Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM)

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1 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) Indice In generale 1 Basi del contratto 2 Definizioni 3 Parti contraenti 4 Oggetto dell assicurazione 5 Validità territoriale Inizio e fine dell assicurazione 6 Condizioni d ammissione 7 Inizio e durata dell assicurazione 8 Cambio della copertura assicurativa 9 Fine dell assicurazione 10 Disdetta da parte del contraente 11 Rinuncia alla disdetta da parte dell assicuratore 12 Adeguamento del rapporto assicurativo, segnatamente delle condizioni d assicurazione Premi e partecipazione ai costi (franchigia) 13 Premi, tariffe dei premi e partecipazione ai costi 14 Adeguamento della tariffa dei premi e della partecipazione ai costi 15 Scadenza e pagamento dei premi 16 Sollecito e ritardo nel pagamento 17 Rimborso dei premi 18 Rimborso della partecipazione ai costi Obblighi della persona assicurata 19 Obblighi all ammissione nell assicurazione e durante la stessa 20 Obblighi in caso di sinistro 21 Violazione degli obblighi di notifica e di altri obblighi 22 Obbligo di pagamento Copertura assicurativa 23 Presupposti per il diritto ed entità delle prestazioni 24 Esclusioni di prestazioni 25 Sussidiarietà e prestazioni di terzi 26 Sistema bonus 27 Anticipo di prestazioni e diritto di regresso 28 Diritto di compensazione 29 Costituzione in pegno e cessione di prestazioni 30 Accordi sull onorario 31 Posizione particolare per le forme particolari d assicurazione secondo la LAMal Varie 32 Sospensione della copertura assicurativa 33 Pagamento delle prestazioni 34 Comunicazioni 35 Protezione dei dati 36 Luogo di adempimento e foro competente In generale La forma maschile scelta nel testo vale analogamente anche per le persone di sesso femminile. 1 Basi del contratto 1.1 I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono disciplinati nella polizza e nelle eventuali aggiunte, nelle condizioni generali d assicurazione (CGA), nelle condizioni supplementari d assicurazione (CSA) e nelle eventuali condizioni particolari d assicurazione (CPA). Nella polizza assicurativa sono indicate le assicurazioni stipulate e le eventuali condizioni particolari d assicurazione convenute (CPA). 1.2 A meno che le disposizioni contrattuali non prevedano una normativa divergente, il contratto d assicurazione è soggetto alle disposizioni della Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). 2 Definizioni 2.1 Assicuratore Purché non venga stabilito altrimenti, Helsana Assicurazioni integrative SA corrisponde le prestazioni assicurative per le persone assicurate in qualità di parte contraente del contratto assicurativo e viene denominata «assicuratore». 2.2 Contraente e persona assicurata Il contraente è la parte contraente che con la stipulazione del contratto assicurativo ottiene per se stesso o per altre persone la copertura assicurativa. Laddove nelle presenti CGA e nelle rispettive CSA è indicato il contraente, è intesa per analogia anche la persona assicurata. 2.3 Fornitori di prestazioni Sono considerati fornitori di prestazioni riconosciuti le persone fisiche e giuridiche, gli istituti e le istituzioni riconosciuti quali tali dalla legislazione sull assicurazione malattia (ad es. ospedale per casi acuti, medico, clinica di riabilitazione, ecc.) e che hanno stipulato con l assicuratore contratti tariffali validi per dispensare le loro prestazioni o le cui tariffe sono riconosciute dall assicuratore. Prima della fruizione di una pres tazione, la persona assicurata è tenuta a informarsi presso l assicuratore sul riconoscimento del fornitore di prestazioni. L assicuratore allestisce una lista che viene costantemente aggiornata e può essere consultata presso l assicuratore o se ne può chiedere un estratto. MAX it

