TEMI 1. COSA E IL DIRITTO SINDACALE 2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE 3. L EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE 4. LA LIBERTA SINDACALE 5.

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1 DIRITTO SINDACALE 1

2 TEMI 1. COSA E IL DIRITTO SINDACALE 2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE 3. L EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE 4. LA LIBERTA SINDACALE 5. IL SINDACATO 2

3 IL DIRITTO SINDACALE Il diritto sindacale: una partizione del diritto del lavoro Partizioni del diritto del lavoro 1. Rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto) 2. Diritto sindacale 3. Previdenza sociale 3

4 IL RAPPORTO TRA DIRITTO SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del movimento operaio Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è frutto delle rivendicazioni condotte dai lavoratori collettivamente organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto collettivo Il diritto sindacale consiste nell insieme delle norme, statuali o contrattuali, che disciplinano l organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un nesso diretto con il rapporto individuale di lavoro subordinato 4

5 LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE Le fonti internazionali: le convenzioni e le raccomandazioni dell OIL. Assenza di standard internazionali di diritti, conseguente dumping sociale e necessità di misure alternative (es: clausole sociali). Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i regolamenti; le direttive; la Corte di Giustizia; il contratto collettivo europeo e il dialogo sociale. La fonte legislativa: l inattuazione del disegno del Costituente; lo Statuto dei lavoratori Il contratto collettivo La giurisprudenza 5

6 LO SVILUPPO DEL DIRITTO SINDACALE IN ITALIA Sviluppo tardivo. Rivoluzione industriale in Italia: dalla seconda metà del Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali ed agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni penose. La c.d. Questione sociale. Il neonato Stato italiano (1861) si limitò ad estendere lo Statuto albertino (codice penale sardo) che prevedeva come reato ogni forma di coalizione degli operai (come dei datori). Ciò non ha impedito l'inarrestabile crescere del c.d. Quarto Stato, dotandosi di rappresentanza sindacale e politica. Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza, Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti: partito operaio italiano partito dei lavoratori italiani -1892poi partito socialista italiano-1895-). In questa fase si radica il sindacato (1901 nasce la FIOM, nel 1906 la Cgil) e si afferma il contratto collettivo. Legislazione sociale è la preistoria del diritto del lavoro. L. n /1886: legge sul lavoro dei fanciulli. Codice Zanardelli (1889) mette fine alla repressione penale (non civile).

7 I CONCORDATI DI TARIFFA Contratti stipulati tra gruppi di operai e industriali su determinate norme perché entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero come fonte del loro regolamento. Furono chiamati di tariffa perché in origine si limitavano a regolare collettivamente il prezzo la tariffa appunto del lavoro. 7

8 IL PERIODO CORPORATIVO Si registra il passaggio da un sistema caratterizzato dall astensione legislativa ad un sistema minutamente regolato dalla legge in funzione repressiva del conflitto sindacale 8

9 IL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO La funzione: Nel contratto collettivo (nazionale) corporativo trova espressione la solidarietà tra i vari fattori della produzione (capitale e lavoro) mediante la conciliazione di opposti interessi dei datori e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione nazionale Natura: Contratto di diritto pubblico, fonte del diritto come la legge, tipico e nominato, disciplinato dalle norme del libro V del codice civile Efficacia: Erga omnes come la legge (art c.c.) Inderogabile con efficacia reale (art c.c.) 9

10 DIRITTO DI SCIOPERO ART. 40 COST. Il diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano 10

11 LA LIBERTA' SINDACALE ART. 39 COST. L organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 11

12 LA LIBERTA SINDACALE Convenzioni OIL n. 87 e 98 LE FONTI Artt. 12 e 28 Carta dei diritti fondamentali Art. 39, comma 1, Cost. Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 12

13 CONTENUTO DELLA LIBERTA SINDACALE: ART. 39, 1 COMMA, COST. I profili individuali: Libertà sindacale positiva Libertà sindacale negativa I profili collettivi Libertà di organizzazione (v. anche oltre) Libertà di azione 13

14 LA TITOLARITA DELLA LIBERTA SINDACALE La libertà sindacale degli imprenditori La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e autonomi La libertà sindacale dei pubblici dipendenti I militari e la polizia di Stato 14

15 LA MULTIDIREZIONALITA DELLA LIBERTA SINDACALE La libertà sindacale nei La libertà sindacale nei confronti dei pubblici confronti del datore di poteri lavoro 15

16 LIBERTA SINDACALE (Titolo II St. lav.) Artt Della libertà sindacale

17 Art. 14 Diritto di associazione e di attività sindacale Trasposizione dell art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro. Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo. Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.). Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P. Macerata, , in FI, 1996, I, 724). Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l unico limite dell art. 18 Cost. (liceità; non segretezza).

