REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
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- Raffaele Ferdinando Valle
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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE Approvato dal Consiglio Generale il
2 INDICE Articolo 1 Oggetto Pag. 3 Articolo 2 Finalità della gestione Pag. 3 Articolo 3 Principi generali della gestione Pag. 3 Articolo 4 Il portafoglio partecipativo Pag. 4 Articolo 5 Il portafoglio strategico Pag. 5 Articolo 6 Il portafoglio tattico Pag. 5 Articolo 7 Il benchmark Pag. 5 Articolo 8 Gestione del rischio Pag. 6 Articolo 9 Criteri di selezione degli investimenti e di Pag. 6 gestione del rischio Articolo 10 Gestione del patrimonio mobiliare Pag. 7 Articolo 11 Monitoraggio e rendicontazione Pag. 7 Articolo 12 Gestori esterni Pag. 8 Articolo 13 Consulenti finanziari indipendenti Pag. 9 Articolo 14 Gestione della liquidità Pag. 9 Articolo 15 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni Pag. 10 Articolo 16 Pubblicità Pag. 10 Articolo 17 Disposizioni finali Pag. 10 2
3 ARTICOLO 1 - OGGETTO 1) Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Generale ai sensi dell articolo 19, comma 1, lettera b) dello Statuto, definisce gli obiettivi, i principi e le linee generali della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di seguito Fondazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie, e in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata in sede ACRI. 2) Il patrimonio mobiliare oggetto del presente regolamento comprende le azioni e i titoli equiparati, le obbligazioni e i titoli equiparati, le quote di fondi comuni di investimento, le quote di fondi di private equity, i titoli di Stato italiani ed esteri, gli strumenti di copertura e tutte le altre attività finanziarie detenute dalla Fondazione. ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELLA GESTIONE 1) Il patrimonio mobiliare è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari e ha il fine di garantire nel tempo il perseguimento della missione istituzionale della Fondazione. 2) Esso viene gestito secondo le logiche tipiche dell investitore istituzionale, con un orizzonte temporale di medio/lungo termine, osservando criteri prudenziali di rischio. 3) Compatibilmente con la situazione contingente dei mercati finanziari, la gestione del patrimonio mobiliare persegue gli obiettivi di: a) salvaguardarne il valore economico nel medio/lungo termine e la capacità di produrre reddito, attraverso l adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio; b) conseguire rendimenti adeguati e ragionevolmente prevedibili, nel breve e nel medio/lungo termine, per assicurare l ordinato svolgimento dell attività istituzionale della Fondazione secondo i programmi di attività approvati nonché la copertura delle spese di funzionamento; c) nel rispetto delle finalità indicate sub a) e sub b), conseguire eventuali altre finalità previste dalla legge, tramite la destinazione di parte del patrimonio stesso a impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento della finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo economico del territorio di riferimento della Fondazione. ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE 1) L impiego del patrimonio mobiliare è retto da una pianificazione volta a individuare gli obiettivi e le classi di investimento più idonei a garantire le finalità indicate nel terzo comma dell articolo 2, nel rispetto dei principi enunciati nelle disposizioni che seguono. Le singole decisioni di investimento si inseriscono - nel limite del possibile - nel predetto quadro di riferimento generale. 2) Per conseguire le finalità indicate nel terzo comma dell articolo 2, il patrimonio mobiliare è suddiviso in tre comparti rispettivamente denominati portafoglio 3
4 partecipativo, portafoglio strategico e portafoglio tattico - per ciascuno dei quali sono definite specifiche finalità ed appropriate modalità di gestione. Le dimensioni dei singoli comparti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione nell intervallo di valori indicato, rispettivamente, negli articoli 4, 5 e 6, salvo quanto stabilito dal quinto comma dell articolo 10. 3) Nell assumere le decisioni di investimento, la Fondazione a) seleziona forme di impiego coerenti con la natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo; b) si conforma ai principi di prudenza, riduzione e diversificazione del rischio; c) adotta criteri che tengono conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto; d) esegue comparazioni fra opportunità alternative di investimento, secondo criteri valutativi oggettivi; e) può ricorrere ad operazioni di copertura del rischio che consentano di ridurne gli effetti e salvaguardare l integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi e dei benefici nonché della presenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni. 4) Le politiche di spesa - erogazioni istituzionali e spese di funzionamento - deliberate dalla Fondazione devono essere correlate agli obiettivi di conservazione del valore economico del patrimonio nel medio/lungo termine e di stabilizzazione delle erogazioni su un orizzonte temporale pluriennale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla comunità locale e della situazione contingente dei mercati finanziari. 