è lo stesso a conoscenza di problematiche e difficoltà o stati che impongono la richiesta di un provvedimento di protezione. Se non è possibile allegare la documentazione sanitaria, si deve spiegare il motivo e sarà il Giudice con la sua autorità a dare disposizioni una volta avviata la procedura per ottenere i certificati e-o disporre un perizia. In questi casi i tempi per arrivare al provvedimento definitivo potranno essere un po più lunghi. Questa precisazione sugli allegati, vale anche per la documentazione sul patrimonio perché non sempre il ricorrente è in grado di allegare al suo ricorso gli estratti dei conti o le visure o altro: sarà quindi importante dare tutti riferimenti e le informazioni disponibili per consentire al G.T. di avviare e disporre le relative indagini. Nelle situazioni più frequenti, che sono poi quelle relative a parenti o familiari con i quali siamo in buoni rapporti e dai quali quindi possiamo ottenere la documentazione necessaria al ricorso, dobbiamo allegare i documenti che ho sopra elencato ed è meglio che siano aggiornati. Allegare il verbale dell invalidità rilasciato da dieci anni o ancora prima, non sempre va bene perché nel frattempo il quadro della malattia può essere cambiato e possono essere subentrate variabili significative. Tanto più la documentazione sanitaria con la diagnosi e la descrizione delle limitazioni all autonomia, è completa ed obiettiva ( ancora meglio se rilasciata da 10

12 un servizio sanitario/ambulatorio pubblico in epoca recente) tanto più il G.T. è facilitato nel suo compito e quindi indirettamente evitiamo complicazioni. Possono anche verificarsi situazioni di conflitto tra il ricorrente ed il potenziale beneficiario CHE NON COLLABORA e non consente al ricorrente di accedere alla sua documentazione sanitaria e non accetta di sottoporsi ad una visita per la certificazione. In questi casi se il ricorrente ritiene di essere nel giusto e vuole mettere in atto un meccanismo di protezione, può ugualmente presentare l istanza avendone comunque dato informazione al beneficiario. Io dico sempre che non si può pensare di presentare un istanza per l apertura di una A. di S. senza averne prima parlato con l interessato e senza aver cercato di fargli capire di cosa si tratta, perché si ritiene di richiederla e quindi avere la sua adesione al progetto. Il giudice tutelare al ricevimento dell istanza priva di documentazione sanitaria e-o priva del consenso del beneficiario darà incarico ad uno specialista super partes di formulare un parere in merito, ovvero disporrà quella che in gergo tecnico viene chiamata Consulenza Tecnica d Ufficio C.T.U. cioè una PERIZIA ( i cui costi andranno però ad incidere sulla procedura). 2.2 Perché richiedere l apertura di una A.d.S. se il beneficiario è soggetto che vive in un contesto di disagio sociale, non possiede beni e non ha nulla da amministrare o proteggere? Abbiamo detto che in ogni caso i requisiti per ottenere l apertura di una ADS sono sostanzialmente due e devono essere presenti contemporaneamente. Sono: la presenza di una infermità o menomazione psichica e-o fisica accertata e documentata, l impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, dove gli interessi da prendere in considerazione sono quelli relativi a tutta la vita della persona ( vita di relazione, cure, assistenza) non solo quelli relativi al patrimonio ed al denaro. La necessità di protezione nell a.d.s si estende e tutti gli interessi della persona ( vita quotidiana, interventi assistenziali) e quindi può interessare anche soggetti molto poveri, soli, in stato di abbandono. Possiamo quindi dire che l ADS deve/può essere richiesta anche quando il beneficiario, in presenza dei due requisiti di base, è soggetto povero e privo di beni perché conferisce all amministratore di sostegno la possibilità di intervenire a sostegno del beneficiario, per aiutarlo a cercare di migliorare il suo stato, ad esempio attraverso la richiesta di accesso a prestazioni e servizi. L ADS è quindi sicuramente un istituto al quale ricorrere nelle situazioni di soggetti in condizioni di grave disagio sociale, ambientale, solitudine o carenze, perché può portare all avvio di un progetto assistenziale individualizzato in rete con i servizi del territorio, alla organizzazione di interventi per migliorare l ambiente di vita ( pulizia della casa, installazione sanitari, cura degli animali) e quindi ad una presa in carico del soggetto fragile con un vantaggio che, è opportuno sottolinearlo sempre, agile. 11

13 In questi contesti, particolarmente importante sarà individuare ed avere la disobnibilità di un ADS consapevole delle difficoltà e sempre supportato dalle organizzazioni sia del volontariato che dei servizi socio-assistenziali perché non si tratta di un impegno da sottovalutare. Sarà importante anche l aspetto della formazione permanente e della supervisione ai volontari. 3-DOMANDE RISPETTO ALLA FASE SUCCESSIVA ALL EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO 3.1- Il provvedimento di A.d.S. viene registrato-segnalato al Comune di nascita e-o residenza del beneficiario? Prima di tutto chiariamo che in base all art. 14 della legge 6/2004, il provvedimento di A. di S. è registrato presso l Ufficio del G.T. in un apposito registro di cancelleria detto delle ADS nel quale il cancelliere deve annotare tutti gli estremi del provvedimento ( data-numero- dati anagrafici del beneficiario- dati dell A. di S.) e anche del provvedimento di chiusura o ogni altro provvedimento adottato dal G. nel corso dell Amministrazione. La notizia della adozione di un provvedimento di A. di S. è anche trasmessa dal Cancelliere della V.G. entro dieci giorni all ufficio dello stato civile del comune di nascita del beneficiario ( nulla è trasmesso al comune di residenza) per le annotazione a margine nell atto integrale di nascita. Vengono annotate solo le informazioni essenziali relative al provvedimento e tali annotazioni andranno cancellate quando, nei casi di provvedimenti temporanei, l ADS verrà chiusa e ne cesseranno gli effetti. Si tratta di una forma di pubblicità di tipo DICHIARATIVO perché gli effetti della ADS INIZIANO già con il giuramento dell Amministratore e non con la registrazione. Il registro di cancelleria è comunque assolutamente riservato ed accessibile solo alle parti ( G. T. cancelliere-ads. beneficiario) mentre terze persone ( avvocati di parte...notai, parenti...) possono consultarlo SOLO previa richiesta motivata al G.T. e conseguente autorizzazione. Nessuna informativa è data al Consiglio notarile ed ai notai che hanno invece l obbligo di tenere l elenco delle persone interdette o inabilitate per ragioni di trasparenza nei negozi giuridici ( ecco un altra differenza pratica tra tutela e ADS). Infine, ai sensi dell art. 18 della legge 6/2004, il provvedimento DEFINITIVO di ADS, se riguardante beneficiari di età inferiore agli 80 anni, è registrato per estratto nel casellario giudiziario. Non viene però citato nel caso venga richiesto il certificato penale Per quanto tempo si devono conservare i documenti relativi alla ADS o alla tutela? 12

