Novità fiscali Confcommercio Como. 16 febbraio 2017 Relatore Avv. Giampaolo Foresi. Direttore Servizi Tributari Unione Confcommercio Milano

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1 Novità fiscali 2017 Confcommercio Como 16 febbraio 2017 Relatore Avv. Giampaolo Foresi Direttore Servizi Tributari Unione Confcommercio Milano 1

2 INDICE IMPRESE MINORI - Determinazione del reddito (IRPEF) e del valore della produzione netta (IRAP) LA CONTABILITA SEMPLIFICATA DISPOSIZIONI GENERALI e CONSIDERAZIONI SUL NUOVO REGIME IMPOSTA SUL REDDITO D IMPRESA (IRI) COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE FATTURE COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2

3 IMPRESE MINORI Determinazione del reddito (IRPEF) e del valore della produzione netta (IRAP)

4 Il reddito di impresa A decorrere dal periodo d imposta 2017 il reddito imponibile degli imprenditori in contabilità semplificata (imprese minori) è determinato come differenza tra l ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nel periodo stesso, imputati secondo il principio di cassa. Il principio di competenza economica resta applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti di reddito (plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, minusvalenze, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.). Da subito si segnala che non rileva più il valore delle rimanenze finali né quello delle giacenze iniziali. 4

5 COMPONENTI POSITIVI Ricavi e altri proventi considerati ricavi percepiti (art cassa) Utili, dividendi e interessi percepiti (art cassa) Autoconsumo (art. 57) Redditi patrimoniali (art. 90, comma 1, sistema catastale) COMPONENTI NEGATIVI Spese sostenute (cassa) Quote di ammortamento (artt. 64, c. 2 e 103 entrata in funzione) Accantonamenti TFR (competenza) Perdite di beni e su crediti (art competenza) Plusvalenze (art competenza) Minusvalenze (art competenza) Sopravvenienze attive (art competenza) Sopravvenienze passive (art competenza) Deduzioni: intermediari rappresentanti di commercio ristorazione attività alberghiera autotrasporto distributori di carburante 5

6 Altre norme del TUIR applicabili per la determinazione del reddito di impresa beni relativi all impresa indicati nel libro inventari (art. 65) proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito, es. proventi esenti e soggetti a ritenuta a titolo d imposta (art. 91) spese per prestazione di lavoro (art. 95) oneri di utilità sociale (art. 100) spese relative a più esercizi, es. ricerca e sviluppo, pubblicità, propaganda, rappresentanza (art. 108) componenti negativi di reddito relativi a immobili diversi da quelli strumentali, indeducibili (art. 90, comma 2) oneri fiscali e contributivi (art. 99, commo 1 e 3) interessi passivi e di mora, contratti di associazione in partecipazione (art. 109, commi 5,7, e 9 lett.b) 6

7 Contratti a corrispettivi periodici I costi dei contratti a corrispettivi periodici relativi a spese di competenza di due periodi d imposta di importo non superiore a euro (es. canoni di locazione) non possono più essere dedotti con riferimento al principio di competenza economica o, in alternativa, alla registrazione ai fini IVA. Anche queste spese si devono dedurre in base all ordinario criterio di cassa*. *Si ricordi la presunzione di pagamento a seguito di registrazione prevista in caso di opzione della tenuta dei registri IVA senza annotazioni. 7

8 Passaggio di regime (semplificato ordinario) RICAVI COMPENSI SPESE che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d impresa adottato (semplificato/cassa o ordinario/competenza) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi 8

9 Il valore della produzione netta (IRAP) Le imprese individuali e le società di persone che determinano il reddito ai sensi dell art. 66 TUIR (imprese minori) applicano gli stessi criteri illustrati ai fini della determinazione del reddito di impresa anche per il calcolo del VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA (VPN) che è la base imponibile dell IRAP. Si applica quindi il nuovo criterio di cassa per la determinazione dei ricavi e dei costi e non rileva il valore delle rimanenze finali (dossier Studi Camera e Senato). A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario e viceversa. 9

10 LA CONTABILITA SEMPLIFICATA 10

11 Requisiti di accesso Imprese ammesse Limite dimensionale (ricavi artt. 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero) * 2016 per competenza Imprese individuali Società di persone euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; euro per le imprese aventi per oggetto altre attività Per le imprese che non hanno svolto l'attività per l'intero anno, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno. Imprese promiscue (attività di servizi e altre attività) Registrazione separata dei ricavi Senza registrazione separata dei ricavi Il limite è quello riferito all attività prevalente limite euro 11

12 Altre disposizioni Nuove imprese Calcolo previsionale: se si prevede di non superare i limiti (per cassa), si tiene la contabilità semplificata Superamento dei limiti Passaggio alla contabilità ordinaria a partire dal periodo d'imposta successivo Opzione per la contabilità ordinaria L'opzione ha effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. 12