18 Art. 15 Atti discriminatori Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003 I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la prima opinione: ma in senso diverso Cass , n. 868, in RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716. Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento Atti e patti vietati: fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica (non ad es. una minaccia)

19 Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi antisciopero Artt. 15 e 16: Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16: Preferito l art. 28. Motivi? Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti) Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore) Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e non nullità dell atto)

20 Art. 17 Sindacati di comodo Il fenomeno vietato La condotta datoriale: atti di favoritismo, corruzione, collusione, finanziamento La sanzione Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di ottenere una radicale eliminazione dell organizzazione sindacale illegittimamente sovvenzionata.

21 Art. 18 Reintegrazione nel posto di lavoro E la norma di tutela contro il licenziamento illegittimo.

22 LA MANCATA ATTUAZIONE DELL ART. 39,SECONDA PARTE, COST. Le ragioni storiche La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella rappresentanza unitaria. L estrema complessità e rigidità del meccanismo La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato, la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di regolamentazione e controllo statuale) La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a quel momento sulla base dei reali rapporti di forza I governi dei primi anni 50 capirono che l assenza di una legge sindacale non avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla repressione dei conflitti e dell attività sindacali corrispose, sul piano giudiziario, l orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale) La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le vecchie categorie corporative, valorizzando l inquadramento privatistico ed il sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni 22

23 IL C.D. SISTEMA SINDACALE DI FATTO Data l assenza di una legge ad hoc in materia di sindacato e contrattazione collettiva, attuativa dell art. 39, seconda parte, Cost., se si eccettua il settore pubblico (v. D.Lgs. n. 165/2001), il nostro sistema sindacale si regge su: l art. 39, c. 1, Cost. e, quindi, sul principio del pluralismo sindacale (fermo restando, naturalmente in tema di conflitto, l art. 40 Cost. e la L. n. 146/1990 per lo specifico ambito dei servizi pubblici essenziali); le norme del codice civile (libro IV, tit. II e alcune norme del libro V, tit. I, capo III sul contratto collettivo corporativo, debitamente rilette e adattate dalla giurisprudenza); l art. 19 St. lav. (sulla rappresentanza e la rappresentatività nei luoghi di lavoro ai fini del godimento dei diritti sindacali); vari accordi sindacali (Protocolli triangolari, Accordi interconfederali stipulati dalle maggiori confederazioni e associazioni sindacali unitariamente, salvo alcune eccezioni): Protocollo del 23 luglio 1993; Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993; Accordo quadro del 22 gennaio 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 (senza la firma della CGIL); CGIL) Accordo interconfederale del 28 giugno 2011; 2011 Accordo 21 settembre 2011.

24 LA PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO SINDACALE LE CONSEGUENZE: IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO TROVA FONDAMENTO NELL ART. 39, 1 COMMA, Cost. e NELLE NORME DEL CODICE CIVILE IL SINDACATO E UN ASSOCIAZIONE NON RICOSCIUTA IL CONTRATTO COLLETTIVO E UN CONTRATTO C.D. DI DIRITTO COMUNE 24

25 LIBERTA SINDACALE COME LIBERTA DI ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI

26 IL SINDACATO: MODELLI ORGANIZZATIVI I Modelli organizzativi del sindacato: come è andato strutturandosi il sindacato italiano all ombra del nostro regime costituzionale di libertà sindacale? Quali forme organizzative ha assunto? 26

27 L organizzazione sindacale dei lavoratori e degli imprenditori Linee generali Dal sindacalismo di mestiere al sindacalismo industriale Sindacalismo confederale e sindacalismo autonomo Crescita del terziario e modelli organizzativi diversi da quelli del sindacalismo tipicamente industriale 27

28 L organizzazione del sindacato dei lavoratori La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL CISL UIL) sindacalismo autonomo tradizionale : spesso sindacati di mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni. Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni. 28

29 L organizzazione del sindacato dei datori di lavoro L organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i grandi settori economici (industria, commercio, agricoltura); in quest ambito, rileva poi la dimensione delle imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro. La struttura organizzativa si articola anche qui secondo una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza della prima. Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche economiche (erogazione di servizi, ecc.) La più consistente associazione sindacale datoriale è la Confindustria 29

30 Organizzazioni sindacali a livello sovranazionale Particolarmente importanti quelle a livello europeo: Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per i lavoratori Unione delle Industrie della Comunità Europea (UNICE) 30

31 IL SINDACATO: REGIME GIURIDICO La scelta privatistica ed il sindacato come associazione non riconosciuta La disciplina giuridica dell associazione non riconosciuta artt. 36, 37 e 38 cod. civ. 31

32 Rappresentanza e rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro

33 LA RAPPRESENTATIVITA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO Indice degli argomenti: Rappresentanza e rappresentatività sindacale Il sindacato maggiormente rappresentativo e il vecchio art. 19 Statuto Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e il nuovo art. 19 Statuto Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), il Protocollo del Luglio 1993 e successivi Accordi interconfederali.

