LIMITE IT CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 giugno 2012 (06.07) (OR. en) 11931/12 Fascicolo interistituzionale: 2011/0092 (CNS) LIMITE
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1 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 27 giugno 2012 (06.07) (OR. en) 11931/12 Fascicolo interistituzionale: 2011/0092 (CNS) LIMITE FISC 94 ENER 332 ENV 582 NOTA della: al: Oggetto: presidenza cipriota entrante Gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta - tassazione dell'energia) Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Nota della presidenza Si allega per le delegazioni una nota della presidenza cipriota entrante sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica che verrà discussa dal Gruppo "Questioni fiscali" nella riunione del 9 luglio /12 sir/car/ms/t 1 DG G I LIMITE IT
2 ALLEGATO I Nota della presidenza La proposta della Commissione europea per una revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia (DTE) è stata discussa l'anno scorso in sede di Gruppo "Questioni fiscali" durante le presidenze successive ungherese, polacca e danese. In occasione dell'ultimo dibattito orientativo tenutosi durante il Consiglio ECOFIN del 22 giugno, la presidenza ha preso atto di un palese interesse a proseguire i lavori sui seguenti elementi: nella direttiva si dovrebbero stabilire livelli minimi di tassazione, assumendo come rispettivi punti di riferimento il contenuto energetico e i livelli di emissioni di CO 2 dei prodotti energetici. Gli Stati membri dovrebbero però mantenere la massima flessibilità nel determinare la struttura delle loro imposte nazionali sull'energia; le disposizioni sul principio di proporzionalità potrebbero dover essere soppresse. Alla luce del dibattito orientativo, la presidenza cipriota, rammentando la richiesta del Consiglio europeo di marzo 2008, relativa ad una revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di allinearla maggiormente agli obiettivi dell'ue in materia di energia e cambiamenti climatici, e sforzandosi di pervenire ad un compromesso generale tra gli Stati membri, ritiene che sia essenziale consolidare l'intesa su taluni elementi principali della proposta prima di intavolare una discussione più minuziosa /12 sir/car/ms/t 2
3 Per determinare come portare avanti i lavori, la presidenza cipriota propone le seguenti questioni da discutere, in vista della prossima riunione del Gruppo "Questioni fiscali": A. Struttura del quadro per la tassazione contenuto nella direttiva sulla tassazione dell'energia B. Tassazione degli impianti soggetti al sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS) C. Esenzioni e riduzioni fiscali. Α. Struttura del quadro per la tassazione contenuto nella direttiva sulla tassazione dell'energia Durante le discussioni in seno al Gruppo sono state proposte varie opzioni per la nuova struttura delle aliquote minime d'imposta. Nel tentativo di trovare una soluzione e tenendo presenti le diverse opzioni, la presidenza propone quanto segue: 1. Le aliquote minime saranno calcolate sulla base del contenuto energetico e del tenore di carbonio fossile espressi in EUR/GJ e in EUR/tCO 2 che sarebbero stabiliti con esattezza nella direttiva, lasciando invece facoltativa la loro applicazione nella legislazione nazionale. Per i carburanti per motori e i combustibili da riscaldamento potrebbero fissarsi importi di EUR/GJ e EUR/tCO 2 diversi. 2. La nuova struttura delle aliquote minime d'imposta applicate a prodotti energetici ed usi diversi potrebbe essere espressa in un'aliquota minima d'imposta unica. Si potrà discutere quali unità siano più valide per esprimere tali aliquote minime d'imposta, se continuare ad impiegare le stesse unità dell'attuale direttiva o optare per l'uso del gigajoule (GJ) per tutti i prodotti energetici /12 sir/car/ms/t 3