13 Registri incassi e pagamenti Le annotazioni sono cronologiche e distinte per i ricavi percepiti e le spese sostenute. Elementi da indicare per ogni incasso o pagamento: 1. importo; 2. generalità/indirizzo/comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento; 3. estremi della fattura o altro documento emesso/ricevuto. La registrazione deve avvenire entro 60 gg. Nei registri devono essere annotati gli altri componenti positivi e negativi per la determinazione del reddito (sopravvenienze attive e passive, autoconsumo, risarcimenti, ecc.). 13

14 Registri IVA con indicazione dei mancati incassi o pagamenti I registri IVA possono sostituire i registri incassi e pagamenti, purché siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. Nel caso in cui l incasso/pagamento non sia avvenuto nell anno di annotazione, nei registri IVA deve essere riportato: 1. l importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti 2. l indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I ricavi percepiti/costi sostenuti in un periodo di imposta successivo a quello di annotazione IVA devono essere annotati separatamente nel periodo d imposta di incasso/pagamento con l indicazione del documento registrato ai fini IVA in un periodo di imposta precedente. 14

15 Registri IVA senza integrazioni È consentito tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti. In tal caso opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/ pagamento. Tale facoltà semplifica l attività di raccolta delle informazioni e la gestione contabile, ma è subordinata all esercizio di apposita opzione che vincola per tre anni il contribuente. 15

16 REGISTRI INCASSI PAGAMENTI REGISTRI IVA Registri cronologici: o o degli incassi dei pagamenti Registri IVA (acquisti fatture corrispettivi) Registro beni ammortizzabili (possibile effettuare annotazioni registro IVA acquisti) REGISTRI IVA INTEGRATI Registri IVA integrati con incassi e pagamenti Registro beni ammortizzabili (possibile effettuare annotazioni registro IVA acquisti) REGISTRI IVA SENZA INTEGRAZIONI* * L opzione vincola per tre anni Registri IVA (presunzione: data di registrazione = data di incasso o pagamento) Registro beni ammortizzabili (possibile effettuare annotazioni registro IVA acquisti) 16

17 DISPOSIZIONI GENERALI CONSIDERAZIONI SUL NUOVO REGIME 17

18 Norme di raccordo Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal E auspicabile che venga emanato l apposito decreto di attuazione. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, «come modificato», è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza [formulazione ambigua]. 18

19 Le problematiche principali Le rimanenze finali non rilevano ai fini della determinazione del reddito; nel primo anno di applicazione delle nuove regole, l ammontare delle rimanenze riduce il reddito di impresa e potrebbe generare perdite che per le imprese minori trovano limiti di deducibilità. I nuovi indici di affidabilità e i controlli fiscali. 19

20 IMPOSTA SUL REDDITO D IMPRESA (IRI) Art. 55-bis del T.U.I.R. 20

21 La determinazione dell imposta Il reddito d impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l aliquota prevista ai fini Ires, che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è fissata al 24%. Dal reddito di impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall imprenditore, dai collaboratori e dai soci. Il regime dell IRI è opzionale e alternativo a quello «ordinario» dell IRPEF e delle relative addizionali. L IRI è applicabile alle sole imprese ordinaria. in regime di contabilità 21

22 Determinazione della base imponibile BASE IMPONIBILE IRI = Utile/Perdita bilancio + Variazioni in aumento fiscali - Variazioni in diminuzione fiscali - somme prelevate a carico dell utile/reddito di esercizio e delle riserve di utili/iri al netto delle perdite a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci 22

23 Condizioni di deducibilità dei prelievi titolare collaboratori soci Le somme prelevate a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, a carico dell utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettati ad IRI, sono deducibili alle seguenti condizioni: 1. nei limiti del reddito del periodo d imposta e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata; 2. al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d imposta successivi. 23

24 Tassazione dei prelievi Tutte le somme prelevate a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, a carico dell utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettati ad IRI: costituiscono reddito di impresa sono assoggettate a tassazione ordinaria ai fini IRPEF in capo a detti soggetti. 24

25 Regime delle perdite Le perdite derivanti dall esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice maturate nei periodi d imposta di applicazione dell IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi per l intero importo che trova capienza in essi senza il vincolo del quinquennio previsto ai fini IRPEF per le imprese in contabilità ordinaria (vd. art. 8, comma 3, TUIR). 25

26 L opzione per l IRI Gli imprenditori e le società di persone possono optare per l applicazione dell IRI a prescindere dalla dimensione e quindi il nuovo regime può essere richiesto anche da soggetti che sarebbero ammessi al regime di contabilità semplificata ed hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria. L opzione per l anno 2017 potrà quindi essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi per lo stesso anno (UNICO 2018). 26

27 L opzione per l IRI Dal momento che non è prevista possibilità di revoca, l opzione per l IRI ha i seguenti effetti: vincola per 5 anni; vincola alla tenuta della contabilità ordinaria (anche per i soggetti «naturalmente» in contabilità semplificata). Dopo il quinquennio l opzione deve essere rinnovata. 27

