Quadro TN IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

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1 Quadro TN IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 TRASPARENZA FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI EX ART. 115 TUIR A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA EX ART. 116 TUIR COME SI COMPILA CASI PRATICI Il Quadro TN va compilato da parte delle società che hanno optato, mediante presentazione di apposita richiesta, per il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR. Il quadro accoglie le novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto per l internazionalizzazione delle imprese ), con particolare riferimento al credito d imposta internazionalizzazione, di cui all art. 3 del predetto Decreto, spettante per gli utili e le plusvalenze da controllate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata, per le quali opera l esimente di effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale di cui all art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR. Da quest anno è infatti possibile indicare i dati per l attribuzione di tale credito nei righi TN12, TN13 e nella Sezione V che è stata opportunamente modificata. Il regime della trasparenza fiscale prevede l applicazione per le società di capitali, del meccanismo di tassazione applicabile alle società di persone, in base al quale vengono attribuiti i redditi (e le perdite) ai soci delle società a prescindere dalla loro effettiva percezione. A differenza di quanto accade per le società di persone, tuttavia, per le società di capitali tale regime costituisce un opzione esercitabile qualora: - tutti i soci della società e la società medesima siano in possesso dei requisiti richiesti; - tutti i soci coinvolti vi acconsentano. Le società che optano per il regime di trasparenza non devono assolvere l IRES sul reddito; tale reddito viene infatti imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. Possono esercitare l opzione tutte le S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. Coop., Soc. mutua assicurazione società di capitali residenti (società ex art. 73, comma 1, lett. a) con percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto esercitabili nell assemblea generale non inferiore al 10% e non superiore al 50%.Tali requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci e permanere ininterrottamente per l intero periodo di validità dell opzione, pena la fuoriuscita dal regime. Possono esercitare l opzione tutte le S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. Coop., Soc. mutua assicurazione società di capitali residenti (società ex art. 73, comma 1, lett. a) con ricavi < euro e compagine sociale composta da un numero di soci non superiore a 10 (20 per le cooperative); escluse per le partecipazioni aventi i requisiti di cui all art. 87 del TUIR (participation exemption). - Sezione I - Reddito o perdita da imputare. - Sezione II - Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione. - Sezione III - Importi da attribuire ai soci. - Sezione IV - Crediti d imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci. - Sezione V - Redditi prodotti all estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte. - Sezione VI - Eccedenza di imposta di cui all art. 165, comma 6, del TUIR. - Sezione VII - Reddito (o perdita) imputato ai soci. - Sezione VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate. - Perdite non compensate. RIFERIMENTI NORMATIVI Artt. 115 e 116. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 333

2 ADEMPIMENTO Il Quadro TN va compilato da parte delle società che hanno optato, mediante presentazione di apposita richiesta, per il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR per riepilogare gli importi che saranno oggetto di attribuzione ai soci. In tale fattispecie, le società coinvolte nel regime della trasparenza operano come descritto nelle tavole seguenti: SOGGETTO PARTECIPATO TRASPARENTE EX ART. 115 TUIR Non effettua la liquidazione dell imposta nel Quadro RN che non deve essere compilato, ma COMPILA IL QUADRO TN, riportando tutti i dati necessari ai fini dell imputazione dei redditi o delle perdite CIASCUN SOGGETTO PARTECIPANTE INSERISCE I REDDITI (O LE PERDITE) NEL PROPRIO MODELLO UNICO IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA QUOTA ED EFFETTUA LA SEGUENTE COMPILAZIONE Indica l ammontare dei redditi o delle perdite imputate dalla società trasparente rispettivamente nei Righi RF58, col. 2 e RF59, col. 2 del Quadro RF Indica nel Rigo RF38 del Quadro RF, il totale degli utili formatisi in periodi d imposta di applicazione del regime di trasparenza, distribuiti dalla società trasparente ed imputati al conto economico Indica nel Rigo RF68, gli altri dati attribuiti dalla società trasparente rilevanti ai fini della liquidazione dell IRES nel Quadro RN 334 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

3 DECRETO ATTUATIVO E PRASSI DI RIFERIMENTO Si ricorda che le disposizioni attuative relative al regime della trasparenza fiscale sono contenute nel D.M. 23 aprile L intera disciplina è stata quindi oggetto di analisi nella circolare n. 49 del 23 novembre 2004 dell Agenzia delle Entrate. TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Il regime della trasparenza fiscale prevede l applicazione per le società di capitali, del meccanismo di tassazione applicabile alle società di persone, in base al quale vengono attribuiti i redditi (e le perdite) ai soci delle società a prescindere dalla loro effettiva percezione. A differenza di quanto accade per le società di persone, tuttavia, per le società di capitali tale regime costituisce un opzione esercitabile qualora: tutti i soci della società e la società medesima siano in possesso dei requisiti richiesti; tutti i soci coinvolti vi acconsentano. Le società che optano per il regime di trasparenza non devono assolvere l IRES sul reddito; tale reddito viene infatti imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. L opportunità di optare per il regime di trasparenza fiscale deriva dalla sostanziale irrilevanza delle svalutazioni delle partecipazioni introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003; posto infatti che, come previsto dal regime della participation exemption (cfr. art. 87 del TUIR), non è consentito dedurre le perdite derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni, mediante l istituto delle trasparenza è possibile ovviare a tale effetto negativo. Art. 115 del TUIR Trasparenza tra società di capitali Possono esercitare l opzione tutte le S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. Coop., Soc. mutua assicurazione società di capitali residenti (società ex art. 73, comma 1, lett. a). Soci residenti (art. 73, comma 1, lett. a): S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. Coop., Soc. mutua assicurazione - percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale non inferiore al 10% e non superiore al 50%; - tali requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci e permanere ininterrottamente per l'intero periodo di validità dell'opzione, pena la fuoriuscita dal regime. Soci non residenti (art. 73, comma 1, lett. d): S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. Coop., Soc. mutua assicurazione - requisiti previsti per società residenti; - a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 335