5) Per garantire una equilibrata erogazione nel tempo di risorse al territorio di riferimento, la Fondazione programma gli investimenti cercando il migliore bilanciamento possibile del flusso dei proventi fra orizzonti di breve e di medio/lungo termine. 6) Il riscorso al finanziamento esterno è ammesso nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di tutela del patrimonio, e comunque per un importo non superiore al 35% del patrimonio netto di bilancio. ARTICOLO 4 - IL PORTAFOGLIO PARTECIPATIVO 1) Il portafoglio partecipativo è costituito dagli investimenti strategici della Fondazione ed è gestito secondo una logica che nel rispetto dei principi indicati nell articolo 3 persegue in particolare la massimizzazione degli obiettivi di scopo o di ruolo istituzionale indicati nell articolo 2, terzo comma, lettera c). 2) Questo portafoglio, tendenzialmente di lungo periodo nella struttura e nella misurazione dei rendimenti, ha una dimensione percentuale compresa fra il 20% e il 30% del portafoglio mobiliare complessivo ed attua la politica delle partecipazioni definita dagli Organi istituzionali- 4
5 3) Nell ambito della pianificazione indicata nel primo comma dell articolo 3, gli Organi istituzionali assumono direttamente le singole decisioni di investimento sulla base delle valutazioni di merito da essi stessi svolte, secondo le rispettive competenze statutarie e le eventuali deleghe a persone, tenuto conto delle valutazioni tecniche dei Consulenti finanziari, se presenti. ARTICOLO 5 - IL PORTAFOGLIO STRATEGICO 1) Il portafoglio strategico ha una dimensione percentuale compresa tra il 50% e il 70% del portafoglio mobiliare complessivo ed è gestito in un ottica di medio-lungo termine. 2) Nell ambito della pianificazione indicata nel primo comma dell articolo 3, esso viene impostato tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del portafoglio partecipativo onde generare un profilo di rischio/rendimento complessivo dell insieme dei due portafogli che il Consiglio di Amministrazione ritiene appropriato per la Fondazione. 3) Per l attività di gestione del portafoglio strategico la Fondazione può avvalersi di gestori esterni ai sensi del successivo articolo 12. 4) I risultati del portafoglio strategico in termini di rendimenti ottenuti e di rischi generati sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Segretario Generale e dei Consulenti finanziari, se presenti. ARTICOLO 6 - IL PORTAFOGLIO TATTICO 1) Il portafoglio tattico ha una dimensione percentuale compresa tra il 5% e il 20% del portafoglio mobiliare complessivo. Nell abito della pianificazione strategica e operativa indicata nel primo comma dell articolo 3, esso viene gestito in un ottica di breve/medio termine, al fine di poter intervenire sull assetto complessivo del portafoglio mobiliare, adattandolo al variare del contesto finanziario senza dovere necessariamente intervenire sull assetto del portafoglio delle partecipazioni e/o di quello strategico. 2) Il monitoraggio dei rischi e dei rendimenti effettuato dai Consulenti finanziari, se presenti, e dal Segretario Generale in relazione all andamento dei portafogli partecipativo e strategico consentirà al Consiglio di Amministrazione di valutare quali scelte effettuare sul portafoglio tattico per mantenere il rischio e il rendimento del complessivo portafoglio mobiliare su livelli adeguati rispetto al benchmark. 3) Per l attività di gestione del portafoglio tattico la Fondazione può avvalersi di gestori esterni ai sensi del successivo articolo 12. ARTICOLO 7 - BENCHMARK 1) Il parametro di riferimento (benchmark) con il quale si confronta nel medio termine il rendimento complessivo del patrimonio mobiliare della Fondazione è indicato nel rendimento medio netto annuale del BOT a 12 mesi, aumentato del 2,00%. 5
6 2) Nel caso tale indice venga ritenuto non più adeguato, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Consulenti finanziari, se presenti, suggerisce al Consiglio Generale la definizione del nuovo benchmark, individuando un diverso indice finanziario che sarà sottoposto ad approvazione. ARTICOLO 8 - GESTIONE DEL RISCHIO 1) La Fondazione opera con un approccio prudenziale al rischio ed opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimenti siano per quanto possibile bilanciati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione valuta i rendimenti, i rischi e le relative correlazioni sulla base di previsioni economiche e finanziarie di medio/lungo periodo. 2) Nella valutazione delle politiche di investimento attuate e delle singole operazioni di investimento saranno considerati per quanto possibile i rischi complessivi allo scopo di minimizzarli ragionevolmente. ARTICOLO 9 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI GESTIONE DEL RISCHIO 1) Le singole decisioni di investimento sono assunte nell ambito della pianificazione di cui al primo comma dell articolo 3. 