AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO COMUNALE TIPO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO COMUNALE TIPO"

Transcript

1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO COMUNALE TIPO Indirizzi ai Comuni per la redazione dei rispettivi regolamenti, ai sensi dell art.71 della L.R. 22/12/1999, n. 38. INDICE CAPO I PRINICIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Limiti ed Efficacia CAPO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Art. 3- Definizioni edilizie ed urbanistiche Art. 4- Utilizzazione degli indici Art. 5- Definizione degli interventi CAPO III TITOLI ABILITATIVI Art. 6- Attività edilizia libera Art. 7- Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni Art. 8 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali Art. 9 - Permesso di costruire Art. 10- Denuncia Inizio Attività (DIA) Art. 11- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Art. 12- Piani Urbanistici Operativi Comunali CAPO IV- PROCEDIMENTI Art. 13- Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire Art. 14- Disciplina della Denuncia di Inizio Attività CAPO IV- NORME PROCEDURALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 15- Comunicazione di inizio lavori ed adempimenti relativi Art. 16. Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese Art. 17- Esecuzione dei lavori Art. 18- Conclusione dei lavori Art. 19- Agibilità degli edifici CAPO V- NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 20- Valori formali e compositivi da conservare negli edifici e negli insediamenti Art. 21- Distanze (Distanze tra edifici, Distanze dai confini, Distanze dalle strade) Art. 22- Dimensionamento degli alloggi ed altezza dei locali Art. 23- Opere pertinenziali (Manufatti provvisori, Volumi accessori e tecnici, Locali accessori e Locali tecnici) Art. 24- Tettoie, pensiline e portici Art. 25- Recinzioni e muri di cinta

2 Art. 26- Passi carrai Art. 27- Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini interrate Art. 28- Camini, canne fumarie, comignoli Art. 29- Parcheggi privati Art. 30- Impalcature e ponteggi Art. 31- Pubbliche affissioni, insegne ed altre forme pubblicitarie Art. 32- Chioschi, edicole, distributori di carburanti Art. 33- Requisiti essenziali delle pavimentazioni (pavimentazioni stradali e marciapiedi) Art. 34- Eliminazione delle barriere architettoniche Art. 35- Definizione di edificio esistente Art. 36- Variazioni essenziali Art. 37- Mutamento della destinazione d'uso Art. 38- Cimiteri, tombe e loculi CAPO VI- NORME IGIENICO-SANITARIE Art. 39- Salubrità del terreno Art. 40- Requisiti generali relativi all areazione delle unità immobiliari e dei singoli locali Art Requisiti generali relativi all illuminazione dei locali Art. 42- Smaltimento delle acque meteoriche e reflue Art. 43- Definizione di alloggio inabitabile/inagibile CAPO VII- COSTRUZIONI IN ZONA AGRICOLA Art. 44- Annessi agricoli CAPO VIII- ARCHITETURA SOSTENIBILE E BIOEDILIZIA Art. 45- Risparmio idrico Art. 46- Fonti energetiche rinnovabili Art. 47- Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili Art. 48- Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia Art. 49- Installazione a terra di campi fotovoltaici

3 CAPO I PRINICIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi. Contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali e si applica all'intero territorio comunale. In particolare il regolamento edilizio: - richiama e recepisce la disciplina urbanistico edilizia introdotta da norme di livello nazionale e regionale che prevalgono su quella di livello comunale; - detta linee guida finalizzate ad orientare la progettazione o l esecuzione di determinate attività edilizie. Le disposizioni, i riferimenti e rimandi di cui alla lettera a) sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere dal loro recepimento nella normativa locale; in caso di modifiche o integrazioni a tale normativa nazionale o regionale, le norme richiamate nel Regolamento ed eventualmente modificate si intendono recepite nel presente Regolamento e ne sono parte integrante in sostituzione di quelle indicate, anche in assenza di esplicito atto di recepimento da parte del Comune. Art. 2- Limiti ed Efficacia Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nonchè delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C.G., tutte le norme di natura edilizio urbanistica eventualmente contenute in altri regolamenti comunali precedentemente in vigore, dovranno ritenersi - per quanto in contrasto - implicitamente abrogate, salva diversa disposizione contenuta nel presente Regolamento. CAPO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Art. 3 Definizioni edilizie ed urbanistiche PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI Comparto edificatorio Istituto volto all'attuazione dei piani urbanistici operativi comunali (PUOC) mediante la suddivisione dei terreni, edificati e non, in unità fabbricabili da trasformare secondo speciali prescrizioni. La sua funzione essenziale è quella di rendere attuabili interventi diretti su aree interessanti più proprietari anche in caso di loro disaccordo. Quando, infatti, non vi sia unanime intenzione di procedere all'attuazione degli interventi previsti dal PUOC, i proprietari consenzienti che rappresentino almeno i tre quarti del valore del comparto, in base all'imponibile catastale, possono costituire un consorzio e procedere alle necessarie espropriazioni. In caso di totale inattività vi provvede il comune. Superficie lorda (Sl) La Superficie lorda di pavimento degli edifici è data dalla somma di tutte le superfici lorde, calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, interne e di tamponamento dell edificio, e computate per singolo piano, fuori ed entro terra, dell edificio stesso. Superficie utile netta (Sn) e superficie utile accessoria (Sa) La superficie utile netta è la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, e di eventuali scale interne, di logge e balconi. La superficie accessoria è la superficie netta di: cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali allo stretto servizio delle residenze o delle attività principali, autorimesse singole e collettive, androni d ingresso e porticati liberi, logge e balconi. Superficie utile complessiva (Sc) E' data dalla somma della superficie utile netta più il 60% di quella accessoria. Superficie coperta (Sq) o Area di Sedime (As) E la superficie, espressa in mq, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature e/o strutture perimetrali, aperte o chiuse,

4 comunque dotate di copertura, con l esclusione di parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, scale aperte e simili, fino ad un massimo di ml 1,20 misurati a partire dalle pareti o strutture perimetrali dell edificio. Si computano completamente (parte eccedente e non) nel calcolo della superficie coperta anche le parti aggettanti aperte di cui sopra, qualora eccedano tale dimensione. Superficie territoriale (St) Si definisce superficie territoriale, espressa in ha o in mq, la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonché di eventuali aree di rispetto, ad esclusione delle aree destinate dallo strumento urbanistico alla rete principale della viabilità. Superficie per opere di urbanizzazione primaria Le opere di urbanizzazione primaria riguardano:strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere,fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione,spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal progetto delle opere. Si definisce sede stradale l area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilità. Per spazi di sosta o di parcheggio, si intende la superficie dell area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L area di sosta ha dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di manovra hanno dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6,00 rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade). La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non può essere inferiore a metri lineari 1,50 liberi da qualsiasi ostacolo. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria Le opere di urbanizzazione secondaria riguardano:asili nido e scuole d infanzia, scuole dell obbligo nonché strutture e complessi per l istruzione superiore all obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1 agosto2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere. Superficie fondiaria (Sf) Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto. Eventuali previsioni d uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d obbligo, qualora non prescritte dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria del lotto. Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l indice di utilizzazione fondiaria. In base alla superficie fondiaria viene calcolata la potenzialità edificatoria dei lotti. Superficie asservita Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Le aree

