Incontro con i Medici Competenti Vicenza, 6 dicembre Medico Competente e malattie da lavoro. Dr Roberto Bronzato SPISAL A.

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1 Incontro con i Medici Competenti Vicenza, 6 dicembre 2012 Medico Competente e malattie da lavoro Dr Roberto Bronzato SPISAL A.ULSS 6 - Vicenza

2 ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Fonte: Direzione Regionale Veneto INAIL - Sovrintendenza Medica Regionale

3 MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN ITALIA 2011 Totale Piemonte Aosta Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

4 MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN VENETO 2011 Provincia Industria Artigianato Agricoltura Conto stato Totale Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale

5 MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE ITALIA Totale Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Piemonte Valle d'aosta Lombardia Trentino Alto Adige

6 MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE VENETO 2011 Provincia Industria Artigianato Agricoltura Conto stato Totale Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale

7 MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE VENETO 2011 Malattia Silicosi/Asbestosi Totale Tumori Malattie sistema nervoso e organi di senso Malattie apparato respiratorio Malattie cute e sottocutaneo Malattie osteoarticolari, muscoli, connettivo Malattie sistema circolatorio Totale

8 MALATTIE NEOPLASTICHE PER SEDE ANATOMICA VENETO 2011 Sede anatomica Totale Apparato digerente, peritoneo e retroperitoneo Cavità e seni nasali, orecchio medio 8 Trachea, bronchi, polmone 15 Pleura 33 Pelle 10 Fegato e vie biliari 1 Vescica 1 Totale 70 2

9 MALATTIE OSTEOARTICOLARI, MUSCOLARI, DEL CONNETTIVO VENETO 2011 Malattia Totale Artropatie associate ad altre affezioni 3 Affezioni dei dischi intervertebrali 134 Malattie tendini, sinovie, borse 153 Affezioni muscoli, legamenti, aponeurosi, tessuti molli Artrosi e affezioni correlate 2 88 Totale 380

10 RAPPORTO MALATTIE PROFESSIONALI ACCOLTE/NON ACCOLTE 2011 SEDE INAIL VICENZA Vicenza

11 MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE SEDE INAIL DI VICENZA 2011 Malattia Tumore maligno delle cavità nasali e dei seni paranasali Totale Tumore della pleura 5 Tumori della cute 1 Ipoacusia 33 Affezioni dei legamenti, delle aponeurosi, dei tessuti molli Affezioni dei dischi intervertebrali 14 Malattie dei tendini, delle sinovie, delle borse 23 Dermatiti 7 Affezioni croniche del rinofaringe 1 Malattie delle arterie 1 Totale

12 COMPITI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

13 PRINCIPI DEONTOLOGICI/MEDICO-LEGALI Art. 39 del D. Lgs. 81/08 Svolgimento dell'attività di medico competente Comma 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) GIUDIZIO DI IDONEITA CERTIFICATO DI MALATTIA PROFESSIONALE DENUNCIA REFERTO MEDICO

14 COMPITI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE Adempimenti Presupposti Giuridici Certificato medico di malattia professionale Denuncia Referto Artt D.P.R. 1124/65 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) Art. 139 DPR 1124/65 Art. 10 D. Lgs. 38/00 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) Art. 365 Codice Penale

15 MALATTIE PROFESSIONALI

16 MALATTIA PROFESSIONALE Forma Morbosa, Patologia Trova la sua origine (Causa, Concausa) nella ESPOSIZIONE A CAUSE PATOGENE INTRINSECHE AL LAVORO (modalità di lavoro, ambiente di lavoro) LA CAUSA LAVORATIVA la distingue dalle altre patologie comuni La malattia professionale, è per cui qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa

17 MALATTIE PROFESSIONALI IN ITALIA SISTEMA MISTO Tecnopatie desumibili dalla tabella e che godono di PRESUNZIONE LEGALE DI ORIGINE Tecnopatie non incluse in tabella per le quali deve essere PROVATA LA CAUSA DI LAVORO (onere della prova a carico del lavoratore)..malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro sentenza della Corte Costituzionale n.179/88.. delle quali il lavoratore dimostri l origine professionale art. 10 D. Lgs. 38/00

18 MALATTIE PROFESSIONALI IN ITALIA SISTEMA MISTO TABELLATE ORIGINE PROFESSIONALE PRESUNTA PER LEGGE (prova contraria a carico dell Inail) Malattie Professionali Sistema Misto NON TABELLATE (Sentenza C.C. 179/88) ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE

19 MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE Art. 3 T.U. 1124/65 L assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n 4, le quali siano contratte nell esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa e in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell art.1 NUOVE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI (D.M )

20 NUOVE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI (D.M ) Tabella Industria (85 voci) Da 1 a 50 Patologie da rischi chimici Da 51 a 68 Patologie respiratorie (comprese patologie neoplastiche da amianto, legni duri e cuoio) Da 69 a 74 Patologie cutanee Da 75 a 84 Patologie da rischi fisici e fisiologici 85 Patologia parassitaria Tabella Agricoltura (24 voci) Da 1 a 13 Patologie da rischi chimici Da 14 a 16 Patologie cutanee Da 17 a 18 Patologie respiratorie Da 20 a 23 Patologie da rischi fisici e fisiologici 24 Patologia parassitaria

21 NUOVE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI D.M INDUSTRIA Malattie osteoarticolari

22 MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE Sentenza Corte Costituzionale n 179/1988 D. Lgs. 38/2000 (art. 10 comma 4) sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa

23 IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE

24 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Ha finalità assicurativo previdenziali Può essere PRIMO, CONTINUATIVO o DEFINITIVO Primo certificato medico di malattia professionale: È un atto necessario che consente all INAIL di avviare l istruttoria per l erogazione delle prestazioni nei confronti dell assicurato. È previsto dagli articoli del D.P.R. 1124/65 E remunerato Non è obbligatorio Deve essere rilasciato direttamente al lavoratore che ha la facoltà di trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro

25 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Art. 52 T.U. 1124/65 La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 gg. dalla manifestazione di essa Perdita del diritto alla diaria per inabilità temporanea per il periodo antecedente il pervenimento del certificato all INAIL o prescrizione (art. 112 T.U 1124/65) Art. 53 T.U. 1124/65 La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all Istituto Assicuratore entro i 5 gg. successivi al pervenimento del certificato medico inviato dal lavoratore (Modificato D.M ) Omessa denuncia sanzionata con Ammenda da 1290 a 7745 euro

26 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Per la compilazione deve essere utilizzata la modulistica prevista dall INAIL (Mod 5 SS) E in triplice copia: una per il lavoratore una per l INAIL una per il datore di lavoro

27 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE

28 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE

29 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE

30 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE TUTTA LA MODULISTICA E PRESENTE SUL SITO ISTITUZIONALE

31 NESSO DI CAUSA LAVORATIVA Lettera del Direttore Generale INAIL del Criteri da seguire per l accertamento dell origine professionale La valutazione del nesso causale spetta al medico Quando si accerta che gli agenti patogeni lavorativi hanno idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, questa deve essere considerata di origine professionale, anche se c è concorrenza di fattori extralavorativi dotati anch essi di idonea efficacia causale;

32 NESSO DI CAUSA LAVORATIVA Lettera del Direttore Generale INAIL del Criteri da seguire per l accertamento dell origine professionale Non è rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative; Fattori lavorativi, non idonei da soli a causare la malattia + fattori extra lavorativi non idonei da soli a causare la malattia: la malattia è professionale se i fattori insieme costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata; Fattori lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale + fattori extralavorativi dotati di efficacia causale: la malattia non è professionale

33 CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Il Decreto Ministeriale 09/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21/07/2008, riporta le Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui agli articoli 3 e 211 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modificazioni e integrazioni (all. n. 4 e n. 5 al DPR 1124/1965)