2) Nell assumere le decisioni di investimento, la Fondazione si conforma ai principi generali indicati nell articolo 3 e, anche procedendo su base comparativa, valuta i seguenti parametri: a) coerenza con le finalità perseguite; b) rischio, da valutare sia rispetto alla propensione al rischio insita nella strategia di gestione del portafoglio, sia rispetto ad investimenti con caratteristiche analoghe; c) rendimento atteso al netto degli oneri fiscali e gestionali, da considerare in correlazione con il rischio atteso; d) distribuzione nel tempo dei flussi finanziari; e) liquidabilità, in relazione ai tempi e ai potenziali oneri di smobilizzo; f) chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell investimento. 3) Nelle decisioni di investimento sono esclusi gli investimenti che risultino connessi con situazioni di violazione dei diritti umani e delle norme di tutela dell ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale. 4) Gli investimenti collegati alla missione istituzionale indicati nell articolo 2, comma 3, lettera c) devono essere ispirati a criteri di prudenza e devono essere caratterizzati, in linea di principio, dalla: a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici positivi; b) presenza di un livello di rischio coerente con quello definito per le altre classi di investimento della stessa natura; 6
7 c) presenza di una agevole liquidabilità quanto meno al termine dell investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale. ARTICOLO 10 - GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE 1) Nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di eventuali ulteriori linee di indirizzo deliberate dal Consiglio Generale ai sensi dell art. 19, comma 1, lettera l) dello Statuto in materia di gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione gestisce il patrimonio mobiliare con l assistenza del Segretario Generale, della Commissione per gli investimenti, se nominata, e dei Consulenti finanziari esterni, se presenti. 2) Il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione ordinaria del patrimonio mobiliare al Presidente o alla Commissione per gli investimenti, se istituita, definendone le relative attribuzioni e i limiti di intervento. Il Presidente e la Commissione rispondono del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, al quale riferiscono almeno ogni tre mesi in merito all attività svolta. 3) In caso di estrema necessità e urgenza, il Presidente, sentito il Segretario Generale, può autonomamente disporre le più opportune operazioni di investimento e/o disinvestimento anche oltre i limiti di intervento indicati nel comma che precede, con obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione. 4) La Commissione per gli investimenti è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è costituita dal Presidente, dal Segretario Generale e da tre a cinque commissari aventi adeguate competenze economiche e finanziarie. I commissari rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso. La corresponsione del gettone di presenza è condizionata alla redazione del verbale, anche sommario, da parte del Segretario Generale o di un suo incaricato. 5) Rispetto alle percentuali definite per ciascun settore ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, sono ammesse temporanee variazioni positive o negative derivanti dalle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari o da motivi di opportunità ragionevolmente valutati dal Consiglio di Amministrazione. Qualora ritenga opportuno mantenere tali variazioni nel tempo, il Consiglio di Amministrazione informa il Consiglio Generale per le deliberazioni conseguenti. ARTICOLO 11 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 1) Il Segretario Generale richiede mensilmente ai gestori e ai depositari la documentazione di riscontro necessaria per verificare i rischi e i risultati degli investimenti nonché l attività dei gestori stessi, e redige un prospetto riepilogativo degli investimenti finanziari e della loro redditività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 7
8 2) I Consulenti finanziari, se presenti, monitorano costantemente i rischi insiti nel patrimonio mobiliare per verificare il rispetto del profilo complessivo di rischio/rendimento, e riferiscono almeno ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione, di persona o mediante la trasmissione di una relazione. 3) Almeno due volte all anno, il Presidente illustra al Consiglio Generale i risultati della gestione del patrimonio mobiliare in termini di rischio, di rendimento e di rispetto dei diversi parametri indicati nel presente Regolamento. Se lo ritiene opportuno, il Presidente può farsi assistere in tale incombenza dal Segretario Generale e/o dai Consulenti finanziari, se presenti. 4) Tutte le operazioni di gestione del patrimonio mobiliare trovano un preciso riscontro nella contabilità e nel bilancio di esercizio della Fondazione, secondo la normativa tempo per tempo vigente. I criteri di rilevazione e di valutazione in bilancio degli investimenti finanziari devono essere coerenti con il profilo partecipativo, strategico o tattico degli investimenti stessi. 