Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni

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1 Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali e pagamenti nel settore agroalimentare Massimo Maggiore Maschietto Maggiore studio legale

2 Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni L art. 62 disciplina tre materie: I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare; Le pratiche commerciali sleali; I termini di pagamento. 2

3 Articolo 62 Principi ispiratori «( ) necessità di un corretto funzionamento della filiera alimentare con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti ( )» (Ris. Commissione Agricoltura della Camera del 14 giugno 2012) «( ) riallineare i rapporti tra produzione e distribuzione orientandoli verso una effettiva interdipendenza ( )» (Prof.ri Adinolfi - Università di Bologna e Frascarelli - Università di Perugia) «( ) necessità di costruire un assetto della filiera diverso rispetto all attuale ( ) costruire rapporti nuovi in grado di garantire una crescita della filiera più integrata, che possa programmare volumi e richieste ( )» (Ministro Catania - dichiarazione sul sito MIPAAF) 3

4 Articolo 62 Pratiche commerciali sleali 1 L art. 62 è riconosce un diritto a favore della parte debole della relazione commerciale in materia di cessione di prodotti agroalimentari: alla CORRETTEZZA dei rapporti contrattuali alla LEALTÀ delle pratiche commerciali generalmente intese Principio cardine dell art. 62 è quello secondo il quale i contratti devono essere informati a principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e reciproca proporzionalità delle prestazioni (comma 1 art. 62) 4

5 Articolo 62 Pratiche commerciali sleali 2 L art. 62 mira a garantire certezza ed equilibrio alla relazione commerciale. Pertanto Il contratto e le relazioni commerciali: devono essere GIUSTI devono essere espressione della BUONA FEDE (in senso oggettivo) dei contraenti Il diritto di regolare da sé i propri interessi non può essere esercitato in modo da costituire un abuso in danno altrui. 5

6 Articolo 62 Pratiche commerciali sleali 3 Art. 62 comma 2 Nelle relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle stesse alla esecuzione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 6

7 Articolo 62 Pratiche commerciali sleali 4 Secondo il D.M. attuativo costituisce particolare pratica sleale: - la previsione a carico di una parte di servizi e/o prestazioni accessorie senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; - l esclusione degli interessi di mora o delle spese di recupero del credito; - la previsione di prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli; - l imposizione di clausole che impongono al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura [ma facoltà di accordarsi per raggruppamento a fine mese nel caso di consegne frazionate che facciano riferimento ad un unico ordine]; - trattenere l intero importo di una fornitura a fronte di contestazione solo parziale 7

8 Articolo 62 Pratiche commerciali sleali 5 «Rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto» 8

9 Articolo 62 Pratiche commerciali sleali 6 - sanzioni applicabili - penetrante potere di ingerenza del giudice e dell AGCM per ricondurre ad equità la relazione commerciale, per cui: si può ottenere la declaratoria di nullità del contratto o della clausola che sia espressione di una pratica commerciale scorretta (solo dinanzi al giudice civile); le parti offese possono chiedere, anche tramite associazioni di categoria, il risarcimento dei danni (sempre e solo dinanzi al giudice civile) e/o l inibitoria dei comportamenti illeciti; l AGCM può comminare una sanzione amministrativa pari per ogni violazione accertata da un minimo di 516 euro ad un massimo di euro. 9

10 Art. 62: Disposizioni normative sui termini di pagamento Direttiva 2000/35/CE DLGS n Art. 62 D.L. 1/2012 e Decreto Attuativo Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Recepiva la Direttiva 2000/35/CE Termini di pagamento: 60 giorni per i beni DETERIORABILI (termine comunque derogabile) No SANZIONI Nessun potere di accertamento Principi ribaditi e rafforzati dalla Direttiva 2011/7/UE Termini di pagamento deteriorabili: max 30 gg non deteriorabili: max 60 gg Sanzioni da 500 a 500 mila Ruolo autonomo di accertamento e sanzione per AGCM 10

