IL DIRETTORE A tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali LORO SEDI A tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria LORO SEDI

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1 IL DIRETTORE PROT. N. 1511/12 BARI, 24 luglio 2012 A tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali LORO SEDI A tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria LORO SEDI OGGETTO: Certificazione dei corrispettivi Riepilogo normativa vigente Numerose Associazioni hanno richiesto alla scrivente una memoria riepilogativa sull attuale normativa in materia di certificazione dei corrispettivi, anche alla luce del regime premiale di cui all articolo 10 del D.L. 201/2011 (convertito in legge 214/2011). Al riguardo si fornisce una nota sintetica sul regime vigente. 1. Fattura, scontrino o ricevuta fiscale: i diversi modi per certificare i corrispettivi di vendita Tutte le operazioni che generano un corrispettivo di vendita - sia una cessione di bene o una prestazione di servizio - devono essere rappresentate da un apposito documento di certificazione e ciò per evidenti ragioni di controllo e di cautela fiscale. I corrispettivi di vendita possono essere certificati in diversi modi: - con emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale; - con emissione di fattura. Ai commercianti che operano su larga scala al dettaglio, i c.d. commercianti al minuto e i soggetti a questi assimilati (in pratica chi effettua prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande o prestazioni di trasporto) la legge consente di certificare i corrispettivi di vendita attraverso l'emissione di uno scontrino emesso da misuratore fiscale o di una ricevuta fiscale. In pratica, per questi soggetti è escluso l'obbligo di fatturazione. Si tratta di una semplificazione voluta dal legislatore in quanto, per tale tipo di commercio, l'ordinaria fattura sarebbe di peso e di ostacolo all attività economica. CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA DELLA PROVINCIA DI BARI ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO VIA G. AMENDOLA, 172/C BARI TEL.: 080/ FAX: 080/ SEGRETERIA@CONFCOMMERCIOBARI.IT

2 Ricevuta e scontrino Chi effettua una vendita al dettaglio o un'operazione assimilata al commercio al minuto, può emettere lo scontrino fiscale o, se ha scelto questa modalità, la ricevuta fiscale. Dal 1996 è, infatti, possibile scegliere liberamente tra i due documenti: un commerciante per certificare i corrispettivi percepiti nell'esercizio della propria attività, può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta che dello scontrino, ovvero di uno dei due documenti per una operazione e dell'altro per ulteriori operazioni. Esempio 1: Un soggetto esercente attività di bar e di ristorante, può certificare i corrispettivi derivati dall'attività di bar con lo scontrino fiscale (perché è più pratico, in quanto ne è più celere l'emissione) e quelli derivanti dall'attività di ristorazione con la ricevuta fiscale; restano tuttavia ferme tutte le altre possibilità (ricevuta al bar e scontrino al ristorante, ovvero tutto con la ricevuta fiscale, ovvero tutto con lo scontrino fiscale). Esempio 2: Il commerciante al dettaglio, ad esempio di abbigliamento, può rilasciare lo scontrino fiscale per le vendite effettate al negozio e, quando partecipa ad una fiera mercato del settore, può rilasciare la ricevuta fiscale per le vendite effettuate in tale occasione. Il commerciante può quindi comportarsi nel modo che preferisce con un unico vincolo: una volta effettuata la scelta dovrà però rispettare integralmente le regole di comportamento connesse al tipo (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) adottato. Le principali differenze tra ricevuta e scontrino fiscale Entrambi devono essere rilasciati al soggetto che "fisicamente" effettua l'acquisto del bene o utilizza il servizio prestato; in linea di massima tale soggetto coincide con colui che è acquirente o committente in senso giuridico, cioè colui al quale la cessione o la prestazione sarà addebitata e ne sopporterà il costo, ma non è detto che sia sempre così (si pensi agli omaggi). La ricevuta deve essere rilasciata attraverso un apposito modello, prenumerato, acquistato presso le tipografie o i rivenditori autorizzati. È staccata da bollettari "a madre e figlia", cioè in due esemplari cartacei identici: una copia rimane all'emittente, l'altra al cliente. Lo scontrino, dal canto suo, viene rilasciato attraverso uno speciale registratore di cassa (misuratore fiscale), nella cui memoria rimane traccia indelebile delle relative operazioni. I casi in cui viene emessa la fattura La fattura è il classico documento fiscale emesso dal fornitore per comprovare l avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi. Per il fornitore è il documento che da il diritto a riscuotere il prezzo, per il cliente è il documento per dimostrare di avere sostenuto il costo e poterne eventualmente portarlo in deduzione.