4 AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO ED AZIONI EX ART. 2350, SECONDO PERIODO, C.C. Ai fini dell ammissione al regime della trasparenza: nella percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le azioni prive del diritto di voto; la quota di utili delle azioni di cui all art. 2350, comma 2, primo periodo, c.c., si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime; si ricorda che tale disposizione del Codice civile prevede che la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell attività sociale in un determinato settore. PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE La fissazione della percentuale massima stabilita nella misura del 50% esclude la possibilità di applicare il regime della trasparenza alle partecipazioni totalitarie o di controllo. Nel computo delle percentuali di partecipazione agli utili devono essere considerate esclusivamente le partecipazioni dirette del socio, in quanto non assume rilevanza l effetto demoltiplicatore di cui all art. 120, comma 1, del TUIR, in materia di consolidato fiscale. ESEMPIO - REGIME DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE INDIRETTA Si ipotizzi la società Beta avente i seguenti soci: A 50%; B 40%; C 10% (tale società è altresì partecipata dalla società A). In tale fattispecie è in ogni caso possibile optare per il regime di trasparenza in quanto non tiene conto della ulteriore partecipazione indiretta, posseduta dalla società A. DIRITTI DI VOTO In alcuni casi si può verificare una dissociazione fra qualità di socio e titolarità di tali diritti, nel senso che gli stessi possono spettare a soggetti diversi. In tal caso occorre verificare in base alla singola fattispecie, se esistono i presupposti per l applicazione del regime della trasparenza. In caso di usufrutto di azioni, in linea di principio qualora i titoli vengano dati in usufrutto a un terzo, l opzione per la trasparenza fiscale non può essere esercitata e, se fosse stata già esercitata, cesserebbe di aver effetto. La possibilità di optare per la trasparenza fiscale non viene automaticamente preclusa se il socio decide di concedere in usufrutto parte dei suoi titoli ad un altro socio, privandosi dei connessi diritti patrimoniali e amministrativi; a tal fine, sarà necessario verificare che le percentuali di partecipazione agli utili e di diritti di voto effettivamente spettanti a ciascuno di essi restino nel range di ammissibilità voluto dal legislatore. CAUSE D ESCLUSIONE Nella tavola seguente sono illustrate le fattispecie in cui non è possibile optare per il regime di trasparenza. CAUSE DI ESCLUSIONE Opzione per la tassazione di gruppo ex artt. 117 e 130 del TUIR (consolidato nazionale e mondiale) Assoggettamento della partecipata alle procedure concorsuali di cui all art. 101, comma 5, del nuovo TUIR (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) 336 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

5 Riduzione IRES Per espressa previsione del comma 1 dell art. 115 del TUIR, è escluso l esercizio dell opzione per la trasparenza nel caso in cui i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell aliquota IRES. ESERCIZIO DELL OPZIONE Ai sensi del comma 4 dell art. 115 del TUIR, l esercizio dell opzione: deve essere esercitato congiuntamente dalla stessa società e da tutti i suoi soci; deve essere comunicato all Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre periodi d imposta della partecipata; è vincolante per tre periodi d imposta della società partecipata. Va precisato che l opzione è esercitabile nel periodo compreso tra l inizio e la fine del primo periodo d imposta oggetto di applicazione. Ciò significa che la società può decidere di optare per tale regime all inizio del periodo d imposta oppure alla fine, anche dopo aver versato gli acconti. Le modalità operative con cui effettuare l opzione all Amministrazione finanziaria, sono stabilite dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto ACCONTI È previsto che gli eventuali acconti già versati dalla società partecipata siano scomputati dalle imposte dovute dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili. REGIME DEGLI UTILI E DELLE RISERVE Ai sensi del comma 1, art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, gli utili maturati in regime di trasparenza fiscale non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell opzione, in regime di tassazione ordinaria, e in misura eccedente il reddito imputato per trasparenza; tale disposizione resta valida anche con riferimento alla distribuzione di tali utili e riserve, dopo il periodo di trasparenza, a favore di nuovi soci (a condizione che questi ultimi siano compresi tra i soggetti che possono essere soci di una società trasparente, ossia siano società di capitali). RISERVE E UTILI PREGRESSI È previsto che le distribuzioni di riserve che si sono formate anteriormente agli esercizi in cui si applica il regime di trasparenza conservano il regime ordinario. La distribuzione di tali riserve viene tassata o meno in capo al socio in base all ordinaria classificazione, in merito alla quale, in genere: le riserve formate con utili vengono tassate; le riserve di capitale ex art. 47, comma 5 del TUIR, non sono tassate (riserve costituite con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dagli stessi soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta). Va, tuttavia, osservato che per effetto di quanto sancito dall art. 8 del D.M. 23 aprile 2004: salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell opzione, anche se la distribuzione avviene successivamente; in presenza di esplicita volontà assembleare di distribuzione delle riserve di capitale ex art. 47, comma 5 del TUIR, la presunzione ex art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR (in base alla quale indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l utile dell esercizio e le riserve di utili), si applica solo con riferimento alle riserve costituite con utili formatisi nei periodi d imposta nei quali non ha operato l opzione per la trasparenza. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 337