34 RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA SINDACALE RAPPRESENTANZA: Tutti i sindacali hanno la rappresentanza sindacale dei loro iscritti. Grazie al mandato che ricevono dal lavoratore con l iscrizione. RAPPRESENTATIVITA : Solo taluni sindacati hanno la rappresentatività sindacale. La rappresentatività sindacale è, infatti, la capacità del sindacato di essere rappresentativo della generalità dei lavoratori (iscritti e non). Tale rappresentatività è data dalla forza, consistenza ed affidabilità del sindacato nel panorama nazionale. Utilizzo di tale criterio per: nell art. 19 st. selezionare i sindacati a cui attribuire i diritti sindacali in azienda (ex titolo III Statuto); nella legislazione c.d. deregolativa o di rinvio; nella legislazione che ha attribuito a questo sindacato poteri di partecipazione e controllo su alcune scelte aziendali che hanno ricadute gravi sui lavoratori (es: licenziamenti collettivi, cassa integrazione, trasferimento d azienda)

35 IL SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO La rappresentatività sindacale è stata tradizionalmente attribuita, in particolare dalla vecchia versione dell art. 19 Statuto (ma anche da altre leggi), al sindacato definito maggiormente rappresentativo. Il concetto di maggiore rappresentatività è stato specificato dalla giurisprudenza: criteri quantitativi: numero iscritti criteri qualitativi: nazionalità intercategorialità esercizio continuativo di attività di autotutela (sciopero) capacità di influenzare l assetto politico economico e sociale del Paese. In pratica: criteri che identificavano il sindacalismo confederale (CGIL, CISL e UIL).

36 IL Sindacato maggiormente rappresentativo (smr) e la CONTRATTAZIONE Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell emergenza e della flessibilità La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva in perdita) Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell ordinamento (v., ad es., art. 4, c. 11, L. n. 223/1991) La crisi della maggior rappresentatività 36

37 CRISI DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA Anni 80: Cambiamento del mercato del lavoro, passaggio dall impresa fordista alla terziarizzazione del mercato e sviluppo dei servizi e della piccola impresa. Conseguente crescita di nuove figure di lavoratori poco rappresentate dal tradizionale sindacato impostato sull operaio della grande impresa. Nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere e necessità di criteri diversi per individuare la rappresentatività. Anni 90: Proposte di legge di modifica dell art. 19 Statuto: eliminando il riferimento al smr che attribuiva alle tre confederazioni il monopolio di fatto nei luoghi di lavoro; introducendo una rappresentanza elettiva, attraverso il voto di tutti i lavoratori. Fallimento delle proposte di legge (successo solo nel pubblico impiego con il D. Lgs. 165/2001). Protocollo del Luglio 1993: accordo sindacale sulle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); Referendum del giugno 1995: modifica dell art. 19 Statuto: abrogato il riferimento al smr. L ultima tendenza legislativa: rappresentatività comparata.

38 LO STATUTO DEI LAVORATORI E' il più importante intervento legislativo, a garanzia delle libertà individuali e collettive dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Legislazione di sostegno e non di regolamentazione del sindacato, in un ottica di attuazione (titolo II) e sviluppo (titolo III) dell art. 39, 1 co., Cost. Titolo II: la libertà sindacale nei luoghi di lavoro; Titolo III: l attività sindacale nei luoghi di lavoro.

39 Titolo III Artt Diritti sindacali e RSA Riconduzione a specifiche situazioni di diritto dello svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore. Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato, in quanto ritenute dall ordinamento meritevoli di particolare sostegno. Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell impresa. I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU) Limiti all applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare. 39

40 RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO RSA: strutture (non necessariamente elettive e, quindi, in teoria, anche plurime) disciplinate dalla legge (ma ora anche dall Accordo interconfederale del per quanto riguarda la legittimazione a contrattare e stipulare contratti collettivi aziendali) RSU: strutture (elettive e, quindi, unitarie) disciplinate da Protocolli triangolari e Accordi interconfederali 40

41 ART. 19 COSTITUZIONE DELLE RSA Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell ambito: -a) (delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette confederazioni), che siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali o provinciali) di lavoro applicati nell unità produttiva. Nell ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. Passaggio da rappresentatività presunta a rappresentatività effettiva: la forza contrattuale.

42 LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA) Le RSA sono rappresentanze dei lavoratori nel luogo di lavoro e sono le uniche titolari dei diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori. Sono costituite a iniziativa dei lavoratori: per questo sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori (iscritti e non al sindacato). Devono però necessariamente essere collegate con il sindacato, cioè formate nel suo ambito. Ciò perché i diritti di cui sono titolari limitano i poteri dell imprenditore e quindi devono essere limitati i soggetti che ne possono godere e, soprattutto, devono essere considerati soggetti affidabili, cioè rappresentativi (associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell unità produttiva, ex art. 19 St.). Campo applicazione Titolo III Statuto: a) soggettivo: no piccola impresa (art. 35 St.); b) oggettivo: i diritti sindacali del titolo III non riguardano sciopero, né cont. coll.: riconosciuti a tutti i soggetti sindacali indipendentemente dalla rappresentatività ex art. 19 St.