14 I documenti che riguardano l avvio della procedura ( copia dell istanza corredata dalla documentazione allegata) è bene vengano conservati da chi ha presentato il ricorso e poi dall ADS che dovrà avere cura di organizzare una cartellina in cui conservare tutto il materiale. Dovrà anche preoccuparsi di custodire e proteggere questa cartellina da intromissioni di terzi non autorizzati ( responsabilità rispetto alla privacy e tutela riservatezza) evitando di portarla in giro o lasciarla ad altre persone. Anche la documentazione prodotta dopo la nomina ad ADS, è bene venga conservata: le istanze presentate per una vendita di un alloggio, per fare un investimento, per acquistare i mobili nuovi, per pagare spese straordinarie.... Bisogna poi conservare con cura tutto quanto riguarda le spese straordinarie ( ricevute, fatture, bonifici) sicuramente fino a quando non vengono inserite nel rendiconto e presentate al G:T. e poi almeno per almeno 5 anni. Va infatti ricordato che gli eredi, i parenti o altre persone ancora ( elencate nel C.C.), possono chiedere l annullamento di atti predisposti dall ADS durante l esercizio del suo incarico, anche dopo cinque anni, quando abbiano il sospetto che l Amministratore nell adempimento dell attività, abbia messo in atto comportamenti dannosi per gli interessi del beneficiario o in eccesso rispetto al mandato del G.T. e quindi l A. di S. deve essere in grado di esibire i documenti. Personalmente consiglio di conservare la documentazione anche per più tempo in particolare quando l ADS non è parente del beneficiario o quando si sono create situazioni di conflittualità. Per quanto riguarda invece documenti amministrativi come la dichiarazione dei redditi, tasse, abbonamenti e quant altro, vanno applicate le norme correnti (che prevedono sempre di conservarli per non meno di 5 o 10 anni a seconda dei casi). Una raccomandazione mi sembra importante : conservare ( fare delle fotocopie) con attenzione il decreto di nomina e anche il verbale del giuramento perché ad esempio molte banche o le poste spesso li richiedono. Tenere quindi sempre in un fascicolo a portata di mano questi documenti con la fotocopia della c. identità, del codice fiscale e del tesserino sanitario del beneficiario Il beneficiario di A. di S. ha diritto a facilitazioni o prestazioni agevolate in ragione del suo stato di soggetto ad provvedimento di protezione giuridica? Generalmente quando si parla dei diritti di un beneficiario di A. di S. o di un soggetto sottoposto a Tutela, si pensa ai diritti legati all assistenza ed alle cure oppure ancora al diritto ad essere protetto e tutelato negli interessi personali. Dal punto di vista del codice civile si dovrebbe parlare anche di quelli che vengono chiamati diritti personalissimi che sono quelli che interessano la sfera più intima ed affettiva del beneficiario: per questo non possono essere esercitati da un terzo in sua rappresentanza. Sono il diritto a votare, a fare testamento, a contrarre matrimonio, a riconoscere un figlio naturale, a chiedere la separazione e-o il divorzio ( e su questi argomenti il Notaio potrà darvi maggiori spiegazioni). 13

15 Questi sono tutti diritti che non possono essere oggetto di incarico all A. di S. Il Giudice nel provvedimento può infatti inibire al beneficiario l esercizio di un diritto personalissimo ( pensiamo al caso del Signore anziano che vorrebbe sposare la badante o farle una donazione ), ma non potrà affidare all Amministratore di Sostegno il compito di sostituirsi al beneficiario nell esercizio di questi diritti. In questo caso specifico però la domanda sembra rivolta a capire se e quando il beneficiario di ADS, per la sua sola condizione di persona sottoposta ad un provvedimento di protezione giuridica, può essere agevolato nell accesso ai servizi ed alle prestazioni. A questo proposito voglio citare brevemente la Legge regionale 1 che la Regione Piemonte ha approvato nel gennaio 2004 che detta le norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali. E cioè la legge che per la nostra Regione sancisce i criteri da seguire per l erogazione e l accesso ai servizi dei cittadini. L art. 22 delle Legge parla dei destinatari degli interventi socio-assistenziali e stabilisce che accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali : i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parzioale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, in difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.... Possiamo quindi dire che in base alle legge 1/2004 in Piemonte alla persona sottoposta ad un provvedimento di tutela o di ADS, è riconosciuta una priorità nell accesso ai servizi. Non mi risulta siano previste altre agevolazioni specifiche se non quelle che derivano al soggetto dal fatto di essere anche-contemporaneamente invalido, persona con handicap, persona con reddito insufficiente, ecc. E bene ricordare che ad alcune agevolazioni e facilitazioni è possibile accedere solo in ragione dello stato di invalidità: parlo ad esempio delle provvidenze economiche quali l assegno mensile, la pensione di inabilità e l indennità di accompagnamento per chi è invalido al 100%. Sono anche previste forme di esenzione dal pagamento del Ticket legate al tipo di disabilità ( per patologia) ed alla percentuale di invalidità La legge 104 del 92, ha poi introdotto il concetto di persona handicappata che è ancora diverso da quello di persona invalida. Quando un soggetto è riconosciuto dalla Commissione ASL persona handicappata in situazione di gravità, acquisisce alcuni diritti ad esempio rispetto alla frequenza scolastica ( ins. sostegno), al fisco (detrazioni) ma anche rispetto al diritto ad essere assistito dai familiari che possono richiedere permessi e congedi sul lavoro. Sempre legato al riconoscimento dello stato di invalidità o di persona handicappata, sono le agevolazioni nel settore auto come esenzione dal pagamento del bollo, detrazione per l acquisto nuovo mezzo intestato al beneficiario, ecc. 14

16 Su questi aspetti gli sportelli delle AASSLL, Sportello Unico socio-sanitario sono in grado di dare dettagliate informazioni e consigliare a familiari e ads le pratiche da fare per accedere alle prestazioni. Per concludere mi sembra di poter dire che eventuali agevolazioni/facilitazioni possono spettare al beneficiario di ADS così come all interdetto, quando la loro condizione è anche di persona invalida o handicappata, oppure ancora perché si tratta di persona in grave difficoltà economica e situazione di disagio sociale. La condizione di soggetto sottoposto ad un provvedimento di protezione giuridica, presa a se stante non è sufficiente. 3.4 Quando il beneficiario di ADS non ha una rendita sufficiente a pagare la retta della struttura o l assistenza della badante, ha diritto ad un contributo da parte dei servizi? Come può e deve muoversi l ADS per ottenere l intervento dei servizi? In parte abbiamo già risposto a queste domande quando abbiamo affrontato il caso della persona povera e priva di supporti familiari e del dovere per l ADS di attivarsi per ottenere l accesso a servizi e prestazionil ADS dovrà prendere contatti con gli enti che nella zona di residenza del beneficiario gestiscono i servizi sociali, assistenziali e sanitari per presentare le domande previste in questi casi (integrazione retta, assegno cure domiciliari...) Dovrà cioè farsi portavoce dei bisogni del beneficiario, insistere per arrivare ad un progetto individualizzato di presa in carico da parte dei servizi ( assistente domiciliare, pasti a domicilio, centro diurno, ecc. ). Per questo dovrà rendersi disponibile a fornire tutta la documentazione che i servizi gli chiederanno per valutare lo stato economico del beneficiario in quanto l accesso ai contributi è strettamente vincolato alle valutazioni ed ai regolamenti che ogni ente si è dato per l assistenza economica ( se chiedono l estratto conto, la dichiarazione ISEE, di fare una visura catastale...) L ADS dovrà attivarsi anche presso le AA.SS.LL. in collaborazione con il Ser. Soc. (Medico di base ADI UVG ) per gli aspetti che potrebbero riguardare le cure a domicilio e per organizzare una idonea collocazione al beneficiario. Per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa sia sanitaria che assistenziale ( ricovero in struttura, retta centro diurno, ecc.) penso di poter dire che sempre in ogni caso occorre fare riferimento alle disposizioni/regolamento degli enti erogatori: i consorzi socio-assistenziali come anche le AA:SS:LL. hanno regolamenti specifici per conteggiare la retta quasi sempre in base al reddito ed alla situazione economica personale (ISEE). 15