6 IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE LIMITAZIONE UTILIZZO PERDITE In base all art. 115, comma 3, del TUIR, le perdite fiscali dei soci relative ai periodi d imposta anteriori a quello di opzione per la trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. PERDITE REALIZZATE NEL PERIODO DI TRASPARENZA La medesima norma di cui sopra stabilisce che, le perdite realizzate dalla società partecipata durante il periodo di trasparenza, possono essere attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione; va tuttavia precisato che, tale imputazione può avvenire esclusivamente nel limite della quota patrimonio netto posseduta dal socio (per il calcolo del patrimonio netto di riferimento vedasi lo schema seguente). Patrimonio netto alla chiusura del periodo d imposta Perdita dell esercizio + (non rilevante ai fini in questione) + Conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio PERDITE PREGRESSE È previsto che le perdite della società partecipata formatesi prima dell esercizio dell opzione per la trasparenza fiscale non possano essere attribuite ai soci. Tali perdite possono tuttavia essere compensate dalla società partecipata anche negli esercizi successivi. MODALITÀ COMPENSAZIONE PERDITE PREGRESSE Si ricorda che l art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011 ha modificato l art. 84 del TUIR, istituendo diverse modalità di compensazione delle perdite pregresse (per la disamina dell argomento si rimanda a quanto esposto al Rigo RN4 del Quadro RN). Con particolare riferimento al regime della trasparenza fiscale con la circolare n. 53 del 6 dicembre 2011, l Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti. Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite: a) formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima dell ingresso nel regime; b) utilizzabili dai soci partecipanti nell ambito del regime della trasparenza. Al riguardo viene precisato che, rimane sempre valida la regola che sancisce l utilizzo esclusivo delle perdite formatesi nei periodi d imposta antecedenti quello di esercizio dell opzione, in capo al soggetto che le ha prodotte. Tali perdite, pertanto, risultano utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti; in tal modo non si genera alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci. A tale regola vanno applicate le novità introdotte all art. 84 del TUIR; ciò significa che, ciascun soggetto, potrà utilizzare le proprie perdite pregresse per compensare esclusivamente i propri redditi: nel limite dell 80% se perdite limitate ed interamente se perdite piene ; senza più alcun limite temporale. 338 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

7 ESEMPIO Si ipotizzi la seguente situazione, dove l anno n + 1 rappresenta l anno di applicazione del regime di trasparenza: Soggetto Anno n (ante regime) Anno n +1 (trasparenza) Alfa - partecipante 50% Perdita limitata Reddito Beta - partecipante 50% Perdita limitata Reddito Gamma - partecipata (trasparente) Perdita limitata Reddito Nell anno n + 1 la società Gamma prima di imputare il reddito alle partecipanti Alfa e Beta, effettua la seguente compensazione: ( %) = = Vengono quindi compensate nel limite dell 80%, le perdite pregresse di Gamma con il reddito da questa prodotto; a seguito di tale compensazione: il reddito restante di 1.200, viene imputato alle partecipanti Alfa e Beta per 600 ciascuna; le perdite residue di Gamma pari ad ( ) vengono rimandate agli esercizi successivi senza alcun limite temporale. Le partecipanti si comportano come segue. Alfa compensa con le proprie perdite pregresse, il reddito da questa prodotto: ( %) = = In seguito a tale compensazione, la situazione è la seguente: Reddito Alfa Reddito imputato da Gamma 600 = Perdite Alfa residue = = Beta compensa con le proprie perdite pregresse, il reddito da questa prodotto: ( %) = = In seguito a tale compensazione, la situazione è la seguente: Reddito Beta Reddito imputato da Gamma 600 = Perdite Beta residue = = Nella medesima circolare n. 53/2011 è stato altresì precisato che: le nuove regole previste dall art. 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci, posto che si tratta di perdite di periodo trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 339