2 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) 2 3 Parti contraenti 3.1 Assicuratore Helsana Assicurazioni integrative SA è l assicuratore delle assicurazioni secondo le presenti CGA. Le prestazioni assicurative sono corrisposte da essa in qualità di parte contraente del contratto assicurativo. 3.2 In tale contesto maxi.ch Assicurazioni SA è autorizzata ad agire in nome e per conto di Helsana Assicurazioni integrative SA. 3.3 Contraente e persona assicurata Sono considerate persone assicurate le persone indicate nella polizza. 4 Oggetto dell assicurazione Sono assicurabili le conseguenze economiche di malattia, maternità e infortunio a complemento delle altre assicurazioni sociali, segnatamente a complemento dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge sull assicurazione malattie (LAMal) e/o dell assicurazione contro gli infortuni secondo la Legge sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF). 5 Validità territoriale Salvo disposizioni divergenti nelle rispettive CSA o nelle presenti CGA, le assicurazioni valgono per le cure eseguite in Svizzera. Inizio e fine dell assicurazione 6 Condizioni d ammissione 6.1 Per l ammissione nella rispettiva assicurazione o in caso di modifica dell assicurazione, il contraente e/o la persona da assicurare o il loro rappresentante è tenuto a compilare in modo veritiero e integrale, a firmare e a inviare all assicuratore l apposito formulario di proposta d assicurazione. 6.2 La firma sulla proposta d assicurazione autorizza l assicuratore a rilasciare in qualsiasi momento informazioni ai medici, ad altri fornitori di prestazioni, ad assicuratori sociali e privati e alle autorità nonché ai loro medici della società e di fiducia, tenendo conto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati, o a richiedere presso tali uffici le informazioni necessarie alla valutazione della copertura assicurativa. In tali casi, gli uffici interessati sono esonerati dal loro obbligo del segreto e dal segreto professionale nei confronti dell assicuratore. 6.3 L assicuratore si riserva il diritto di accettare e di rifiutare la proposta d assicurazione nonché di applicare esclusioni. La decisione non deve essere motivata. 6.4 I neonati possono essere assicurati a partire dal giorno della nascita. Un annuncio prenatale non è possibile. L ammissione del neonato è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo. 7 Inizio e durata dell assicurazione 7.1 Il contratto assicurativo entra in vigore alla data indicata nella polizza. Restano salvi eventuali periodi di carenza previsti dalle rispettive CSA. 7.2 La durata minima d assicurazione è indicata nella polizza assicurativa. Essa ammonta, a scelta, a tre o cinque anni. Alla scadenza della durata convenuta, il contratto assicurativo si prolunga tacitamente sempre di un anno. 7.3 Il periodo d assicurazione corrisponde alla durata contrattuale minima scelta. Per le stipulazioni d assicurazione nel corso di un anno civile, la durata minima d assicurazione, e quindi il periodo d assicurazione, si prolunga nella misura del periodo residuo dell anno d assicurazione iniziato. 7.4 Un adeguamento della durata d assicurazione da tre a cinque anni è possibile in qualsiasi momento. In tal caso la durata d assicurazione quinquennale inizia alla data dell adeguamento. Una riduzione del periodo d assicurazione non è possibile.

