Gli obblighi antiriciclaggio del professionista, in vigore dal 4 luglio 2017

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1 Gli obblighi antiriciclaggio del professionista, in vigore dal 4 luglio 2017 focus sugli aspetti operativi: la sequenza organizzata e le modalità di adempimento, nonché casi pratici di individuazione del titolare effettivo. Modena, 03 maggio 2018 _Forward Srl dott. Claudio Pierini Commercialista e Revisore Legale Antiriciclaggio, Responsabilità Amministrativa degli Enti, Privacy & Data protection Due diligence Formazione Consulenza Assistenza via Speranza, San Lazzaro di Savena (Bologna) Tel Fax

2 PREMESSA

3 ANTIRICICLAGGIO FONTI NORMATIVE - Direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) - art. 15 L. 12/8/2016, n. 170 (c.d. legge di delegazione europea 2015) - D. Lgs. n. 231/2007 (nuova formulazione in vigore dal 4/7/2017, per effetto del D.Lgs n. 90/2017)

4 PREMESSA In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) recante modifiche al D.Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio) ed al D.Lgs. n. 109/2007 (finanziamento del terrorismo), con entrata in vigore dal 4 luglio Il Decreto Legislativo n. 90/2017 dà anche attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Tale Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

5 NUOVE REGOLE AML PER I SOGGETTI OBBLIGATI LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI Con riferimento ai professionisti il D.Lgs. n. 90/2017 ha: modificato i presupposti e l ambito applicativo dell adeguata verifica della clientela; eliminato le ipotesi predeterminate di esonero e di semplificazione dell adeguata verifica della clientela; ampliato le definizioni di titolare effettivo e persona politicamente esposta ; istituito il registro centrale dei titolari effettivi presso il registro delle imprese; eliminato l obbligo di istituzione del registro cartaceo/aui e quindi l obbligo di registrazione. La mancata tenuta del registro, anche per il passato, non è più sanzionabile;

6 NUOVE REGOLE AML PER I SOGGETTI OBBLIGATI LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI (segue) potenziato gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni modificato i riferimenti temporali per la segnalazione di operazioni sospette; ridefinito il sistema sanzionatorio, individuando sanzioni amministrative pecuniarie fisse per violazioni semplici e variabili per violazioni qualificate ; modificato l esonero dagli adempimenti antiriciclaggio per i componenti di collegi sindacali - senza incarico di revisione legale - in società non destinatarie della normativa antiriciclaggio (dal 4/7/2018 tali sindaci sono soggetti agli adempimenti AML).

7 NUOVE REGOLE AML PER I SOGGETTI OBBLIGATI LE NOVITÀ PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Sono definiti Organismi di autoregolamentazione (art. 1, c.2, lett. aa): gli Ordini professionali e le loro articolazioni territoriali; i consigli di disciplina. Il D.Lgs. n.90/2017 attribuisce agli Organismi di autoregolamentazione, i seguenti compiti (art.11): funzioni di vigilanza e controllo, nonché sanzionatorie; obblighi di comunicazione verso MEF e UIF; compiti inerenti la redazione delle regole tecniche attuative degli obblighi antiriciclaggio (vagliate dal CSF comitato di sicurezza finanziaria) gravanti sui soggetti iscritti nei loro albi.

8 NUOVE REGOLE AML PER I SOGGETTI OBBLIGATI Obblighi antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 Valutazione del rischio Adeguata verifica Adeguata verifica semplificata Adeguata verifica rafforzata Esecuzione da parte di terzi Art. 15, 16 Artt Art. 23 Art Art Conservazione dei dati Artt Segnalazione di operazioni sospette Artt Astensione Comunicazioni al Ministero dell Economia e delle Finanze delle infrazioni all art. 49 decreto 231/2007 (limitazione uso del contante e dei titoli al portatore) Comunicazione oggettive Art.42 Art. 51 Art.47 Adozione di procedure interne e formazione del personale Art. 16 Adempimenti degli Organi di controllo Art. 46