8 infatti, le perdite fiscali eccedenti il predetto limite restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall art. 84 del TUIR (cfr. art. 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004; l eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito utilizzabile dai soci nei periodi d imposta successivi in misura non superiore all ottanta% del proprio reddito imponibile complessivo. ESEMPIO Si ipotizzi la seguente situazione, con gli anni n e n + 1 in regime di trasparenza: Soggetto Anno n (trasparenza) Anno n + 1 (trasparenza) Alfa - partecipante 50% Reddito Reddito Beta - partecipante 50% Reddito Reddito Gamma - partecipata (trasparente) Perdita Reddito Nell anno n la società Gamma imputa per trasparenza la perdita di alle partecipate Alfa e Beta per ciascuna, in quanto inferiori al proprio patrimonio netto contabile di competenza. Tali perdite consentono di compensare integralmente i redditi di Alfa e Beta che: per l anno n azzerano il reddito imponibile; riportano agli esercizi successivi, le residue perdite pari rispettivamente ad ( ), ed ( ). Nell anno n + 1, Gamma imputa ad Alfa e Beta redditi per ciascuna. Alfa avrà pertanto un reddito n + 1, ante perdite pari a: = Le perdite pregresse di Alfa pari ad sono compensabili nel limite dell 80% di ( 8.800) e pertanto nell anno n + 1 si determina un reddito di ( ); le residue perdite pari ad ( ), vengono rimandate agli esercizi successivi. Beta avrà un reddito n + 1, ante perdite pari a: = Le perdite pregresse di Beta pari ad sono compensabili interamente in quanto inferiori al limite dell 80% di ( 8.000) e pertanto nell anno n + 1 si determina un reddito di ( ). 340 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

9 TRASPARENZA A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA L art. 116 del TUIR estende ulteriormente il nuovo istituto della trasparenza nelle società di capitali, introducendo la possibilità di applicare il regime di cui all art. 115, nei confronti delle società di capitali i cui soci siano esclusivamente persone fisiche (cfr. la tavola seguente). Art. 116 del TUIR Trasparenza con soci persone fisiche Possono esercitare l opzione tutte le S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. Coop., Soc. mutua assicurazione società di capitali residenti (società ex art. 73, comma 1, lett. a)) con ricavi < Soci persone fisiche (anche imprenditori) residenti compagine sociale composta da un numero di soci non superiore a 10 (20 per le cooperative); escluse per le partecipazioni aventi i requisiti di cui all art. 87 del TUIR (participation exemption) Soci persone fisiche non residenti oltre ai requisiti di cui sopra, a condizione che la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato AMMONTARE DEI RICAVI Ai fini della determinazione dei ricavi rilevanti per l applicazione del regime della trasparenza a ristretta base proprietaria occorre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa all esercizio precedente a quello in cui si chiede l opzione. In caso di superamento del limite la decadenza ha effetto a partire dal periodo d imposta successivo. PERDITA DI EFFICACIA DELL OPZIONE Se vengono meno le condizioni per l esercizio dell opzione, torna applicabile il regime ordinario generalmente dall inizio dell esercizio sociale in corso della società partecipata (art. 115, comma 6); l effetto di decadenza dal regime opzionale pertanto retroagisce sin dall inizio del periodo d imposta. Nella tavola seguente sono elencati i casi previsti dall art. 6, comma 1, del D.M. 23 aprile 2004, al verificarsi dei quali l opzione perde efficacia. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 341

10 SOCIETÀ PARTECIPANTI Variazione% partecipazione di utili (o di diritti di voto) al di sotto del 10% o al di sopra del 50% Mancato possesso ininterrotto dei requisiti previsti dalla legge Fruizione riduzione IRES Trasferimento all estero della residenza Trasformazione in un soggetto rientrante tra quelli non soggetti SOCIETÀ PARTECIPATA Emissione di strumenti finanziari ex art. 2346, u.c. del c.c. Assoggettamento a procedure concorsuali Trasferimento all estero della residenza Trasformazione in un soggetto rientrante tra quelli non soggetti Fusione o scissione (salvo opzione da parte di tutti i soggetti interessati) Compensazione perdite Come precisato della citata circolare n. 53/2011, le considerazioni di cui sopra in materia di compensazione delle perdite trovano applicazione, in linea di principio, anche per i soggetti che esercitano l opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria ai sensi dell art. 116 del TUIR. I criteri e gli esempi sopra illustrati valgono pertanto anche per le perdite: a) formatesi in capo alla società partecipata prima dell esercizio dell opzione; b) eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile a ciascun socio. Resta inteso che la nuova disciplina di cui all art. 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l opzione per il regime in esame in qualità di soci, in quanto trattasi di soggetti che applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all art. 8 del TUIR. PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un prospetto, da utilizzare ai fini della redazione della propria dichiarazione dei redditi, da cui risultino i seguenti dati: i dati identificativi del socio (denominazione, sede e Codice fiscale); il reddito complessivo (o la perdita) da imputare ai soci; in caso di perdita, quest ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in relazione ad un esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 223 del 2006); in caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell art. 116 del TUIR, va comunicato se la perdita sia riportabile senza limiti di tempo; la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio; la quota di partecipazione alla perdita; qualora la società sia non operativa, la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito; le ritenute d acconto e le imposte pagate all estero, l anno di percezione del reddito estero, l ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio; la quota degli acconti versati; 342 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