34 DENUNCIA ex Art. 139 D.P.R. 1124/65

35 DENUNCIA ex Art. 139 D.P.R. 1124/65 Ha valore conoscitivo - epidemiologico con finalità preventive E prevista dall articolo 139 del D.P.R. 1124/65, così come modificato dall articolo 10 del D. Lgs. n. 38 del 2000 Va trasmessa a: 1. Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio dove è situata l azienda 2. SPISAL dell ASL competente per il territorio dove è situata l azienda 3. INAIL competente in base al domicilio dell assicurato

36 DENUNCIA ex Art. 139 D.P.R. 1124/65 È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. SANZIONI ATTUALI (art. 26, c. 46 D.Lgs. 758/94) MEDICI: Arresto fino a 3 mesi (multa da 258 a ) MEDICO COMPETENTE: Arresto da 2 a 4 mesi (multa da 516 a )

37 DENUNCIA ex Art. 10 D. Lgs. 38/00 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'istituto italiano di medicina sociale, dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'inail, dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.

38 DENUNCIA ex Art. 10 D. Lgs. 38/00 2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

39 DENUNCIA ex Art. 10 D. Lgs. 38/00 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

40 DENUNCIA ex Art. 10 D. Lgs. 38/00 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

41 DENUNCIA ex D. M. 14/01/2008 Il Decreto Ministeriale 14/01/2008, pubblicato nella G.U. n. 70 del 22/03/2008, ha aggiornato l elenco delle malattie di sospetta origine professionale per le quali è obbligatoria la denuncia

42 MALATTIE OGGETTO DELLA DENUNCIA Il DM 11 dicembre 2009 ha approvato l aggiornamento dell Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la D/S. Il decreto recepisce le proposte della Commissione Scientifica ex art. 10 D.Lgs 38/2000 e riguarda l aggiornamento di alcune voci dell elenco delle malattie approvato con DM del 14/01/2008. L elenco è articolato su 3 liste di malattie: Lista I malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista II malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista III malattie la cui origine lavorativa è possibile

43 MALATTIE OGGETTO DELLA DENUNCIA All interno di ciascuna lista le malattie sono ripartite in 7 gruppi: 1. Malattie da agenti chimici 2. Malattie da agenti fisici 3. Malattie da agenti biologici 4. Malattie dell apparato respiratorio 5. Malattie della pelle 6. Tumori professionali 7. Malattie psichiche e psicosomatiche (presenti solo nella lista II) LE TABELLE Le tabelle sono formate da 3 colonne: Nella prima colonna, sono riportati gli agenti causali (e relativi codici) Nella seconda sono riportate le malattie Nella terza, il codice identificativo composto da:numero lista (I, II, III); numero gruppo malattia (da 1 a 7); numero progressivo dell agente; codice della malattia (ICD-10).

44 DENUNCIA (esempi) GRUPPO 2 MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 AGENTI MALATTIE CODICE 01 Rumore Otolesivo ipoacusia percettiva bilaterale I H Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo sindrome di raynaud secondaria (angioneurosi dita mani) I I73.0 osteoartropatie (polso, gomito, spalla) I M19.2 sindrome del tunnel carpale I G56.0 altre neuropatie degli arti superiori tendiniti-tenosinoviti mano-polso I G56 I M77 spondilodiscopatie del tratto lombare I M47.8 ernia discale lombare I M51.2

45 DENUNCIA (esempi) GRUPPO 2 MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 AGENTI MALATTIE CODICE SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: 04 Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) I M75.1 tendinite capolungo bicipite I M75.2 tendinite calcifica (morbo di duplay) I M75.3 borsite I M75.5 SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO: epicondilite I M77.0 epitrocleite I M77.1 borsite olecranica I M70.2 SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO: tendiniti flessori/estensori (polso-dita) I M65.8 sindrome di De Quervain I M65.4 dito a scatto I M65.3 sindrome del tunnel carpale I G56.0