28 Disposizioni varie Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell IRI. Per i soggetti che optano per il regime dell IRI il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (titolari, coadiuvanti e coadiutori, articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233) è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI. Non dovrebbero essere equiparabili ai prelevamenti: gli utilizzi degli utili per la copertura di perdite le attribuzioni di patrimonio 28

29 Srl a ristretta base proprietaria Possono optare per il regime IRI anche le Srl soggette al regime della «trasparenza fiscale» (art. 166 T.U.I.R.) ossia le Srl con volume di ricavi non superiore alle soglie previste per gli studi di settore e compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l IRI perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla formazione del reddito del socio quale reddito d impresa (problema INPS?). 29

30 Le problematiche principali La presenza di oneri/detrazioni IRPEF in capo al titolare/socio/collaboratore (es. contributi Inps) in assenza di altri redditi. Necessità di chiarimenti previdenziali (redditi di impresa già colpiti da contribuzione). La cessazione di attività (o l uscita dal regime IRI) e l imposizione delle riserve esistenti. 30

31 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE FATTURE (nuovo spesometro)

32 Soppressione dello spesometro nuovi adempimenti Soppressione: comunicazione dell elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro ). Sono introdotte: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, D.L. n. 78/2010); la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis, D.L. n. 78/2010) da effettuare telematicamente ogni tre mesi. L Agenzia delle Entrate, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.

33 Comunicazione trimestrale delle fatture Il nuovo articolo 21, D.L. n. 78/2010 prevede che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Scadenze: - Gennaio febbraio marzo: 31 maggio - Aprile maggio giugno: 16 settembre - Luglio agosto settembre: 30 novembre - Ottobre novembre dicembre: ultimo giorno di febbraio. Anno 2017 Primo semestre 2017: 16 settembre 2017 Secondo semestre 2017: 28 febbraio 2018

34 Comunicazione trimestrale delle fatture La comunicazione è analitica e deve comprendere almeno i seguenti dati: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l aliquota applicata (4, 5, 10, 22); e) l imposta; f) la tipologia dell operazione. Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall art. 3, D.M. 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'agenzia delle Entrate. Le modalità della comunicazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate.

35 Comunicazione trimestrale delle fatture Si ricorda sono esentati dalle norme sullo spesometro (art. 21, D.L. n. 78/2010) i soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi (articolo 3, D.Lgs. n. 127/2015): tale esenzione si tradurrà nell esonero dal nuovo adempimento trimestrale. Per tali operazioni gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'agenzia delle Entrate.

36 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

37 Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA Con gli stessi termini e le stesse modalità previste dal citato art. 21, i soggetti passivi IVA devono comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono invece esonerati dall adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell anno le condizioni di esonero vengano meno (art. 21- bis, comma 3). Ciascun soggetto passivo presenta un unica comunicazione per periodo anche in caso di determinazione separata dell imposta in presenza di più attività. Le modalità e le informazioni da trasmettere sono definite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate.

38 Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA L Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario: le risultanze dell esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori; le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate; la coerenza dei versamenti dell imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione il contribuente è informato dell esito. A questo punto il contribuente può: fornire i chiarimenti necessari; segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente; versare quanto dovuto avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso che consente la riduzione delle sanzioni.

39 COMUNICAZIONI TRIMESTRALI Altre disposizioni comuni

40 Credito di imposta per adeguamento tecnologico E riconosciuto un credito d imposta per il sostenimento dei costi dovuti all adeguamento tecnologico finalizzato all effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. Il credito d imposta, pari a 100 euro, è riconosciuto ai soggetti che, nell anno precedente a quello in cui il costo per l adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro

41 Credito di imposta per adeguamento tecnologico Ai soggetti che esercitano l attività di commercio al minuto (o attività simili) che entro il 31 dicembre 2017 esercitano l opzione per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015), oltre al predetto credito d imposta, è attribuito un ulteriore credito d imposta di 50 euro per un solo anno (art. 21-ter, comma 3).

42 Sistema sanzionatorio comunicazioni fatture Per l omissione o per l errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa: 2 euro per ogni violazione con un massimo di euro per ciascun trimestre; ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica la disciplina prevista dall articolo 12, D.Lgs. n. 472/1997, (c.d. cumulo giuridico); pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente.

43 Sistema sanzionatorio comunicazioni liquidazioni Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, applica la sanzione amministrativa da 500 a euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (nuovo comma 2-ter dell art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).

44 Adempimenti soppressi Dal 1 gennaio 2017 sono eliminati i seguenti adempimenti: gli elenchi riepilogativi presentati alle dogane per le cessioni e gli acquisti intracomunitari rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro e quelle da questi ultimi ricevute (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993); le comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 40/2010). La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1 febbraio e il 30 aprile, non più entro il mese di febbraio; la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28 febbraio 2017.

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