5 asservite ad un edificio per l applicazione degli indici possono restare di proprietà diversa ovvero essere cedute a terzi, purché nell atto pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l obbligo della loro inedificabilità in rapporto all indice utilizzato. Superficie permeabile (Sp) e superficie impermeabile (Si) Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche. Sono considerate superfici impermeabili quelle con caratteristiche diverse da quanto indicato al comma precedente, per le quali vanno comunque previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento o convogliamento delle acque meteoriche che evitino azioni di dilavamento e ruscellamento. Sagoma di un edificio Si definisce sagoma dell edificio il solido delimitato dalle facce esterne delle murature perimetrali della costruzione e dalla copertura piana o inclinata. Non concorrono alla determinazione della sagoma: i balconi, gli aggetti ornamentali, le tettoie a sbalzo, le logge, i porticati ed i manufatti a questi assimilati, fino ad una profondità massima di mt.1,20; la porzione interrata dell edificio, qualsiasi sia la destinazione e la consistenza della medesima; il rialzamento della quota di imposta della copertura nei limiti strettamente necessari alla realizzazione di cordoli od altri accorgimenti tecnici derivanti dalla applicazione delle norme in materia di costruzioni in zona sismica; gli incrementi di spessore delle pareti perimetrali esterne finalizzati all eco-efficienza della costruzione, fermo restando che i medesimi debbono comunque rispettare le distanze minime da edifici e confini; la maggiore altezza conseguente agli incrementi di spessore dei solai finalizzati alla eco-efficienza della costruzione, fermo restando il rispetto delle distanze minime da edifici e confini. Indice di utilizzazione territoriale (Ut) Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale tra la superficie utile coperta, edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è espresso in mq/mq. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Esso è espresso in mq/mq. Indice di copertura (Ic) Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l area di sedime delle costruzioni edificate o realizzabili e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza. Indice di fabbricabilità territoriale (It) e fondiaria (If) Si definisce indice di fabbricabilità territoriale il volume massimo, espresso in mc realizzabile per ogni

6 mq di superficie territoriale secondo la propria destinazione urbanistica. Per indice di fabbricabilità fondiaria si intende il volume massimo, espresso in mc realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria secondo la propria destinazione urbanistica. Ai sensi della L.R. 6/2008 art. 12 co. 1, al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri; c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile dell unità abitativa realizzata; d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall esterno. Volume Il volume di un edificio è calcolato sommando i prodotti delle superfici di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza del piano stesso misurata tra le quote di calpestio di pavimenti o del solaio di copertura. Qualora il solaio di copertura risulti inclinato, ovvero sistemato a tetto, l'altezza è misurata dalla media delle altezze delle coperture inclinate. Sono esclusi dal calcolo del computo del volume di cui ai commi precedenti: a- il volume accessorio posto entro terra o seminterrato non oltre 70 cm fuori terra, misurati rispetto alla media delle superfici del terreno circostante, quest'ultimo definito a sistemazione avvenuta b-il volume entro le falde del tetto con destinazione accessoria agli alloggi sottostanti ed avente altezza utile al colmo del tetto non superiore a ml 2,20 e quota zero all''intersezione tra la facciata e la falda del tetto. Per volume entro le falde del tetto si intende quello formato dal piano di calpestio del volume accessorio e dai due piani inclinati formati dall'intradosso delle falde del tetto. Le falde del tetto con pendenze non superiori al 35% devono in ogni caso intersecare con il piano di calpestio del volume accessorio il quale, a sua volta, deve essere a quota superiore rispetto alle linee di intersezione tra gli intradossi delle falde del tetto e le facciate del fabbricato. L'illuminazione e/ o areazione dei sottotetti deve essere effettuata esclusivamente mediante asole ricavate nella falda del tetto; ogni altra forma del tetto rispetto a quella descritta, compresa la presenza di abbaini di ogni forma e dimensione comporta la totale inclusione del volume sottotetto nel calcolo della cubatura. c- i volumi tecnici compresi gli impianti ascensori realizzati all'esterno del fabbricato esistente non dotato di impianto all'interno. Altezza dell'edificio (H) Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente: a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza intercorrente tra la linea di terra e l intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora il tetto abbia una pendenza >35% l'altezza va misurata ai 2/3 della linea di imposta del tetto stesso; in ogni caso l'altezza di un fronte non può superare il 20% dell'altezza massima consentita per gli edifici. b) nel caso di edifici con coperture piane, è la distanza intercorrente tra la linea di terra e l intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l estradosso della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell edificio stesso anche in caso di corpi di fabbrica arretrati.

7 Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti su terreni in pendenza a quote diverse, l altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l edificio stesso. La misura dell altezza non tiene conto: dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell ultimo piano abitabile dell edificio (vani scala, extra corsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione,impianti di condizionamento), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione. Distanze Le distanze si misurano a partire dalla sagoma del fabbricato. Nel caso di soprelevazioni si considera la superficie coperta sul piano orizzontale di spicco della sopraelevazione. Le distanze delle costruzioni dai confini vengono misurate sulla congiungente i due punti rispettivamente più vicini su un piano orizzontale tra il perimetro dell'edificio e il limite considerato. Le distanze tra edifici si misurano come distanze tra pareti antistanti. Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di parete per cui esista tale condizione. Le distanze da rispettare nell attività di costruzione e/o trasformazione delle opere edilizie sono fissate dalle N.T.A. dei P.U.C.G. La disciplina delle distanze non si applica: a- ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, eccetera); b-alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc.); c- ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini; d- alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale; e- alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di m.3 prevista dal Codice Civile); f- agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti;(es. box antincendio, gruppo di spinta, ecc.) g- alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti.

8 Distanze dalle strade (Ds) Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l elemento più sporgente del fabbricato e la linea che delimita la carreggiata. I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, nelle NTA del P.U.C.G. Anche in assenza di specifica prescrizioni la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992) e s.m.i.. Se il P.U.C.G. prevede la rettifica, l ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall attuazione delle previsioni del P.U.C.G. Art. 4 Utilizzazione degli indici L utilizzazione degli indici e dei parametri come definiti dal presente Regolamento Edilizio è stabilita dal PUCG. Art.5 Definizione degli interventi Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. si definiscono: -"interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria e' il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente. Sono considerati quali opere di manutenzione ordinaria: a) finiture esterne, opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli

9 edifici purché ne siano conservati i caratteri originari e tra queste: ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti, pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte d ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti, riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi, riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti, installazione di grate, limitatamente al vano finestra, applicazione delle tende da sole e delle zanzariere, rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi, riparazione delle recinzioni. b) finiture interne, opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici e tra queste: riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature, riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti; c) tramezzi e aperture interne, opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste: apertura e chiusura di vani porta all interno della stessa unità immobiliare, piccole opere murarie come la creazione di muretti all interno della stessa unità immobiliare nonché di inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione prescritti; d) impianti ed apparecchi igienico sanitari, opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell impianto. e) impianti tecnologici e relative strutture di servizio, opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio. - "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Sono considerate opere di manutenzione straordinaria a- il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici; b- il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidità; c- la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto; d- la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli di intervento concernenti gli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo; e- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione; f- le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; g- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; h- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere, o gli edifici individuati come aventi valore storico - architettonico e/o tipologico - ambientale. - "interventi di restauro e di risanamento conservativo": gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai sensi dell'art. 29 co 3,4 del D. Lgs 42/04 si intende per: manutenzione il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell integrità, dell efficienza funzionale e dell identità del bene e delle sue parti. restauro l intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei

10 suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l intervento di miglioramento strutturale. - interventi di ristrutturazione edilizia": gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. - "interventi di nuova costruzione": quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: -la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, quanto previsto per gli interventi pertinenziali; - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; - l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; -gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; - "interventi di ristrutturazione urbanistica": quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. CAPO III TITOLI ABILITATIVI Art. 6- Attività edilizia libera Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a)gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola; e)l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento

11 di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all articolo 34- quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Art. 7- Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni Non si applicano le disposizioni del presente capo per: - opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; - opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell art. 47 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n Art. 8 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali (individuate dal Codice Civile agli artt. 822 ss.cc.) segue la disciplina del T.U. sull'edilizia (DPR 380/01). Art. 9- Permesso di costruire Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a)gli interventi di nuova costruzione; b)gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso.