9 PROFESSIONISTI : LA SEQUENZA ORGANIZZATA E LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

10 NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: IN SINTESI 1 IL SOGGETTO OBBLIGATO AD OGNI NUOVO INCARICO (art.17) Valuta rischio (artt ) Cliente 2 Effettua l Adeguata verifica modulandola a seconda del rischio che ha valutato Adeguata verifica semplificata (art. 23) Adeguata verifica ordinaria (artt ) Adeguata verifica rafforzata (artt ) 3 Conserva i dati e le informazioni (artt ) dati ed informazioni

11 PROFESSIONI: ONERI INFORMATIVI E PREVENTIVO DI MASSIMA AL CLIENTE art. 1, Legge n. 124/2017 (in vigore dal 29/08/2017) comma 26 comma 150 comma 152 polizza professionale (da rendere noti: estremi e massimale) (art.3,c.5, lett.e del D.L. n.138/2011) oneri informativi e preventivo di massima (compensi professionali) (art.9, c. 4 del D.L. n. 1/2012) oneri informativi sui titoli e specializzazioni possedute art.9, c.4 del D.L. n.1/2012 devono essere forniti al cliente «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»

12 ANTIRICICLAGGIO: IL CONFERIMENTO DELL INCARICO RICAPITOLANDO: il conferimento dell incarico professionale dal cliente, verbale o per iscritto, è il momento fondamentale per il corretto adempimento degli obblighi AML. I dati e le notizie afferenti l incarico determinano o meno gli obblighi ed adempimenti AML a cui è tenuto il professionista, il cliente nonchè la tempistica relativa; per la Legge n. 124/2017 il professionista è obbligato alla comunicazione al cliente, in forma scritta, delle seguenti informazioni: 1) dati della polizza professionale; 2) oneri informativi e preventivo di massima ai fini della quantificazione del compenso; 3) titoli e specializzazioni possedute; il c.d. «preventivo» non è un contratto ma un atto unilaterale ed in quanto tale di per se non è idoneo a costituire prova della pattuizione del compenso; a differenza di ciò che accade per gli obblighi informativi al cliente, per la validità della conclusione del successivo contratto tra professionista e cliente non è richiesta la forma scritta obbligatoria (ad substantiam).

13 ANTIRICICLAGGIO: IL CONFERIMENTO DELL INCARICO CHIARIMENTI DEL CNDCEC del 5 febbraio 2018 (prot.1743): L art. 25 del codice deontologico, adottato dal CNDCEC il 17/12/2015, impone all iscritto all ODCEC di stabilire per iscritto nell accordo con il cliente la misura del compenso e di accompagnare l accordo con un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi. L eventuale violazione rileva solo sotto il profilo disciplinare (è prevista la sanzione disciplinare della censura). Il CNDCEC ribadisce che, ai sensi dell art.25 del codice deontologico, tanto il mandato professionale, quanto il preventivo, dovranno essere redatti in forma scritta. Il professionista, oltre a sottoscrivere con il cliente il contratto di prestazione professionale (mandato professionale) dovrà redigere per iscritto anche il preventivo di massima, ai sensi dell art.9, c.4 del D.L. n.1/2012.

14 ANTIRICICLAGGIO: IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DOCUMENTI RELATIVI ALL INCARICO PROFESSIONALE Il mandato professionale Il preventivo (eventualmente, con firma di accettazione) documento interno, (o altro documento ad hoc) in caso di accordo in forma verbale la delibera dell assemblea dei soci della nomina di sindaco e dichiarazione di accettazione della nomina

15 ANTIRICICLAGGIO: IL CONFERIMENTO DELL INCARICO UN ESEMPIO DEL c.d. DOCUMENTO INTERNO Conferimento incarico verbale Data: Cliente: Incarico: Valore: Professionista incaricato: Firma del professionista incaricato:

16 ANTIRICICLAGGIO: LE PRESTAZIONI SOGGETTE E NON SOGGETTE L adeguata verifica della clientela è un obbligo posto a carico del professionista che mira ad arrivare allo scopo dell operazione/prestazione. Vi sono prestazioni che non rientrano nell ambito applicativo del d.lgs. n. 231/07, perché sono espressamente escluse dal decreto 231/07 (art. 17, c.7) ovvero in quanto indicate nelle Linee guida del CNDCEC (Documento 17/12/2015). Siamo ancora in attesa delle emanande «Regole Tecniche» del CNDCEC, ai sensi dell art.11, c.2 del decreto 231/07. Ne consegue che, a seguito del conferimento dell incarico dal cliente, il professionista, in via preliminare, deve verificare se la prestazione che ha accettato di eseguire sia: una prestazione esclusa dalla adeguata verifica (artt. 17, 18 e 19 e Linee guida CNDCEC 2015) una prestazione oggetto di adeguata verifica (artt. 17, 18 e 19 e Linee guida CNDCEC 2015)

17 ANTIRICICLAGGIO: LE PRESTAZIONI SOGGETTE E NON SOGGETTE A tal fine è opportuno predisporre PRIMA ed utilizzare POI (ad ogni nuovo incarico) una tabella delle prestazioni escluse e delle prestazioni assoggettate agli obblighi di adeguata verifica, magari «personalizzata» con le prestazioni ricorrenti o tipiche per lo Studio. Se la prestazione che deve rendere il professionista è una prestazione esclusa dagli obblighi di adeguata verifica, gli adempimenti antiriciclaggio del professionista finiscono lì, tranne due eccezioni (art. 17, c.2): sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dubbi sull identificazione del cliente

18 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

19 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO art. 15 IL RUOLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI ANTIRICICLAGGIO I soggetti obbligati AML (tra cui i professionisti): adottano misure per l individuazione/valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc. documentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle Autorità competenti e degli Organismi di autoregolamentazione (Ordini professionali e consigli di disciplina) adottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

20 VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO art. 17, c.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: CRITERI GENERALI A) CON RIFERIMENTO AL CLIENTE 1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3.comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

21 VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO art. 17, c.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: CRITERI GENERALI (segue) B) CON RIFERIMENTO ALL OPERAZIONE, RAPPORTO CONTINUATIVO O PRESTAZIONE PROFESSIONALE 1. la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2. le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3. l'ammontare dell'operazione; 4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6. l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale

22 VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO art. 17 L ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, è necessario che la valutazione sia obiettiva, motivata e tracciabile: l obiettività e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto; la tracciabilità richiede che conservi nel fascicolo della clientela il documento con il percorso e l esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure AML di studio, il modello astratto prescelto. La determinazione del livello di rischio spetta unicamente al professionista che formalizza tale valutazione in un apposito modello/documento

23 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

24 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ARTT. DA 17 A 30 QUANDO VA EFFETTUATA L ADV I professionisti devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nei seguenti casi: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale (fino al 3/7/2017 era previsto quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro ); b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un operazione frazionata....; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

25 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA artt. da 17 a 30 In che cosa consiste l ADV L adeguata verifica del cliente è una procedura che si realizza mediante una serie di attività che il professionista deve svolgere. Tale procedura deve realizzarsi mediante un approccio basato sullo specifico rischio di riciclaggio attribuito al cliente. IN PRATICA Si tratta di strutturare una procedura finalizzata alla raccolta e verifica di informazioni: - sull identità del cliente, - sull identità del titolare effettivo, - sullo scopo per cui è stato conferito l incarico dal cliente e - svolgere, nei limiti dell incarico ricevuto, un controllo costante nel tempo.

26 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA art. 17, c.1 e 2 Quando va svolta l Adeguata Verifica Il professionista deve svolgere l adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo : 1. in occasione dell instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell incarico per l esecuzione di una prestazione professionale; 2. quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 3. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza ai fini dell identificazione del cliente.