46 DENUNCIA ex D. M. 14/01/2008 L INAIL ha predisposto un apposito modulo (Mod. 92 bis SS), per la cui compilazione sono richieste unicamente le notizie essenziali e funzionali alle finalità del RNMP (lettera DC-Prestazioni del 9 marzo 2006) Il modello 92 bis SS è predisposto in versione tipografica ed informatica scaricabile dal Sito: 252/modulo%20139%20DM%2011dic%202009%20con%20l egende.pdf

47 DENUNCIA ex D. M. 14/01/2008 IL MODELLO INAIL E composto da una pagina e deve contenere: dati identificativi del medico dichiarante dati anagrafici dell assicurato e i dati identificativi del D.L. attuale; informazioni sulla malattia e sull attività lavorativa ad essa correlabile.

48 DENUNCIA ex D. M. 14/01/2008 IL MODELLO INAIL A Denuncia art. 139 T.U. DPR 1124/1965 art- 10 D.Lgs. 38/2000 (DPR 27/4/04) B Referto giudiziario ai sensi art. 365 c.p. C Primo certificato medico di malattia professionale Denuncia Art. 52 T.U E composto da una pagina e deve contenere: Lavoratore (cognome e nome) nato a il / / Indirizzo dati identificativi del medico dichiarante dati anagrafici dell assicurato e i dati identificativi del D.L. attuale; Datore di lavoro Indirizzo Malattia (indicare, se presente, anche codice identificativo DPR ) informazioni sulla malattia e sull attività lavorativa ad essa correlabile. Lavorazione o sostanze alle quali è attribuita la malattia I primi sintomi sono stati avvertiti il (mese / anno) / Notizie sul decorso della malattia Il lavoratore si è astenuto dal lavoro a causa della malattia? Si No Il primo giorno di astensione dal lavoro è stato il / / Il lavoratore é/era sottoposto a sorveglianza sanitaria? Si No

49 DENUNCIA ex D. M. 14/01/2008 IL MODELLO INAIL Il lavoratore è affetto da precedenti stati patologici? Si No (Se Sì indicarli qui sotto) Precedenti stati patologici E invalido civile? Si No Percepisce rendita INAIL? Si No E composto da una pagina e deve contenere: E pensionato INPS? Si No dati identificativi del medico dichiarante Disturbi accusati dal lavoratore: dati anagrafici dell assicurato e i dati identificativi del D.L. attuale; Esame obiettivo e referti di eventuali accertamenti praticati (accertamenti da allegare in copia) informazioni sulla malattia e sull attività lavorativa ad essa correlabile. Diagnosi: L affezione determina inabilità assoluta al lavoro? Si No Dal / / per n. giorni, riprende il lavoro il / / Terapia effettuata Eventuali provvedimenti adottati: l assistito si presenterà il / / per: accertamenti e cure ambulatoriali presso ricovero ospedaliero presso

50 DENUNCIA ex D. M. 14/01/2008 IL MODELLO INAIL L affezione attuale ha determinato pericolo di vita? Si No può dare luogo a inabilità permanente? Si No è aggravata da affezioni precedenti? Si No è in rapporto con le cause e circostanze dichiarate? Si No è stata denunciata alla Direzione Provinciale del lavoro? Si No Eventuali osservazioni: Visita eseguita il / /, alle ore presso: ambulatorio proprio domicilio assistito altrove presso:

51 REFERTO MEDICO EX ART. 365 CODICE PENALE

52 REFERTO MEDICO Dispositivo dell'art. 365 Codice Penale Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro (1) (2). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384] (3). Note (1) Importo incrementato ex art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. (2) Per la sussistenza dell'obbligo di referto necessita non solo la qualità di sanitario ma anche l'effettivo esercizio della professione sanitaria. (3) Il c. 2 non prevede l'obbligo del referto quando chi chiede l'assistenza sanitaria sia possibile autore di un reato. In tale ipotesi l'esigenza di giustizia viene subordinata alla necessità che l'assistenza sanitaria non venga elusa e che si rispetti il segreto professionale del medico. Unica eccezione si verifica nel caso in cui si configura il reato di procurato aborto.