12 Art. 10- Denuncia Inizio Attività (DIA) 1.Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili agli interventi di cui al precedente articolo che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Art. 11- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Ai sensi dell'art. 19 della L. 122 del 30/07/2010 gli interventi di cui al precedente articolo possono essere sostituiti da una segnalazione da parte dell'interessato (con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalleamministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza)corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati. tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Art. 12- Piani urbanistici operativi comunali I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG. I PUOC hanno i contenuti e l efficacia: a) dei piani particolareggiati di cui all articolo 13 della l. 1150/1942; b) dei piani di lottizzazione di cui all articolo 28 della l. 1150/1942; c) dei piani di zona per l edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all articolo 28 della l. 457/1978;

13 f) dei programmi di recupero urbano di cui all articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; g) dei programmi integrati di intervento di cui all articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto dalla normativa statale o regionale. I PUOC sono redatti: a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG; b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG. I proprietari proponenti devono rappresentare, in base all imponibile catastale, almeno il settantacinque per cento del valore complessivo degli immobili compresi entro il perimetro del territorio interessato; c) a cura ed a spese delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 47 della L.R. 38/99; d) a cura ed a spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura del comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG sempre che il piano attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione di immobili da parte del comune ovvero non comprenda demani pubblici; e) a cura del comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari, qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura ed a spese dei proprietari, questi non abbiano presentato al comune le relative proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG; f) a cura ed a spese del comune, qualora il medesimo comune decida motivatamente di respingere le proposte presentate dai proprietari. Il comune, su proposta dei soggetti sopra indicati, ovvero d ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti sopra indicati il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa. Entro trenta giorni dall'adozione lo schema di PUOC ed i relativi elaborati, sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, nonché delle circoscrizioni, se esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema di PUOC è, altresì, inviato alle competenti amministrazioni statali ed alla Regione qualora il PUOC riguardi immobili sui quali esistono vincoli disposti, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, i proprietari dei terreni compresi nel perimetro dello schema del PUOC, le amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia interesse possono presentare osservazioni sullo schema di PUOC. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la presentazione delle osservazioni, il comune trasmette alla provincia lo schema di PUOC, unitamente alla deliberazione con la quale si decide sulle osservazioni ed agli atti che le corredano. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza dello schema di PUOC alle norme della presente legge, al PUCG ed alla pianificazione sovraordinata. Decorso il termine di cui al comma 6, il comune adotta il PUOC e si pronuncia contestualmente, con motivazioni specifiche, sulle eventuali osservazioni della provincia. Entro trenta giorni dall'adozione del PUOC, ai sensi del comma 7, il PUOC è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico e dell avvenuta adozione è dato avviso sull albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni devono essere effettuate entro il termine massimo di dieci anni.

14 CAPO IV- PROCEDIMENTI (DPR 380/01 e s.m.i.) Art. 13- Permesso di costruire- Nozioni e caratteristiche (Capo II- Sezione I- Art.li 10/15), Contributo di costruzione (Capo II- Sezione II- Art.li 16/19), Procedimento (Capo II- Sezione III- Art.li 20/21) La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell articolo 11 del DPR 380/01 e s.m.i., va presentata allo sportello unico corredata da un attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II dello stesso DPR, nonché da un autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L esame delle domande si svolge secondo l ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri necessari sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell intervento richiesto. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3, articolo 11 del DPR 380/01 e s.m.i.,. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nell ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3 articolo 11 del DPR 380/01 e s.m.i., ovvero dall esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. I termini sono raddoppiati per i comuni con più di abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine per l adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell approvazione della deliberazione consiliare di cui all articolo 14 del DPR 380/01 e s.m.i.,. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7 del DPR 380/01 e s.m.i., è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Ai sensi del citato art. 14, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia.

15 Dell avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l opera deve essere completata non può superare i tre anni dall inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Il permesso decade con l entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Art. 14- Disciplina della Denuncia di Inizio Attività (Capo III- Art. 23) Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di trenta giorni abbia riscontrato l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va

16 presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. CAPO IV- NORME PROCEDURALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 15- Comunicazione di inizio lavori ed adempimenti relativi Il titolare di Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio deve dare comunicazione scritta al Comune dell inizio dei lavori contestualmente all inizio dei medesimi. Se non già specificato nella richiesta di Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio, la comunicazione deve contenere l indicazione del Direttore dei lavori e dell Impresa esecutrice. Qualunque successiva variazione del Direttore dei lavori e dell Impresa esecutrice deve essere tempestivamente comunicata. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve inoltre essere presentata una dichiarazione attestante l ubicazione della discarica prescelta per il conferimento dei materiali di risulta, la quale deve essere regolarmente autorizzata a norma di legge per i rifiuti speciali inerti. La documentazione comprovante l avvenuto conferimento dei materiali a detta discarica deve essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza. In alternativa a quanto precede, può essere presentata una dichiarazione di impegno a reimpiegare i materiali di risulta in modo che non costituiscano rifiuto con allegato Piano di gestione delle terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Deliberazione G.R. Lazio n. 816 del 21/11/2006). Al momento dell inizio dei lavori deve essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante: le opere in corso di realizzazione; la natura del titolo abilitativo all esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo; il nominativo dell intestatario del titolo abilitativo; il nominativo del progettista; il nominativo del direttore dei lavori; il nominativo dell esecutore dei lavori; il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto); il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto); il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto); ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti. Nel caso di cantieri soggetti all applicazione del D.Lgs. 81/08, sul luogo dei lavori deve inoltre essere affissa in maniera ben visibile copia della notifica preliminare. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono per tutti i tipi di opere disciplinate dal presente Regolamento, ivi comprese quelle che non richiedono il preventivo rilascio di Permesso di costruire e che sono soggette al deposito di DIA o SCIA. Art. 16. Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese Contestualmente alla comunicazione dell'inizio dei lavori, il titolare di Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio, allega il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori. Il DURC dovrà essere presentato in originale ed in corso di validità. Il committente dovrà comunque accertare la regolarità contributiva dell'impresa anche in corso d'opera richiedendo il DURC alla scadenza del precedente. La mancanza del DURC produce la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. Art. 17- Esecuzione dei lavori Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, di qualsiasi natura ed entità esse siano, devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le norme sulla prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, nonchè ogni altra disposizione in materia di conduzione dell attività edilizia in genere.