27 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - Artt. 1, 17 e 18 La tempistica per adempiere l obbligo di adeguata verifica L adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo deve essere svolta in occasione del conferimento dell incarico. (art.1, c.2, lett. f; art 17 e 18, c. 2 e 3). Di contro, le attività di identificazione e verifica dell identità del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo sono effettuate prima del conferimento dell incarico. (art.18, c. 2). In presenza di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell identità del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata «ad un momento successivo» al conferimento dell incarico. Le procedure di verifica andranno comunque completate entro 30 giorni dal conferimento dell incarico. (art. 18, c. 3).

28 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA artt. 18 e 19 Contenuto degli obblighi di ADV e modalità di adempimento a) Identificazione e verifica dell identità del cliente e dell esecutore (art.18, c.1, lett. a) l identificazione del cliente (e del titolare effettivo) è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori e consiste nell acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo (fotocopia) o elettronico (scannerizzazione). (art. 19, c.1, lett. a) b) Identificazione e verifica dell identità del titolare effettivo (beneficial owner) (art.18, c.1, lett. b) Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentirel identificazione del titolare effettivo. (art. 19, c.1, lett. a) Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche ed ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell identità del titolare effettivo impone l adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. (art. 19, c.1, lett. b). c) Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art.18, c.1, lett. c) Nel caso di rapporto continuativo o prestazione professionale, il soggetto obbligato acquisisce e valuta le informazioni relative all instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l esecutore, tra il cliente ed il titolare effettivo e quelle relative all attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. (art. 18, c.1, lett. c) Nel caso di prestazioni occasionali, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, si applica la medesima procedura di acquisizione e valutazione. (art. 18, c.1, lett. c) d) Controllo costante del rapporto con il cliente (art.18, c.1, lett. d) Viene svolto per tutta la durata del rapporto con il cliente, attraverso l esame della complessiva operatività del cliente, la verifica e l aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente. (art. 18, c.1, lett. d).

29 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ART.19, C.1 L identificazione del Cliente può essere effettuata, senza la sua presenza fisica, nei seguenti casi: a) per i clienti i cui dati identificativi risultano da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi del D.lgs. n.82/2005; b) per i clienti in possesso di un identità digitale, di livello massimo di sicurezza (livello 3/Sistema Spid), nonché di un identità digitale o di un certificato per la generazione di firma, rilasciati nell ambito di un regime di identificazioneelettronicocompresonell elencopubblicatodallacommissioneeuropea; c) per i clienti i cui dati identificativi risultano da dichiarazione della rappresentanza e dell autorità consolare italiana; d) per i clienti che sono già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad altra prestazione professionale, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto al livello di rischio del cliente. Fonte: art. 19, c.1, lett. a)

30 IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

31 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO Chi è il titolare effettivo E la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l operazione è eseguita. (art.1, comma 2, lett. ap) Il TE di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell ente ovvero il relativo controllo. (art.20, c.1) IN PRATICA Il titolare effettivo è sempre una persona fisica, anche in presenza di strutture di controllo articolate, è sempre necessario risalire alla persona fisica.

32 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO Identificazione e verifica dell identità del titolare effettivo L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo deve essere effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i professionisti possono decidere di : fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo. (art. 19, c. 1, lett. b, D. Lgs. n.231/07)

33 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO Come si può identificare il TE Con una dichiarazione responsabile del cliente (art.22) Mediante la consultazione di pubblici registri ovvero con altra modalità idonea Si tratta di due modalità alternative o cumulative, a prudente valutazione del professionista. Non è strettamente necessario procurarsi la copia del documento di identità del TE, in quanto per verificare l identità del TE, «laddove, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze», si può fare riferimento a pubblici registri, documenti, atti, o, in ultima analisi, anche alla dichiarazione del cliente. art. 19, c.1, lett. a) e b)