11 la quota delle eccedenze IRES attribuite al socio; le quote dei crediti d imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d imposta spettanti; distintamente per ciascuna CFC cui la società trasparente partecipa: - i dati indicati nelle Colonne 2, 3 e 4 dei Righi RS75 e/o RS76 del Quadro RS della presente dichiarazione, nonché quelli indicati nelle Colonne 10 dei Righi RS75 e RS76 del Modello UNICO 2016 SC; - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai Righi da RM1 a RM4; - le quote delle imposte pagate all estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata; - le quote delle imposte pagate all estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata; - le imposte pagate all estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 5 dei Righi RS75 e/o RS76 del Quadro RS); dati necessari per l eventuale rideterminazione del reddito qualora ricorrano i presupposti per l applicazione dell art. 115, comma 11, del TUIR. l importo dei proventi derivanti dall attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005; detto ammontare va utilizzato dai soci ai soli fini del calcolo dell acconto relativo all imposta sul reddito; l importo dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate evidenziati nell apposito prospetto del Quadro RS, nonché l ammontare delle eventuali perdite indicate nella Colonna 5 del Rigo RS184; Dati per credito imposta internazionalizzazione ex art. 3 D.Lgs. n. 147/2015 l importo delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel Decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d imposta di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 147 del 2015, è necessario indicare: lo Stato di residenza, la denominazione e il codice di identificazione fiscale della società estera controllata, l anno di conseguimento e l ammontare degli utili o delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere, nonché la relativa imposta assolta dalla società estera controllata, con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. COME SI COMPILA Il Quadro TN ricalca nella sostanza il corrispondente Quadro del Modello UNICO SC 2014, è composto da 34 Righi (TN1 - TN34), e dalle seguenti otto Sezioni: QUADRO TN Sezione I - Reddito o perdita da imputare Sezione II - Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione Sezione III - Importi da attribuire ai soci Sezione IV - Crediti d imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci Sezione V - Redditi prodotti all estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte Sezione VI - Eccedenze d imposta di cui all art. 165, comma 6, del TUIR Sezione VII - Reddito (o perdita) imputato ai soci Sezione VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 343

12 Le istruzioni precisano che ai fini della compilazione del presente Quadro TN, i soggetti che usufruiscono dell agevolazione Zone Franche Urbane devono tener conto delle istruzioni riportate nel prospetto Zone Franche Urbane - ZFU del Quadro RS (cfr. Righi da RS180 a RS184). In particolare si osserva che nelle istruzioni del predetto prospetto del Quadro RS viene precisato quanto segue, circa le modalità di compilazione dei Quadri RN, TN e GN: Descrizione Deduzione relativa alle liberalità di cui alla Colonna 1 del Rigo RN1 (o GN1 o TN1) Deduzione ACE di cui al Rigo RS113, Colonna 13 Deduzione Start-up innovative di cui al Righi RS164 e RS165 Rigo GN6 o TN4, Colonna 5 Detrazioni da riportare nel Rigo RN10, col. 5 Credito da riportare nel Rigo RN14, col. 1 e 2 Crediti da riportare nel Rigo RN18 SEZIONE I: REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE AI SOCI Istruzioni Va determinata tenendo conto del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel Rigo RS184, Colonna 1. Non può essere dedotta dal reddito esente ZFU. Quindi, nella Colonna 6 ACE del Rigo RN6 (o GN6, col. 4 o TN4, col. 4) non può essere indicato un importo tale da ridurre il reddito di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 5 o TN4, col. 5) al di sotto del reddito esente Non può essere dedotta dal reddito esente. Quindi, nella Colonna 5 Start-up del Rigo RN6 (o GN6, col. 3 o TN4, col. 3) non può essere indicato un importo tale da ridurre il reddito di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 5 o TN4, col. 5) al di sotto del reddito esente Va indicato il reddito imponibile, pari al maggiore tra i seguenti importi: - RS184, col. 1; GN6, col. 2 (oppure TN4, col. 2) (meno) [GN6, col. 3 + GN6, col. 4 (oppure TN4, col. 3 + TN4, col. 4) Non possono eccedere l imposta lorda afferente al reddito non esente. Quindi, l importo del Rigo RN10, col. 5 non può essere superiore alla seguente differenza: RN9 - RS184, col. 2 Non può essere superiore alla seguente differenza, se positiva: RN11, col. 3 - RS184, col. 4 Non può essere superiore alla seguente differenza, se positiva: RN17 - RS184, col. 4 La Sezione I è destinata alla determinazione del reddito o della perdita oggetto di imputazione ai soci; in presenza di reddito, da quest ultimo sono computate in diminuzione: le perdite della società trasparente ex art. 84 del TUIR, relative agli esercizi antecedenti all esercizio dell opzione per la trasparenza; a decorrere dal primo esercizio successivo a quello in cui si è optato per il regime in parola, le perdite fiscali eccedenti il limite della quota di patrimonio netto (cfr. art. 7, comma 2, D.M. 23 aprile 2004). Nella casella Tipo trasparenza va indicato uno dei seguenti Codici: 1 - per i soggetti che hanno esercitato l opzione della trasparenza ex art. 115 del TUIR (trasparenza delle società di capitali); 2 - per i soggetti che hanno esercitato l opzione della trasparenza ex art. 116 del TUIR (trasparenza persone fisiche). 344 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