17 In tutti i cantieri soggetti all applicazione del D.Lgs. 81/08 devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Per tutta la durata dei lavori, il cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento. Deve inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private; in particolare devono essere adottate specifiche cautele per evitare esalazioni moleste e creazione di polvere. Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne(bande bianche o rosse) e notturne (luci rosse), nonché di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell illuminazione stradale. L accesso al cantiere non deve costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità. Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti,copia dei seguenti documenti: a)permesso di costruire, DIA o SCIA e relativi elaborati di progetto; b)documentazione attestante l avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici; c) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici. Nel caso di cantieri soggetti all applicazione del D.Lgs.81/08, sul luogo dei lavori deve inoltre essere custodita presso il cantiere, e mantenuta a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente, copia della notifica preliminare. Art. 18- Conclusione dei lavori Ad avvenuta ultimazione dei lavori, il titolare del Permesso di costruire, ne da comunicazione allo sportello Unico per l edilizia. Nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati mediante DIA o SCI,ai sensi dell art. 23 co.7 del DPR 380/01 e s.m.i., ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. Art. 19- Agibilità degli edifici Ai sensi dell art. 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., entro 15 giorni dall ultimazione dei lavori il soggetto titolare del Permesso di Costruire o che ha presentato la Denuncia di Inizio attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività è tenuto a presentare alla Sportello Unico per l Edilizia la domanda per il rilascio del Certificato di Agibilità, corredata dalla seguente documentazione: 1. richiesta dell accatastamento dell edificio che lo S.U.E. provvederà a trasmettere al Catasto; 2. dichiarazione del richiedente il Certificato di Agibilità di conformità dell opera rispetto al progetto approvato nonché in ordine alla avvenuta prosciuga tura dei muri e della salubrità degli ambienti; 3. dichiarazione dell impresa installatrice attestante la conformità degli impianti alla L. 46/90 ed alla L.10/91, ovvero certificato di collaudo degli stessi ove previsto; 4. certificato di collaudo statico; 5. certificato del competente ufficio decentrato della Regione attestante la conformità delle opere eseguite alle vigenti disposizioni di legge sulle zone sismiche; 6. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla vigente normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità rilasciato dal Dirigente dello Sportello Unico per l Edilizia, dovrà contenere: a) le generalità del titolare della richiesta del Certificato; b) 2. l'ubicazione dell'immobile e la sua identificazione catastale; c) gli estremi del titolo abilitativo d) gli estremi degli atti presentati a corredo della domanda.

18 Sono soggetti al certificato: a) gli interventi di nuova edificazione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; d) gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo. Sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato, il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la DIA o la SCIA ovvero i loro successori o aventi causa. Per gli altri interventi edilizi, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, tiene luogo del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. Il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità ha il valore e sostituisce il Certificato di Agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente. CAPO V- NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 20- Valori formali e compositivi da conservare negli edifici e negli insediamenti Le N.T.A. del P.U.C.G. individuano in tutto il territorio comunale quegli edifici esistenti che, per il loro valore architettonico, storico, testimoniale, sono sottoposti, oltre che alla disciplina delle singole categorie d intervento, anche alle prescrizioni indicate nel presente articolo finalizzate alla tutela della qualità formale e compositiva degli insediamenti. a) Copertura. Il tetto va conservato o ripristinato nella forma e nella pendenza originarie o comunque tipiche e devono essere mantenute e, ove possibile, ripristinate le parti esterne sopra la linea di gronda (comignoli, abbaini, torricini, altane, ecc.) come pure il tipo di manto di copertura originario. Eventuali nuove aperture in falda sono ammesse solo quando sono strettamente necessarie all'illuminazione ed aerazione. Sono comunque vietate le coperture in fibrocemento o altro materiale atipico. La copertura a terrazzo è ammessa solo per le categorie ristrutturazione parziale ( o altre categorie previste dal P.U.C.G.), per una superficie massima pari al 40 % della superficie totale del coperto, e solo sul fronte posteriore dell'edificio. Con esclusioni degli edifici soggetti a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo sono ammesse terrazze in falda, esclusivamente sui fronti secondari con le seguenti limitazioni: - estensione massima non superiore a mq 8 - numero massimo non superiore a uno per ogni unità minima - altezza minima nel punto più basso m 1,20 - altezza massima nel punto più alto m 2,50 - larghezza non superiore al doppio della profondità é ammessa l'installazione di impianti solari solo se appoggiati alle falde. b) Prospetti I prospetti vanno mantenuti o ripristinati nel rispetto delle caratteristiche originarie, eventuali modifiche delle aperture, ove ammesse, possono essere consentite nei casi in cui non siano presenti elementi di pregio e non venga alterata l'unitarietà del prospetto. Qualora le superfici murarie presentino particolari materiali o tecniche costruttive, tali testimonianze devono essere rese riconoscibili. c) Cornicioni, grondaie e pluviali. I cornicioni di pregio vanno conservati e restaurati; quando ciò non sia possibile per ragioni statiche, vanno ricostruiti con tecniche conformi all'originale; grondaie e pluviali dovranno essere di colore compatibile con il trattamento di facciata. d) Solai e travature lignee. Le strutture orizzontali in legno vanno di norma mantenute; la sostituzione, ove necessaria, deve avvenire nel rispetto di eventuali caratteristiche di pregio. Vanno opportunamente conservate e restaurate anche eventuali strutture lignee verticali di pregio. Sono ammessi spostamenti delle strutture orizzontali in legno per adeguare anche le soffitte ai requisiti minimi igienico - sanitari per ambienti abitabili, purché l'intervento non pregiudichi le strutture da conservare e non venga alterata l'eventuale situazione decorativa degli ambienti sottostanti. Sono ammessi soppalchi a struttura leggera

19 la cui superficie utile non superi il 50% di quella del locale in cui sono inseriti; la scala di accesso è compresa nella superficie del soppalco. e) Scale ed altri elementi architettonici. Dovranno essere accuratamente conservate e restaurate le scale di particolare pregio architettonico, come pure le volte, le ringhiere e qualunque altro elemento architettonico isolato quali capitelli, lesene, cornici, modanature, lunette, meridiane, cancellate ed inferriate, recinzioni, edicole, fontane, ecc. f) Colorazioni esterne. Le colorazioni esterne devono essere compatibili con le caratteristiche dell'edificio e del contesto. In ogni caso la colorazione esterna dovrà essere concordata con l'ufficio Tecnico della Amministrazione Comunale. g) Infissi esterni. Gli infissi esterni dovranno essere congruenti con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, verniciati nei colori tradizionali della zona. Sono esclusi i telai - finestra metallici di tipo anodizzato o inossidabile e sono ammessi telai in ferro o altro materiale di colore tipico della tradizione da concordarsi con l'ufficio Tecnico dell'amministrazione Comunale. h) Elementi porticati Gli ampliamenti, anche in muratura, per la costruzione di porticati o pensiline sono consentiti solo nei seguenti casi: a) Recupero di elementi a portico esistenti; b) Ripristino di portici se storicamente documentabili come appartenenti all'edificio e congruenti al suo progetto di recupero; c) Riproposizione di elementi a portico se storicamente coerenti alla tipologia dell'edificio Art. 21- Distanze (Distanze tra edifici, Distanze dai confini, Distanze dalle strade) Distanze tra edifici Le distanze tra gli edifici sono fissate dall art. 9, del D.M. 1444/1968, fatte salve le eventuali maggiori distanze prescritte dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica; quando due edifici non siano costruiti in aderenza l uno all altro, essi devono essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella prescritta dal presente Regolamento. La distanza tra edifici si misura lungo una linea tracciata ortogonalmente alla parete finestrata fino ad intersecare la parete dell edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell edificio; tali elementi sporgenti non potranno comunque essere posti ad una distanza dai confini e dai fabbricati inferiore ai minimi previsti dall art. 873 del Codice Civile. Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque abitabili. Non costituiscono invece pareti finestrate: a) le pareti prive di aperture; b) le pareti che presentino solo porte o finestre a servizio di vani scala, per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta; c) i tratti di parete privi di finestrature posti ad una distanza, misurata in orizzontale, superiore a mt. 3,00 dallo stipite della finestra più prossima, anche se non complanari alla finestra stessa; d) i tratti di parete privi di sottostanti finestre, a partire da mt. 3,00 dal davanzale delle finestre medesime; e) le pareti che presentino porte o finestre di locali abitabili, quando dette aperture siano irrilevanti ai fini di garantire i requisiti minimi di illuminazione e ventilazione naturale diretta prescritti per tali locali, e che pertanto potrebbero essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia; fermo restando che dette aperture, a prescindere dalle loro caratteristiche, debbono essere espressamente qualificate nei grafici di progetto come luci, ai sensi dell art. 901 del Codice Civile. La distanza minima si ritiene rispettata quando, costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima, non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate) dell edificio frontistante.