17 3.5- Quali sono le responsabilità, i compiti e gli obblighi dell ADS, in particolare quando si tratta di un volontario non parente, rispetto ai parenti ed ai servizi sociali? E possibile e corretto stabilire a priori chi fa e che cosa per evitare sovrapposizioni oppure che l ads si ritrovi a fare interventi che non gli competono? In primo luogo bisogna ricordare che l ADS ha responsabilità diverse a seconda dell estensione dei compiti che gli sono affidati nel decreto che è come una bussola da leggere continuamente per orientarsi rispetto ai compiti ed alle responsabilità a cui siamo chiamati come ADS. UN aspetto importante che rientra nel discorso della Responsabilità è quello dei rapporti con il beneficiario perché l ADS ha sicuramente il dovere e quindi la responsabilità di tenere conto delle aspirazioni e dei desideri del beneficiario. Questo presuppone un costante ascolto e un impegno nella comprensione dei suoi bisogni e aspirazioni. L Ads deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere e deve cercare, ovviamente in base alla specifica situazione, il confronto e la concertazione. L Ads ha il dovere di informare il GT se è in divergenza con il beneficiario, se ci sono contrasti o modi diversi di vedere le cose. Per quanto riguarda i compiti, mi preme ribadire che l ADS, in particolare se non è parente del beneficiario, non è tenuto, se non in casi straordinari o perché è disponibile personalmente, ad occuparsi in prima persona di incombenze domestiche o relative alla cura ed all igiene del beneficiario ( ad esempio la pulizia della casa, la spesa, il bagno, la somministrazione di medicine, ecc., ): il suo compito/dovere/responsabilità è piuttosto quella di organizzare le varie forme di assistenza ed intervento, per fare in modo che il beneficiario sia adeguatamente assistito e che ci siano risposte adeguate alle sue necessità ( badante, collaboratrice domestica, familiari, volontari o personale dell ASL ( ADI-OSS.) Ma si tratta di un compito o di una responsabilità? La questione è solo nei termini perché di fatto se l ADS non si preoccupa di questo aspetto organizzativo il beneficiario è privo di assistenza, abbandonato a se stesso: è una negligenza grave che il G.T: deve sanzionare. Se invece intervengono situazioni di impedimento per cui l ADS non riesce, nonostante la sua volontà, a svolgere i compiti attribuiti, deve darne immediata informazione al G.T. ( ad esempio si cita il caso del parente che arriva a casa del beneficiario e lo allontana senza comunicare all ADS dove l ha portato...e senza dare garanzie sul fatto che sia ben curato e assistito). L ADS, ma anche il Tutore, hanno sempre la responsabilità di svolgere con scrupolo e diligenza il loro incarico per non arrecare danni al beneficiario siano questi di tipo economico ( con una cattiva gestione/amministrazione dei suoi beni) che di tipo esistenziale ( quelli che possono derivare da scarsa assistenza, non intervento in caso di necessità, abbandono o altri comportamenti in contrasto con gli interessi del beneficiario). 16

18 Quindi possiamo dire che l ADS ha precise responsabilità sia rispetto alle cose da fare ( che sono quelle previste-autorizzate nel decreto o dal G.T. su istanza specifica), sia rispetto a quello che non deve fare: in altre parole deve fare attenzione a non esagerare nella sua operosità e nel contempo a non macchiarsi di negligenza. Per rispondere quindi alla domanda possiamo dire che l ADS ha sicuramente la responsabilità, ma possiamo anche chiamarlo dovere/compito, di attivarsi per fare in modo che tutti gli attori della rete intervengano a seconda dei rispettivi ruoli: quando la famiglia è assente o problematica saranno proprio i servizi sociali e sanitari gli attori a cui l ADS dovrà/potrà appoggiarsi per poter organizzare in modo adeguato l assistenza al beneficiario. Uno dei primissimi atti che consigliamo di mettere in pratica ai nuovi ADS, è proprio quello di farsi vedere e conoscere dai servizi socio-assistenziali e-o sanitari e lasciare sempre il proprio recapito. Nei casi più complessi, in presenza di beneficiari affetti da patologie psichiatriche, insufficienza mentale, disturbi del comportamento, che vivono al proprio domicilio, penso di poter dire che lavorare insieme ai servizi è la condizione di partenza per accettare l incarico : deve cioè esserci un PROGETTO in cui sono definiti gli attori, il tipo di interventi, i compiti e le responsabilità e previsti momenti di verifica. Se questo accordo/contratto non c è, sarà difficile e pesante per l ADS, soprattutto quando è un volontario, reggere e andare avanti da solo. Per concludere possiamo dire che il rapporto tra Amministratore di S. e Servizi è da intendersi a doppio binario: l A.di S. si rivolge ai servizi per conoscere le risorse, accedere a prestazioni, o quando ha bisogno di particolari approfondimenti sul caso o per valutare insieme strategie per la gestione del beneficiario o dei parenti, i servizi analogamente si rivolgono all A. di s. per ipotizzare il progetto individualizzati,, programmare interventi, ecc. Rispetto ai familiari bisogna ancora aggiungere che l A. di S. non è tenuto a dare personalmente a questi ( se e quando i rapporti sono difficili, negativi, non c è reciproca collaborazione) informazioni sul beneficiario e sulla sua situazione economica: i familiari che lo desiderano possono richiedere copia del rendiconto e delle relazioni alla cancelleria del G.T Può l ADS esigere dai familiari del beneficiario una loro partecipazionecontributo alle spese di ricovero o assistenza se il loro parente non ha risorse sufficienti? Quando il beneficiario non possiede beni e risorse per le sue necessità primarie ( vitto, affitto, cura della persona) ma anche per essere inserito in una struttura, l ADS come è stato detto, dovrà attivarsi per ottenere l accesso ai servizi ed alle prestazioni economico - assistenziali ( contributo economico, per l affitto, o altro) previste in questi casi. Saranno quindi i servizi che nel corso degli accertamenti sul reddito del beneficiario ( a cui l ADS deve collaborare fornendo tutte la documentazione richiesta) si attiveranno in base ai loro regolamenti per eventualmente rivalersi sui familiari o altri parenti. 17

19 L ADS infatti non ha potere per esigere dai familiari erogazioni di denaro a favore del beneficiario: può tentare di ottenere la loro partecipazione volontaria richiedendo collaborazione, spiegando ed intercedendo a nome del beneficiario, ma se non c è una disponibilità lui non ha strumenti. Diverso è il caso dell abbandono di incapace che è un reato inserito nel codice penale. L'art. 591 al primo comma recita infatti Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Le fattispecie sono aggravate se l'abbandono è stato commesso da genitore, figlio, tutore, coniuge, dall'adottato o dall'adottando. Se l A. di S. ritiene di ravvisare nel comportamento dei familiari un comportamento abbandonico deve certamente riferire al G.T. Su questo aspetto non posso approfondire perché la materia è troppo delicata e specialistica per cui bisognerebbe porre il quesito al giudice o ad un legale. Quel che è certo è che l ADS in particolare quando volontario non è chiamato/tenuto ad elargire denaro personale per l assistenza del beneficiario e nessuno potrà da lui pretendere una partecipazione alla spesa per la cura e l assistenza Quando l A. di S. deve assentarsi per un periodo deve essere sostituito? Da chi e come deve procedere? Se l assenza è per un breve periodo (ferie) deve preoccuparsi di fare in modo che durante la sua assenza il beneficiario sia adeguatamente assistito, che la collaboratrice domestica vada regolarmente o l infermiera o chi altri è coinvolto nell assistenza. Questo è particolarmente importante quando il beneficiario vive a domicilio. Se c è un normale rapporto di vicinato o con altri condomini, si può avvisare anche i vicini in modo che abbiano un occhio di riguardo sulla situazione. A seconda dei casi e delle situazioni, potrà essere necessario anche avvisare il medico di base, l assistente sociale o gli operatori coinvolti nel caso o i familiari più prossimi quando ci sono e sono disponibili. Deve-può lasciare il suo recapito all assistente sociale e anche al beneficiario. Se il beneficiario è ospite di una struttura, l ADS che si assenta deve avvisare il personale e la direzione e lasciare comunque un recapito o un riferimento. Prima di partire l ADS deve sempre sincerarsi che anche per il denaro, i pagamenti, i bonifici, sia tutto a posto in modo che non ci siano interruzioni e-o multe per mancati pagamenti che potrebbero essere in danno al beneficiario ( pagare la retta, le spese della casa, il negozio che porta la spesa...). In ogni caso quindi potrebbe essere utile e opportuno individuare una persona di fiducia a cui dare le consegne, che possa eventualmente provvedere all ordinario ed al quotidiano. 18