3 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) 3 8 Cambio della copertura assicurativa Prima del cambio della copertura assicurativa, il contraente deve presentare una proposta unitamente alla rispettiva dichiarazione sullo stato di salute. Dopo l esame dello stato di salute, l assicuratore decide in merito all ammissibilità del cambio. Con il cambio della copertura assicurativa, la durata contrattuale minima scelta decorre nuovamente dall inizio. 9 Fine dell assicurazione 9.1 Le rispettive assicurazioni si estinguono con il decesso della persona assicurata; con la disdetta entro i termini da parte del contraente alla scadenza del termine di disdetta; in caso di soggiorno temporaneo all estero superiore a un anno della persona assicurata alla fine dell anno civile in cui inizia il soggiorno all estero; al momento del trasferimento del domicilio della persona assicurata all estero; con il recesso dell assicuratore (cfr. capitolo «Sollecito e ritardo nel pagamento»). 10 Disdetta da parte del contraente 10.1 Dopo la scadenza della durata minima d assicurazione e rispettando il termine di disdetta, il contraente può disdire per iscritto l assicurazione, per ogni persona assicurata, con effetto alla fine dell anno civile. Il termine di disdetta è di cinque mesi per un contratto triennale e di sei mesi per un contratto quinquennale Per il caso del prolungamento tacito del contratto previsto dal paragrafo 7.2, la persona assicurata può disdire per iscritto il contratto alla fine di un anno civile rispettando un termine di disdetta di tre mesi La disdetta è avvenuta entro i termini se è pervenuta all assicuratore al più tardi l ultimo giorno lavorativo (durante gli orari di ufficio abituali) del mese precedente l inizio del termine di disdetta Dopo ogni caso di sinistro per il quale l assicuratore deve corrispondere una prestazione, il contraente può disdire l assicurazione interessata entro 14 giorni dall avvenuta conoscenza dell ultimo versamento da parte dell assicuratore. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la ricezione di tale comunicazione da parte dell assicuratore. 11 Rinuncia alla disdetta da parte dell assicuratore 11.1 L assicuratore rinuncia espressamente al suo diritto di disdetta alla scadenza del contratto. L assicuratore rinuncia inoltre al diritto di disdetta consentitogli dalla legge all insorgere di un caso assicurativo La rinuncia alla disdetta non vale in caso di presenza di uno degli altri motivi di disdetta o risoluzione previsti dalla legge, come segnatamente in caso di reticenza (cfr. «Obblighi della persona assicurata»), in caso di abuso assicurativo tentato o realizzato nonché in caso di morosità (cfr. «Sollecito e ritardo nel pagamento»). La rinuncia alla disdetta non vale inoltre se la persona assicurata è in ritardo con il rimborso della partecipazione ai costi (cfr. paragrafo 18). 12 Adeguamento del rapporto assicurativo, segnatamente delle condizioni d assicurazione 12.1 L assicuratore è autorizzato ad adeguare le condizioni d assicurazione in presenza di una modifica essenziale in uno dei seguenti punti: ampliamento del numero o riconoscimento di nuovi generi di fornitori di prestazioni; sviluppi della medicina moderna e dell assistenza sanitaria; riconoscimento di forme di terapie o di assistenza nuove o più costose, come ad es. tecniche chirurgiche, medicamenti o simili; modifiche delle prestazioni nell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o introduzione di un assicurazione assistenza sanitaria obbligatoria Se le condizioni d assicurazione vengono adeguate per tali motivi, le nuove condizioni valgono per il contraente e per l assicuratore. L assicuratore comunica tali adeguamenti per iscritto ai contraenti. I contraenti che non sono d accordo con tali adeguamenti possono disdire la relativa assicurazione alla data della modifica. Se l assicuratore non riceve la disdetta scritta entro 30 giorni, la modifica si considera accettata.