11 Articolo 62 I termini di pagamento La Direttiva 2011/7/UE, che disciplina organicamente ed orizzontalmente la materia dei termini di pagamento, è stata recepita in Italia. Il 31 ottobre 2012 il CdM ha adottato lo schema di D.Lgs. che modifica il D.Lgs. 231/2002 le nuove norme si applicheranno ai contratti conclusi dall 1 gen Le disposizioni di cui all art. 62, in quanto di natura speciale, prevalgono sulle norme di recepimento della Direttiva. 11

12 Termini di pagamento (art. 62 comma 3 D.M. art. 3 e 5) 60 >= TMC > 60 + altri parametri Prodotti agricoli e alimentari DETERIORABILI Prodotti agricoli e alimentari NON DETERIORABILI Max 30 gg Max 60 gg Condizioni di pagamento e termini di scadenza MASSIMI sono DEROGABILI solo in MELIUS per il CREDITORE ( ) il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti 12

13 Termini di pagamento (art. 62 comma 3 D.M. art. 3 e 5) I termini decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura Data di ricevimento della fattura Certificata da consegna a mano, invio m/raccomandata A.R., PEC, EDI o mezzo equivalente In mancanza di certezza termini di pagamento decorrono dalla data di consegna dei prodotti Sanzione amministrativa da 500 a 500 mila Euro. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i. (D.M. art. 5 comma 5) 13

14 Invio della fattura «per via elettronica» e utilizzo della PEC L invio della fattura «per via elettronica» non è la «fattura elettronica». «La trasmissione per via elettronica della fattura è consentita previo accordo con il destinatario» (Ex art. 21 del D.P.R. 633/1972, come modificato nel 2004) Tuttavia «le comunicazioni [ ] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC), senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l utilizzo» (Ex art. 16, comma 9 del D.L. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009) Non è richiesto l invio delle fatture da PEC a PEC anche se preferibile. 14

15 Interessi di mora (art. 62 comma 3 D.M. art. 6) Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Automaticamente = senza necessità di messa in mora. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. 15

16 Interessi di mora (art. 62 comma 3 - D.M. art. 6) - COME SI DETERMINA IL SAGGIO DEGLI INTERESSI - Interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tasso di riferimento: tasso di interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 D.lgs 231 del 9 ottobre 2002) applicabile Per il primo semestre dell anno in questione è quello in vigore il 1 gennaio di quell anno; Per il secondo semestre è quello in vigore il 1 luglio di quell anno. Saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all importo dovuto, al netto della maggiorazione di legge. Formula: Tasso BCE (al 1 luglio pari al 1%) + 7% + 2% (maggiorazione) = 10% Il creditore tuttavia non è obbligato a richiederli Si prescrivono in 5 anni 16

17 Interessi di mora (art. 62 comma 3 - D.M. art. 6) Tasso BCE (attualmente 1%) Calcolo degli Maggiorazione ex art. 5 interessi Dlgs ( 7%) + Maggiorazione di Legge (2%) 17

18 Disciplina speciale per la cessione prodotti alcolici (D.M. art. 5) Viene fatta salva la disciplina speciale dei pagamenti per i prodotti alcolici (art. 22 L. n. 28/1999 ossia: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico). Differenze rispetto ad Art. 62: I pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi; Interessi legali corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali (tasso di mora attuale 5,75); Il mancato pagamento costituisce titolo per ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 18

19 Si applica art. 62 Entrata in vigore (D.M. art. 8) I termini di pagamento previsti dall art. 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre marzo..giugno.settembre ott novembre.dicembre. Ordine Consegna Pagamento merce Non si applica art. 62 marzo..giugno.settembre ott novembre.dicembre. Ordine Consegna merce Pagamento 19

20 Pratiche commerciali scorrette relative ai pagamenti Esclusione applicazione di interessi Imposizione di clausole che impongono al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura Facoltà ma non obbligo per il venditore di emettere fattura a fine mese nel caso di consegna di più quote dello stesso ordine nel corso del mese Trattenere l intero importo di una fornitura a fronte di contestazione solo parziale 20

21 Grazie per l attenzione massimo.maggiore@mmlex.it Maschietto Maggiore studio legale

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