43 IL TESTO ORIGINARIO DELL ART. 19 ST. LAV. LA LETT. A) E IL SMR Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr) Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore 43 per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)

44 IL TESTO ORIGINARIO DELL ART. 19 ST. LAV. LA LETT. B) Il rinvio all effettività dell azione sindacale Lo sfavore dell ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi a più ampio raggio 44

45 PROFILI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV. Il vaglio di costituzionalità alla luce degli articoli: 39,Cost. 3 Cost. 45

46 Nuovo art. 19 St. lav. La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall art. 19 La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole nazionali e provinciali Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell unità produttiva Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale, ma emerge il problema di una rappresentatività condizionata al POTERE DI ACCREDITAMENTO DEL DATORE DI LAVORO. Infatti, con il nuovo art. 19: la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. Ma siamo sicuri che un sindacato, solo per non aver voluto firmare il contratto collettivo, può dirsi non rappresentativo? (V. vicenda FIAT-FIOM e C. Cost. n. 231/2013) Inoltre, poiché l esercizio dei diritti sindacali segue l attività negoziale e la sua buona riuscita, l art. 19 St. lav. esclude la presenza di RSA in tutte quelle unità produttive ove non sia applicato un contratto collettivo. 46

47 PROFILI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19 ST. LAV. Il vaglio di costituzionalità alla luce dell art. 39, c. 1, Cost.: la questione del potere di accreditamento datoriale Il vaglio di costituzionalità alla luce dell art. 3 Cost.: la questione della ragionevolezza del criterio Il vaglio di costituzionalità alla luce dell art. 2 Cost.: la questione della lesione dei diritti inviolabili degli iscritti Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità. Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosa del criterio dell art. 19 St. lav., postulando: A. la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo; B. La stipulazione di un contratto normativo (anche se la Corte di Cassazione non si è sempre pronunciata in tal senso). Da ultimo, v. rimessione alla Corte Cost. della questione di cos tituzionalità dell art St. lav. da parte dei Tribunali di Modena, Vercelli e Torino.

48 L art. 19 St. lav. dopo Corte Cost. n. 231 del 2013 La Corte, con pronuncia additiva, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 19, 1 comma, lett. b), St. lav., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori 48 dell azienda.

49 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) Nate con il Protocollo del Luglio 1993 (nel P.I. con il D. Lgs. 165/2001). Carattere elettivo: elezioni aperte a tutti i lavoratori (iscritti e non) sulla base di liste sindacali. Possono presentare liste anche sindacati non rappresentativi ex art. 19 St. purché la propria lista abbia raccolto un minimo di 5% di firme tra i lavoratori dell unità produttiva. Riserve del terzo: solo 2/3 dei seggi è costituito da membri eletti, il restante terzo è attribuito alle liste dei sindacati firmatari del CCNL applicato nell unità produttiva, in proporzione ai voti ricevuti. Canale unico di rappresentanza (come RSA): tipico del nostro sistema, per cui confluiscono in una sola struttura i rappresentanti dei lavoratori e quelli del sindacato (sistema misto: elettivo/associativo). Poteri: subentrano alle RSA nell esercizio dei diritti sindacali ed hanno anche potere di stipulare contratti collettivi aziendali.

50 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001) LA NASCITA Protocollo luglio 1993 e AI (ATTENZIONE: NON SONO PREVISTE, QUINDI, DALLO STATUTO DEI LAVORATORI!!!) Nate nell ambito di una riforma per via negoziale del sistema di contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative sul piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico. L EVOLUZIONE Trovano conferma nell AI (v. punto 3.5.) e nell AI (v. punto 1 e 4), sia pur affiancate qui dalle RSA, a cui quest ultimo Accordo attribuisce poteri negoziali. L AI prende sostanzialmente atto del fatto che il successo delle RSU e, dunque, la loro stessa esistenza è condizionata dall effettiva presenza di un contesto di c.d. unità sindacale. Trovano ulteriore e più recente disciplina nel Protocollo d intesa del 3150 maggio 2013.

51 Clausola di salvaguardia e rapporti RSA/RSU - Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA. - Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA. - In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo. Dal tenore di tali clausole è evidente l impegno delle parti firmatarie a evitare la compresenza di RSA e RSU, favorendo il passaggio verso queste ultime solo in presenza di un consenso unitario. Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss. 51 vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre).

52 POTERI DELLE RSU Subentrano alle RSA nell esercizio dei diritti sindacali, dei diritti di informazione e consultazione (una quota di diritti sindacali resta comunque anche in capo ai sindacati stipulanti il CCNL). Per l AI le RSU hanno anche il potere di negoziare e stipulare contratti collettivi aziendali. 52

53 RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA SINDACALE NELL ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011 e NEL PROTOCOLLO D INTESA DEL 31 MAGGIO

54 LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA NELL ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL Tuttavia l AI rivitalizza le RSA(stabilendone una durata in carica pari a 3 anni, come le RSU) e le abilita a contrattare, nonché, se in possesso di una rappresentatività maggioritaria sul piano associativo, a stipulare contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dello stesso accordo. Detti contratti dovranno, tuttavia, essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta avanzata da determinate oo.ss. ovvero da determinate percentuali minime di lavoratori. Per l AI le RSU hanno il potere di contrattare e di stipulare, a maggioranza dei propri componenti, contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell AI , operanti all interno dell azienda. 54