13 RIGO TN1 - REDDITO COLONNA 1 - LIBERALITÀ In Colonna 1 va indicato l importo delle liberalità in denaro o in natura in favore di: ONLUS di cui all art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze e del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Tali erogazioni, qualora non si opti per la deduzione di tali erogazioni in applicazione della norma generale ex art. 100, comma 2, del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro annui. Nel Rigo TN1, Colonna 2, va indicato l importo del reddito desunto dal Rigo RF63 (e/o RF73, col. 2); tale importo va indicato al netto di quanto eventualmente esposto in Colonna 1. RIGO TN2 - PERDITA Nel Rigo TN2, va indicato: nella Colonna 2: - l importo della perdita desunto dal Rigo RF63 del Quadro RF, al netto di quanto indicato nel Rigo RF73, col. 2; qualora il valore assoluto l importo del Rigo RF63 risulti inferiore del Rigo RF73, col. 2, la differenza va riportata nel Rigo TN1, col. 2, non preceduta dal segno meno; - l importo delle perdite non compensate di cui al Rigo RF60, col. 1, o RF73, col. 1 (per le società sportive dilettantistiche); L importo del presente Rigo va altresì indicato al netto dei proventi esenti diversi da quelli di cui all art. 87 del TUIR, da indicare in Colonna 1, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell applicazione dell art. 109, comma 5 del TUIR. nella Colonna 3, l ammontare del patrimonio netto contabile della società, determinato come segue: Patrimonio netto alla chiusura del periodo d imposta + Perdita dell esercizio + (non rilevante ai fini in questione) + Conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio nella Colonna 4, la somma dei seguenti importi, come determinati per ogni singolo socio: - importo minore tra: a) quota di patrimonio netto; b) quota di perdita spettante. Va precisato che, qualora per tutti i soci la quota di partecipazione al patrimonio sia uguale alla quota di partecipazione alle perdite, in tale Colonna 4 va riportato l importo minore tra quelli indicati nelle Colonne 2 e 3. L eventuale eccedenza, rispetto al valore del patrimonio netto, di perdite non compensate, potrà essere oggetto di compensazione nei periodi d imposta successivi e va riportata nell apposito prospetto del Quadro RS. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 345

14 COMPENSAZIONE PERDITE Si ricorda che nella circolare n. 53/2011 è stato precisato che: le nuove regole previste dall art. 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci, posto che si tratta di perdite di periodo trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio; le perdite fiscali eccedenti il predetto limite restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le nuove modalità previste dall art. 84 del TUIR (per la completa disamina delle novità in materia di compensazione perdite, si rimanda al paragrafo Il trattamento delle perdite, del capitolo Inquadramento normativo del presente Quadro TN, nonché a quanto esposto al Rigo RN4 del Quadro RN). RIGO TN3 - PERDITE DI PERIODI D IMPOSTA PRECEDENTI COMPENSAZIONE PERDITE Il Rigo TN3 accoglie la compensazione delle perdite pregresse ex art. 84 del TUIR (per la completa disamina delle novità in materia di compensazione perdite, si rimanda al paragrafo Il trattamento delle perdite, del capitolo Inquadramento normativo del presente Quadro TN, nonché a quanto esposto al Rigo RN4 del Quadro RN). In particolare, il Rigo TN3 va compilato come segue: nella Colonna 1 va indicato l importo delle perdite pregresse limitate, di cui al comma 1 dell art. 84 del TUIR, che si intende computare in diminuzione del reddito; nella Colonna 2 va indicato l importo delle perdite pregresse utilizzabili in misura piena, di cui al comma 2 dell art. 84 del TUIR, che si intende computare in diminuzione del reddito; nella Colonna 3 va indicato l ammontare delle perdite di periodi d imposta precedenti, pari alla somma delle Colonna 1 e 2, per l importo che trova capienza nell ammontare di cui al Rigo TN1, Colonna 2. RIGO TN4 - REDDITO IMPONIBILE Nel Rigo TN4, Colonna 1, va indicato il reddito minimo di cui al Rigo RS125; qualora maggiore, va invece riportato il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società desunto dal Rigo RF58, col. 3. Nella Colonna 2, l importo che scaturisce dalla seguente differenza: TN1, col. 2 - TN3, col. 3 Qualora risulti compilata la Colonna 1 del presente Rigo, va riportato il maggiore tra l importo indicato nella predetta Colonna e la differenza tra gli importi dei Righi TN1, Colonna 2 e TN3, Colonna 3. La Colonna 3 è destinata ad accogliere l importo dell agevolazione c.d. Start-up innovative, pari alla sommatoria dei Righi RS164 e RS165 del Quadro RS, fino a concorrenza dell importo di cui alla Colonna 2, del presente Rigo TN4. (per maggiori informazioni sull argomento si rimanda al capitolo relativo al Quadro RS, prospetto Investimenti in Start-up innovative di cui ai Righi da RS160 a RS176) Nella Colonna 4 va indicato l importo dell incentivo ACE indicato nel Rigo RS113, Colonna 13, di cui all art. 1 del D.L. n. 201/2011 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto esposto nel Rigo RS113 del Quadro RS), per l importo che trova capienza in Colonna 2. Nella Colonna 5 va quindi riportato il reddito imponibile pari alla seguente differenza: Colonna 2 - Colonna 3 - Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