4 3. Per quanto riguarda il livello dell'aliquota minima unica, la discussione tra gli Stati membri potrebbe assumere come punto di partenza la tassazione totale risultante dalla somma dei due elementi previsti nella proposta della Commissione (doc. 9270/11 FISC 39 ENER 89 ENV 303). 4. Gli Stati membri, tuttavia, disporranno di flessibilità nel determinare la struttura della tassazione dei prodotti energetici a livello nazionale. Essi potranno applicare due imposte o impiegare un'unità comune (per volume o altra unità - ad esempio, EUR a litro, a tonnellata o a GJ), purché rispettino l'aliquota minima d'imposta unica stabilita dalla direttiva. 5. Gli Stati membri dispongono di totale flessibilità nell'esprimere le rispettive aliquote d'imposta nazionale per ciascun combustibile al di sopra dei livelli minimi di tassazione (dunque, viene soppresso il principio di proporzionalità - articolo 4, paragrafo 3 della proposta della Commissione - Consiglio ECOFIN del 22 giugno). 6. Si ritiene altresì opportuno aumentare progressivamente (in modo graduale) le nuove aliquote minime. 7. È opportuno prevedere periodi transitori per tenere conto di specifiche considerazioni nazionali negli Stati membri e per dar loro tempo per adeguarsi relativamente ai nuovi livelli minimi di tassazione per taluni combustibili. L'allegato II contiene cifre indicative che la presidenza presenta al Gruppo a solo fine illustrativo /12 sir/car/ms/t 4
5 B. Tassazione degli impianti soggetti al sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS) Per evitare sovrapposizioni tra l'ets UE e la direttiva sulla tassazione dell'energia, la presidenza propone che gli Stati membri abbiano la possibilità di non imporre oneri eccessivi sugli impianti soggetti all'ets UE. La presidenza sta sondando la possibilità di dare agli Stati membri flessibilità di scelta tra le due opzioni seguenti: a. l'elemento legato al CO 2, quale definito nella direttiva, è fissato a 0 per i prodotti energetici utilizzati all'interno degli impianti contemplati dall'ets UE, il che fa sì che gli Stati membri debbano rispettare soltanto un livello minimo di tassazione per questo settore corrispondente all'elemento legato al consumo di energia, consentendo quindi agli Stati membri di applicare aliquote nazionali differenziate; b. in alternativa, gli Stati membri potrebbero determinare le aliquote minime per i prodotti energetici utilizzati all'interno degli impianti contemplati dall'ets UE detraendo dal totale della tassazione dell'energia l'importo da essi pagato attraverso l'ets. Gli Stati membri dovranno rispettare un livello minimo di tassazione per questo settore corrispondente all'elemento legato al consumo energetico. Le modalità di calcolo di questo importo potrebbero essere definite nella direttiva sulla tassazione dell'energia, prevedendone la revisione periodica /12 sir/car/ms/t 5
6 C. Esenzioni e riduzioni fiscali 1. Per quanto riguarda le future norme in materia di esenzioni e riduzioni fiscali relativamente agli usi e/o ai prodotti, le discussioni dovrebbero svolgersi sulla base delle norme attualmente in vigore nell'ets vigente e tenendo conto della proposta della Commissione. Tuttavia, sarebbe più opportuno che queste discussioni avessero luogo dopo aver fatto chiarezza sulla struttura delle aliquote minime e sulle norme con cui esprimerle nella legislazione nazionale. 2. Come norma generale, dovrebbe esservi parità di acceso alle riduzioni o alle esenzioni fiscali a prescindere dalla struttura che gli Stati membri scelgono per la tassazione nazionale dei prodotti energetici. 3. Una revisione delle esenzioni e delle riduzioni dovrebbe tenere in considerazione specifiche questioni pertinenti a settori e prodotti che rispecchiano le considerazioni di politica nazionale degli Stati membri. Per agevolare ulteriori discussioni nell'ambito delle future riunioni del Gruppo, si invitano gli Stati membri ad esprimere i loro pareri sulle questioni suesposte /12 sir/car/ms/t 6