55 LA RAPPRESENTATIVITA SINDACALE PER L AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (AI e PROTOCOLLO ) <<Ai fini della certificazione della rappresentatività delle oo.ss. per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall INPS ( ) a seguito di convenzione fra INPS e parti stipulanti il presente AI. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3 anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL>>. Se non vi sono RSU, sarà rilevato solo il dato degli iscritti. Il dato degli iscritti viene raccolto dall INPS su dichiarazione aziendale, quello dei voti, se possibile, dai Comitati provinciali dei garanti (AI ). La ponderazione, come media semplice tra la percentuale degli iscritti e la percentuale dei voti, viene, invece, effettuata dal CNEL, a cui dovranno pertanto essere trasmessi i dati. L AI richiede una rappresentatività minima del 5% come media tra iscritti e 55 voti per l ammissione alla contrattazione collettiva nazionale.

56 Diritti sindacali nei luoghi di lavoro Repressione della condotta antisindacale 56

57 ATTIVITA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO (Titolo III St. lav.) Artt Dell attività sindacale 57

58 Diritto di assemblea (art. 20 St. lav.) Titolarità ed esercizio del diritto: titolarità individuale e potere di convocazione delle RSA anche separatamente (o RSU, se esistenti, nonché oo.ss. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL): I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell unità produttiva Funzione: Istituto di democrazia diretta, destinato a consentire ai lavoratori, anche non iscritti a sindacati, di partecipare alla elaborazione e decisione delle politiche contrattuali e sindacali. Oggetto: Deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro : una tematica è sindacale se il sindacato l abbia fatta storicamente oggetto della propria attenzione ed iniziativa sindacale complessivamente intesa. Anche tematiche di carattere non strettamente rivendicativo-aziendale, bensì politico in senso ampio (politica fiscale, sanitaria, politica economica in generale), non invece aspetti che afferiscono al campo della politica in senso stretto (composizione del Governo, ecc.). 58

59 Segue: assemblea Modalità di svolgimento: Durante l orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite per ciascun lavoratore (elevabili dalla contrattazione collettiva). Nessun limite fuori dall orario di lavoro. No partecipazione del datore, se non espressamente invitato, né dei suoi collaboratori (dirigenti dell azienda) in sua vece. Sì partecipazione dei dirigenti sindacali esterni previa comunicazione al datore dei nominativi. Limiti al diritto di assemblea: Generalmente provvede la contrattazione collettiva I limiti per la giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., 12 gennaio 1998, n. 203, in Giust. civ., 1998, I, p. 1663, nota di Manganiello): 1) possono riguardare solo le modalità di esercizio; 2) possono derivare unicamente dall esigenza di tutelare altri interessi costituzionalmente garantiti (incolumità delle persone, salvaguardia o sicurezza degli impianti, garanzia dei servizi pubblici 59 essenziali).

60 REFERENDUM (art. 21 St. lav.) Esercizio del diritto: convocazione a cura delle RSA congiuntamente o dalla RSU nel suo complesso. Funzione: Istituto di democrazia diretta, destinato a far emergere l opinione dei lavoratori, anche non iscritti al sindacato, su determinate problematiche. Oggetto:Materie inerenti all attività sindacale. Criterio di valutazione analogo a quello dell assemblea. Modalità:In ambito aziendale e fuori dell orario di lavoro. Ulteriori modalità possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Il referendum nella prassi contrattuale:funzione secondaria rispetto all assemblea. In tempi recenti, invece, rivalutazione dell istituto, come strumento per ridurre lo scollamento tra base e sindacato. Ricorso al referendum:ex ante, per l approvazione di piattaforme contrattuali o ipotesi di accordo; ex post, per approvare contratti collettivi già conclusi. Efficacia del referendum: efficacia giuridica circoscritta solo ai rapporti tra sindacati e lavoratori iscritti. Efficacia politica negli altri casi (Cass., 28 novembre 1994, n , in Giust. Civ., 1995, I, 1265). 60

61 DIRITTO DI AFFISSIONE (art. 25 St. lav.) Titolarità del diritto: RSA o RSU e oo.ss. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL applicato nell unità produttiva Modalità di esercizio: si esercita all interno dell unità produttiva Il datore ha l obbligo di predisporre apposite bacheche sindacali (anche bacheche elettroniche)i. Funzione: Consentire il collegamento tra il personale dell unità produttiva ed il sindacato, in questo caso, però, senza la partecipazione diretta dei lavoratori, che restano fruitori dell attività di comunicazione. Oggetto: L affissione ha ad oggetto pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Interpretazione estensiva, anche perché il datore non ha poteri di controllo sul contenuto degli scritti e la defissione da parte dello stesso è generalmente negata, con qualche dubbio per il caso di pubblicazioni a contenuto diffamatorio o integranti gli estremi61 di un reato.