4 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) 4 Premi e partecipazione ai costi (franchigia) 13 Premi, tariffe dei premi e partecipazione ai costi 13.1 Il premio è indicato nella polizza assicurativa valida di volta in volta per il rispettivo anno civile I premi sono calcolati secondo l età della persona assicurata. Le persone assicurate sono suddivise in gruppi d età. Un gruppo d età comprende sempre cinque anni d età (ad es , anni, ecc.) L esistenza e l ammontare di eventuali franchigie sono disciplinati nelle rispettive CSA. 14 Adeguamento della tariffa dei premi e della partecipazione ai costi 14.1 L assicuratore può ridefinire la tariffa dei premi in base allo sviluppo dei costi, all andamento dei sinistri e all adeguamento dell estensione della copertura. L assicuratore comunica per iscritto al contraente le modifiche delle tariffe dei premi e della franchigia al più tardi 30 giorni prima della fine della durata del contratto. I contraenti che non sono d accordo con la modifica dei premi possono disdire l assicurazione alla data della modifica. Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica l assicuratore non riceve alcuna disdetta, l adeguamento del contratto d assicurazione si considera accettato L adeguamento del premio a seguito di un cambio del domicilio non autorizza a disdire il contratto assicurativo Se il cambiamento d indirizzo comporta anche un cambiamento di premio, l assicuratore adegua il premio a partire dall arrivo della notifica del cambiamento d indirizzo, rispettivamente dal primo del mese successivo. In caso di notifica tardiva, l assicuratore ha il diritto di adeguare il premio retroattivamente al momento in cui la modifica sarebbe avvenuta in caso di notifica in tempo utile. 15 Scadenza e pagamento dei premi I premi sono dovuti anticipatamente per il periodo d assicurazione e vanno pagati all assicuratore trimestralmente, semestralmente o annualmente senza la deduzione di tasse di transazione (ad es. tramite sistema di addebito diretto (LSV), Debit Direct della posta, e-billing, ecc.). Se nella proposta d assicurazione non è convenuto diversamente, il contraente è tenuto a pagare il premio trimestralmente. L assicuratore è autorizzato a fatturare alla persona assicurata eventuali costi che gli vengono causati attraverso il pagamento dei premi. 16 Sollecito e ritardo nel pagamento 16.1 Se il premio non viene pagato entro il termine indicato nella fattura, il contraente verrà avvisato per iscritto in merito alle conseguenze di mora ed esortato a saldare l importo, entro 14 giorni dall invio del sollecito, per l intera durata d assicurazione, indipendentemente da eventuali accordi di pagamento rateale. Se il sollecito resta senza effetto, l obbligo di prestazione viene sos peso a partire dal termine indicato nel sollecito. L assicuratore si riserva inoltre il diritto di recedere dall assicurazione Dopo la scadenza del termine di sollecito, il contraente è tenuto a pagare gli interessi di mora dell ammontare previsto dalla legge. Il contraente deve risarcire all assi curatore i costi causati dalla procedura di sollecito Se l assicuratore deve inoltrare una domanda d esecuzione, il contraente deve risarcire l onere amministrativo supplementare che ne deriva per l assicuratore Se il premio in arretrato non viene rivendicato attraverso le vie legali entro due mesi dalla scadenza del termine di sollecito, l assicuratore recede dal contratto rinunciando al pagamento del premio in arretrato Per le malattie, gli infortuni e le loro conseguenze insorti durante la sospensione dell obbligo di erogare prestazioni, non esiste un diritto a prestazioni neppure se il premio è pagato successivamente. 17 Rimborso dei premi Se il premio è stato pagato in anticipo per una determinata durata e il contratto si estingue, per motivi legali o previsti dalle norme contrattuali, prima della fine della durata d assicurazione, l assicuratore rimborsa il premio relativo al periodo d assicurazione non fruito o non riscuote più le rate dovute successivamente. 18 Rimborso della partecipazione ai costi In caso di pagamenti diretti dell assicuratore ai fornitori di prestazioni, la persona assicurata è tenuta a rimborsare all assicuratore l eventuale franchigia prevista dalle CSA entro 30 giorni dalla fatturazione. Se la persona assicurata non adempie il proprio obbligo di pagamento, valgono per analogia le disposizioni del capitolo «Sollecito e ritardo nel pagamento».