20 Ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti, e distanze tra pareti dello stesso edificio. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e gli interventi di ristrutturazione edilizia debbono rispettare le distanze previste per la nuova edificazione; per gli interventi di ristrutturazione edilizia tale obbligo è limitato alle porzioni che modificano la sagoma dell edificio originario. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di cui al punto precedente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze fino al minimo ammesso per le nuove costruzioni quando le preesistenti sono superiori. Distanze dai confini Per distanza minima di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti che non rilevino ai fini della sagoma dell edificio. L obbligo di rispettare distanze minime dai confini superiori a quelle dettate dal Codice civile deriva dalla necessità di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico sanitarie in materia di distanza tra gli edifici, ripartendone equamente l onere tra i due proprietari confinanti; tale distanza si intende quindi riferita ai soli confini tra proprietà contigue e non tra diverse delimitazioni derivanti da atti di governo del territorio, ovvero da strade, in relazione alle quali si applicano specifiche prescrizioni. Le eventuali prescrizioni di PUCG in relazione a distanze minime da tenersi dai limiti di zona si applicano, pertanto, nei soli casi in cui la zona contigua sia di uso pubblico o preordinata all'esproprio. I valori della distanza minima degli edifici dai confini sono precisati, per le singole zone o sottozone, dal PUCG; la distanza dai confini di proprietà deve essere comunque non inferiore alla metà della distanza minima tra edifici. La costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta può essere ammessa in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto presso la competente Conservatoria, con cui il proprietario confinante si impegna all istituzione di una servitù che lo obbliga ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici e quindi a condizione che le medesime non fuoriescano dalla quota dell area circostante l edificio a sistemazione avvenuta. Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni che debbano erigersi in aderenza al confine nei seguenti casi:

21 a) costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell art. 874 C.C. e con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell art. 877 C.C.); b) costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo edificante (principio della prevenzione) quando ciò non comporti sostanziali limitazioni alla possibilità edificatoria del lotto contiguo. Il principio della prevenzione si considera applicabile quando il rettangolo che ha per base il fabbricato in progetto e profondità pari a 10 mt. non intersechi sul fondo contiguo alcun fabbricato preesistente. Distanze dalle strade Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l elemento più sporgente del fabbricato e la linea che delimita la carreggiata. I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, dal Regolamento Urbanistico. Anche in assenza di specifica prescrizioni delle NTA del PUCG, la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992). Se il PUCG prevede la rettifica, l ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall attuazione delle previsioni di PUCG.

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L.

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L. TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI ordinaria manutenzione D.P.R. 380/01 art. 6 e L.R. 12/05 art. 27 gli interventi edilizi che riguardano le opere

Dettagli

Interventi edilizi e titoli abilitativi, differenze tra CIL, CILA, SCIA, Super-DIA e Permesso di costruire

Interventi edilizi e titoli abilitativi, differenze tra CIL, CILA, SCIA, Super-DIA e Permesso di costruire Interventi edilizi e titoli abilitativi, differenze tra CIL, CILA, SCIA, Super-DIA e Permesso di costruire Interventi edilizi e titoli abilitativi, in questo articolo analizziamo le definizioni di CIL,

Dettagli

NORMATIVA e PROCEDURE per INTERVENTI EDILIZI

NORMATIVA e PROCEDURE per INTERVENTI EDILIZI NORMATIVA e PROCEDURE per INTERVENTI EDILIZI Normativa di riferimento Attività libera e Comunicazione Inizio Attività Legge n. 73 del 22 maggio 2010 che riscrive l art. 6 del DPR 380/2001 Comunicazione

Dettagli

PROCEDURE EDILIZIE: INTERVENTI EDILIZI RIFERIMENTI NORMATIVI dicembre 2011 art. 10 comma 1 DPR 380/01 art. 10 c.1 DPR 380/01

PROCEDURE EDILIZIE: INTERVENTI EDILIZI RIFERIMENTI NORMATIVI dicembre 2011 art. 10 comma 1 DPR 380/01 art. 10 c.1 DPR 380/01 PdC PROCEDURE EDILIZIE: INTERVENTI EDILIZI RIFERIMENTI NORMATIVI dicembre 2011 art. 10 comma 1 DPR 380/01 art. 10 c.1 DPR 380/01 art. 3 comma 1 lett. e) DPR 380/01 [art.27 lett. e) LR 12/05] a) gli interventi

Dettagli

COME SCEGLIERE LA PROCEDURA EDILIZIA CORRETTA

COME SCEGLIERE LA PROCEDURA EDILIZIA CORRETTA COME SCEGLIERE LA PROCEDURA EDILIZIA CORRETTA Per facilitare l'individuazione del procedimento più appropriato si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale, sottolineando che con l'entrata

Dettagli

COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA Palazzo Mantegna Via Indipendenza, 41 35013 Cittadella (PD) P.I 00731540282 C.F. 81000370288 Tel. 049-9413411 Fax 049-9413419 4 SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Dettagli

ART. 18 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

ART. 18 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ART. 18 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO * Definiscono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto

Dettagli

MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CITTÀ DI FOLIGNO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E BENI CULTURALI Servizio Sportello Unico Edilizia Servizio Edilizia Via dei Molini, 20/a Corso Cavour, 89 MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Dettagli

TIPO DI AUTORIZZAZIONE NECESSARIA. Denuncia Inizio Attività. Se di modesta entità nessuna autorizzazione. Permesso a Costruire. Nessuna autorizzazione

TIPO DI AUTORIZZAZIONE NECESSARIA. Denuncia Inizio Attività. Se di modesta entità nessuna autorizzazione. Permesso a Costruire. Nessuna autorizzazione TIPO DI INTERVENTO MODALITÀ TIPO DI AUTORIZZAZIONE NECESSARIA PRESCRIZIONI Abbaini Costruzione di nuovi abbaini Denuncia Inizio Attività Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari Accorpamenti

Dettagli

INTERVENTI EDILIZI CONSEGUENTI AL SISMA IVA

INTERVENTI EDILIZI CONSEGUENTI AL SISMA IVA INTERVENTI EDILIZI CONSEGUENTI AL SISMA IVA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI INTERVENTI Art.31 L.457/1978 Allegato L.R. 31/2002 IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Titolo abilitativo Dichiarazione sostitutiva

Dettagli

Allegato A Interventi liberi Interventi ammissibili con D.I.A. Interventi ammissibili con Permesso di costruire

Allegato A Interventi liberi Interventi ammissibili con D.I.A. Interventi ammissibili con Permesso di costruire Allegato A Interventi liberi Interventi ammissibili con D.I.A. Interventi ammissibili con Interventi Titolo abilitativo Ampliamento di locali - senza aumento della Slp (spostamento di tavolati interni

Dettagli

COMUNE DI FERRARA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA. NP 3534/10 Ferrara 15.06.