62 PROSELITISMO E CONTRIBUTI SINDACALI (art. 26 St. lav.) Contenuto del diritto: Riconoscimento ai singoli lavoratori del diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell attività aziendale. L attività di proselitismo è qualcosa di più della mera propaganda: oltre a comportamenti manifestativi, anche comportamenti operativi. Titolarità ed esercizio del diritto: Titolarità individuale per la soddisfazione di interessi collettivi propri del sindacato di afferenza, senza alcuna distinzione tra le varie oo.ss. (tutte le organizzazioni sindacali, non solo RSA e RSU) Limiti: Rispetto del normale svolgimento dell attività aziendale. Proselitismo non certo circoscritto solo ai momenti di pausa, ma comunque subordinato ad una verifica concreta di compatibilità con il normale svolgimento dell attività aziendale. I commi abrogati dell art. 26: le trattenute sindacali. Diritto delle oo.ss. a percepire i contributi sindacali tramite ritenuta sul salario, con obbligo del datore di procedervi, pena l antisindacalità della condotta. Previsione sovente recuperata dai contratti collettivi. Ma il problema resta per chi non è firmatario di contratti collettivi. La giurisprudenza risolve il problema, configurando nel caso di specie un ipotesi di cessione (da parte del lavoratore) del (proprio) credito (retributivo al sindacato): come noto, la cessione, per il codice civile, non richiede il consenso del contraente 62 ceduto (nel caso di specie, il datore)

63 LOCALI (art. 27 St. lav.) Titolarità del diritto RSA o RSU Contenuto del diritto Utilizzazione di appositi locali per l esercizio dell attività sindacale, posti a disposizione dell azienda Nelle imprese con almeno 200 dipendenti Obbligo per il datore di lavoro di porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo locale comune nell unità produttiva. Locale permanente. Nelle imprese con meno di 200 dipendenti Obbligo per il datore di lavoro di porre di volta in volta a disposizione un idoneo locale per le riunioni nell unità produttiva, previa richiesta. 63

64 PERMESSI PER I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI (artt. 23 e 24) Art. 23- Permessi retribuiti Funzione: Per l espletamento del proprio mandato sindacale: esercizio di tutto il complesso delle attività e delle funzioni inerenti alla sfera di competenza delle strutture sindacali aziendali. Titolarità del diritto: Membri di RSA o di RSU Art Permessi non retribuiti Funzione: Per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni di natura sindacale. Il riferimento a queste attività è esemplificativa: v. Cass., 8 novembre 1996, n. 9765, in Giust. civ., 1997, I, 1885, con nota di Zanotelli, che ne ha ammesso la fruizione anche per la partecipazione a corsi di formazione sindacale. Titolarità: Membri di RSA o RSU OO.SS. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL. 64

65 PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI (TITOLO IV: artt. 30 e 31 St. lav.) Permessi ed aspettative sindacali per lo svolgimento di compiti in strutture sindacali esterne. Permessi (art. 30) Titolarità: Componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali dei sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nell unità produttiva (ex art. 19) Contenuto del diritto: Permessi retribuiti secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi nazionali e provinciali Aspettative (art. 31) Titolarità: Lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali. Contenuto del diritto: aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato (questo è possibile anche per lavoratori che esercitino funzioni pubbliche elettive: membri Parlamento, Assemblee regionali, Parlamento Europeo, ecc.). 65

66 GUARENTIGIE PER I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI (art. 22 e l art. 18, commi 11-14). Licenziamento di dirigenti RSA o RSU (art. 18, c ) Tutela privilegiata sul piano processuale: Ordinanza per la provvisoria reintegrazione nel posto di lavoro, ove il giudice ritenga prima facie non sufficientemente provate o irrilevanti le ragioni del datore di lavoro. Sanzioni più forti per il datore di lavoro: Oltre le normali sanzioni per l inottemperanza dell ordine di reintegrazione, il datore è condannato a versare per ogni giorno di ritardo, una somma pari all importo della retribuzione dovuta al fondo adeguamento pensioni. Trasferimento di dirigenti di RSA o RSU (art. 22) Tutela privilegiata: Il trasferimento dei dirigenti di RSA o RSU può essere disposto solo previo nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza, a pena di nullità. 66

67 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TIT. III ST. LAV. (TITOLO VI: art. 35 St. lav.) Le disposizioni del titolo III si applicano per le imprese industriali e commerciali: si applicano a ciascuna unità produttiva (cioè sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) che occupa più di 15 dipendenti per le imprese agricole: Le medesime disposizioni si applicano anche a tali imprese che occupino più di 5 dipendenti. Ai fini del raggiungimento della consistenza occupazionale indicata è sufficiente che l impresa industriali o commerciali che nell ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge 67 tali limiti.