5 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) 5 Obblighi della persona assicurata 19 Obblighi all ammissione nell assicurazione e durante la stessa 19.1 Sul formulario di proposta occorre indicare, in modo veritiero e completo, tutti i fatti rilevanti per la valutazione del pericolo nella misura in cui sono noti o devono essere noti al momento della stipulazione dell assicurazione. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, l assicuratore può disdire il contratto con una dichiarazione scritta entro quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza della reticenza. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente Se l assicurazione viene sciolta mediante disdetta, si estingue anche l obbligo a prestazioni dell assicuratore per quanto concerne danni già occorsi la cui causa o entità è stata influenzata da un fatto rilevante taciuto o dichiarato inesattamente. Se l obbligo a prestazioni è già stato adempiuto, l assicuratore ha diritto a un rimborso Per quanto riguarda le richieste di informazioni, i proponenti e le persone assicurate esonerano dall obbligo del segreto previsto dalla legge i fornitori di prestazioni, gli assicuratori malattia e gli altri uffici competenti e autorizzano l assicuratore a fornire le informazioni richieste Se una persona assicurata cambia domicilio, deve comunicarlo immediatamente per iscritto all assicuratore. 20 Obblighi in caso di sinistro 20.1 La persona assicurata deve intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la guarigione ed evitare tutto ciò che la ritarda. Segnatamente deve attenersi alle prescrizioni dei medici, del personale infermieristico e dei terapisti. Se la persona assicurata non si attiene all obbligo di salvataggio, l assicuratore può ridurre le prestazioni conformemente al grado di colpa La persona assicurata è tenuta a fornire all assicuratore, in modo completo e veritiero, tutte le informazioni sul caso d assicurazione ed esonera i fornitori di prestazioni che la curano o l hanno curata dall obbligo del segreto e dal segreto professionale nei confronti dell assicuratore La persona assicurata è tenuta a comunicare all assicuratore, con almeno 10 giorni di anticipo, l entrata in un ospedale per casi acuti o in una clinica di riabilitazione stazionaria. Le condizioni di indennizzo supplementari a complemento delle presenti CGA sono disciplinate nelle rispettive CSA. 21 Violazione degli obblighi di notifica e di altri obblighi 21.1 Se in caso di sinistro vengono violati gli obblighi prescritti, l assicuratore può fissare le prestazioni a sua discrezione o rifiutarle Queste sanzioni legali non trovano applicazione quando la violazione degli obblighi di notifica è da considerare non colposa in base alle circostanze. 22 Obbligo di pagamento Generalmente il contraente è debitore dell onorario nei confronti dei fornitori di prestazioni. Egli accetta comunque contratti divergenti stipulati tra l assicuratore e i fornitori di prestazioni che prevedono il pagamento diretto ai fornitori di prestazioni. Copertura assicurativa 23 Presupposti per il diritto ed entità delle prestazioni Le prestazioni dell assicuratore sono corrisposte per misure diagnostiche e terapeutiche e medicamenti efficaci, appropriati ed economici se, nel quadro di contratti tariffali validi, l assicuratore ha convenuto con il fornitore di prestazioni riconosciuto le tariffe da applicare o se l assicuratore riconosce le sue tariffe Quando si richiedono prestazioni assicurative, devono essere consegnate all assicuratore tutte le fatture dei fornitori di prestazioni. Si riconoscono solo le fatture originali. Inoltre l assicuratore è autorizzato a richiedere sia alla persona assicurata sia ai fornitori di prestazioni informazioni e documenti supplementari, segnatamente certificati medici, rapporti di uscita medici nonché altri rapporti e giustificativi.