34 IL TITOLARE EFFETTIVO - ART.1, D.LGS. N.231/07 nel caso di CLIENTE PERSONA FISICA (CNN FAQ del 23/05/2012): SE agisce per conto di altro soggetto (è procuratore) NON C È TITOLARE EFFETTIVO se il soggetto agisce in qualità di procuratore (in nome proprio ma per conto di) QUINDI SE agisce in proprio (non è procuratore) C È TITOLARE EFFETTIVO solo se la persona fisica agisce per conto di altro soggetto (titolare effettivo) QUINDI spendendo il nome del rappresentato, il rappresentato è CLIENTE e non titolareeffettivo La stessa cosa vale per la società Fiduciaria che agisce in nome proprio ma per conto del fiduciantecliente. (nota MEF 9/4/2009, prot ) senza spendere il nome del rappresentato. (Esempi: mandati senza rappresentanza, rapporti fiduciari tra privati, accordi di interposizione fittizia di persona.)

35 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO nel caso di CLIENTE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell ente ovvero il relativo controllo. (art.20,c.1) PRIMO CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL T.E. Se il cliente è una società di capitali si fa riferimento alla: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale del cliente, detenuta da una persona fisica; titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. (art. 20, c.2 Decreto 231)

36 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO SECONDO CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL T.E. Se l esame dell assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un influenza dominante. (art. 20, c.3 Decreto 231)

37 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO TERZO CRITERIO (residuale) PER LA DETERMINAZIONE DEL T.E. Qualora l applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi. il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dellasocietà. (art. 20, c.4 Decreto 231)

38 ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE: IL TITOLARE EFFETTIVO Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R 10/2/2000, n. 361 (fondazioni, associazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquisiscono la personalità giuridica), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. I soggetti obbligaticonservano tracciadelle verifiche effettuate ai fini dell individuazione del titolare effettivo

39 Il titolare effettivo: esempi Società di capitali Sono titolari effettivi tutte le persone fisiche che possiedono più del 25% del capitale, anche in presenza di una persona fisica con una quota superiore al 50%. Chiarimenti MEF dell 11/11/2013 Cliente Persona fisica A 10% Massa Srl Persona fisica B 27% Titolare Effettivo Persona fisica C 53% Titolare Effettivo

40 Il titolare effettivo: esempi Nel caso di partecipazioni societarie: Persona fisica A 5% Persona fisica C 80% Titolare effettivo sebbene possessore indirettamente del 24% di Alfa Srl Cliente Alfa Srl Persona fisica B 10% Persona fisica D 20% Società Beta 30% Società Gamma 55% Persona fisica E 50% Persona fisica F 50% Titolari effettivi possessori indirettamente del 27,50% ciascuno di Alfa Srl

41 Il titolare effettivo: esempi Nel caso di soci con partecipazione inferiore al 25%: In questa ipotesi dovrà essere considerata l esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione di Alfa Società Cooperativa, come ad esempio attraverso: patti parasociali; socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti del capitale sociale; persona fisica che esercita l attività di direzione e coordinamento su Alfa Società Cooperativa. Tutto ciò è in linea con l art. 20, che prevede il ricorso anche ad un criterio diverso da quello della percentuale di partecipazione al capitale sociale («4. [ ] la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società»). Ipotizzando che nell esempio tutti i soci siano anche amministratori e che non siano presenti particolari patti parasociali, è consigliabile in via prudenziale identificare tutti e 5 i soci come titolari effettivi di Alfa. Alfa Soc. Coop. Persona fisica A 20% Persona fisica B 20% Persona fisica C 20% Persona fisica D 20% Persona fisica E 20%

42 CONTATTI Grazie per l attenzione! _Forward Srl Antiriciclaggio, Responsabilità Amministrativa degli Enti, Privacy & Data protection Due diligence Formazione Consulenza Assistenza via Speranza, San Lazzaro di Savena (Bologna) Tel Fax info@forward.srl

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