53 REFERTO MEDICO Art. 334 C.P.P. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. omissis Il referto è doveroso nell eventualità di prestazione di assistenza od opera, nell'esercizio di una professione sanitaria, in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio

54 REFERTO MEDICO I destinatari dei referti (per infortuni o di malattia professionale) sono stati individuati nei Servizi di Prevenzione e Sicurezza delle ASL che assolvono le funzioni di Polizia Giudiziaria

55 REFERTO MEDICO Informativa di reato. Il medico deve informare l'autorità giudiziaria di fatti criminosi riscontrati nell'esercizio della professione. Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

56 Riguarda il medico REFERTO MEDICO Oggetto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio Il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita il referto è atto di natura puramente informativa. Attività di natura informativa nei confronti dell autorità giudiziaria In base al codice penale, è doverosa per l operatore sanitario in quanto: - pubblico ufficiale (art. 361) - incaricato di pubblico servizio (art. 362) - esercente una professione sanitaria (art. 365)

57 REFERTO MEDICO Omissione del referto. Art. 365 c.p. "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a lire un milione." E' tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica, o l'opera, attività di tipo certificatoria.

58 REFERTO MEDICO Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. 1) Delitti contro la vita: omicidio volontario, colposo, preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), infanticidio (art. 578 c.p.). 2) Delitti contro l'incolumità individuale: lesione personale volontaria (art. 582) e che determini uno stato di malattia superiore a 20 giorni (sono dunque escluse le lesioni lievissime e la percossa); lesione personale colposa grave o gravissima quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 3) Delitti contro l'incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti. 4) Delitti sessuali: la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto sono sempre perseguibili d'ufficio; inoltre la violenza carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge.

59 REFERTO MEDICO Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. 5) Delitti di aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non consenziente, l'aborto di minore o di interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e l'acceleramento preterintenzionale del parto. 6) Delitti di manomissione di cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere. 7) Delitti contro la libertà individuale: il sequestro di persona. la violenza privata, la minaccia aggravata e l'incapacità procurata mediante violenza. 8) Delitti contro la famiglia: l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia. Nel caso di morte sospetta, quando non sia possibile precisarne la causa è obbligo del medico informare l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti.

60 REFERTO MEDICO Esenzione dall'obbligo del referto. L'obbligo del referto vien meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, cpv), tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale. Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.).

61 REFERTO MEDICO Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.) a) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza, i funzionari dello SPISAL b) deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente c) il medico può consegnarlo personalmente o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito

62 REFERTO MEDICO Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.) d) deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti

63 REFERTO PER L AUTORITA GIUDIZIARIA ex Art. 365 C.P. Allo SPISAL dell ULSS --- (indirizzo) Raccomandata R:R: Il lavoratore ), nato a ---- il ---, residente a --- in via --- n --- dipendente della ditta è riscontrato affetto dalle sotto indicate lesioni/patologie In base ai dati documentari e alle dichiarazioni rese tali lesioni/patologie (Ragione sociale e indirizzo) possono essere derivate dall attività lavorativa svolta presso la/le seguente/i ditta/e: 1. Ragione sociale e indirizzo 2. Ragione sociale e indirizzo In merito a tali lesioni/patologie vengono fornite all A.G. le seguenti informazioni: (completare con le eventuali ulteriori informazioni) Diagnosi: ---- Prognosi: (---) giorni, salvo complicazioni In data --- si è/non si è provveduto a consegnare al lavoratore il primo certificato di malattia professionale Luogo e data In fede Carta intestata del Medico Timbro e firma del Medico

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