6 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) 6 24 Esclusioni di prestazioni Non sussiste copertura assicurativa per: 24.1 malattie, infortuni e le loro conseguenze esistenti già al momento della stipulazione dell assicurazione; insorti dopo l estinzione dell assicurazione; che continuano dopo l estinzione della copertura assicurativa, anche se sono state corrisposte prestazioni durante la durata contrattuale; riconducibili a un pericolo straordinario o a un atto temerario. Una persona assicurata si espone a un pericolo straordinario nelle seguenti circostanze: partecipazione a disordini, atti terroristici, azioni belliche, oppure compimento del servizio militare all estero; delitti o crimini commessi dolosamente; tentativo di commettere dolosamente crimini e delitti; partecipazione a risse e baruffe, a meno che persone assicurate non siano state ferite dai litiganti pur non avendo preso parte alla rissa oppure soccorrendo una persona indifesa; forte provocazione di terzi; a seguito del consumo di alcol, droghe o sostanze chimiche o dell abuso di medicamenti; a seguito di eventi bellici in Svizzera; a seguito di eventi bellici all estero, a meno che la persona assicurata si ammali o sia vittima d infortunio entro 14 giorni dall inizio di tali eventi nel paese nel quale soggiorna e sia stata colta di sorpresa dall inizio delle ostilità belliche; 24.2 trattamenti non economici, non appropriati o inefficaci; 24.3 trattamenti da parte di fornitori di prestazioni che non hanno stipulato nessun contratto tariffale con l assicuratore o le cui tariffe non sono riconosciute dall assicuratore; 24.4 trattamenti e operazioni estetiche; 24.5 cure dentarie, chirurgia maxillo-facciale e ortodonzia; 24.6 danni alla salute causati dagli effetti di radiazioni ionizzanti; 24.7 automutilazioni e suicidi compiuti o tentati; 24.8 partecipazioni ai costi, legali o convenute, nell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; 24.9 cagionamento intenzionale del sinistro. Se il sinistro è provocato da negligenza grave, l assicuratore può ridurre le prestazioni corrispondentemente al grado di colpa; prestazioni in relazione a donazioni e trapianti di organi e i relativi trattamenti successivi; prestazioni psicologiche, psicoterapeutiche e attinenti alla psicoterapia; degenze in cliniche o reparti psichiatrici (in regime ambulatoriale e/o stazionario); degenze in un ospedale o in un reparto ospedaliero per malati cronici; degenze in case di cura, aiuto domiciliare e cure balneari e di convalescenza; infermità congenite; prestazioni della medicina complementare Ulteriori esclusioni di prestazioni sono disciplinate nelle disposizioni delle CSA e di eventuali CPA. 25 Sussidiarietà e prestazioni di terzi 25.1 Tutte le prestazioni secondo le presenti CGA e le CSA sono corrisposte a complemento delle prestazioni di altri assicuratori sociali e privati svizzeri ed esteri. I costi sono rimborsati complessivamente una sola volta. La copertura delle assicurazioni che si basano sulle presenti CGA si limita a quella parte delle prestazioni che eccede le prestazioni di altri assicuratori. Se anche gli altri assicuratori corrispondono le prestazioni solo in via sussidiaria, trovano applicazione le norme di legge previste per il caso di una doppia assicurazione Se per le conseguenze della malattia o dell infortunio vi sono terzi responsabili tenuti a prestazioni, l assicuratore accorda le sue prestazioni, con riserva del capitolo «Anticipo di prestazioni e diritto di regresso», solo quando tali terzi hanno corrisposto le loro prestazioni e soltanto nella misura in cui, tenuto conto delle prestazioni di terzi, per la persona assicurata non ne risulti un guadagno. 26 Sistema bonus 26.1 L assicuratore si riserva il diritto di integrare un sistema bonus nelle assicurazioni integrative che si basano sulle presenti CGA. Le persone assicurate possono essere trasferite automaticamente nella nuova assicurazione con tale sistema In deroga ai termini di disdetta ordinari previsti dal paragrafo 10, le persone assicurate hanno il diritto di recedere dalle assicurazioni assicurative che si basano sulle presenti CGA, con effetto retroattivo, entro tre mesi dal trasferimento.