15 SEZIONE II: UTILIZZO ECCEDENZA DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE RIGHI DA TN5 A TN9 - ECCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Nel Rigo TN5 va indicato l importo dell eccedenza IRES, risultante dal Rigo RX1, col. 4, del Modello UNICO SC Interruzione tassazione di gruppo Vanno indicate in tale Rigo le eccedenze IRES risultanti dal modello CNM 2015, dalla società già consolidante, nell ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Nel Rigo TN6 va indicato l importo dell eccedenza del Rigo TN5, utilizzata in compensazione mediante il Mod. F24, ai sensi dell art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Nel Rigo TN7 va indicato l importo dell eccedenza di cui al Rigo TN5, attribuito dalla società trasparente ai propri soci. Nel Rigo TN8 va indicato l importo di cui al Rigo TN5, per la parte non compensata (TN6) e/o non attribuita ai soci (TN7), che la società cede ad altre società del gruppo ai sensi dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. Nel Rigo TN9 va quindi riportata la seguente differenza, che costituisce l eccedenza residua che rimane in capo alla società trasparente: TN5 - TN6 - TN7 - TN8 SEZIONE III: IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI SOCI In tale Sezione vengono riepilogati gli importi degli oneri e dei crediti d imposta che devono essere attribuiti ai soci (cfr. art. 7 D.M. 23 aprile 2004). Oneri per i quali spetta la detrazione di cui all art. 78 del TUIR Crediti d imposta Interamente attribuiti ai soci in proporzione alle quote RIGO TN10 - ONERI DETRAIBILI Nel Rigo TN10 va indicato l intero importo degli oneri detraibili spettanti che sono oggetto di attribuzione ai soci. Il Rigo TN10, presenta le seguenti nuove Colonne destinate all indicazione dei seguenti importi: in Colonna 1, l ammontare della detrazione spettante di cui al Rigo RS171, Colonna 2 ( Investimenti in start up a vocazione sociale ); in Colonna 2, l ammontare dell onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al Rigo RS156, col. 2. (per maggiori informazioni si rimanda ai suddetti Righi del Quadro RS) La Colonna 3, accoglie quindi gli altri oneri detraibili (per maggiori informazioni si rimanda al Rigo RN10). RIGO TN11 - SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO Il Rigo TN11 è riservato ai soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla Legge n. 296/2006, in materia di risparmio energetico; in particolare va indicato: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 347

16 nella Colonna 1, uno dei seguenti Codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della Legge n. 296/2006); interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della Legge n. 296/2006); interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della Legge n. 296/2006); interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 4, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011); per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari (per la spesa sostenuta dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016) (art. 14, comma 2, lett. b), del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dall art. 1, comma 74, della Legge n. 208 del 2015); per l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per la spesa sostenuta dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016) (art. 14, comma 2-bis, del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dall art. 1, comma 74, della Legge n. 208 del 2015); Nuovo codice 8 Dispositivi multimediali controllo remoto Per l acquisto, l installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dall art. 1, comma 88, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in vigore dal 1 gennaio 2016); nella Colonna 2, l anno in cui sono state sostenute le spese di cui a Colonna 1; la casella 3 va barrata nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013; nella Colonna 4, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l importo totale delle spesa sostenuta corrispondente al codice riportato in Colonna 1; nella Colonna 5, l importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione di cui a Colonna 4; nella Colonna 6, l anno in cui sono state sostenute le spese di cui a Colonna 7; nella Colonna 7, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l importo totale delle spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90 del 2013); nella Colonna 8, l importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a Colonna 7. Interruzione tassazione di gruppo La singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all unità immobiliare oggetto dell intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell Agenzia delle Entrate); in tal caso, qualora i Righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore Rigo avendo cura di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del presente Quadro. RIGO TN12 - CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO Nel Rigo TN12 va indicato l importo dei crediti d imposta per imposte pagate all estero, riferiti ad esercizi anteriori all opzione per la trasparenza, come desunti dall apposito prospetto presente nel Quadro CE. Crediti d imposta internazionalizzazione ex art. 3 D.Lgs. n. 147/2015 Quest anno nel presente rigo vanno indicati anche i crediti d imposta internazionalizzazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, spettanti per gli utili e le plusvalenze da controllate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, per le quali opera l esimente di effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale di cui all art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR; anche detti crediti riferiti ad esercizi anteriori all opzione per la trasparenza vanno desunti dall apposito prospetto presente nel Quadro CE. 348 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