7 ALLEGATO II TABELLA A - Metodologia illustrativa di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori (tutte le cifre hanno soltanto valore indicativo) Densità (kg/1 000 l) Potere calorifico netto (GJ/ kg) Fattore di emissione di CO2 (tco2/tj) Fattore di emissione di CO2 (tco2/gj) Livello della tassazione legata al CO2 Livello di tassazione generale del consumo di energia (1) (2) (3) (4)=(3)/1000 (5) (6) Tassazione legata al CO2 espressa in EUR/unità (7) A =(1)x(2)x(4)x(5)/1000 (7) B =(2)x(4)x(5) (7) C =(1)x(2)x(4)x(5) Tassazione generale del consumo di energia espressa in EUR/unità (8) D =(1)x(2)x(6)/1000 (8) E =(2)x(6) (8) F =(1)x(2)x(6) Aliquota d'imposta unica in EUR/unità (9)=(7)+(8) Benzina ,0 69,2 0, EUR/t CO2 9,6 EUR/GJ 45,4 A EUR/1 000 l 314,7 D EUR/1 000 l 360,1 EUR/1 000 l Gasolio ,3 74 0, EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 52,1 A EUR/1 000 l 288,6 D EUR/1 000 l 340,7 EUR/1 000 l Cherosene ,8 71,8 0, EUR/t CO2 8,6 EUR/GJ 50,9 A EUR/1 000 l 305,1 D EUR/1 000 l 356,0 EUR/1 000 l GPL N/A 46,0 63 0, EUR/t CO2 1,5 EUR/GJ 127,0 EUR/1 000 kg 58,0 B EUR/1 000 kg 69 E EUR/1 000 kg Gas naturale 0,784 47,2-48,0 56,1 0, EUR/t CO 2 1,5 EUR/GJ 41,5-42,2 C EUR/1 000 m 3 55,5-56,4 F EUR/1 000 m 3 97,0-98,6 EUR/1000 m 3 Bioetanolo EUR/t CO2 1,5 EUR/GJ 0 32,0 D EUR/1 000 l 32,0 EUR/1 000 l Biometanolo EUR/t CO2 1,5 EUR/GJ 0 24,0 D EUR/1 000 l 24,0 EUR/1 000 l FAME EUR/t CO2 1,5 EUR/GJ 0 48,8 D EUR/1 000 l 48,8 EUR/1 000 l 11931/12 sir/car/ms/t 7 ALLEGATO II DG G I LIMITE IT
8 TABELLA B - Metodologia illustrativa di calcolo delle aliquote minime per i combustibili da riscaldamento (tutte le cifre hanno soltanto valore indicativo) Densità (kg/1 000 l) Potere calorifico netto (GJ/1 000 kg) Fattore di emissione di CO2 (tco2/tj) Fattore di emissione di CO2 (tco2/gj) Livello della tassazione legata al CO2 Livello di tassazione generale del consumo di energia (1) (2) (3) (4)=(3)/1000 (5) (6) Tassazione legata al CO2 espressa in EUR/unità (7) A =(1)x(2)x(4)x(5)/1000 (7) B =(2)x(4)x(5) (7) C =(1)x(2)x(4)x(5) Tassazione generale del consumo di energia espressa in EUR/unità (8) D =(1)x(2)x(6)/1000 (8) E =(2)x(6) (8) F =(1)x(2)x(6) Aliquota d'imposta unica in EUR/unità (9)=(7)+(8) Gasolio ,3 74,0 0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ 52,1 A EUR/1 000 l 5,3 D EUR/1 000 l 57,4 EUR/1 000 l Olio combustibil e pesante N/A 40,0 73,3 0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ 58,4 B EUR/1 000 kg 6 E EUR/1 000 kg 64,4 EUR/1 000 kg Cherosene ,8 71,8 0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ 50,9 A EUR/1 000 l 5,3 D EUR/1 000 l 56,2 EUR/1.000 l GPL N/A 46,0 63,0 0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ Gas naturale 0,784 47,2-48,0 56,1 0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ 58,0 B EUR/1 000 kg 6,9 E EUR/1 000 kg 64,9 EUR/1 000 kg 41,5-42,2 C EUR/1 000 m 3 5,5-5,6 F EUR/1 000 m 3 47,0-47,8 EUR/1 000 m 3 Carbone e coke N/A 24-28,5 94,5-101,1 0,0945-0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ 45,4-57,6 B EUR/1 000 kg 3,6-4,3 E EUR/1 000 kg 49,0-61,9 EUR/1 000 kg Lignite N/A 8,1-11,9 101,1 0, EUR/t CO2 0,15 EUR/GJ 16,4-24,1 B EUR/1 000 kg 1,2-1,8 E EUR /1 000 kg 17,6-25,9 EUR/1 000 kg 11931/12 sir/car/ms/t 8 ALLEGATO II DG G I LIMITE IT
9 TABELLA C Codici NC Densità (kg/1 000 l) Potere calorifico netto (GJ/1 000 kg) Fattore di emissione di CO2 (tco2/tj) Benzina , , , , , e ,0 * 69,2*** Gasolio , , , , , e ,3* 74,0*** Cherosene e ,8*** 71,8*** GPL da a N/A 46,0* 63,0*** Gas naturale A e ,784 47,2*-48,0*** 56,1*** Bioetanolo ** 0*** Biometanolo ** 0*** FAME ** 0*** Olio combustibile pesante , , , , e ,0* 73,3*** Carbone */25,8*** 94,5*** Lignite ,1*/11,9*** 101,1*** Coke ,5*/28,2*** 107,0*** A 93% metano * Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio ** Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE *** 2007/589/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11931/12 sir/car/ms/t 9 ALLEGATO II DG G I LIMITE IT
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