20 Diversa è la cosa se l ADS deve assentarsi per un periodo molto lungo ( trasferimento dal lavoro, problemi famigliari, ecc.). In questi casi deve darne quando possibile con sufficiente anticipo la notizia al G:T. che dovrà valutare, in base alle necessità ed al tipo di situazione, se necessario fare una sostituzione, che potrà essere temporanea o definitiva oppure autorizzare l ADS a delegare un terzo di sua fiducia ( casi rari ma già verificatesi) Su questi aspetti si chiederanno chiarimenti ai Giudici competenti per i due tribunali di Cuneo e Alba. L ADS di sua iniziativa senza preventiva autorizzazione non può semplicemente fare una delega ad un terzo: se lo facesse potrebbe incorrere in sanzioni o richiami del G.T. Ricordiamoci sempre che nelle situazioni di urgenza, il G.T. può emettere provvedimenti provvisori ( in questi casi di nomina o autorizzazioni alla delega) anche in tempi brevi. Sempre comunque il consiglio di dare l informazione sull assenza al G.T. ( e alla A. S. e al medico di base a), con un semplice scritto che è a costo zero in cui indicare il recapito durante l assenza. 4-Domande rispetto alla gestione del patrimonio e dei beni del beneficiario 4.1- Se l A. di S. assumendo l incarico si accorge che negli ultimi tempi il beneficiario ha perso del denaro, ha effettuato prelievi dal suo conto corrente per spese che non riesce a giustificare e quindi teme possa trattarsi di una situazione di raggiro, cosa deve/può fare l ADS? Abbiamo detto che l ADS dopo il giuramento deve presentare la prima relazione al G.T. nella quale doveva anche riferire sulla situazione economica: si tratta da fare un resoconto/inventario aggiornato della situazione finanziaria. Per questo può richiedere alle banche/posta di verificare i conti degli ultimi anni e se risultano ammanchi, mancati incassi ( l inquilino che approfittando dell incapacità sopraggiunta non ha più pagato regolarmente l affitto o altre cose poco chiare) deve segnalarlo al G.T. e attivarsi per: ottenere il recupero dei crediti bloccare pagamenti non giusti e-o non ancora autorizzati dal G.T. far invalidare contratti o atti. La materia qui è complessa e quasi sempre in questi casi occorre appoggiarsi a professionisti come l avvocato e-o il notaio, sempre previa autorizzazione del G.T. Su questo aspetto anche il Notaio può sicuramente darci informazioni più dettagliate. In alcuni casi, se il provvedimento emesso dal G.T. lo contempla, l ads può promuovere una causa nell interesse del beneficiario ma comunque prima di muoversi in questo senso è sempre bene riferire e conferire con il G. T. e mi permetto di ricordarlo sempre, con i Servizi sociali che hanno in carico il caso. 19

21 Quando i l beneficiario è privo di redditi o in difficoltà economiche l A. di S. che promuove una causa può chiedere di accedere al gratuito patrocinio, istituto regolato da precise disposizioni in materia di redito. Informazioni presso le cancellerie civili e penali SE l A.di S. di un disabile inserito in struttura ( spese a carico o con il contributo dell ente pubblico) scopre che il padre del beneficiario ha donato gran parte dei suoi beni agli altri figli ed ai nipoti escludendo dall atto donatorio il figlio disabile, cosa può / deve fare l A. di S.? Penso che a questa domanda possa rispondere con maggiore competenza il Notaio Dott. testa Se il beneficiario di ADS è anche genitore di figli ancora minori di età ed ha quindi una famiglia oppure vive in casa con un genitore anziano e malato non sottoposto a provvedimenti di protezione, quali sono le responsabilità dell A. di S. verso i familiari, come si deve comportare? Anche questa è una domanda impegnativa. Secondo me l ADS non ha responsabilità dirette verso gli altri componenti la famiglia se non quella, peraltro importante, di segnalare la cosa e farla presente a chi di dovere...sempre per il discorso di prima relativo all abbandono di incapace o di persona incapace di provvedere a sé stessa. Non dimentichiamo comunque che nella fase istruttoria del provvedimento per la nomina dell A. di S. questi aspetti nella maggior parte dei casi vengono valutati dal Giudice che deve appurare la situazione di vita, familiare del beneficiario, sentire eventuali conviventi, ecc. Quindi è probabile che già prima di arrivare al provvedimento si siano adottate precauzioni o provvedimenti a protezione anche degli altri componenti il nucleo. In ogni modo l ADS se non è stato ancora fatto ha la responsabilità di segnalare la situazione ai servizi competenti perché a loro volta si attivino per assicurare idonea assistenza alle parti coinvolte, in particolare se minori. L ADS non è legittimato a richiedere l apertura di una Amministrazione di Sostegno a favore ad esempio dei parenti del beneficiario ma può/deve attivarsi e collaborare con il servizio sociale affinché questo provveda a segnalare il caso al G.T se è questo che può servire. L A. di S. può esercitare il suo ruolo anche per più persone componenti la famiglia ma le due gestioni rimangono separate: sono due incarichi diversi e dovrà relazionare separatamente ora per uno ora pe l altro. Analogamente anche la tutela di più fratelli o due persone conviventi può essere deferita allo stesso tutore se non ci sono conflittualità di interessi o di altro tipo. 20

22 SECONDO INCONTRO 7 ottobre 2013 Intervengono: dott. Dallorto (medicina legale ASL CN2) dott.ssa Denucci (S.O.C. Serv. Sociali ASL CN2) Quesiti per dott. Paolo Dallorto e dott.ssa Elvira Denucci Autorizzazione alle cure e consenso informato: quale può essere il ruolo dell ads e/o del tutore? Se il beneficiario non vuole curarsi, o non accetta l inserimento in una struttura, o scappa dalla struttura: quali sono le responsabilità del tutore o dell ads? La contenzione: deve avere anche il consenso dell ads e/o tutore? Qual è la condizione minima di assistenza che una struttura deve garantire? Nel caso il tutore o l ads rilevi una disfunzione grave ai danni del suo beneficiario o di un altro ospite della struttura, a chi si deve rivolgere? Quali devono/possono essere i rapporti tra il tutore e/o l ads e il medico di base? Quale rapporto possibile se possibile tra tutore e/o ads e le commissioni di medicina legale? Qual è il valore ufficiale dei verbali della Medicina Legale? Un interdetto e/o un beneficiario di ads può avere la patente di guida? Porto d armi? Permesso di caccia? Cosa deve fare il tutore e/o l ads se viene a conoscenza che il beneficiario aveva questi permessi? E magari li deve rinnovare? Nella giungla delle Commissioni: quali sono le commissioni/unità valutative a cui può essere sottoposta una persona anziana e/o disabile? Sigla composizione della commissione - visita a domicilio o in ambulatorio - a cosa serve da chi andare per fare la domanda.. Quale ruolo è previsto per il tutore o ads durante l iter della domanda e nel momento della valutazione? Le persone soggette a misure di protezione giuridica vengono considerate in modo particolare da parte delle Commissioni valutative? Come vengono calcolate le quote a carico dell ospite per chi è ricoverato in struttura/comunità? Quale cifra viene lasciata all ospite per le sue spese 21

23 personali? Quale considerazione viene data al tutore/ads per far presente le necessità personali del beneficiario? Si inizia l incontro con i ringraziamenti, da parte della Presidente, Luigina Bima, nei confronti dei due operatori intervenuti e si dà lettura delle domande che sono state loro proposte già in precedenza. Il Dott. Dallorto e la dott.ssa Denucci risponderanno in modo dialettico, alternandosi nella esposizione e dividendosi gli argomenti in base alle rispettive competenze. Il dott. Dallorto parte da un fatto di cronaca riportato dai giornali: un paziente affetto da tumore che chiede al medico di farlo morire. I medici, ma anche altri operatori, anche forse un amministratore di sostegno, può trovarsi di fronte a domande di questo genere, a problemi fondamentali sulla vita, argomenti che sono delicati e complessi a cui è veramente difficile anche solo avvicinarsi. I quesiti proposti per questo incontro possono essere spunti per riflettere insieme, ma non hanno tutti una risposta univoca, esauriente; non ci sono certezze assolute, ma tanti pensieri e tanti dubbi che continueremo a portarci dentro. E utile ribadire la differenza che c è tra tutore e ads. La tutela aveva come obiettivo quello di difendere i patrimoni e di difendere la società da una persona pazza e quindi disturbante, mentre l ads mette la persona al centro, vuole garantire la sua dignità e la qualità di vita, quindi sicuramente si basa su una prospettiva diversa. E presente in sala un infermiera che lavora in un ambulatorio dentistico, la quale ha posto il problema del consenso alle cure: infatti molti disabili che accedono all ambulatorio, anche per piccoli interventi, non possono loro stessi esprimere il consenso alle cure, e i loro amministratori di sostegno, solitamente un famigliare, in genere non può farlo perché sul provvedimento di incarico il G.T. non ha scritto questo mandato. E un problema molto serio, che porta come immediata conseguenza il fatto che alcuni pazienti non vengano curati e trattati per quanto avrebbero bisogno, proprio per questo motivo. Infatti chi può dare il consenso alle cure? Oppure per una anestesia? Se il paziente è in grado di farlo, lo fa, altrimenti non lo fa: questa autorizzazione non rientra nei compiti dell ads, a meno che sia espressamente previsto nel provvedimento. Se nessuno può dare il consenso, la cura non viene eseguita e chi ci va di mezzo è il disabile. Quindi l amministrazione di sostegno che è fatta per proteggere e difendere la persona, in realtà la può discriminare: la rigidità è a tutela dell organizzazione, dell ASL, o del disabile? D altra parte, nessuno può essere sottoposto a cure e trattamenti sanitari, se non per suo specifico consenso, o per disposizione di legge (vedi il trattamento sanitario obbligatorio). Se il beneficiario non vuole curarsi, se non accetta il ricovero in struttura, se scappa in realtà può decidere lui e l ads può tentare di convincerlo, ma non può forzarlo. Ci sono situazioni di diverso genere: a volte il non curarsi non costituisce un pregiudizio grave, né 22