17 RIGO TN13 - CREDITO D IMPOSTA Nella Colonna 1 del Rigo TN13 va indicato l importo complessivo dei crediti d imposta derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d investimento. Crediti d imposta internazionalizzazione ex art. 3 D.Lgs. n. 147/2015 Il Rigo TN13, Colonna 2, da quest anno va compilato anche dai soggetti che fruiscono del credito d imposta di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, con riferimento a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all inizio della trasparenza; a tal fine va indicato l ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel Decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. RIGO TN14 - ALTRI CREDITI D IMPOSTA In tale Rigo, in Colonna 2, va indicato l eventuale importo degli altri crediti d imposta; a titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie: il credito d imposta di cui all art. 4, comma 5, della Legge n. 408 del 1990, all art. 26, comma 5, della Legge n. 413 del 1991, all art. 3, comma 142, della Legge n. 662 del 1996, all art. 13, comma 5, della Legge n. 342 del 2000, e all art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti; il credito d imposta previsto dall art. 26, comma 1, del TUIR (credito d imposta per canoni non percepiti). Nella Colonna 1 va indicato l importo del credito d imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo; tale importo va quindi incluso nella Colonna 2 (per maggiori approfondimenti si rimanda alla relativa Sezione del Quadro RS di cui al Rigo RS102). RIGO TN15 - RITENUTE In tale Rigo va indicato l importo delle ritenute subite che sono interamente oggetto di attribuzione ai soci. RIGO TN16 - ACCONTI VERSATI Nel Rigo TN16 vanno riportati gli importi relativi agli acconti versati dalla società trasparente che saranno attribuiti pro-quota ai soci. In particolare: nella Colonna 1 va indicato l ammontare delle eccedenze dei crediti IRES che sono state cedute al dichiarante dai soggetti appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell applicazione dell art. 43-ter, D.P.R. n. 602 del 1973, che il dichiarante ha utilizzato per versare la prima e la seconda rata di acconto IRES; nella Colonna 2 va indicato l importo degli acconti ordinariamente versati nel corso del precedente periodo d imposta che in genere dovrebbe esser pari al 100%; tale importo va aumentato dell ammontare esposto nel Rigo RF68, Colonna 7, nonché degli importi di cui al Quadro RK, Righi da RK17 a RK19; in Colonna 3, i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all art. 115 del TUIR, che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell acconto versato, devono evidenziare l importo di cui ai Righi RK10 e RK11; in Colonna 4 va indicato l importo corrispondente al credito riversato qualora, nel corso del periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione, siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall art. 34 della Legge n. 388 del 2000 e dall art. 9, comma 2 del D.L. n. 35/2013). A tale proposito, le istruzioni precisano infatti che mediante l esposizione di tale importo in Colonna 4, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d imposta relativo alla presente dichiarazione. L importo del credito riversato va indicato al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi. in Colonna 5 va indicato il risultato della seguente somma algebrica: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 349

18 TN16, col. 1 + TN16, col. 2 - TN16, col. 3 + TN16, col. 4 RIGO TN17 - ALTRI DATI Il Rigo TN17, Colonna 1, accoglie l importo dell agevolazione ACE di cui all art. 1 del D.L. n. 201/2011 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto esposto nel Rigo RS113 del Quadro RS), attribuita ai soci, e pari alla seguente differenza: RS113 colonna 13 - RS113 colonna 11 Detta differenza va diminuita della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 4. La Colonna 2, è destinata ad accogliere l importo dell agevolazione relativa alle Start-up innovative, attribuita ai beneficiari; detta agevolazione è pari all importo del Rigo RS164, al netto di quanto utilizzato al Rigo TN4, Colonna 3. La Colonna 3, va utilizzata per indicare l importo della plusvalenza sospesa da tassazione in applicazione dell art. 166 del TUIR, come desunto dal Quadro TR (per maggiori informazioni si rimanda al Quadro TR). SEZIONE IV: CREDITI D IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AI SOCI In tale Sezione vengono riepilogati gli importi dei crediti d imposta di cui al Quadro RU, che vengono attribuiti ai soci. La compilazione di tale prospetto evidentemente deve essere preceduta, dalla evidenziazione dei crediti d imposta spettanti mediante compilazione del Quadro RU. RIGHI DA TN18 A TN21 - CREDITI D IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AI SOCI Nelle Colonne di tale Sezione vanno riportati i seguenti dati: in Colonna 1, il Codice relativo al credito d imposta attribuito, come desunto dalla tabella presente nelle istruzioni del Quadro RU (cfr. Quadro RU); in Colonna 2, l anno di insorgenza del credito; in Colonna 3, l importo del credito. Qualora non siano sufficienti i Righi presenti in tale Sezione, vanno compilati ulteriori moduli avendo cura di riportare la numerazione nell apposita casella Mod. N. SEZIONE V: REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTEREE RELATIVE IMPOSTE RIGHI DA TN22 A TN24 - CREDITI PRODOTTI ALL ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE Nella Sezione V vanno indicati i redditi prodotti all estero nei periodi d imposta in cui si è optato per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive. Crediti d imposta internazionalizzazione ex art. 3 D.Lgs. n. 147/2015 La Sezione accoglie anche il credito d imposta internazionalizzazione, di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, spettante, con riferimento ai periodi d imposta interessati dall opzione per la trasparenza fiscale, per gli utili e le plusvalenze da controllate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata, per le quali opera l esimente di effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale di cui all art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR. Le nuove colonne 2 e 3 vanno compilate solo per tale fattispecie. 350 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

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