5) Nella Nota integrativa è fornita una completa e trasparente informativa sugli investimenti finanziari realizzati e sui risultati conseguiti, compresa su una esposizione degli strumenti finanziari ai prezzi di mercato. ARTICOLO 12 - GESTORI ESTERNI 1) Per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla gestione del patrimonio mobiliare, la Fondazione può affidare ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs n. 58 la gestione, in tutto o in parte, dei portafogli strategico e tattico. 2) La selezione dei gestori si basa su criteri che rispondono all esclusivo interesse della Fondazione e sono volti a valutare la professionalità, la struttura e le modalità organizzative della loro attività, i processi decisionali, gli stili di gestione, la massa gestita, gli strumenti di controllo del rischio adottati, i risultati storici conseguiti in termini di rendimento e di rischio, le condizioni economiche proposte e la qualità dei servizi. 3) La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi istituzionali o della Struttura operativa della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi istituzionali o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 4) Sulla base della rendicontazione predisposta dal Segretario Generale ai sensi del primo comma dell articolo 11 e delle relazioni prodotte dai Consulenti finanziari, se presenti, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 11, il Consiglio di Amministrazione monitora almeno ogni tre mesi il rispetto, da parte dei gestori, del mandato di gestione loro conferito e controlla, in particolare, i risultati da essi conseguiti 8
9 in termini patrimoniali, finanziari, di rischiosità e di rendimento, verificandone la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. 5) Fermi restando i principi enunciati nel terzo comma dell articolo 3, il mandato di gestione si uniformerà ai seguenti criteri: a) l intermediario deve acquisire l autorizzazione scritta della Fondazione qualora debba attivare finanziamenti per ragioni di investimento; b) l intermediario deve coprire i rischi di cambio, salvo espressa deroga comunicata per iscritto; c) l intermediario deve rispettare le percentuali massime di investimento nelle singole asset-class assegnategli, salvo espressa deroga comunicata per iscritto dal Segretario Generale su disposizione del Consiglio di Amministrazione, e sempre che questa non vada a detrimento del profilo di rischio/rendimento del portafoglio; d) l intermediario si impegna contrattualmente a fornire alla Fondazione ogni elemento utile per il monitoraggio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell investimento stesso nonché del connesso livello di rischiosità e liquidità. ART CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI 1) Nella gestione del patrimonio mobiliare, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell opera di uno o più Consulenti finanziari indipendenti, selezionati nell esclusivo interesse della Fondazione onde evitare conflitti di interesse, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) competenza e professionalità; b) precedenti lavorativi e clientela istituzionale; c) struttura organizzativa; d) strumenti e procedure di controllo dei rischi; e) economicità dell offerta 2) L incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi istituzionali o della Struttura operativa della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi istituzionali o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interessi rilevanti ai fini della verifica dell indipendenza del consulente. ARTICOLO 14 - GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ 1) Il Segretario Generale monitora la liquidità con periodicità settimanale onde assicurare il regolare svolgimento dell attività istituzionale e la copertura di tutti gli oneri di esercizio. 9
10 2) Qualora i flussi finanziari non fossero sufficienti a garantire le finalità indicate nel comma che precede, il Segretario Generale propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione le più opportune operazioni di disinvestimento ovvero il ricorso al finanziamento esterno nei limiti previsti dal sesto comma dell art. 3. ARTICOLO 15 - FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI 1) Coerentemente con le finalità della gestione del patrimonio indicate nell articolo 2, la Fondazione alimenta, laddove possibile, un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni finalizzato ad assicurare un flusso stabile di risorse per il conseguimento delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione. 2) Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo sono definite in modo da ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri e di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo. ARTICOLO 16 - PUBBLICITÀ 1) Il Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare, il Bilancio di esercizio e il Bilancio di missione sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione. ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 e sostituisce il precedente regolamento approvato il 1 luglio 2004 dal Consiglio Generale, e successive modificazioni e integrazioni. 2) Alle situazioni in essere, sorte prima dell entrata in vigore del presente regolamento, si continuano ad applicare le disposizioni previgenti. 10
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