24 per il soggetto, né per altri; altre volte la persona non curandosi mette a repentaglio la propria vita e l incolumità di altri, come nei casi di pazienti psichiatrici con gravi disturbi del comportamento. Come si comporta l ads? Tornare a quanto stabilito dal provvedimento di incarico: se le cure del beneficiario rientrano nell incarico dell ads, questi deve fare tutto il possibile per convincere il beneficiario e deve anche poter dimostrare di averlo fatto. Nessuno è tenuto a fare l impossibile! C è da notare inoltre che anche nel caso il Giudice desse all ads l incarico di autorizzazione alle cure, l ads firmerebbe il consenso, se però il beneficiario non è d accordo, non se ne fa nulla. Comunque se da parte dell ads c è la massima diligenza, se si fanno tutti i possibili tentativi per risolvere i problemi, si può essere sereni di aver fatto tutto il proprio dovere. Nei casi in cui il beneficiario rifiuta le cure, può succedere anche che si tratti di accanimento terapeutico, o almeno che lui lo viva così e quindi non gli si può neanche dare torto. Anche i casi in cui il beneficiario non accetta il ricovero in struttura, tipo casa di riposo, sono in genere situazioni di grosso degrado e con un bisogno di assistenza molto impegnativa: se però il paziente non vuole, è giusto rispettare il suo pensiero. Poco tempo fa una signora che per 8 anni aveva vissuto nel degrado e nella sporcizia più totale, portata quasi costretta in casa di riposo, vi è morta dopo soli 15 giorni: è meglio vivere da sporchi, oppure morire da puliti?... Viene suggerito che, per avere nel decreto del G.T. la facoltà di prestare il consenso per le cure da parte dell ads, è utile già nel ricorso per l apertura dell ads, indicare questa come una delle ragioni per cui si chiede l ads. C è poi anche il campo delle anticipate volontà : un soggetto capace, che sta bene, dovrebbe o potrebbe chiarire in anticipo cosa vorrebbe che gli si facesse, dove e come vorrebbe vivere. C è da considerare però che in realtà questa possibilità può essere adatta a persone anziane, ma per persone gravemente disabili fin dalla nascita o dalla tenera età, non è applicabile, perché non sono mai stati in grado di esprimere le loro volontà. Questo argomento è stato lungamente dibattuto sul caso Englaro: Eluana quando ancora stava bene, aveva fatto capire cosa avrebbe voluto se le fosse successo ciò che poi le è successo veramente? La dott.ssa Denucci introduce ora il discorso relativo alle commissioni multidisciplinari: U. M. V.D. (Unità multidisciplinare valutazione disabilità) e U.V.G. (unità di valutazione geriatrica). Queste permettono ai cittadini l accesso ai servizi perché vanno a riconoscere e ad ufficializzare i progetti socio-sanitari elaborati dagli operatori con le persone interessate e i loro famigliari. Sono infatti le famiglie, insieme all ads, quando c è, che dall analisi del bisogno, elaborano delle richieste di servizi e un ipotesi di progetto: ad esempio assistenza domiciliare, inserimento in struttura, affidamento, ecc. Nel nostro territorio è il servizio sociale che raccoglie le domande dei cittadini per ottenere la valutazione di una delle due commissioni. A questo proposito vedi in allegato alla presente una scheda 23

25 sulle Commissioni U.M.V.D. e U.V.G. e sulla procedura e le modalità di funzionamento delle stesse. Allegato n.1 Il fatto che una persona abbia un tutore o un ads viene tenuto in considerazione, perché è una ulteriore conferma della sua ridotta o nulla autonomia. Alcune condizioni di vita meritano molta considerazione: ad es. chi vive da solo ed è non autosufficiente; inoltre vengono valutate seriamente le condizioni sanitarie del momento (non basta il verbale di invalidità civile, magari risalente a diversi anni prima). Per tutti i casi valutati dalle Commissioni, l interlocutore privilegiato, quando c è, è l ads. Questi non può non interfacciarsi anche con il medico di base, perché in genere c è una difficoltà seria nella gestione della quotidianità, che comporta la necessità di garantire un assistenza. Certamente, anche nella nostra realtà, dove i medici di base sono tanti, può succedere di avere a che fare con qualche professionista che non conosce tanto le leggi, o che in virtù della privacy ritiene di non dover parlare della situazione sanitaria del paziente. In ogni caso l ads deve mettersi in contatto con il medico dichiarando l incarico ricevuto dal G.T. e la sua disponibilità a collaborare nell interesse del paziente. Perché ci sono le commissioni di medicina legale, quelle dell INPS, dell INAIL, e altre ancora, tutte con compiti di valutazione delle condizioni sanitarie della persona e non c è un unico organismo deputato a questa funzione? Non ci sarebbe motivo di una simile varietà di commissioni, ma in realtà nel nostro paese, c è una stratificazione di cinquant anni di leggi, leggine, piccole riforme, tutte parziali, che non hanno portato ordine su questa materia, ma hanno moltiplicato le tipologie di approccio per lo stesso tipo di valutazione. Ora però gli operatori incaricati si trovano a dover far funzionare le commissioni esistenti nel migliore dei modi in base alle regole vigenti. La commissione U.M.V.D. valuta tutti i tipi di disabilità per le persone al di sotto dei 65 anni; non si parla più di handicap, ma bensì di disabilità, con un accezione molto più ampia. I verbali delle Commissioni di medicina legale sono importanti e sono vincolanti finchè qualcuno non dimostra che non lo sono; una dichiarazione di invalidità civile ha valore, ma un valore relativo, nel senso che può venire modificata e anche annullata. Alcuni verbali di invalidità civile, redatti anni prima, se letti adesso, non fotografano la realtà della persona, magari non l hanno mai fotografata: è quindi logico che possano, anche in un secondo momento, o da una commissione diversa, essere cambiati. Del resto anche una dichiarazione di interdizione, che si basa su una totale e permanente incapacità di intendere e volere può essere revocata e può diventare una amministrazione di sostegno. Forse questo passaggio è poco praticato, ma è previsto dalla legge, dunque è possibile; in alcuni casi potrebbe essere giustificato ed opportuno, anche perché in molti casi è stata avviata una misura di protezione giuridica negli anni precedenti alla legge sull amministrazione di sostegno e quindi per forza si è dovuto ricorrere alla tutela o alla curatela. 24