7 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) 7 27 Anticipo di prestazioni e diritto di regresso 27.1 L assicuratore può anticipare le prestazioni a condizione che la persona assicurata gli ceda i propri diritti nei confronti dei terzi tenuti a prestazione fino a concorrenza delle prestazioni da esso corrisposte e si impegni a non intraprendere nulla che possa ostacolare l esercizio di un eventuale diritto di regresso nei confronti di terzi Se, senza il consenso dell assicuratore, le persone assicurate prendono accordi con terzi tenuti a prestazioni in base ai quali esse rinunciano, parzialmente o totalmente, a prestazioni assicurative o di risarcimento danni, il diritto alle prestazioni nei confronti dell assicuratore decade. 28 Diritto di compensazione L assicuratore può compensare i diritti a prestazioni da pagare con i suoi crediti nei confronti delle persone assicurate. Le persone assicurate non hanno diritto di compensazione nei confronti dell assicuratore. 29 Costituzione in pegno e cessione di prestazioni Senza l approvazione dell assicuratore, le prestazioni assicurative non possono essere legalmente costituite in pegno né cedute a terzi. 30 Accordi sull onorario Gli accordi sull onorario tra le persone assicurate e i fornitori di prestazioni non sono vincolanti per l assicuratore. Vi è un diritto a prestazioni soltanto nei limiti del contratto tariffale stipulato dall assicuratore con il fornitore di prestazioni riconosciuto o delle tariffe riconosciute dall assicuratore. 31 Posizione particolare per le forme particolari d assicurazione secondo la LAMal Per le persone assicurate che hanno stipulato forme particolari d assicurazione dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, le disposizioni restrittive per la fruizione di prestazioni disciplinate nelle rispettive condizioni d assicurazione valgono analogamente anche per le assicurazioni che si basano sulle presenti CGA. Varie 32 Sospensione della copertura assicurativa Le assicurazioni che si basano sulle presenti CGA non possono essere sospese. 33 Pagamento delle prestazioni L assicuratore corrisponde senza spese le prestazioni alla persona assicurata su un conto postale o bancario. Se per il pagamento vengono chiesti altri mezzi di pagamento, l assicuratore può girare alla persona assicurata i costi supplementari che gli vengono causati per tale motivo. 34 Comunicazioni Tutte le comunicazioni inviate dall assicuratore all ultimo indirizzo svizzero indicato dalla persona assicurata o dall avente diritto sono giuridicamente valide. Le comunicazioni dirette all assicuratore devono essere indirizzate al mittente indicato nella polizza o alla sede principale. Un eventuale cambiamento d indirizzo va tempestivamente notificato per iscritto all assicuratore. 35 Protezione dei dati 35.1 Helsana Assicurazioni integrative SA e le altre società del gruppo Helsana utilizzano le informazioni relative alle persone assicurate per l esecuzione del contratto nonché per la consulenza e l assistenza ai pazienti personalizzate. I dati sono analizzati mediante metodi matematici e statistici per ottimizzare la qualità dei prodotti e dei servizi per i clienti, per rispondere alle esigenze individuali delle persone assicurate e per offrire loro prodotti e servizi convenienti di Helsana Assicurazioni integrative SA, delle società del gruppo Helsana o dei partner (citati nominativamente sul sito Internet Helsana Assicurazioni integrative SA e le altre società del gruppo Helsana sono dunque anche esplicitamente autorizzate a consultare l eventuale dossier dell assicurazione di base e/o di quelle integrative e a trattarlo (solo) nell ambito delle assicurazioni integrative per gli scopi summenzionati Sono membri del gruppo Helsana, oltre a Helsana Assicurazioni integrative SA, anche Helsana Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA, sansan Assicura zioni SA, avanex Assicurazioni SA, aerosana Assicurazioni SA, maxi.ch Assicurazioni SA, Helsana Infortuni SA, Helsana Partecipazioni SA, Helsana e Procare Previdenza SA Gli attuali partner di Helsana Assicurazioni integrative SA o del gruppo Helsana sono riportati sul sito Internet

8 Condizioni generali d assicurazione (CGA) maxi.ch per le assicurazioni integrative di malattia (AIM) Helsana Assicurazioni integrative SA e il gruppo Helsana sono soggetti a disposizioni particolarmente severe sulla protezione dei dati. Pertanto, in linea di massima, non vengono rese note informazioni personali a terzi al di fuori del gruppo Helsana. Vengono fatte eccezioni solo nei casi in cui una disposizione di legge prevede esplicitamente o autorizza una comunicazione dei dati oppure se per l elaborazione e l esecuzione del presente contratto sono coinvolti anche dei partner I dati personali vengono trattati e conservati in una banca dati o su carta per il tempo necessario previsto dalle disposizioni legali o contrattuali. Successivamente vengono eliminati. 36 Luogo di adempimento e foro competente 36.1 Gli obblighi risultanti dal contratto d assicurazione sono da adempiere in Svizzera e con la valuta svizzera In caso di controversie, le azioni del contraente o della persona assicurata sono di competenza del foro al suo domicilio in Svizzera o alla sede dell assicuratore.

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