COMUNE DI FERRARA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA. NP 3534/10 Ferrara 15.06. COMUNE DI FERRARA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA NP 3534/10 Ferrara 15.06.2010 Agli Uffici del Servizio Qualità e del SUE OGGETTO Conversione in

Dettagli

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA MODELLO A ATTIVITA EDILIZIA LIBERA Comune di L Aquila Settore Edilizia ATTIVITA EDILIZIA LIBERA art. 6, comma 1 e 2, lettere a-b-c-d-e DPR 380/2001 così come modificato dalla Legge 73/10 Visto Arrivare

Dettagli

LE PROCEDURE EDILIZIE E LA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI. Analisi di alcuni casi pratici

LE PROCEDURE EDILIZIE E LA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI. Analisi di alcuni casi pratici LE PROCEDURE EDILIZIE E LA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI. Analisi di alcuni casi pratici Relatori: Arch. Alberto Biraghi, responsabile del settore tecnico del Comune di Albiate Avv. Marco Locati, libero

Dettagli

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 11/11/2009 n. 19; L. 21/10/2010 n. 17 Aumenti massimi (salvo casi particolari) + 35% volume con

Dettagli

Esempi degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef

Esempi degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari Allargamento porte Allargamento porte e finestre esterne Allarme finestre esterne Ampliamento con formazione di volumi tecnici Apertura interna Ascensore

Dettagli

5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF

5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF 5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità

Dettagli

Variante al Reg. Edilizio Testo vigente

Variante al Reg. Edilizio Testo vigente CITTA DI ERACLEA PROVINCIA DI VENEZIA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 37 ai sensi dell art. 48, comma 1, della L.R. 11/04 Variante al Reg. Edilizio Testo vigente ART. 6 - OPERE NON SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE

Dettagli

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici ALLEGATO B Norme regolamentari relative all installazione di impianti tecnologici e di altri manufatti comportanti modifiche dell aspetto esteriore degli edifici Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili,

Dettagli

COSA SI PUO' DETRARRE

COSA SI PUO' DETRARRE COSA SI PUO' DETRARRE Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali. INTERVENTI

Dettagli

Detraibile. Installazione di macchinari esterni

Detraibile. Installazione di macchinari esterni INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ Accorpamenti di locali o di altre unità Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche

Dettagli

COMUNE DI ORDONA. Provincia di Foggia AREA TECNICA. Al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ordona

COMUNE DI ORDONA. Provincia di Foggia AREA TECNICA. Al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ordona RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' (articoli 24 e 25 del d.p.r. n. 380 del 2001) Pratica Edilizia N. 20 COMUNE DI ORDONA Provincia di Foggia protocollo AREA TECNICA Marca da bollo da 14,62

Dettagli

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art.6 comma 2 del D.P.R. n.380/2001 così come modificato dalla Legge n.

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art.6 comma 2 del D.P.R. n.380/2001 così come modificato dalla Legge n. Comune di Oliva Gessi Provincia di Pavia Spazio riservato per il protocollo Servizio Territorio ed Ambiente Ufficio Edilizia Privata COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art.6 comma

Dettagli

Edilizia residenziale normale di tipo plurifamiliare /mc 276,84

Edilizia residenziale normale di tipo plurifamiliare /mc 276,84 Tabella H Costi edilizi di riferimento per il calcolo sommario del costo di costruzione riferito ad interventi su edifici esistenti o di nuova edificazione 1 NUOVA EDIFICAZIONE u.m. valore Edilizia residenziale

Dettagli

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007,

Dettagli

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 SERVIZIO I URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

Dettagli

COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia

COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia Piazza Libertà, 1 C.A.P. 30020 Tel.0421/203680 Fax.0421/203693 - Codice Fiscale 83003010275 Partita IVA 00609690276 E-mail urbanistica.ediliziaprivata@comune.pramaggiore.ve.it

Dettagli

Elementi di casistica per l applicazione degli oneri urbanizzazione e del costo di costruzione. Anno 2013

Elementi di casistica per l applicazione degli oneri urbanizzazione e del costo di costruzione. Anno 2013 Elementi di casistica per l applicazione degli oneri urbanizzazione e del costo di costruzione Anno 2013 Nessuna modifica rispetto all anno 2012 Applicazione degli oneri di urbanizzazione e della quota

Dettagli

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Piazza Giovanni XXIII, n. 6 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PREMESSA Ai

Dettagli

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 articolo 99, comma 1, lettera e bis) INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

Comune di Trissino Provincia di Vicenza

Comune di Trissino Provincia di Vicenza Comune di Trissino Provincia di Vicenza MODULISTICA ONLINE 2014 www.comune.trissino.vi.it servizi tecnici pianificazione e sviluppo del territorio edilizia privata Definizione dei TIPI di INTERVENTO aggiornato

Dettagli

Comune di Cenate Sotto PGT Piano dei servizi 6 settembre 2012

Comune di Cenate Sotto PGT Piano dei servizi 6 settembre 2012 INDICE 1. Elementi costitutivi del... 2 2. Zona S1: aree per l'istruzione pubblica... 2 3. Zona S2: aree per servizi pubblici... 2 4. Zona S3: aree per attrezzature religiose... 2 5. Zona S4: aree pubbliche

Dettagli

ABACO TIPOLOGIA INTERVENTI EDILIZI

ABACO TIPOLOGIA INTERVENTI EDILIZI ABACO TIPOLOGIA INTERVENTI EDILIZI L'eventuale presenza di vincoli normativi può comportare modifiche al titolo edilizio di base specificato nel seguente Abaco. Nel caso si rimanda alla specifica normativa

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

PRATICA n. DATA : SOGGETTO CHE PRESENTA IL PARERE PREVENTIVO ALLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA LIBERA COGNOME O DENOMINAZIONE NOME

PRATICA n. DATA : SOGGETTO CHE PRESENTA IL PARERE PREVENTIVO ALLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA LIBERA COGNOME O DENOMINAZIONE NOME Al Signor SINDACO del COMUNE DI LARI Provincia di Pisa Servizio Tecnico U.O. Assetto del Territorio Edilizia Privata Piazza Vittorio Emanuele II, 2 56035 Lari (Pisa) PARTE RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Ministero dei Lavori Pubblici Decreto del 02/08/1969 Titolo del provvedimento: (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969) Preambolo. Preambolo IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Visto l'art.

Dettagli

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga REGIONE LIGURIA ----------- LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 30 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Attività edilizie e titoli abilitativi

Attività edilizie e titoli abilitativi Attività edilizie e titoli abilitativi quando, dove e come rr 27 luglio 2012 rev 1.01 Attività edilizia libera interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna

Dettagli

Pagina 1 di 6. Allegato A

Pagina 1 di 6. Allegato A Allegato A LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 08.07.2009 e smi Pagina 1 di 6 Limiti e modalità applicative per gli interventi

Dettagli

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA LOGO COMUNE TIMBRO PROTOCOLLO Nominativo del dichiarante (1).... SI altri titolari oltre al presente dichiarante NO.. (in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

Dettagli

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio)

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio) COMUNE DI FERRARA Città patrimonio dell Umanità Marca da Bollo PG Allo Sportello Unico per l Edilizia PR Ufficio Ricezione Data di arrivo Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità

Dettagli

ALLEGATO A - IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI -

ALLEGATO A - IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI - ALLEGATO A - IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI - Intervento Manutenzione ordinaria (articolo 6, comma 1, lettera a: articolo 3, comma 1, lettera a) Libero Titolo Eliminazione di barriere architettoniche che

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE indice Art. 1 Premessa pag 5 Art. 2 Ambito di applicazione pag 5 Art. 3 Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabella parametrica

Dettagli

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A. ai sensi dell art. 19 Legge 07/08/1990, n. 241, come sostituito dall art.