26 Il fatto che alle visite delle commissioni di medicina legale non venga mai ammesso l accompagnatore, famigliare, o ads che sia, è una prassi legata ad una scelta locale, non c è nessuna legge al riguardo. C è il pericolo che l anziano, magari confuso o demente, non riferisca le cose come stanno e se nessuno può smentirlo.in realtà la grande paura che hanno tutte le commissioni è di non valutare con obiettività e di favorire il proliferare di falsi invalidi. Questo è un problema serio e delicato, ma da non esagerare, perché non si fa così la lotta ai falsi invalidi. Le percentuali di invalidità possono aumentare con successive domande di aggravamento, ma anche diminuire: infatti alcune volte si riferiscono a stati di malattia che poi nel tempo migliorano o guariscono. Quando un paziente è convocato per la visita di invalidità civile, se è seguito dal servizio sociale, può essere utile che si faccia fare una relazione da parte dell assistente sociale, che spieghi le difficoltà della persona e per quali motivi è in carico al servizio. Cambia qualcosa se un ads è anche genitore? Giuridicamente no, affettivamente sì, perché il genitore è anche coinvolto emotivamente. Quando un ragazzo diventa maggiorenne, se continua ad avere bisogno del supporto dei genitori, è giusto avviare l iter dell ads. Se è il genitore che si occupa di tutti gli interessi e della cura del proprio figlio disabile, è bene ed è giusto che sia lui a ricoprire l incarico di ads. Giuridicamente non basta il fatto di essere genitore per fare tutto come prima rispetto al proprio figlio: se è maggiorenne, per rappresentarlo e, se è necessario, sostituirsi a lui, deve esserci una nomina del Tribunale. A volte possono esserci situazioni in cui il ruolo del genitore può anche non essere completamente favorevole con quello del figlio da amministrare; ad esempio se il genitore è iperprotettivo, magari per carattere suo, può essere portato a precludere delle strade al figlio disabile e impedirgli di realizzare appieno le sue potenzialità. In certi casi il genitore dovrebbe fare un passo indietro come genitore e un passo avanti come amministratore. La contenzione è un argomento importante e delicato, con tante sfaccettature. Dobbiamo provare ad immaginarci come ci possiamo sentire ad essere dentro un letto con le sbarre, o ad indossare un pannolone: sono interferenze pesanti, limiti alla libertà della persona. I dispositivi solitamente usati come contenzione sono le sbarre al letto e le pettorine: essi devono essere pensati ed usati in funzione del benessere della persona, ma in realtà a volte si mettono in atto per favorire l organizzazione della struttura; se è così, si è di fronte ad un ribaltamento dei criteri. Ci possono anche essere persone anziane che lucidamente chiedono di avere le sbarre al letto, perché così si sentono più tranquille, ma molto spesso le sbarre possono essere usate per contenere il disturbo che arrecherebbe agli operatori e all organizzazione del lavoro il fatto di una persona, magari confusa, che vuole scendere dal letto. La scienza medica ha appurato che le sbarre al letto e in genere gli strumenti di contenzione usati per contenere il paziente agitato non servono, perché la persona si può fare ancora più male nel tentativo, ad 25

27 esempio, di scavalcare le sbarre. I dispositivi per la contenzione possono essere usati solo con il consenso della persona o di chi per esso. Se il paziente ha un tutore, sarà lui a firmare il consenso, se ha un ads, si dovrà vedere cosa c è scritto nell incarico del Giudice. Sicuramente l ads deve badare primariamente al bene del suo beneficiario, più che all interesse della struttura. Se vengono rilevate disfunzioni nella struttura, la strada da privilegiare è quella del dialogo, parlare con la direzione, farsi spiegare, esprimere le proprie osservazioni. Timore: può esserci una modalità di contenzione chimica, attraverso gli psicofarmaci. Così, di notte, dormono tutti in realtà deve essere un medico che prescrive gli psicofarmaci, a seguito di un disturbo rilevato o segnalato e il medico deve agire ovviamente nell interesse del paziente. Un ads può chiedere spiegazioni sui farmaci prescritti, che a volte fanno anche lievitare le spese extra Un grande docente di geriatria insegnava ai suoi allievi medici che un anziano dovrebbe prendere al massimo i farmaci con 4 principi attivi, perché oltre quel numero non si possono prevedere gli effetti collaterali e le interazioni dei farmaci tra di loro. Sicuramente una iperprescrizione di psicofarmaci per gli anziani è una realtà ed è un problema, anche se a volte sono sollecitati dagli stessi famigliari o dall ads. E facile che dei farmaci vengano sempre aggiunti e mai tolti.a volte ci sono delle difficoltà tra i vari servizi socio-sanitari a coordinarsi tra di loro e l ads, non essendo operatore può trovarsi in difficoltà ad orientarsi e a rivolgersi ai servizi giusti nella modalità più corretta. Devono essere gli operatori dei servizi che si mettono d accordo e lavorano in modo integrato: la persona è una e occorre vederla nella sua globalità. Tutti i diversi professionisti possono dare il loro contributo condividendo con gli altri le diverse angolature in modo da agire tutti con le stesse finalità. Rispetto alla collaborazione con il medico di medicina generale, può succedere che, specie se si tratta di un paziente disabile, da tanti anni non sia stato necessario visitarlo e curarlo: in questi casi, si chiederà comunque al medico, di vedere la persona e di fare un minimo di valutazione delle sue condizioni psico-fisiche e delle sue necessità assistenziali. Quali sono i possibili criteri per scegliere una struttura? Secondo qualcuno, il costo, o anche sentire le esperienze di altri che ne hanno usufruito. Un buon metodo suggerito da una rivista di geriatria consiste nell usare gli organi di senso: vedere, sentire, annusare, toccare, assaggiare; ripetere questa verifica almeno due volte, di cui una di domenica o di notte. Per gli anziani è possibile scegliere la struttura: se si paga tutta la retta in proprio, si può andare ovviamente dove si vuole, ma anche rivolgendosi alle strutture convenzionate si possono indicare le proprie preferenze e si accederà al posto letto quando ci sarà un posto libero nelle strutture indicate. 26

28 Per i disabili, praticamente nessuno accede ad una struttura pagando la retta in proprio, ma a seguito della valutazione della U.M.V.D. che definisce il livello assistenziale necessario per ogni singolo disabile. La scelta della struttura viene fatta in base a questo: infatti le strutture per disabili sono appunto classificate sulla base dell intensità di assistenza che offrono (alta, medio-alta, bassa ). Nel verbale la commissione U.M.V.D. indica il tipo, ma non il nome, della struttura. Argomento patente: la nostra società rileva come valore assoluto la libertà di movimento di tutti i cittadini, ma questo diritto a volte contrasta con un altro diritto, altrettanto forte e sentito, che è la sicurezza di tutti. A volte questi due diritti sono in contrasto tra di loro, tanto più che il nostro modello di sviluppo si basa sull uso dell auto per tutti. L ads non è tenuto a fare né il poliziotto, né il medico, però se ha dei dati certi che costituiscono una grave controindicazione alla guida, da parte del beneficiario, deve farlo presente. C è da tenere presente che tutti gli psicofarmaci hanno delle controindicazioni alla guida; se tutte le persone che assumono benzodiazepine non guidassero, non ci sarebbe più il problema del traffico. D altro canto ci sono situazioni in cui il fatto di perdere la possibilità di guidare è una cosa gravissima per la vita personale, un condizionamento che ti tiene imprigionato in casa, tanto che sono successi dei casi di suicidio per questo motivo. Porto d armi: è un argomento diverso, non si tratta di una cosa necessaria per la vita quotidiana. Quali sono le condizioni minime di assistenza che devono garantire le strutture? Ci sono delle regole stabilite, in base alla tipologia di struttura, però la quantità non sempre corrisponde alla qualità. Occorrerebbe capire i parametri, avere bene in mente i diversi tipi di prestazioni: tutto questo può essere difficile da capire anche per un ads. Tutto il rapporto tra gli enti pubblici e le strutture di ricovero è in divenire: le rette vengono corrisposte con notevoli ritardi e quindi è difficile pretendere una certa qualità di assistenza, se le strutture non ricevono le risorse per lavorare. Sono possibili dei comportamenti non corretti da parte del personale di assistenza, sia nelle strutture sia a domicilio: l ads deve vigilare, anche quando il beneficiario è a casa, magari assistito da una badante. E necessario sempre essere molto presenti, vigilare, controllare la somministrazione dei farmaci. A volte l ads, specie se volontario, può trovarsi ad affrontare situazioni difficili: ad esempio, il beneficiario deve andare in ospedale, la struttura non ha personale da mandare ad assisterlo, magari a passare la notte oppure chi passa la notte, se il beneficiario non ha i soldi per pagare questa assistenza?...se non bastano i pannoloni che passa l ASL se la struttura richiede cifre molto alte per l acquisto di farmaci non coperti dal Servizio Sanitario. 27