68 REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE (TITOLO IV: art. 28 St. lav.) 68

69 ART. 28 LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti (art. 28, comma 1) 69

70 Il significato dell art. 28 St. lav. Vera norma di chiusura della legge. E la norma che consente di realizzare nel modo più ampio ed effettivo la protezione della libertà e dell attività sindacale in azienda, nonché del diritto di sciopero, tramite uno speciale procedimento giurisdizionale repressivo della condotta antisindacale del datore di lavoro. Rende effettivi i diritti sindacali. 70

71 Il soggetto attivo della condotta E il datore di lavoro (ed i suoi collaboratori che, secondo l organizzazione dell azienda, svolgono attività ad esso imputabile, esercitando una frazione più o meno ampia del potere imprenditoriale). L illecito è comunque sempre imputabile al datore di lavoro. In prevalenza si ritiene che non costituisca soggetto attivo il sindacato dei datori di lavoro (Cass., 29 dicembre 1999, n , in Riv. giur. lav., 2001, II, 148). Art. 47, comma 2, L. n. 428/1990: In caso di violazione delle procedure sindacali per il trasferimento dell azienda, si può agire ex art. 28 St. anche nei confronti del terzo acquirente (cessionario). 71

72 Il comportamento antisindacale Indeterminatezza strutturale e comportamento solo teleologicamente definito: Il comportamento è individuato in relazione alla lesione dei 3 beni protetti: libertà sindacale; attività sindacale; diritto di sciopero. Vi rientrano anche: i meri comportamenti materiali del datore (intimidazioni, minacce, indagini antisindacali, ecc.); gli atti omissivi del datore di lavoro. Solo 2 le tipizzazioni legali a) Violazioni di clausole obbligatorie in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali. b) Violazione delle procedure sindacali nell ipotesi di 72 trasferimento d azienda

73 I beni protetti Beni protetti: Libertà sindacale, attività sindacale e diritto di sciopero Interesse collettivo: Si tratta di beni protetti, di cui è titolare il sindacato ed a cui è sotteso un interesse collettivo. La plurioffensività della condotta: E la condotta del datore di lavoro posta in essere nei confronti del singolo lavoratore ed in violazione di un suo diritto, ma che comunque leda, al tempo stesso, anche uno dei diritti sindacali protetti dall art. 28 St. lav. In questo caso, l azione del prestatore e quella dell organizzazione sindacale procedono parallelamente senza influenzarsi: le due azioni sono autonome e a 73 tutela di interessi diversi.

74 Irrilevanza di elementi soggettivi Elementi soggettivi- irrilevanza: Per la giurisprudenza maggioritaria, non è necessaria l intenzionalità della condotta (dolo o colpa). L antisindacalità, cui fa riferimento l art. 28, è oggettiva (Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295, in Foro it., 1997, I, 2416 e Cass., 1 dicembre 1999, n , in Mass. giur. Lav., 2000, 340). Basta accertare l'obiettiva idoneità lesiva del comportamento, no indagine sui motivi, eccetto abuso di diritto74

75 Legittimazione ad agire Soggetti legittimati Soggetti sindacali: è un innovazione significativa Organismi locali : occorre guardare agli statuti internin (in generale si tratta degli organismi di categoria di livello territoriale provinciale) delle associazioni sindacali nazionali: la questione è divenuta più controversa con l entrata sulla scena dei nuovi sindacati autonomi (con riguardo al Comu, v. Pret. Firenze, 24 aprile 1992, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 722, con nota di Pera e Pret. Livorno, 2 giugno 1992, in Foro it., 1992, I, 2533; relativamente al sindacato della Lega Nord, v. Pret. Torino, 30 aprile 1992, in Dir. prat. lav., , 2205).

76 QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA Sono state sollevate in riferimento alla esclusione delle associazioni sindacali che non sono nazionali. Per contrasto con gli art. 39, comma 1, Cost. (libertà sindacale), l art. 24 Cost. (diritto alla difesa) e art. 3 Cost. (principio di ugualianza). Questioni tutte rigettate dalla Corte Costituzionale (Sent. 54/1974; n. 334/1988; n. 89/1995): Con l art. 39 Cost. e art. 24 Cost.: L art. 28 non limita i diritti di libertà sindacale, ma attribuisce uno strumento di tutela giudiziaria particolarmente efficace e ulteriore rispetto a quelli generali assicurati ai singoli e alle altre associazioni sindacali; Con l art. 3 Cost.: La selezione dei legittimati è ragionevole - e quindi legittima in quanto nasce dall esigenza di privilegiare organizzazioni responsabili e rappresentative, onde evitare la proliferazione dei ricorsi. 76

77 IL PROCEDIMENTO E LE SANZIONI 1. ( ) su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 2. L efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. 3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. ( ) 4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell art. 650 del codice penale. 5. L autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di 77 condanna ( )