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A. ai sensi dell art. 19 Legge 07/08/1990, n. 241, come sostituito dall art. S.C.I.A. n. / (riservato al Comune) Timbro del Protocollo Generale AL COMUNE DI ROSTA UFFICIO TECNICO Piazza Vittorio Veneto 1 10090 Rosta Torino OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A.

Dettagli

Costruire o ristrutturare casa

Costruire o ristrutturare casa Costruire o ristrutturare casa Che cos'è utile sapere quando si costruisce o si ristruttura una casa Interventi edilizi I servizi prestati: Regolamento Zone agricole Manutenzione ordinaria: Riparazione

Dettagli

Le semplificazioni e i procedimenti introdotti. dal decreto del fare in edilizia

Le semplificazioni e i procedimenti introdotti. dal decreto del fare in edilizia SAMANTA RICCO LUCA GRASSI mercoledì, martedì, 23 18 settembre 2014 2013 Le semplificazioni e i procedimenti introdotti Giornata del Decreto del fare dal decreto del fare in edilizia DISPOSIZIONI IN MATERIA

Dettagli

COMUNE DI GALLIO Provincia di Vicenza PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PER I CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI STOCCAREDDO

COMUNE DI GALLIO Provincia di Vicenza PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PER I CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI STOCCAREDDO COMUNE DI GALLIO VARIANTE PER I CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI STOCCAREDDO SCHEDA DI RILEVAMENTO E DI NORMATIVA N. 182 UNITA DI RILEVAMENTO / CENTRO STORICO del Capoluogo della frazione

Dettagli

Art. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente...

Art. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente... REGIONE VENETO Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 1 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO

Dettagli

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA EDILIZIA LIBERA D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 6 comma 2

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA EDILIZIA LIBERA D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 6 comma 2 Mod. A.E.L.2 pratica n. Al Comune di TICINETO Servizio Edilizia COMUNICAZIONE DI ATTIVITA EDILIZIA LIBERA D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 6 comma 2 Il sottoscritto residente a via n. telefono in qualità

Dettagli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: Adeguamento oneri costo di costruzione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il Decreto del Sindaco n 3 del 31.01.2011, con cui è stato individuato l Arch. Giusepe RUSSO responsabile del servizio

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.) Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata

Dettagli

Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio. Servizio Attività Produttive e supporto amministrativo - U.O.SUEAP

Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio. Servizio Attività Produttive e supporto amministrativo - U.O.SUEAP Piacenza, 10.06.2015 AL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE e SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE SUEAP AGLI ISTRUTTORI TECNICI SUEAP OGGETTO: Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia

Dettagli

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO (articolo 70 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 articolo 64 della

Dettagli

DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Il collaudo e la certificazione degli impianti solari termici

DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Il collaudo e la certificazione degli impianti solari termici DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Ing. Enrico Piano Commissione Energia Cagliari, 17 Giugno 2010 Il mercato del solare termico in Italia nel 2009 Nel solo 2009 in Italia sono stati

Dettagli

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E ABUSIVISMO EDILIZIO. Kristina Tomic

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E ABUSIVISMO EDILIZIO. Kristina Tomic AREA CITTÀ E TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ed EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA e TRAFFICO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E ABUSIVISMO EDILIZIO Kristina Tomic Responsabile Abusivismo Edilizio Comune

Dettagli

D.I.A. (Denuncia Inizio di Attività edilizia) Elenco documenti da allegare alla richiesta:

D.I.A. (Denuncia Inizio di Attività edilizia) Elenco documenti da allegare alla richiesta: D.I.A. (Denuncia Inizio di Attività edilizia) 1. Relazione asseverata; 2. Elaborati progettuali; 3. Copia Atto Notarile di proprietà della area o del titolo che legittimi i richiedenti ad effettuare i

Dettagli

MODELLO UNICO per gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria

MODELLO UNICO per gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria Comune di CIVITAVECCHIA (Provincia di Roma) MODELLO UNICO per gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria SPAZIO PER PROTOCOLLO Al COMUNE di CIVITAVECCHIA Servizio 9 - Governo del Territorio

Dettagli

Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti

Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (istituito con Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici

Dettagli

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA POSA DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI (da 1 a 5 Kwp) (approvato con deliberazione c.c. numero 21 del 30.06.2011) Pagina 1 di 5

Dettagli

Al Comune di TRICASE Sportello Unico per l Edilizia -SUE

Al Comune di TRICASE Sportello Unico per l Edilizia -SUE Al Comune di TRICASE Sportello Unico per l Edilizia -SUE Pratica edilizia n del ATTIVITA EDILIZIA LIBERA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI art.6, comma 1, del d.p.r. 6 giugno 2001 n.380 TITOLARE: TECNICO: IMPRESA:

Dettagli

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA (art. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i) SITO IN VIA/LOCALITA

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA (art. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i) SITO IN VIA/LOCALITA . BOLLO COMUNE DI ROFRANO Settore Urbanistica RISERVATO ALL UFFICIO ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RISERVATO AL PROTOCOLLO PRATICA EDILIZIA N DEL / / RISERVATO ALL UFFICIO ACCETTAZIONE VERIFICA ELABORATI

Dettagli

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA COMUNE DI PORDENONE TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA Nominativo del dichiarante (1) altri titolari oltre al presente dichiarante NO SI n (in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni

Dettagli

Modello SEMPLIFICATO per l edilizia protocollo comunale marca da bollo 16,00 (1)

Modello SEMPLIFICATO per l edilizia protocollo comunale marca da bollo 16,00 (1) Allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di posta elettronica certificata: Modello SEMPLIFICATO per l edilizia protocollo comunale marca da bollo 16,00 (1) Quadro A Dati dei richiedenti _ nato/a

Dettagli

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A REGOLAMENTO ARREDI DELLE AREE PERTINENZIALI Atto collegato

Dettagli

Attività edilizia libera. Attività soggette a comunicazione

Attività edilizia libera. Attività soggette a comunicazione REGIMI PROCEDURALI A CUI È SOGGETTA L ATTIVITÀ EDILIZIA IN SICILIA APPENDICE NORMATIVA Attività edilizia libera (Art. 6 L.R. 37/85) Per la realizzazione degli interventi edilizi rientranti nel "regime

Dettagli

Modalità di effettuazione del versamento del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti

Modalità di effettuazione del versamento del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti Allegato 1 Modalità di effettuazione del versamento del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti A) Quadro normativo di riferimento 1) L art. 105quinquies della L.R. n 1 del 3.01.2005

Dettagli

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE ABBATTIMENTO ALBERI

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE ABBATTIMENTO ALBERI SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE ABBATTIMENTO ALBERI Deve essere presentata comunicazione relativa all abbattimento degli alberi. Solo nel caso in cui le piante interessate

Dettagli

CIL e CILA, Permesso di costruire e SCIA. I modelli unici per l edilizia

CIL e CILA, Permesso di costruire e SCIA. I modelli unici per l edilizia CIL e CILA, Permesso di costruire e SCIA. I modelli unici per l edilizia Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 09/03/2015 Il 18 dicembre scorso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti

Dettagli

Realizzazione di opere e interventi strutturali

Realizzazione di opere e interventi strutturali Realizzazione di opere e interventi strutturali Elenco normativa di riferimento: L. 1086/71 L. 64/74 D.P.R. 380/2001 D.M. Infrastrutture 14.01.2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) L.R.