29 Circa l assistenza in ospedale, l ads, tanto più se volontario, non è tenuto, però..si fa come si può! Circa le spese extra per farmaci o per altri motivi, richieste dalle strutture, l ads deve informarsi, chiedere spiegazioni, vedere se queste spese sono proprio necessarie o se possono essere sostituite in altri modi meno costosi. Quando il servizio sociale paga l integrazione della retta, lascia alla persona la cifra di 75,00 al mese per le sue spese personali; tutte le altre entrate devono essere versate fino alla copertura della retta. Se la persona necessita di una cifra maggiore di 75 al mese, gli operatori valutano attentamente ed entrano anche nel merito della situazione. Se è necessaria e documentata, può essere lasciata all ospite una cifra maggiore per coprire le sue spese. Terzo incontro Intervengono: Patrizia Franco (A.S. Dip. Sal. Ment. ASL CN2) Elisa Bono (Responsabile area territoriale S.O.C. Serv. Soc. area Bra) QUESITI ALLA DOTT.SSA PATRIZIA FRANCO E ALLA DOTT.SSA ELISA BONO - L amministratore di sostegno ha un ruolo educativo? Quali limiti? (es. il beneficiario vuole a tutti i costi fumare, ma non ha i soldi es. il beneficiario vuole soldi, molti di più di quelli che può avere ) - Come si fa a sostenere una buona relazione con il paziente psichiatrico? - Come l ads si inserisce nel progetto terapeutico - Come e quanto l ads può contribuire al progetto a favore del beneficiario? Se il progetto non c è, l ads anche parente può esigerlo? - Fino a che punto l ads può intervenire nelle scelte personali del beneficiario? Ad esempio una relazione sentimentale negativa, o situazioni di violenza, di sfruttamento, ecc. l ads ha il diritto o ha il dovere di intervenire? - In alcuni casi l ads diventa il punto di riferimento della persona, perché è colui che eroga il denaro: in questi casi il rapporto con i servizi può essere difficile - Gestire un amministrazione di sostegno in un caso di dipendenza: il rapporto tra l ads e il beneficiario può essere difficile consigli utili per l ads - Il rapporto con i servizi sociali a volte è difficile perchè non c è chiarezza su chi fa che cosa: come affrontare d ora in poi queste situazioni 28

30 Da tenere presente che parliamo di amministrazione di sostegno, ma ci riferiamo anche alla tutela e alla curatela. I quesiti di cui sopra sono indicativi: è molto probabile che ne vengano fatti altri dal pubblico presente. Si inizia con alcune comunicazioni organizzative / pratiche: la Dott.ssa Cecilia Dalcielo, primario del Dipartimento Salute Mentale, non può essere presente ed ha incaricato la dott.ssa Franco Patrizia, assistente sociale dello stesso servizio, a presenziare all incontro in sua vece. Saranno quindi con noi la dott.ssa Patrizia Franco e la dott.ssa Elisa Bono, per rappresentare rispettivamente la psichiatria ed il servizio sociale. La dott. Bono annuncia alcune notizie importanti che riguardano il servizio sociale: da luglio 2011 è stato sciolto il Consorzio INTESA ed il servizio funziona con delega all ASL CN2; inoltre dal mese di aprile 2013 la sede del servizio non è più in via De Gasperi, ma in ospedale al 2 piano. E presente un punto di accesso per il pubblico nei locali del Comune di Bra (ex ufficio messi), dove un assistente sociale riceve le persone senza appuntamento il lunedì e giovedì mattina ed il martedì pomeriggio. Tutte le assistenti sociali seguono le situazioni in carico ricevendo gli utenti in ospedale previo appuntamento. Si dà poi lettura dei quesiti che erano stati predisposti per la dott.ssa Dalcielo e per la dott.ssa Bono (allegato n. 1) La dott.ssa Patrizia Franco esprime le sue osservazioni circa l applicazione della legge sull amministrazione di sostegno nell ambito psichiatrico. E una esperienza positiva, in quanto l ads è un istituto giuridico fondamentale in psichiatria. La storia delle istituzioni psichiatriche, in particolare dei manicomi, è strettamente legata all interdizione, cioè al fatto che chi entrava in manicomio veniva spogliato di ogni diritto, gli veniva nominato un tutore, veniva segnato nel casellario giudiziario. Tutto questo in base alla legge del 1904, che istituiva i manicomi, ponendoli nell ambito delle leggi di pubblica sicurezza. Poi nel 1968 il decreto Mariotti cominciò a portare qualche modifica che alleggerì un po la materia; la tutela obbligatoria però rimase ancora ai cosiddetti coatti. Ora con l ads è tutto diverso ed è possibile aiutare e dare una guida a dei pazienti, senza ledere la loro dignità. Il servizio sociale del Dipartimento di salute mentale ora ha in carico una quarantina di pazienti in amministrazione di sostegno, la maggior parte con parenti e alcuni con volontari. L ads sicuramente ha un ruolo educativo verso i pazienti; questo ruolo deve essere esercitato con equilibrio: se si tratta ad esempio di ridurre il numero di sigarette che fanno male e costano molti soldi, bisogna pensare: Cosa gli offriamo di alternativo? L ads entra a pieno titolo nel progetto a favore del paziente, come tutti quelli che in qualche modo si occupano di lui. La peculiarità dell ads è la gestione del patrimonio, che deve essere concordata con l équipe e deve essere funzionale alla realizzazione del progetto. E importante che anche la parte economica venga condivisa, niente deve essere fatto all insaputa del paziente, è bello ed è educativo 29

31 fare i conti insieme. In psichiatria nella maggior parte dei casi l ads non gestisce direttamente il rapporto con il paziente anche per la consegna del denaro che in genere è settimanale: è l operatore del servizio, per lo più l assistente sociale, che fa questa parte. L erogazione settimanale della cifra stabilita diventa anche l occasione di un colloquio di verifica con il paziente, in cui si valuta come è andata la settimana, quali spese sono state sostenute, quali sono le necessità e i desideri del paziente: è quindi un momento terapeutico vero e proprio. La base è la relazione di fiducia; la gestione del denaro è un occasione importante per valutare insieme al paziente cosa gli serve e cosa si può permettere ; poi bisogna accettare che tutti hanno in mente qualcosa che gli fa piacere e bisogna prenderne atto e dare una risposta, per quanto possibile. L ads deve essere capace di calarsi nei panni del beneficiario, rispettandolo profondamente. La relazione tra ads e paziente è buona quando non si è prevaricatori, non si abusa del proprio potere. E importante, basilare che ci sia un progetto serio, discusso, scritto a più mani e condiviso: questo delinea il campo di lavoro di tutti. Non sostituirsi al paziente, non essere invadenti, rispettare la sua opinione. I pazienti psichiatrici che provengono dall O.P. non solo non hanno mai potuto gestire neanche piccole somme dei loro soldi, ma hanno dovuto fare la scoperta che un responsabile amministrativo aveva rubato quasi tutto il loro denaro. L ads con il paziente psichiatrico è fondamentale perché lo aiuta a fare un esame di realtà, a capire qual è la sua esatta situazione finanziaria; anche per la microéquipe che ha in carico il paziente l ads è una risorsa importante: si stabilisce insieme qual è il badget mensile disponibile e poi si va avanti. Quasi sempre gli ads si ritrovano ad iniziare con situazioni disastrate: debiti, finanziamenti, ecc. Il servizio sociale cerca di trovare le risorse per ripianare i debiti e poter partire in modo tranquillo: si attivano tutte le risorse possibili, a seconda delle situazioni. La valutazione generale su come viene utilizzata l ads nell ambito della psichiatria è molto positiva, ha cambiato in meglio il corso della vita di molte persone; qui la persona può dire la sua, non viene sostituita in tutto, come nella tutela. Bisogna comunque considerare che questo è un periodo di crisi e anche i servizi attraverso la loro organizzazione, adeguano le loro risposte. Le organizzazioni dei servizi in generale, quindi anche da noi, assumono regole e comportamenti tipici di quando calano le risorse: in questi casi le organizzazioni si difendono, togliendo a chi sta in prima linea il potere di prendere decisioni e delegando questo potere ad altri che non hanno davanti l utente. Per un funzionario che non ha davanti la persona interessata, è più facile dire dei no: questo però offende la professionalità degli operatori che sicuramente sarebbero in grado di valutare bene le cose e di fare le scelte più opportune. Se l ads vede che il suo beneficiario è circondato di persone che lo circuiscono, anche se sono legati affettivamente, cosa può fare? In realtà, nulla: o meglio, può dire, raccomandare, consigliare, ma nulla più. Del resto, tutti noi nella vita abbiamo fatto 30