78 (SEGUE) IL PROCEDIMENTO E LE SANZIONI Caratteri procedimento: Procedimento d urgenza: il giudice si pronuncia entro due giorni e il datore può fare opposizione entro 15 giorni; Procedimento a cognizione sommaria: il giudice si pronuncia assunte sommarie informazioni e, se non c è opposizione, il decreto acquista l incontrovertibilità del giudicato. Inizia, invece, il procedimento a cognizione completa solo nell eventualità di giudizio di opposizione. Immediata esecutività: sia del decreto che della sentenza del giudizio di opposizione. Neanche l opposizione sospende l efficacia esecutiva del decreto che continuerà a dispiegare i suoi effetti fino alla sentenza finale. Condanna in futuro: Il giudice ordina la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti. Problema: se il giudice, rilevato il comportamento illecito, lo proibisce per il futuro con l effetto che al suo ripetersi verrà automaticamente colpito dalla sanzione penale. Perplessità in dottrina: perché nel nostro ordinamento il giudice non ha in generale il potere di creare norme astratte ma può pronunciarsi solo in riferimento a un caso concreto. Diverso il caso del comportamento già in atto o programmato ma destinato a svolgersi nel futuro. Sanzioni: In caso di inosservanza dell ordine o della sentenza del giudice: sanzione (ex 78 art. 650 c.p.) dell arresto fino a tre mesi o ammenda fino a L (206 ).

79 CONTRATTAZIONE E CONTRATTO COLLETTIVO 79

80 Nozione di contrattazione collettiva La contrattazione collettiva rappresenta il principale istituto dei moderni sistemi di relazioni industriali e consiste nel processo di regolamentazione congiunta dei rapporti di lavoro 80

81 Nozione di contratto collettivo di lavoro Il contratto collettivo costituisce il prodotto dell attività negoziale E il contratto con cui i soggetti collettivi (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro o singolo datore di lavoro): A. predeterminano la disciplina dei rapporti individuali (c.d. parte normativa) e B. regolano taluni tratti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria). 81

82 Tipi di contratto collettivo Nel nostro ordinamento si sono succeduti vari tipi di contratto collettivo: Il contratto collettivo corporativo; Il contratto collettivo previsto all art. 39, comma 2, ss., Cost. Il contratto collettivo recepito in decreto legislativo ai sensi della legge n. 741/1959 (c.d. legge Vigorelli) Il contratto collettivo di diritto comune Il contratto collettivo di prossimità (art. 8 L. 82 n. 148/2011)

83 Il contratto collettivo di diritto comune E l unico oggi vitale. Atipicità del contratto collettivo Mancando una legge attuativa dell art. 39 Cost., il contratto collettivo di diritto comune è privo di una propria disciplina legislativa. La regolamentazione di questo contratto deriva dalle norme codicistiche sui contratti in generale (artt ss. cod. civ.), nonché da alcune norme codicistiche sul contratto corporativo, reinterpretate dalla giurisprudenza ed adattate a questo tipo di contratto. 83

84 Le problematiche principali del contratto collettivo di diritto comune Riguardano la parte normativa del contratto collettivo: Ambito di efficacia (a chi si applica il contratto collettivo sul piano dei rapporti individuali); Tipo di efficacia (con quale intensità il contratto collettivo espleta la sua funzione regolativa dei rapporti individuali di lavoro) 84

85 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: STRUTTURA E PROCEDURE 85

86 L ASSENZA DI REGOLE LEGALI NEL SETTORE PRIVATO Per la mancata attuazione dell art. 39, seconda parte, Cost., la legge non contiene regole. Vale solo quella del reciproco riconoscimento V. però c.d. legislazione delegata: dal sindacato maggiormente rappresentativo al sindacato comparativamente più rappresentativo. V., poi, anche la c.d. contrattazione collettiva di prossimità: la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo anche sul piano territoriale. Regole in materia di contrattazione collettiva si rinvengono a livello negoziale, in Protocolli e Accordi interconfederali. Il contratto può molto, ma non può tutto : v. vicenda FIAT.

87 LA DISCIPLINA NEGOZIALE NEL SETTORE PRIVATO Si è partiti con il Protocollo del luglio 1993, poi riformato da una serie di accordi separati (per la mancata firma della CGIL). I principali sono: l AQ ; l AI ; l AI A questi si aggiungono altri accordi unitari (con firma di CGILCISL-UIL). I principali sono: l AI 28/06/2011 e il Protocollo d intesa su rappresentanza, rappresentatività e efficacia dei contratti collettivi 87

88 Il <<vecchio>> Protocollo del 23 luglio 1993 e la sua riforma Razionalizzazione del sistema di contrattazione collettiva strumentale ad un controllo centralizzato delle dinamiche salariali in funzione anti-inflattiva. Considerato la prima costituzione delle relazioni industriali italiane IL PROTOCOLLO E STATO RIFORMATO CON L AQ 22 GENNAIO 2009, ATTUATO CON APPOSITO AI DEL 15 APRILE 2009 (AD ENTRAMBI MANCA LA FIRMA DELLA CGIL) 88

89 La concertazione su politica dei redditi e salari Da occasionale diviene strutturale ed assorbe in qualche modo il livello interconfederale. Incontri semestrali tra Governo e parti sociali per fissazione obiettivi macroeconomici, tariffe e livello del debito pubblico. 89

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