Dettagli

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL FABBRICATO (ai sensi dell art. 20 L.R. 31/2002 e in considerazione dei contenuti dell art. 481 del Codice Penale)

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL FABBRICATO (ai sensi dell art. 20 L.R. 31/2002 e in considerazione dei contenuti dell art. 481 del Codice Penale) mod. 160 data agg. 07/09/2010 CARTELLA EDILIZIA N. SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL FABBRICATO (ai sensi dell art. 20 L.R. 31/2002 e in considerazione dei contenuti dell art. 481 del Codice Penale) INTERVENTO

Dettagli

S P A Z I O R I S E R V A T O A G L I U F F I C I C O M U N A L I

S P A Z I O R I S E R V A T O A G L I U F F I C I C O M U N A L I S P A Z I O R I S E R V A T O A G L I U F F I C I C O M U N A L I AL COMUNE DI T O R T O N A S P O R T E L L O U N I C O P E R L E D I L I Z I A C O M U N I C A Z I O N E D I A T T I V I T A D I E D I

Dettagli

SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA art. 19 L 07.08.1990 N. 241 - artt. 13-16 L. R. 15 / 2013

SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA art. 19 L 07.08.1990 N. 241 - artt. 13-16 L. R. 15 / 2013 REGISTRAZIONE ARRIVO Al Responsabile dello Sportello Edilizia SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA art. 19 L 07.08.1990 N. 241 - artt. 13-16 L. R. 15 / 2013 SCIA SCIA di Variante in Corso d

Dettagli

INDICATORI URBANISTICO EDILIZI

INDICATORI URBANISTICO EDILIZI INDICATORI URBANISTICO EDILIZI 1. Superficie territoriale (ST): Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è generalmente sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Titolo del provvedimento: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). (N.D.R.: Il termine di entrata in vigore del presente testo unico e' stato prorogato

Dettagli

Il proprietario dell immobile può effettuare l intervento senza effettuare nessuna comunicazione al Comune

Il proprietario dell immobile può effettuare l intervento senza effettuare nessuna comunicazione al Comune Utilizzando la tabella sotto riportata è possibile verificare per ogni singolo intervento quale procedura adottare per procedere all esecuzione dei lavori. Manutenzione Ordinaria Il proprietario dell immobile

Dettagli

Interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%

Interventi ammessi alla detrazione irpef del 36% CARTONGESSO CONTROSOFFITTI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO TINTEGGIATURE Ufficio: Magazzino: Via Fistomba 8/II Cap. 35131 PADOVA Via Lisbona 8/A Cap. 35127 Z.I. PADOVA P. Iva : 02933440790 P. Iva.

Dettagli

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA Protocollo Municipale ATTIVITA EDILIZIA LIBERA Art. 6 del DPR. n. 380/2001 - per interventi edilizi relativi ai lavori di: OGGETTO ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE

Dettagli

Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone

Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone nella progettazione di tutti gli edifici il rispetto

Dettagli

RESIDENZA - NUOVE COSTRUZIONI

RESIDENZA - NUOVE COSTRUZIONI COMUNE DI REGGIOLO P..za Martiri n.38 42046 REGGIOLO (RE) Servizio Assetto ed Uso del Territorio e Ambiente TEL. 0522/213702-15-16-17-32-36 FAX. 0522/973587 e-mail : ufftecnico@comune.reggiolo.re.it CALCOLO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 118/E RISOLUZIONE N. 118/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale - Art. 16-bis del TUIR - Istanza

Dettagli

L'altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore metri 2,40.

L'altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore metri 2,40. Legge Regione Friuli - Venezia Giulia : Legge regionale 23/08/1985 N. 44 Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Dettagli

l PROCEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA

l PROCEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA l PROCEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA Verona, 27 novembre 2012 Marina Coin Quadro normativo generale LEGGE 241/1990 D.P.R. 380/2001 Legge 73/2010 (art. 6 DPR 380/01) D.P.R. 160/2010 Legge 122/2010 (art.

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 05.05.1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.C. N. 73 DEL 30.09.2010 E DALLA D.C.C. N. 5 DEL 15.03.2013 A IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 373/98 IL CONSIGLIO

Dettagli

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio Art. 6 Comparti sottoposti a ristrutturazione edilizia

Dettagli

Aral 83 S.r.l. Consulenze e servizi

Aral 83 S.r.l. Consulenze e servizi Informativa per la clientela studio Aral Ai gentili Clienti OGGETTO: Decreto sblocca Italia: stop alla DIA Gentile Cliente, con il Decreto Legge Sblocca Italia gli interventi di ristrutturazione in casa

Dettagli

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... )

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... ) AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014 SCIA n..... del... (busta...../.... ) SCIA n..... del... (busta...../....

Dettagli

Piano esecutivo Concessione onerosa Concessione convenzionata Concessione gratuita in base all articolo Altro

Piano esecutivo Concessione onerosa Concessione convenzionata Concessione gratuita in base all articolo Altro Domanda di Permesso di costruire BOLLO Prot. n. Spett. Comune di RANCO Piazza PARROCCHIALE n. 4 21020 - RANCO Li gg mese anno Il/la sottoscritto/a quale rappresentante legale dell impresa (ove necessario)

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA PRATICA EDILIZIA n.... anno... INTERVENTO......... UBICAZIONE: località... via..., n.... IDENTIFICAZIONE N.C.T. N.C.E.U.

Dettagli

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942.

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942. URBANISTICA La legge n 1766 del 16 giugno 1927 introduceva il concetto dello Ius caselimandi cioè: a) il diritto di costruire abitazioni rurali. b) il diritto di farsi casa per abitarvi. c) il diritto

Dettagli

Periodico informativo n. 40/2013

Periodico informativo n. 40/2013 Periodico informativo n. 40/2013 Revisione caldaia con Iva al 10% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che alla revisione periodica

Dettagli

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICABILITA' DELLA SCIA NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICABILITA' DELLA SCIA NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICABILITA' DELLA SCIA NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI Con l'approvazione del DL 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio 2011

Dettagli

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI PREDAZZO PIANO REGOLATORE GENERALE D E L C O M U N E D I PREDAZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI Arch. Luca Eccheli Via Cavour,

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA COMUNE DI CRESPELLANO (Provincia di Bologna) VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOLUOGO COMPARTO EDIFICATORIO N. 11 (C2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA LA PROPRIETÀ: Soc. L.

Dettagli

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana 03.01.2005 n.1

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana 03.01.2005 n.1 . Comune di Vicopisano Provincia di Pisa Servizio 3 U.O. 3.3 Tel. 050 796533 - Fax 050 796540 ediliziaprivata@comune.vicopisano.pi.it Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui

Dettagli

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO COMUNE DI COLONNA P r o v i n c i a d i R o m a ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO CRITERI E MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Dettagli

( testo attuale e modificato)

( testo attuale e modificato) C O M U N E d i C R E S P I N A Servizi al Territorio Variante al Regolamento Urbanistico - Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione relative agli impianti e aree cimiteriali ( articoli 61 e 66 ) ( testo

Dettagli

(Omissis) Art. 1. (Campo di applicazione).

(Omissis) Art. 1. (Campo di applicazione). DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97). Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi

Dettagli