3 La fattura cartacea è quella tradizionale, comunemente utilizzata dagli operatori: deve essere emessa in duplice esemplare identica, di cui uno è consegnato o spedito al cliente. Il contenuto della fattura è stabilito per legge: deve contenere le generalità delle parti, la partita IVA e il codice fiscale di chi la emette, una numerazione progressiva, la sommaria descrizione della prestazione, il corrispettivo e l'iva. La fattura cartacea può essere sostituita da una elettronica, ovvero un documento informatico ammesso solo esclusivamente previo accordo con il cliente. Una fattura per ogni operazione non può essere certo emessa da chi opera su larga scala al dettaglio e quindi - come detto - l'obbligo di fatturazione è escluso per il commercio al minuto. In ogni caso, la normativa vigente non soltanto non vieta di emettere fattura al posto dello scontrino o della ricevuta ma attribuisce al cliente la facoltà di chiederla a condizione che ciò avvenga non oltre il momento della vendita. Se la richiesta di fattura avvenisse, infatti, successivamente alla consegna o alla spedizione della merce o al pagamento del prezzo, il venditore - che a quel punto ha già emesso lo scontrino - potrebbe legittimamente rifiutare. Scontrino manuale o prestampato a tagli fissi Tale tipologia di scontrino è attualmente prevista solo limitatamente a soggetti che effettuano determinate e scarsamente rilevanti operazioni di commercio (art. D.M. 21 dicembre 1992). Per utilizzare lo scontrino manuale è necessario che: l'attività sia svolta in forma itinerante; i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche; il numero di operazioni effettuate in un anno non sia superiore a Lo scontrino deve contenere: una numerazione progressiva prestampata per anno solare dalla tipografia autorizzata; la data di rilascio; ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome della persona fisica; residenza o domicilio fiscale. È tuttavia ammessa l'omissione del domicilio fiscale (Circ. Min. 23 luglio 1993, n. 15); numero di partita Iva dell'emittente; corrispettivi specifici, cioè per singola voce; ammontare complessivo dell'operazione. Soggetti esonerati dallo scontrino e dalla ricevuta fiscale Per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni è previsto l'esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi, che pertanto non devono essere documentati con scontrino o ricevuta fiscale. Si tratta di soggetti e operazioni per i quali tali adempimenti risulterebbero troppo gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo (art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996).

4 Tra le operazioni esonerate dalla predetta disposizione sono presenti, tra le altre, "le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini,gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali". Si riportano, inoltre, i seguenti esempi: Esempio 1: Un esercente l'attività di vendita al dettaglio di tabacchi è esonerato dall'obbligo di certificare i corrispettivi relativi alla vendita di tabacchi. Esempio 2: Un esercente l'attività di distributore stradale di carburanti è esonerato dall'obbligo di certificare i corrispettivi relativi alla vendita di carburanti. Esempio 3: Un esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, funzionanti a gettone o a moneta, è esonerato dall'obbligo di certificare i corrispettivi relativi alla vendita di bibite, biscotti, dolci ecc. Ai casi di esonero di scontrino o ricevuta fiscale si aggiungono quelli in cui è previsto un adempimento alternativo, quale la trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta delle imprese della grande distribuzione che sono esonerate dall'obbligo di scontrino o ricevuta fiscale se optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle Entrate. 2. Regime premiale per i lavoratori autonomi e per i titolari di reddito d impresa svolta in forma individuale di cui all'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011 Il c.d. Decreto Salva-Italia, al fine di promuovere la trasparenza fiscale e l emersione di base imponibile, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i lavoratori autonomi ed i titolari di reddito d impresa svolta in forma individuale od in forma associata, ai sensi dell art. 5 del Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), un regime premiale opzionale che prevede: la semplificazione degli adempimenti amministrativi; l assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell Amministrazione finanziaria; l accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva; l esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l obbligo di denuncia per un reato penal-tributario.

5 Tale regime premiale si applica a condizione che il contribuente: a) provveda all invio telematico all Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all attività artistica, professionale o di impresa esercitata. Le modalità attuative del regime premiale vengono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato. In specie, il Provvedimento dovrà disciplinare le modalità: per la predisposizione automatica da parte dell Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; per la predisposizione automatica da parte dell Agenzia delle Entrate del Modello 770 semplificato, del Modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché per la gestione degli esiti dell assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie; per la soppressione dell obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; per l anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, per l abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a euro e per l esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva. Ai soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria e che provvedano all invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute ed istituiscano il conto corrente dedicato, la norma in esame, prevede, inoltre, il riconoscimento delle seguenti semplificazioni: determinazione del reddito ai fini Irpef secondo il criterio di cassa e non di competenza ; predisposizione in forma automatica da parte dell Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni ai fini dell Irpef e dell Irap; esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell acconto ai fini dell Iva. Come detto, il predetto regime premiale è opzionale e l opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d imposta precedente a quello di applicazione dello stesso.

6 I soggetti che optino per tale regime e che: a) non provvedano all invio telematico all Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; b) non istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all attività artistica, professionale o di impresa esercitata; c) non limitino l uso del denaro contante per la tracciabilità dei pagamenti a euro; perdono il diritto di avvalersi del predetto regime premiale e sono soggetti all applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro ad un massimo di euro. I soggetti che adempiono ai predetti obblighi - seppur con un ritardo non superiore a 90 giorni - non decadono dal regime e sono tenuti solo alla corresponsione della sanzione amministrativa, per la quale possono avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. I migliori saluti. (Dr. Pantaleo Carriera)

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