32 delle scelte che tutti ci hanno sconsigliato, eppure noi le abbiamo fatte lo stesso Non si può imporre nulla! Una cosa da sottolineare è l attenzione importante che il servizio sociale psichiatrico sta dedicando al fine di preservare a qualunque costo gli aspetti fondamentali della vita dei pazienti: il lavoro (se uno ce l ha, bisogna fare di tutto perché lo conservi), la famiglia (salvare assolutamente i legami famigliari), se il paziente vive in gruppo appartamento (fare in modo che viva positivamente quella realtà), ecc. In realtà a volte ci si trova difronte a famiglie seguite dai servizi da diverse generazioni, dove è molto difficile cambiare alcune tendenze: si tratta di un abitudine quasi all accattonaggio, di un atteggiamento assistenziale, dove di fronte ai problemi è naturale chiedere ad altri che li risolvano, invece che darsi da fare da parte dei diretti interessati. Questo fatto è aggravato dalla difficoltà delle associazioni di volontariato di lavorare in modo coordinato, per cui a volte le stesse persone fanno il giro dalle diverse associazioni, magari chiedendo a tutte la stessa cosa. Secondo la dott. ssa Patrizia Franco è un errore chiedere l ISEE, anche da parte delle associazioni di volontariato, perché vuol dire che anche le associazioni si sono burocratizzate e poi perché l ISEE non fotografa la situazione reale, ma quella dell anno precedente, che poi può essere del tutto cambiata. La dott.ssa Bono sottolinea che la cosa più importante è avere chiaro il progetto: in realtà, già quando il servizio presenta un ricorso per l apertura di amministrazione di sostegno, ha in mente il perché di tale scelta e quali obiettivi si vogliono raggiungere. Tanto più quando l amministrazione di sostegno è avviata, è necessario discutere il progetto e verificarlo periodicamente, almeno una volta all anno quando tutto va bene. L ads, quando funziona bene, diventa un punto di riferimento importante per il beneficiario, ma anche per il servizio, che così sa di poter contare in modo preciso su una persona responsabile, disponibile ad accompagnare l utente nel suo percorso di vita. I provvedimenti del Giudice Tutelare sono molto diversi, stabiliscono diversi gradi di autonomia del beneficiario nella gestione dei soldi; in ogni caso è bene che tutti possano avere una cifra anche piccola per le spese voluttuarie, ed è bene che tutti accantonino mensilmente un piccolo risparmio: l entità di queste cifre (per le spese voluttuarie e per il risparmio) fa parte del progetto dell ads ed è giusto che vengano concordate e condivise anche con il servizio. Al termine dell incontro viene presentato l avv. Lorenzo Ambrogio, legale del Movimento Consumatori, con cui l Associazione La Cordata ha una convenzione. L Avvocato sottolinea come una materia molto delicata che si trova spesso ad affrontare sono i contratti che molte persone fanno senza neanche rendersene conto: è molto facile stipulare un contratto, si può fare anche per la strada, per telefono, ecc. ma se poi si vuole recedere, è tutto molto complicato. In ogni caso il Movimento consumatori con i suoi servizi è a nostra disposizione. 31

33 ALLEGATO N. 1 LE COMMISSIONI SOCIO-SANITARIE ASLCN2 Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D) L Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (UMVD), istituita ai sensi della D.G.R del 29/3/2010, è una Commissione Tecnica multidisciplinare interaziendale (ASL CN2 ed S.O.C. Servizi sociali/enti Gestori), che ha la funzione di valutare gli interventi da attuare nei confronti dei soggetti disabili. Compete all Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità: - la predisposizione di un Progetto Individuale Assistenziale (PIA), ad esempio inserimento in strutture semiresidenziali (Centri Diurni) o residenziali (Comunità Alloggio, RAF, ecc.); - la validazione dei cosiddetti progetti vita indipendente - l erogazione dei benefici di cui alla DGR del 15/2/2010 avente per oggetto Assegnazione delle risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità di età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR del 6/4/2009. Per l inserimento del disabile in una struttura semiresidenziale e/o residenziale, oppure per l erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità di cui alla DGR del 15/2/2010, viene stilata una graduatoria sulla base del punteggio individuale ottenuto con la somministrazione di scale valutative differenziate per gli aspetti sanitari ed assistenziali. UNITA DI VALUTAZIONE GERIATRICA L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è una Commissione Tecnica che ha la funzione di individuare, attraverso una Valutazione Multidimensionale, le risposte più idonee a soddisfare i bisogni sanitari ed assistenziali delle persone anziane non autosufficienti (ultrasessantacinquenni), formulando un progetto di tipo residenziale o domiciliare. Si tratta di un servizio integrato Sociale e Sanitario in collaborazione tra l ASL CN2 ed i tre Servizi Sociali presenti sul territorio: Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero con sede ad Alba, Servizio Socio-Assistenziale di Bra e Comunità Montana Alta Langa con sede a Bossolasco. L U.V.G. predispone un progetto di intervento individualizzato e, se previsto un inserimento in struttura residenziale, identifica la fascia d intensità assistenziale ed il livello prestazionale idonea al caso; ne monitorizza la realizzazione e l andamento nel tempo. Qualora le risorse economiche a disposizione non siano sufficienti gli utenti valutati saranno inseriti in una lista d attesa domiciliare o residenziale determinata dal punteggio globale ottenuto all atto della valutazione (fino ad un massimo di 14 punti sociali e 14 punti sanitari) e dalla data di protocollo della domanda. 32

34 PROCEDURA L Assistente sociale riceve la richiesta della persona/famiglia. La persona/famiglia compilano una domanda, che l assistente sociale invia alla Segreteria della Commissione U.M.V.D./U.V.G Alla domanda va allegata la documentazione sanitaria (verbali di invalidità, certificazione ai sensi l. 104/92, certificazioni mediche ) e sociale (documentazione relativa alla situazione socioeconomica della persona).. Viene effettuata dall assistente sociale la valutazione socio-economica e una valutazione sanitaria (sugli elementi clinici) da parte del medico di base (per gli adulti e gli anziani) e dal Neuro Psichiatra Infantile (per i minori). Sulla base di ciò viene formulato il Progetto individuale di intervento socio-sanitario, in accordo con la persona e/o con chi ne tutela gli interessi. La Commissione U.M.V.D./U.V.G effettua una valutazione multidimensionale della condizione socio-sanitaria della persona, rilevando la capacità di svolgere in autonomia le attività di vita quotidiane e il bisogno. La Commissione valida il Progetto individuale di intervento socio-sanitario redigendo un verbale e definendo un punteggio che sintetizza l intensità di assistenza necessaria per la persona. Il punteggio determina l ordine di erogazione della prestazione nelle liste d attesa. La valutazione viene effettuata al domicilio per anziani e adulti in difficoltà ed in alcuni casi di rivalutazione agli atti, e in ambulatorio della Neuropsichiatria infantile di Alba per i minori. La segreteria della Commissione comunica telefonicamente la data e l ora della visita. A seguito dell approvazione dei progetti si procede nel seguente modo: - viene comunicato alla persona o a chi ne tutela gli interessi l avvenuta approvazione del Progetto individuale di intervento; - in caso di inserimento in struttura (residenziale o semi-residenziale) viene inviata una richiesta di scelta della struttura da parte dell interessato da inviare all ASL (modulo inviato in allegato con l elenco delle strutture) - Quando viene effettuata l attivazione dell intervento il Servizio sociale (l assistente sociale) ne da comunicazione alla persona o a chi ne tutela gli interessi al fine di predisporne la realizzazione. 33

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